Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 06/08/2021 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 255 della l.r. 65/2014 |
Art. 2. Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 77/2017 |
Art. 3. Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 77/2017 |
Art. 4. Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 77/2017 |
Art. 5. Realizzazione interventi sul sistema viario di Pisa. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2018 |
Art. 6. Mense scolastiche. Abrogazione dell’articolo 1 della l.r. 75/2019 |
Art. 7. Sostegno alle imprese del “sistema neve” in Toscana. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 75/2020 |
Art. 8. Contributo alla Fondazione festival pucciniano. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 93/2020 |
Art. 9. Interventi straordinari sulla viabilità pubblica comunale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 97/2020 |
Art. 10. Contributi straordinari per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi sulla viabilità locale nella Città Metropolitana di Firenze e in Provincia di Pistoia |
Art. 11. Agevolazioni pedaggi traffico pesante su autostrade A11A12 |
Art. 12. Nuove misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici |
Art. 13. Contributo straordinario alla FAF Toscana Fondazione Alinari per la Fotografia per il completamento delle azioni connesse alla custodia e alla collocazione del Patrimonio Alinari |
Art. 14. Contributo straordinario al Comune di Pontedera per acquisto immobile da destinare ad edilizia scolastica |
Art. 15. Contributo di primo avvio alle società della salute |
Art. 16. Riduzione per l’anno 2021 dei canoni su immobili di proprietà regionale utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, fieristiche e congressuali in ragione dell’emergenza epidemiologica da [...] |
Art. 17. Contributo straordinario al Comune di Sestino |
Art. 18. Disposizioni in materia di promozione della cultura della legalità |
Art. 19. Copertura finanziaria |
Art. 20. Entrata in vigore |
§ 6.1.427 - L.R. 6 agosto 2021, n. 31.
Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.
(B.U. 13 agosto 2021, n. 77)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Visto il
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Considerato quanto segue:
1. In relazione all'aggiornamento del cronoprogramma e delle esigenze connesse alla realizzazione dell’intervento è opportuno procedere ad alcune rimodulazioni di spese previste per finanziare interventi nel settore della mobilità, ripartendo gli importi, non variati, anche sulle annualità 2022 e 2023;
2. È opportuno rimodulare e incrementare il finanziamento previsto dall’articolo 23 della
3. Sebbene la sentenza della Corte costituzionale n. 31/2021, abbia dichiarato incostituzionali gli articoli 2, 3 e 4 della
4. È necessario completare il finanziamento degli interventi a favore del sistema neve, di cui al bando “Sistema neve in Toscana 2020”, mirati a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna;
5. È necessario prevedere in favore della Fondazione festival Pucciniano un contributo fino all’importo massimo di euro 660.000,00 per l’anno 2021, in continuità rispetto agli esercizi precedenti, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la costruzione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio;
6. La modifica dell’articolo 3 della
7. È opportuno finanziare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi sulla strada provinciale (SP) 107 nella Città Metropolitana di Firenze e sulla SP 5 in Provincia di Pistoia;
8. Per disincentivare il passaggio di mezzi pesanti sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (SGC FI-PI-LI), è necessaria una norma con la quale la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle società di gestione delle autostrade A11 e A12 il contributo massimo di euro 75.000,00 per il 2021 ed euro 200.000,00 per il 2022 a seguito di stipula di specifica convenzione;
9. Per favorirne la ripresa economica ed il rilancio delle attività, è opportuno prevedere interventi straordinari e di emergenza mediante un contributo a fondo perduto agli enti fieristici presenti sul territorio;
10. È necessario assicurare alla Fondazione Alinari per la Fotografia - FAF Toscana, un contributo straordinario pari ad euro 110.000,00 per l’annualità 2022, finalizzato alla prosecuzione delle azioni connesse alla custodia e alla collocazione del Patrimonio Alinari;
11. È necessario attribuire risorse straordinarie al Comune di Pontedera per l'acquisto di un immobile da destinare ad edificio scolastico, ove collocare i locali dell'Istituto comprensivo Curtatone e Montanara, al fine di porre rimedio ad una criticità insanabile legata all'attuale costruzione ospitante l'istituto scolastico;
12. Al fine di favorire la costituzione delle Società della salute, disciplinate dal capo III bis del titolo V della
13. Per sostenere le attività economiche colpite dalla crisi dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è opportuno che i canoni su immobili di proprietà regionale utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, fieristiche e congressuali, siano ridotti, per l’anno 2021, in misura proporzionale alla riduzione degli incassi registrati rispetto al 2019;
14. Al fine di valorizzare la riserva naturale regionale del Sasso di Simone in località Sestino (AR), è opportuno concedere un contributo per interventi di manutenzione straordinaria del percorso di accesso;
15. È opportuno finanziare, anche per gli anni 2021 e 2022, interventi connessi alle attività sui temi dell’educazione alla legalità, dell’impegno sociale, della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica;
16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 255 della
1. Il comma 6 bis dell’articolo 255 della
“6 bis. Alla spesa di cui all'articolo 23 bis, comma 2, autorizzata fino all'importo massimo di euro 163.000,00 per l'anno 2020 e di euro 243.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale con le risorse già stanziate a legislazione vigente nella Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” rispettivamente:
a) per euro 163.000,00 per l'anno 2020, del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2020;
b) per euro 243.000,00 per l'anno 2021, del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.”.
Art. 2. Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 1 e alla lettera c) del comma 4 bis dell’articolo 9 della
Art. 3. Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all’articolo 12 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della
2. Il comma 3 dell’articolo 12 della
“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte per l’importo massimo di euro 75.000,00 per l'anno 2021 e di euro 25.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.”.
Art. 4. Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all’articolo 14 della
1. La lettera b ter) del comma 2 dell’articolo 14 della
“b ter) fino a un massimo di euro 860.000,00 per il triennio 2021 – 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, secondo la seguente ripartizione:
1) euro 200.000,00 per l'anno 2021;
2) euro 260.000,00 per l'anno 2022;
3) euro 400.000,00 per l'anno 2023 .”.
Art. 5. Realizzazione interventi sul sistema viario di Pisa. Modifiche all'articolo 13 della
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della
Art. 6. Mense scolastiche. Abrogazione dell’articolo 1 della
1. L’articolo 1 della
Art. 7. Sostegno alle imprese del “sistema neve” in Toscana. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
2. Il comma 3 dell’articolo 9 della
“3. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, fino a un massimo di euro 1.288.000,00 per l’anno 2020 ed euro 382.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte:
a) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;
b) per euro 382.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021;
c) per euro 288.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.”.
Art. 8. Contributo alla Fondazione festival pucciniano. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della
3. Al comma 3 dell’articolo 6 della
4. Il comma 4 dell’articolo 6 della
“4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte rispettivamente:
a) per l’anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) per l’anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.”.
Art. 9. Interventi straordinari sulla viabilità pubblica comunale. Modifiche all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della
“1 bis. Con riferimento alle annualità 2022 e 2023, le modalità attuative di cui al comma 1 sono indicate nella deliberazione della Giunta regionale che approva le graduatorie per l’erogazione dei contributi, prescindendo dalla stipula degli accordi di cui al medesimo comma 1.”.
Art. 10. Contributi straordinari per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi sulla viabilità locale nella Città Metropolitana di Firenze e in Provincia di Pistoia
1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare:
a) un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2022, alla Città Metropolitana di Firenze, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza della strada provinciale (SP) 107;
b) un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 175.000,00 per l'anno 2022, alla Provincia di Pistoia, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica della variante alla SP 5 nel tratto Sant’Agostino-Montale.
2. I contributi per le progettazioni degli interventi di cui al comma 1, sono erogati previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 375.000,00 per l’anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022.
Art. 11. Agevolazioni pedaggi traffico pesante su autostrade A11A12
1. Al fine di disincentivare il passaggio di mezzi pesanti ed ingombranti dalla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (SGC FI-PI-LI) negli anni 2021 e 2022, in relazione ai lavori di manutenzione ed adeguamento della medesima, favorendo il transito dei mezzi su percorsi autostradali, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare risorse alle società autostradali interessate dai tracciati alternativi alla SGC FI-PI-LI in Toscana, fino a un importo massimo di euro 75.000,00 nell'anno 2021 ed euro 200.000,00 nell’anno 2022, previo ottenimento del nulla osta del ministero competente e a seguito della stipula di specifica convenzione con i soggetti interessati.
2. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, pari a un massimo di euro 75.000,00 per l’anno 2021 ed euro 200.000,00 per l’anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
Art. 12. Nuove misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici
1. Ad integrazione delle misure di sostegno di cui alla
2. Per accedere al contributo l’ente fieristico, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 ed il 30 settembre 2022, deve organizzare direttamente almeno tre manifestazioni, di cui una di livello internazionale.
3. Il contributo, calcolato in base alla superficie netta coperta a disposizione degli espositori, è assegnato in maniera provvisoria e condizionata all’effettiva organizzazione diretta delle suddette manifestazioni. Per la definizione di “superficie netta” si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 79, comma 1, lettera d), della
4. Il contributo è determinato sulla base delle risorse disponibili di cui al comma 5. In presenza di una spesa complessiva superiore alle risorse disponibili, il contributo spettante a ciascun beneficiario è rideterminato in misura proporzionale nei limiti della spesa massima prevista.
5. Per l’attuazione dell’intervento è autorizzata la spesa massima di euro 727.828,00, di cui euro 557.828,00 per l’anno 2021 ed euro 170.000,00 per l’anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
6. Con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono dettagliate le modalità relative alla presentazione delle domande, all’istruttoria delle stesse ed alla relativa erogazione delle somme riconosciute.
Art. 13. Contributo straordinario alla FAF Toscana Fondazione Alinari per la Fotografia per il completamento delle azioni connesse alla custodia e alla collocazione del Patrimonio Alinari
1. Al fine di proseguire le azioni connesse alla custodia del Patrimonio Alinari, nelle more della consegna presso le sedi di esposizione e conservazione di cui all’articolo 2 della
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 110.000,00 per l’annualità 2022 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022.
Art. 14. Contributo straordinario al Comune di Pontedera per acquisto immobile da destinare ad edilizia scolastica
1. Al fine di consentire l’acquisto di un edificio ad uso scolastico destinato a ospitare l’Istituto comprensivo Curtatone e Montanara, la Giunta regionale, è autorizzata ad erogare al Comune di Pontedera un contributo straordinario complessivo di euro 3.000.000,00.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, rispettivamente per euro 600.000,00 per il 2021 e per euro 2.400.000,00 per il 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 –2023, annualità 2021 e 2022.
Art. 15. Contributo di primo avvio alle società della salute
1. Al fine di sostenere le società della salute di nuova istituzione, costituite tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2021, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2021, da destinare a contributi di primo avvio.
2. Le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l’anno 2021 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.
Art. 16. Riduzione per l’anno 2021 dei canoni su immobili di proprietà regionale utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, fieristiche e congressuali in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID19
1. In ragione della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19, i canoni su immobili di proprietà regionale, utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, fieristiche e congressuali, sono ridotti, per l’anno 2021, in misura proporzionale alla riduzione degli incassi registrati rispetto al 2019. Gli importi delle riduzioni sono calcolati con riferimento ad ogni singola mensilità, o a periodi diversi a seconda del periodo di copertura del canone previsto dal contratto. Per gli immobili di proprietà non esclusiva della Regione Toscana, la riduzione del canone è proposta dalla Regione Toscana all’amministrazione della comunione.
2. La percentuale di riduzione dei canoni risultante dal calcolo proporzionale di cui al comma 1, è in ogni caso riportata al decile inferiore e può variare da un minimo del venti per cento ad un massimo del novanta per cento. Nel caso di contratti sottoscritti successivamente al gennaio 2019, per i mesi in cui non è possibile il confronto fra gli incassi, si applica una riduzione forfettaria del venti per cento.
3. La Giunta Regionale, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di patrimonio, è autorizzata a riconoscere la riduzione dei canoni derivante dall’applicazione del comma 1, su istanza della controparte e secondo modalità operative individuate con apposita deliberazione. Se i canoni sono già stati pagati, è autorizzata la compensazione delle somme versate in eccesso con i canoni ancora da corrispondere.
4. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3, sono stimate nell’importo di euro 310.000,00 per l’anno 2021 e sono imputate agli stanziamenti del Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.
Art. 17. Contributo straordinario al Comune di Sestino
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al Comune di Sestino, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del percorso di accesso alla sommità del Sasso di Simone situato all'interno dell'omonima riserva naturale regionale, anche ai fini della valorizzazione della riserva stessa.
2. Attraverso la convenzione stipulata con il Comune di Sestino ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera c), numero 2, della
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 30.000,00 per l'anno 2021 e di euro 30.000,00 per l'anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
Art. 18. Disposizioni in materia di promozione della cultura della legalità
1. Negli anni 2021 e 2022 la Regione promuove attività sui temi dell’educazione alla legalità, dell’impegno sociale, della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica, già previste nel documento di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2020, n. 1554 (Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica - Anno 2020. Terzo aggiornamento), con progetti di interesse regionale o locale rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana e ai giovani fino ai venticinque anni.
2. Nell’anno 2021, a ciascuno dei soggetti attuatori dei progetti “Ragazzi attivi contro le mafie”, previsti dalla de
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini, le modalità operative e gli adempimenti che devono essere svolti per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, le spese ammissibili, la documentazione da presentare per l’attività svolta e le spese sostenute, i termini e le modalità per la revoca totale o parziale per mancato o incompleto svolgimento delle attività previste.
4. Per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 161.145,57, cui si fa fronte per euro 97.500,00 nell’anno 2021 ed euro 63.645,57 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
Art. 19. Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione dell’articolo 9 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni si fa fronte mediante le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2021 – 2023 con la
Art. 20. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.