Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.2 cooperazione giudiziaria |
Data: | 16/03/2001 |
Numero: | 108 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto [...] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.031 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede per gli anni 2001, 2002 e 2003 [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 29.2.83 – L. 16 marzo 2001, n. 108.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.
(G.U. 11 aprile 2001, n. 85, S.O.).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione stessa.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.031 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede per gli anni 2001, 2002 e 2003 mediante utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.