Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 30/12/2024 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2024, n. 7 (Interventi in vari ambiti normativi) |
Art. 2. Modifica ed integrazione alla legge regionale 28 marzo 2024 n. 12 (Altri interventi in vari ambiti normativi) |
Art. 3. Modifica alla legge regionale 5 aprile 2024, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2024) |
Art. 4. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2024, n. 16 (Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza) |
Art. 5. Integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2024, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 1998, n. 25 “Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione [...] |
Art. 6. Modificazioni alla L.R. 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” |
Art. 7. Modificazioni alla L.R. 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” |
Art. 8. Modificazioni alla L.R. 5 febbraio 2010, n. 18 “Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei consorzi per lo sviluppo industriale” |
Art. 9. Modificazioni alla L.R. 2 febbraio 2004, n. 1 |
Art. 10. Clausola di neutralità finanziaria |
Art. 11. Norma di adeguamento automatico |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 1.5.36 - L.R. 30 dicembre 2024, n. 43.
Disposizioni in vari settori di intervento
(B.U. 30 dicembre 2024, n. 63 Speciale)
CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 1. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. Per impianti agrivoltaici avanzati si intendono gli impianti realizzati nel rispetto dei criteri del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436.”
2. L’articolo 8 della
“Articolo 8
Modifica alla
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della
“3. Il recupero volumetrico, di cui al comma 2, può essere consentito su edifici esistenti al 31 dicembre 2019 legittimamente autorizzati ovvero oggetto di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001.”
Art. 2. Modifica ed integrazione alla
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. L’art. 3 della
“Articolo 3
Modifica alla
1. Il comma 3 quinquies dell’articolo 2 della
“3-quinquies. Nelle aree di tipo "E" di cui al
Art. 3. Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della
Art. 4. Modifiche ed integrazioni alla
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della
2. Al comma 4 dell’articolo 5 della
3. Al comma 2 dell’articolo 8 della
4. L’articolo 9 della regionale n. 16 del 2024 è abrogato.
5. Il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“2. La disciplina della fattispecie agevolativa di cui al comma 1 del presente articolo è definita con successiva legge regionale e la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli aspetti applicativi delle agevolazioni.”
6. Alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’articolo 11 della
Art. 5. Integrazioni alla
1. Al comma 1 dell’articolo 18 bis della
Art. 6. Modificazioni alla
1. Al comma 1 bis dell’art. 5 dopo le parole “
Art. 7. Modificazioni alla
1. All’art. 5 della
“1-octies. Nell’applicazione del presente articolo la Regione Basilicata, in deroga agli strumenti urbanistici, promuove, per le funzioni classificate come servizi pubblici ubicate in edifici di proprietà privata, in caso di dismissione di tale funzione, il cambio di destinazione d’uso senza aumento della superficie utile lorda esistente.”.
Art. 8. Modificazioni alla
1. Al comma 1, lettera b) dell’art. 33, dopo la parola “Consorzi” aggiungere le parole “o nelle società da essi partecipate”.
Art. 9. Modificazioni alla
1. Al comma 1 dell’art. 13 della
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 10. Clausola di neutralità finanziaria
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
Art. 11. Norma di adeguamento automatico
1. Nell’attuazione della presente legge è assicurato il rispetto dei vigenti vincoli derivanti dall’ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di competenza, dalla normativa statale, anche laddove non specificamente richiamati.
Art. 12. Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.