§ 1.5.36 - L.R. 30 dicembre 2024, n. 43.
Disposizioni in vari settori di intervento


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:30/12/2024
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2024, n. 7 (Interventi in vari ambiti normativi)
Art. 2.  Modifica ed integrazione alla legge regionale 28 marzo 2024 n. 12 (Altri interventi in vari ambiti normativi)
Art. 3.  Modifica alla legge regionale 5 aprile 2024, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2024)
Art. 4.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2024, n. 16 (Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza)
Art. 5.  Integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2024, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 1998, n. 25 “Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione [...]
Art. 6.  Modificazioni alla L.R. 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”
Art. 7.  Modificazioni alla L.R. 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”
Art. 8.  Modificazioni alla L.R. 5 febbraio 2010, n. 18 “Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei consorzi per lo sviluppo industriale”
Art. 9.  Modificazioni alla L.R. 2 febbraio 2004, n. 1
Art. 10.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 11.  Norma di adeguamento automatico
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 1.5.36 - L.R. 30 dicembre 2024, n. 43.

Disposizioni in vari settori di intervento

(B.U. 30 dicembre 2024, n. 63 Speciale)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2024, n. 7 (Interventi in vari ambiti normativi)

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2024, è così sostituito:

“2. Per impianti agrivoltaici avanzati si intendono gli impianti realizzati nel rispetto dei criteri del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436.”

2. L’articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2024, è così sostituito:

“Articolo 8

Modifica alla legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 (Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 8 è così sostituito:

“3. Il recupero volumetrico, di cui al comma 2, può essere consentito su edifici esistenti al 31 dicembre 2019 legittimamente autorizzati ovvero oggetto di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001.”

 

     Art. 2. Modifica ed integrazione alla legge regionale 28 marzo 2024 n. 12 (Altri interventi in vari ambiti normativi)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2024 dopo le parole “Possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime” sono aggiunte le parole “, a seguito di procedura ad evidenza pubblica,” e dopo le parole “nel rispetto della normativa vigente in materia” è aggiunta la parola “urbanistica,”.

2. L’art. 3 della legge regionale n. 12 del 2024 è sostituto dal seguente:

“Articolo 3

Modifica alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)

1. Il comma 3 quinquies dell’articolo 2 della legge regionale n. 25 del 2009 è così sostituito:

“3-quinquies. Nelle aree di tipo "E" di cui al D.M. 1444/68, ovvero nell'ambito di aree agricole, sono consentiti su unità immobiliari esistenti autorizzate o autorizzate anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità, destinate ad attività turistico ricettive, agrituristiche e funzionali all’attività agricola come definite dall’art. 2135 del codice civile, ampliamenti nel rispetto degli articoli 4 e 7 del suddetto D.M. 1444/68 e nell’ambito della definizione o revisione degli strumenti urbanistici”.

 

     Art. 3. Modifica alla legge regionale 5 aprile 2024, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2024)

1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2024 le parole: “civiche, solidaristiche e di utilità sociale,” sono soppresse.

 

     Art. 4. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2024, n. 16 (Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2024, dopo le parole: “politiche educative”, sono inserite le seguenti parole: “delle istituzioni scolastiche di ogni grado d’istruzione nel rispetto dell’autonomia scolastica, d’intesa con il competente Ufficio scolastico regionale”.

2. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2024, dopo le parole: “istituti scolastici” sono inserite le parole: “nel rispetto dell’autonomia scolastica e previa intesa con il competente Ufficio scolastico regionale”.

3. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2024, dopo le parole: “di ogni ordine e grado”, sono inserite le seguenti parole: “nel rispetto dell’autonomia scolastica e previa intesa con il competente Ufficio scolastico regionale”.

4. L’articolo 9 della regionale n. 16 del 2024 è abrogato.

5. Il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“2. La disciplina della fattispecie agevolativa di cui al comma 1 del presente articolo è definita con successiva legge regionale e la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli aspetti applicativi delle agevolazioni.”

6. Alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2024, dopo le parole: “programmi didattici” sono inserite le seguenti parole: “nel rispetto delle linee guida predisposte dal Ministero dell’istruzione;”.

 

     Art. 5. Integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2024, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 1998, n. 25 “Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile - abrogazione l.r. 19 dicembre 1994, n. 46” e alla legge regionale 6 luglio 2016, n. 13 “Norme per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati”)

1. Al comma 1 dell’articolo 18 bis della legge regionale 17 agosto 1998, n. 25, introdotto dall’art. 1 della legge regionale 28 settembre 2024, n. 23, dopo le parole “l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni” sono aggiunte le parole “di livello regionale e sub-regionale”.

 

     Art. 6. Modificazioni alla L.R. 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”

1. Al comma 1 bis dell’art. 5 dopo le parole “D.M. 1444/68 e” aggiungere le parole “dell’art. 12”.

 

     Art. 7. Modificazioni alla L.R. 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”

1. All’art. 5 della Legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 è aggiunto il seguente comma:

“1-octies. Nell’applicazione del presente articolo la Regione Basilicata, in deroga agli strumenti urbanistici, promuove, per le funzioni classificate come servizi pubblici ubicate in edifici di proprietà privata, in caso di dismissione di tale funzione, il cambio di destinazione d’uso senza aumento della superficie utile lorda esistente.”.

 

     Art. 8. Modificazioni alla L.R. 5 febbraio 2010, n. 18 “Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei consorzi per lo sviluppo industriale”

1. Al comma 1, lettera b) dell’art. 33, dopo la parola “Consorzi” aggiungere le parole “o nelle società da essi partecipate”.

 

     Art. 9. Modificazioni alla L.R. 2 febbraio 2004, n. 1

1. Al comma 1 dell’art. 13 della Legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2004) le parole “entro il 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2025”.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 10. Clausola di neutralità finanziaria

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 11. Norma di adeguamento automatico

1. Nell’attuazione della presente legge è assicurato il rispetto dei vigenti vincoli derivanti dall’ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di competenza, dalla normativa statale, anche laddove non specificamente richiamati.

     Art. 12. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.