§ 80.9.259 - D.L. 24 ottobre 1979, n. 511 .
Istituzione presso il Ministero dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:24/10/1979
Numero:511


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      Il commissario deve provvedere
Art. 3.  [5]
Art. 4.  [6]
Art. 5.      All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 800 milioni ed in lire 6.000 milioni rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, si provvede [...]
Art. 5 bis.  [7]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 80.9.259 - D.L. 24 ottobre 1979, n. 511 [1] .

Istituzione presso il Ministero dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo.

(G.U. 25 ottobre 1979, n. 292)

 

 

     Art. 1. [2]

     Fino alla ristrutturazione, disposta per legge, dei servizi di assistenza al volo per il traffico aereo generale, è istituito, nell'ambito del Ministero dei trasporti, il commissariato per l'assistenza al volo civile.

     Il commissariato è retto da un commissario nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

     Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, è nominato un vice Commissario che coadiuva il commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

     Al commissario compete il trattamento economico corrispondente alla qualifica di dirigente generale e al vice commissario il trattamento economico corrispondente alla qualifica di dirigente superiore.

     Qualora il commissario o il vice commissario siano dipendenti di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, le rispettive funzioni vengono svolte a titolo di incarico e resta ferma la loro appartenenza ai ruoli delle proprie amministrazioni, nonchè l'attribuzione del relativo trattamento economico, il cui onere continua a far carico alle amministrazioni stesse.

     Il commissario ed il vice commissario esercitano le attribuzioni particolari previste, rispettivamente, dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 2.

     Il commissario deve provvedere:

     a) ad assumere progressivamente la gestione dei servizi del controllo del traffico aereo e delle informazioni aeronautiche sugli aeroporti civili di cui alla tabella A, allegata al presente decreto, e la direzione operativa dei centri regionali di controllo, secondo le modalità previste dall'art. 4, nonchè previ accordi tra i Ministri dei trasporti e della difesa, la gestione degli stessi servizi sugli aeroporti militari aperti al traffico civile di cui alla tabella B, allegata al presente decreto [3] ;

     b) ad inquadrare ed amministrare il personale di cui ai successivi articoli [4] ;

     c) a predisporre, secondo le direttive del Ministro dei trasporti d'intesa con il Ministro della difesa, un piano per il graduale trasferimento delle competenze, salvaguardando la funzionalità del servizio di assistenza al volo ed il coordinamento con le attività che continueranno ad essere svolte dal Ministero della difesa, agli organi che saranno istituiti con la legge di ristrutturazione di cui al primo comma dell'art. 1.

 

          Art. 3. [5]

     Nel commissariato per l'assistenza al volo civile e alle dipendenze del commissario sono impiegati in via transitoria:

     a) il personale in servizio o in congedo dell'Aeronautica militare, già impiegato in attività connesse con lo specifico settore, messo a disposizione con decreto del Ministro della difesa, nonchè il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e delle altre direzioni del Ministero dei trasporti, messo a disposizione con decreto del Ministro dei trasporti;

     b) il personale di cui all'art. 4, messo a disposizione con decreto del Ministro dei trasporti.

     Il contingente, le qualifiche o categorie del personale di cui al primo comma sono successivamente definiti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro.

     Tutto il personale di cui alla lettera a) del primo comma conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico, ivi comprese le eventuali competenze accessorie ed incentivanti, delle amministrazioni di appartenenza, per le prestazioni rese nell'interesse del commissariato.

 

          Art. 4. [6]

     Sono istituiti presso il Ministero dei trasporti i ruoli transitori dei controllori del traffico aereo e degli assistenti al traffico aereo.

     Nei ruoli di cui al precedente comma viene inquadrato, secondo le modalità e la gradualità di cui al terzo comma del presente articolo ed entro il termine inderogabile di sedici mesi dalla data del decreto di nomina del commissario, il personale militare e civile dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti in servizio quale controllore abilitato o quale assistente al traffico aereo e che entro trenta giorni da quest'ultima data ne abbia fatto domanda. Entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, può altresì fare domanda di immissione nei ruoli il personale in attività di servizio che non abbia perso la relativa abilitazione da più di tre anni. Entro novanta giorni dalla medesima data può essere esercitata l'eventuale revoca della domanda di immissione nei ruoli di cui al primo comma.

     Il personale di cui al secondo comma che abbia presentato domanda è collocato in soprannumero nel ruolo di appartenenza e l'inquadramento nei ruoli transitori, fatte salve le esigenze dell'Aeronautica militare, avviene gradualmente in concomitanza con il trasferimento degli impianti, nei limiti delle dotazioni organiche degli impianti stessi, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

     1) pertinenza del personale addetto agli impianti trasferiti;

     2) incarico svolto e abilitazione professionale nel settore;

     3) anzianità di servizio e di assistenza al volo.

     A partire dalla data del suddetto inquadramento il personale è soggetto alla normativa prevista per il personale civile dello Stato, in quanto applicabile.

     La decorrenza del passaggio nei ruoli del commissariato, agli effetti giuridici ed economici, è fissata al 1° gennaio 1980. Da questa data a parità di mansioni corrisponde eguale retribuzione, alle condizioni definite, sulla base della legislazione vigente, in applicazione della legge di cui al primo comma dell'art. 1.

     Al fine di garantire la completa funzionalità del servizio il personale dell'Aeronautica militare addetto agli impianti e servizi che passano alle dipendenze del commissariato, che non abbia presentato la domanda prevista dal secondo comma, può essere comandato presso il commissariato stesso sino alla sua sostituzione con personale dei due ruoli civili. Tale sostituzione deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data del decreto di nomina del commissario.

     Il personale che abbia presentato la domanda di cui al secondo comma e che allo scadere dei sedici mesi dalla data del decreto di nomina del commissario sia rimasto addetto agli impianti e servizi restati di pertinenza dell'Aeronautica militare è inquadrato nei ruoli del commissariato e continua a prestare servizio in posizione di comando presso gli impianti e i servizi medesimi, rimanendo assoggettato agli stessi obblighi di servizio del personale dell'aeronautica militare, fino alla sua sostituzione con personale militare, che deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data del decreto di nomina del commissario.

     Al personale dei ruoli di cui al primo comma viene mantenuto, a partire dalla data di inquadramento, il trattamento economico percepito nell'Aeronautica militare ed il relativo onere finanziario fa carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

     Nel caso in cui tale onere sia già stato iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

     In aggiunta al trattamento economico di cui all'ottavo comma compete al suddetto personale una indennità non pensionabile per ogni giornata di effettivo servizio nelle misure sotto specificate:

     a) assistente al traffico aereo, lire duemila;

     b) controllore del traffico aereo, lire tremila.

     L'indennità, il cui onere grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, è corrisposta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche a tutto il personale controllore del traffico aereo ed assistente al traffico aereo inserito nei turni operativi di assistenza al volo presso gli aeroporti e i centri interessati al traffico aereo civile.

     Al personale dei ruoli di cui al primo comma, a partire dalla data di inquadramento nei ruoli medesimi, viene inoltre corrisposta una indennità onnicomprensiva di lire ottantamila mensili, in sostituzione dei benefici attualmente goduti in virtù dello stato militare.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 800 milioni ed in lire 6.000 milioni rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 5 bis. [7]

     Il controllo esterno della Corte dei conti per il commissariato per l'assistenza al volo civile è svolto con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Tabella A [8]

 

Albenga

Olbia

Alghero

Orio al Serio

Bologna

Palermo Punta Raisi

Bolzano

Pescara

Crotone

Reggio Calabria

Firenze

Roma Fiumicino

Foggia

Roma Urbe

Forlì

Ronchi

Genova

Salerno

Grottaglie

Torino Caselle

Lamezia Terme

Torino Aeritalia

Lampedusa

Venezia Tessera

Milano Linate

Venezia San Nicolò

Milano Malpensa

 

 

     Tabella B [9]

 

Bari Palese

Padova

Catania Fontanarossa

Pantelleria

Falconara

Rieti

Napoli Capodichino

 

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 22 dicembre 1979, n. 635.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[4]  Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[5]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[6]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[7]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[8]  Tabella aggiunta dalla legge di conversione.

[9]  Tabella aggiunta dalla legge di conversione.