§ 6.2.531 - L.R. 24 marzo 2026, n. 6.
Modifiche all’articolo 22 della L.R. 5 aprile 2024, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2024)


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:24/03/2026
Numero:6


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 6.2.531 - L.R. 24 marzo 2026, n. 6.

Modifiche all’articolo 22 della L.R. 5 aprile 2024, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2024)

(B.U. 24 marzo 2026, n. 14 Speciale)

 

Art. 1.

1. Al comma 1 bis dell'articolo 22 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 14 le parole: “ed alle strutture insistenti in ambiti territoriali meno serviti” sono soppresse.

2. Il comma 1 ter dell'articolo 22 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 14 è abrogato.

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.