Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 20/04/2022 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e durata |
Art. 2. Nuovi stipendi |
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile |
Art. 5. Assegno funzionale |
Art. 6. Importi una tantum |
Art. 7. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali |
Art. 8. Lavoro straordinario |
Art. 9. Compenso forfetario di impiego e di guardia |
Art. 10. Trattamento di missione |
Art. 11. Orario di lavoro |
Art. 12. Indennità di rischio |
Art. 13. Indennità di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennità |
Art. 14. Indennità di presenza festiva |
Art. 15. Indennità per servizio aviolancistico |
Art. 16. Indennità di servizio aereo |
Art. 17. Indennità mensile artificieri |
Art. 18. Indennità per soccorritori alpini |
Art. 19. Licenza e riposo solidale |
Art. 20. Trattamento economico di trasferimento |
Art. 21. Tutela della genitorialità |
Art. 22. Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere |
Art. 23. Licenza per aggiornamento scientifico |
Art. 24. Disposizioni finali |
Art. 25. Copertura finanziaria |
§ 46.8.666 - D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56.
Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021».
(G.U. 31 maggio 2022, n. 126 - S.O. n. 21)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B) e comma 2, e all'articolo 7 del citato
Visto il comma 12, dell'articolo 7, del
Visto il
Visto lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del
Visti l'articolo 1, commi 436, 437 e 440 della
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze armate è stato concertato da tutte le Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza e, che pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso prevista dall'articolo 7, comma 8 del
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2022 con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa;
Decreta:
Titolo I
FORZE ARMATE
Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
Art. 2. Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del
3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 3, del
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della
Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1,
Art. 5. Assegno funzionale
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del
Art. 6. Importi una tantum
1. È corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:
2019 |
2020 |
2021 |
euro 17,39 |
euro 278,45 |
euro 54,76 |
2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure annue su dodici mensilità. La frazione di mese superiore a quindici giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a quindici giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Art. 7. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. A decorrere dal 2022, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
4. Le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
c) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi;
d) compensare l'impiego in compiti o incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio;
e) compensare la presenza qualificata.
5. La determinazione dei criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, secondo le modalità previste dall'articolo 5 del
Art. 8. Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del
Art. 9. Compenso forfetario di impiego e di guardia
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfetario di guardia sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
Art. 10. Trattamento di missione
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
a) l'indennità di missione prevista dall'articolo 1, primo comma, della
b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo».
2. Al personale delle musiche d'ordinanza comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, è dovuto il trattamento di missione di cui all'articolo 1 della
Art. 11. Orario di lavoro
1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito italiano che, in considerazione dei compiti assegnati dalle disposizioni di legge, è tenuto, al termine del normale orario di servizio, ad assicurare la propria disponibilità per l'impiego in assetti di livello plotone da trarre dai reggimenti del genio distribuiti sul territorio nazionale o in nuclei di ricognizione, è corrisposta un'indennità di prontezza operativa giornaliera nella misura di euro 8,00. Il personale comandato in prontezza operativa è assoggettato all'obbligo di rientro secondo le esigenze operative e comunque entro un tempo massimo di sei ore. Per ragioni di servizio l'Amministrazione può ricorrere all'istituto della prontezza operativa per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Le giornate di prontezza operativa non possono essere superiori a dodici giornate feriali e due festive nel mese. Detto istituto non è cumulabile con l'indennità di reperibilità di cui all'articolo 14, comma 7, del
3. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della
4. Il comma 3 dell'articolo 13 del
Art. 12. Indennità di rischio
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennità giornaliere di rischio di cui:
a) all'articolo 1 e alla tabella A del
b) all'articolo 3 e alla tabella C del
Art. 13. Indennità di impiego operativo ai sensi della
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 9, comma 2, del
3. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonchè presso centri e nuclei aerosoccorritori, l'indennità di cui all'articolo 9, comma 2, della
4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso dei brevetti di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete un'indennità supplementare mensile nella misura del 170 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennità supplementare mensile di cui all'articolo 9, comma 2, della
6. Il personale militare in possesso del brevetto di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger», mantiene il trattamento di cui all'articolo 9, comma 2, della
7. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie, compete una indennità supplementare mensile nella misura del 70 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
8. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica anfibia alfa, propedeutica alla successiva abilitazione e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie, compete una indennità supplementare mensile nella misura del 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
9. Al personale militare non in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie, compete, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, un'indennità supplementare giornaliera nella misura mensile del 60 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
10. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in servizio presso il 32° Stormo, il 41° reggimento Cordenons, i Gruppi di Volo, i Reparti e i Servizi con sede nelle stazioni di Luni, Catania e Grottaglie, in possesso della qualifica di operatore sensori APR, facenti parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, di peso superiore ai venti chilogrammi, di cui all'articolo 246 del
11. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla
12. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare qualificato soccorritore marittimo e imbarcato sulle unità navali iscritte nel quadro del naviglio militare per assolvere i compiti di soccorritore marittimo, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
13. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare abilitato aerocontrollore e imbarcato sulle unità navali iscritte nel quadro del naviglio militare, per assolvere i compiti di controllore aeromobili, compete un'indennità supplementare mensile, con riferimento alle indennità di impiego operativo di base, nelle seguenti misure percentuali, in relazione al livello di abilitazione posseduto:
a) alfa, 70 per cento;
b) bravo, 50 per cento;
c) charlie, 30 per cento;
d) delta, 20 per cento.
14. L'indennità supplementare mensile di cui al comma 13, nella misura percentuale riferita al livello alfa, è altresì corrisposta, al personale militare abilitato controllore del traffico aereo e imbarcato sulle unità portaeromobili, per assolvere i compiti di controllore del traffico aereo.
15. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità giornaliera prevista per il personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all'articolo 4, comma 3,
16. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito, in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sicurezza Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unità Computer Incident Response Team dei Battaglioni Trasmissioni, nei Nuclei Cyber Security dei Reggimenti Trasmissioni e il VI Reparto dello Stato Maggiore Esercito, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
17. L'indennità di cui al comma 16 è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza:
a) al personale militare della Marina e delle Capitanerie di Porto in possesso di qualifica cyber e in servizio rispettivamente presso la Sezione Cyber Defence dello Stato Maggiore della Marina, il Comando C4S e i Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
b) al personale militare dell'Aeronautica militare in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e Controllo, il Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e la terza Divisione del Comando Logistico di Roma;
c) al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di qualifica cyber nel settore della cyber sicurezza e in servizio presso il VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa, il Reparto Cyber Operations, il Reparto Sicurezza e Cyber Defence e il Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e presso l'Ufficio Cyber Intelligence del Centro Intelligence interforze.
18. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione avanzata aeromobile e in servizio presso il 66° reggimento fanteria aeromobile Trieste, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
19. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di fuciliere dell'aria e in servizio presso il 16° Stormo di Martina Franca e il 9° Stormo di Grazzanise, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
20. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale militare in servizio presso le unità dei bersaglieri, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della
21. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 4 ore, comprese le attività formative, spetta l'indennità supplementare di marcia, di cui all'articolo 8, comma 1, della
22. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare imbarcato su navi militari in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purchè di durata non inferiore alle 4 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede, di cui all'articolo 10, comma 4, della
23. L'indennità supplementare giornaliera di cui al comma 22 viene corrisposta anche al personale che raggiunge l'Unità Navale in posizione di fuori sede.
24. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, agli Ufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia Aeronautica e ai Sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia, effettivamente impiegati, in relazione alle qualifiche possedute, in posizioni organiche del Comparto Meteorologico dell'Aeronautica militare e che svolgono attività operative legate alla specifica qualifica, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
Art. 14. Indennità di presenza festiva
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare:
a) che presta attività lavorativa in un giorno festivo, matura l'indennità di cui all'articolo 7, comma 1, del
b) chiamato a prestare attività lavorativa nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività, in luogo dell'indennità di cui alla lettera a), un compenso giornaliero nella misura di euro 40,00.
Art. 15. Indennità per servizio aviolancistico
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control, è corrisposta l'indennità per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.
2. L'emolumento di cui al precedente comma 1 non compete ai gruppi sportivi di specialità.
Art. 16. Indennità di servizio aereo
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare che espleta funzioni di controllore del traffico aereo o di assistente al traffico aereo, in maniera continuativa o discontinua, anche nell'ambito del normale orario di servizio, impiegato in turni operativi presso un ente dei servizi informazioni aeronautiche o un ente dei servizi del traffico aereo, ivi compresi i Servizi di Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica Militare, è dovuta un'indennità di presenza pari a:
a) euro 15,00, per le funzioni di assistente al traffico aereo;
b) euro 20,00, per le funzioni di controllore del traffico aereo.
2. La presenza di cui al comma 1 è maturata per ogni 8 ore di impiego cumulativo in turnazione operativa.
3. L'indennità di cui al comma 1, lettera b), è rideterminata nella misura di:
a) euro 40,00 per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorità competente di ciascun aeroporto, superiore a 2000;
b) euro 60,00 per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorità competente di ciascun aeroporto, superiore a 4000.
4. L'indennità di servizio traffico aereo non è cumulabile con l'indennità di cui all'articolo 4, comma 11, del
5. Ai fini della corretta corresponsione dell'indennità di servizio aereo, per movimento di aeromobile si intendono gli attraversamenti, nonchè gli atterraggi e i decolli che interessano lo spazio aereo e gli aeroporti di competenza dei servizi di cui al comma 1.
Art. 17. Indennità mensile artificieri
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per la quale è richiesta una di dette qualifiche, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.
2. L'indennità di cui al comma 1, compete altresì al personale in possesso delle predette qualifiche e in servizio, in qualità di istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED.
3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto.
Art. 18. Indennità per soccorritori alpini
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica di «operatore soccorso alpino militare» (OSAM) o «tecnico soccorso alpino militare» (TESAM), in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle Truppe Alpine e impiegati per il soccorso alpino, è riconosciuta l'indennità giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento di attività operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.
Art. 19. Licenza e riposo solidale
1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza armata di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:
a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla
2. La cessione di cui al comma 1:
a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta sia con sistemi centralizzati, secondo procedure definite dall'Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere della rappresentanza centrale dei militari ai sensi dell'articolo 15 del
3. Il militare ricevente:
a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare al Comando di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
b) può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;
c) può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 12 del
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b), se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al precedente comma 4. Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.
Art. 20. Trattamento economico di trasferimento
1. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere il rimborso:
a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;
b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.
2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 1 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.
Art. 21. Tutela della genitorialità
1. Oltre a quanto previsto dal
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o da servizi continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da servizi continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni di cui alla
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della
3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo è escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Art. 22. Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere
1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio nonchè della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità.
4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.
Art. 23. Licenza per aggiornamento scientifico
1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del
a) gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
b) i militari in servizio permanente la cui iscrizione obbligatoria a un albo professionale o a un elenco professionale sia imposta per legge ai fini dello svolgimento della specifica attività di servizio a beneficio esclusivo dell'Amministrazione d'appartenenza, qualora la stessa non provveda in proprio o attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni all'aggiornamento scientifico della specifica specializzazione professionale.
Titolo II
Art. 24. Disposizioni finali
1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 25. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della
a. quanto a 317.841.441 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della
b. quanto a euro 294.899.870 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 1283