§ 1.5.17 - L.R. 17 aprile 2001, n. 19.
Introduzione e disciplina dell'analisi e della verifica di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa. Norme per la redazione di testi unici.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:17/04/2001
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Analisi di impatto della regolazione.
Art. 2 bis.  (Verifica di impatto della regolazione)
Art. 3.  Analisi tecnico-normativa.
Art. 4.  Redazione dei testi unici e riordino normativo.
Art. 4 bis.  Agenda normativa
Art. 5.  Fase preparatoria.
Art. 6.  Implementazione dell'AIR e dell'ATN.
Art. 7.  Pubblicazione.


§ 1.5.17 - L.R. 17 aprile 2001, n. 19. [1]

Introduzione e disciplina dell'analisi e della verifica di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa. Norme per la redazione di testi unici.

(B.U. 21 aprile 2001, n. 26).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge stabilisce e disciplina l'introduzione dell'Analisi di impatto della regolazione (AIR), della verifica dell'impatto della regolazione (VIR) e dell'Analisi tecnico- normativa (ATN) nell'iter di formazione degli atti normativi e amministrativi della Regione Basilicata.

     2. L'adozione dell'AIR è diretta a favorire il perseguimento di obiettivi di:

     a) miglioramento della qualità dei processi decisionali;

     b) trasparenza dei procedimenti di formazione degli atti;

     c) valutazione dei costi e degli effetti dell'attività amministrativa;

     d) tutela degli interessi degli amministrati.

     3. L'applicazione dell'ATN è finalizzata a perseguire esigenze di:

     a) semplificazione legislativa e regolamentare;

     b) delegificazione, deregolamentazione, autoregolamentazione;

     c) riordino e coordinamento automatico delle normative vigenti.

     2-bis. L'adozione della VIR è diretta a favorire il perseguimento di obiettivi:

     a) valutazione del raggiungimento delle finalità di uno o più atti normativi;

     b) stima degli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;

     c) efficacia sull'impatto concretamente prodotto sui destinatari, anche al fine di valutare possibili revisioni della regolazione: in vigore.

     2-ter. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite le modalità organizzative e lo schema di relazione dell'analisi dli impatto della regolazione e della valutazione di impatto della regolazione.

 

     Art. 2. Analisi di impatto della regolazione.

     1. L'analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella preventiva valutazione socio-economica degli interventi normativi proposti sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni dell'agenda normativa di cui all'articolo 4-bis della presente legge.

     2. L'AIR si articola nelle seguenti fasi:

     a) individuazione dei problemi da affrontare con analisi del contesto e motivazione del nuovo intervento;

     b) individuazione dei destinatari degli obiettivi e degli indicatori dell'intervento;

     c) elaborazione delle opzioni, con riguardo all'efficacia, alla proporzionalità, alla fattibilità delle stesse, inclusa l'opzione di non intervento della regolamentazione;

     d) valutazione e comparazione delle opzioni attuabili;

     e) individuazione dell'opzione preferita e motivazione della scelta finale.

     3. La relazione AIR contiene i seguenti elementi:

     a) contesto socio-economico e obiettivi dell'intervento di regolamentazione;

     b) procedure di consultazione precedenti l'intervento;

     c) valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione;

     d) opzioni alternative all'intervento regolatorio;

     e) giustificazione dell'opzione regolatoria, proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto principalmente sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI);

     f) incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale nonché sulle politiche giovanili;

     g) modalità attuative dell'intervento di regolamentazione;

     h) rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

 

     Art. 2 bis. (Verifica di impatto della regolazione)

     1. La verifica di impatto della regolazione (VIR) consiste nella valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi degli effetti prodotti dagli atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni dell'agenda normativa di cui all'articolo 4-bis della presente legge.

     2. La VIR si articola nelle seguenti fasi:

     a) analisi della situazione attuale e dei problemi;

     b) ricostruzione della logica dell'intervento;

     c) valutazione dell'intervento con riferimento all'efficacia, all'efficienza, alla perdurante utilità della regolazione e alla coerenza dell'insieme delle norme che disciplinano l'area di regolazione in esame;

     d) verifica di revisione e abrogazione delle norme in esame a seguito del processo valutativo.

     3. La relazione VIR contiene i seguenti elementi:

     a) contesto normativo e socio-economico attuale;

     b) grado di conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'atto normativo, così come individuati dalla relazione AIR, con riguardo anche ai relativi indicatori;

     c) stima dei costi e degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) e sulle pubbliche amministrazioni e comparazione con quelli previsti in sede di AIR;

     d) livello di osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto normativo e contenzioso eventualmente generato;

     e) criticità emerse relativamente a carenze della disciplina normativa oggetto di VIR o alle modalità della sua attuazione;

     f) rapporto sulle consultazioni effettuate, indicando tempi, categorie coinvolte, modalità e tecniche impiegate, nonché risultati;

     g) risultati della valutazione, principali fonti informative utilizzate ed eventuali proposte riguardo ad iniziative normative. 4. La relazione VIR è trasmessa al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale ed è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione.

 

     Art. 3. Analisi tecnico-normativa.

     1. L'ATN è uno strumento di verifica tecnica delle proposte di legge o di regolamento, che è parte integrante della relazione di accompagnamento agli schemi di provvedimenti medesimi.

     2. L'ATN prende in esame lo schema di provvedimento dal punto di vista esclusivamente tecnico, avendo riguardo:

     a) al quadro normativo vigente;

     b) alla legittimità costituzionale;

     c) alla compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze proprie della Regione;

     d) alla coerenza con le fonti legislative primarie;

     e) alla struttura ed al linguaggio del testo normativo;

     f) alla correttezza dei riferimenti normativi;

     g) agli effetti della rilegificazione, delegificazione ed abrogazione nelle materie considerate.

 

     Art. 4. Redazione dei testi unici e riordino normativo.

     1. Per perseguire gli obiettivi di coordinamento e semplificazione del corpo normativo regionale in vigore, la Giunta regionale procede all'emanazione di testi unici compilativi per materie omogenee, in ossequio al dettato normativo di cui all'articolo 57, comma 1, dello Statuto regionale.

     1-bis Il riordino normativo di una determinata materia è disposto mediante l'emanazione di testi unici innovativi direttamente dal Consiglio regionale o mediante delega alla Giunta regionale secondo quanto disposto dall'articolo 44, commi 2 e 3, dello Statuto regionale.

     2. - 5. [Soppressi].

     6. Per la formulazione dei progetti di legge di riordino, semplificazione e redazione dei testi unici, l'attività si uniforma ai seguenti criteri:

     a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

     b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

     c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

     d) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.

 

     Art. 4 bis. Agenda normativa

     1. La Giunta regionale, con cadenza biennale, approva l'agenda normativa nella quale sono illustrate le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione normativa, in particolare gli atti da sottopone ad AIR e VIR.

     2. L'agenda normativa della Giunta regionale è formata sulla base delle proposte del Comitato di coordinamento delle direzioni generali.

     3. L'AIR e la VIR sono riservate alle iniziative normative di impatto significativo sulle imprese, sui cittadini, sulle organizzazioni sociali e sulle pubbliche amministrazioni.

     4. La significatività dell'impatto è valutata in relazione alla numerosità dei destinatari, alla dimensione territoriale, all'entità degli effetti finanziari, economici, sociali e degli oneri amministrativi da introdurre, considerando in particolare gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI).

     5. Non sono comunque soggette ad AIR e a VIRl e iniziative normative concernenti:

     a) lo Statuto regionale;

     b) la materia elettorale;

     c) il bilancio di previsione, variazioni e assestamento di bilancio e rendiconti;

     d) il mero recepimento di norme europee.

 

     Art. 5. Fase preparatoria.

     [Soppresso].

 

     Art. 6. Implementazione dell'AIR e dell'ATN.

     [Soppresso]

 

     Art. 7. Pubblicazione.

     1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dall'art. 10 della L.R. 5 aprile 2024, n. 14.