Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 14/10/2008 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare |
Art. 3. Composizione |
Art. 4. Compiti dei Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare |
Art. 5. Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare |
Art. 6. Compiti del Centro regionale |
Art. 7. Clausola valutativa |
Art. 8. Norma finanziaria |
Art. 9. Pubblicazione |
§ 5.1.114 - L.R. 14 ottobre 2008, n. 27. [1]
Istituzione di Centri di educazione e sicurezza alimentare.
(B.U. 16 ottobre 2008, n. 50)
Art. 1. Finalità
1. Obiettivo della presente legge è la promozione di un collaudato modello alimentare, lo stile di vita mediterraneo, il recupero di tradizione e cultura che la moderna medicina nutrizionistica indica come esemplare al mondo intero.
2. Esso deve essere raggiunto attraverso il concetto di educazione alimentare inteso come educazione al benessere e al miglioramento della qualità della vita nel rapporto col cibo visto anche come rispetto dell’ambiente e delle tradizioni di un popolo.
3. La Regione Basilicata si impegna, pertanto, alla costante valorizzazione di una dieta equilibrata che permetta di fornire all’organismo i materiali e l’energia utili alla vita, un’alimentazione che oltre a nutrire è anche rispettosa dell’ambiente, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, una sana, equilibrata ed attenta alimentazione come strumento di prevenzione di numerose malattie, per vivere più a lungo e avere un’identità legata alle tradizioni e alle proprie radici.
4. Tali finalità devono essere perseguite anche attraverso la sicurezza e la qualità alimentare in modo che il consumatore possa riconoscere i rischi alimentari e assumere comportamenti adeguati, fidandosi delle istituzioni pubbliche impegnate a tutelare la salute umana e animale e l’ambiente.
Art. 2. Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare
1. Per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente articolo la Regione Basilicata istituisce i Centri di educazione e sicurezza alimentare.
2. Essi hanno sede presso i Comuni, in forma autonoma, o in forma associata in considerazione delle Aree programma o delle Unioni dei comuni, con il coordinamento del Dipartimento Politiche della Persona della Regione e del Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare. Il numero di abitanti facente capo al Comune o all’unione dei comuni è un fattore discriminante nella ripartizione dei fondi stanziati.
3. A mezzo di apposite convenzioni possono, inoltre, avvalersi della consulenza scientifica dell’Università degli Studi della Basilicata e di altri istituti scientifici.
4. Al funzionamento dei centri comunali sono destinati appositi fondi regionali trasferiti ai Comuni.
Art. 3. Composizione
1. I Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare si avvalgono di un Comitato composto da:
a) Sindaco del Comune o suo rappresentante, con funzioni di Presidente;
b) Direttore Generale o suo delegato dell’AUSL competente per territorio;
c) Dirigente degli Istituti scolastici presenti sul territorio comunale;
d) Rappresentanti delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio comunale.
2. La partecipazione dei soggetti sopra menzionati è completamente gratuita.
3. Svolge le funzioni di segretario un Funzionario del Comune.
4. I componenti, compresi quelli designati, sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 4. Compiti dei Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare
1. I Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare, coordinati dal Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare e dal Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione, promuovono ogni anno programmi attuativi locali di informazione ed educazione alimentare avvalendosi di tecnologi alimentari e di biologi in regola con l’iscrizione all’albo.
Art. 5. Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare
1. Con funzioni di coordinamento e programmazione è istituito, presso il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione, il Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare.
2. [Abrogato].
3. Svolge le funzioni di segretario un Funzionario del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione.
4. I componenti, compresi quelli designati, sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
5. La partecipazione dei soggetti sopra menzionati è completamente gratuita.
6. Il Centro, a mezzo di apposita convenzione, può avvalersi della consulenza scientifica dell’Università degli Studi della Basilicata e di altri Istituti scientifici.
7. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale emana apposito regolamento per il funzionamento del Centro regionale.
Art. 6. Compiti del Centro regionale
1. Il Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare promuove, in collaborazione con il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione, programmi annuali informativi/educativi che sappiano misurarsi con la complessità culturale del fenomeno cibo, che mirino a farlo conoscere e apprezzare e che aiutino i giovani a diventare consumatori consapevoli e critici, ma anche aperti al piacere e alla scoperta delle diverse esperienze gastronomiche meridionali.
Art. 7. Clausola valutativa
1. La Giunta Regionale presenta, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, apposita relazione al Consiglio Regionale sui programmi e iniziative del Centro regionale e di quelli comunali al fine della valutazione dell’efficacia e dell’attuazione della presente legge.
Art. 8. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2008 in Euro 60.000,00, si provvede con lo stanziamento già previsto nel Bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio 2008 alla U.P.B. 1091.01, Cap. 35005 “Iniziative a favore dei Centri Comunali per l’educazione alimentare e benessere per la salute - L.R. 28/2007”.
2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del Bilancio regionale.
Art. 9. Pubblicazione
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dall'art. 34 della