Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 23/03/2017 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 40/2005 |
Art. 2. Interazione tra gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale e la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 40/2005 |
Art. 3. Conferenza regionale dei sindaci. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2005 |
Art. 4. Piani integrati di salute. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 40/2005 |
Art. 5. Zonadistretto. Modifiche all'articolo 64 della l.r 40/2005 |
Art. 6. Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria. Modifiche all'articolo 70 bis della l.r. 40/2005 |
Art. 7. Società della salute: finalità e funzioni. Modifiche all'articolo 71 bis della l.r. 40/2005 |
Art. 8. Costituzione della società della salute. Modifiche all'articolo 71 quater della l.r. 40/2005 |
Art. 9. Assemblea dei soci. Modifiche all'articolo 71 sexies della l.r. 40/2005 |
Art. 10. Presidente della società della salute. Modifiche all'articolo 71 octies della l.r. 40/2005 |
Art. 11. Organi di controllo. Modifiche all'articolo 71 decies della l.r. 40/2005 |
Art. 12. Le forme di partecipazione. Modifiche all'articolo 71 undecies della l.r. 40/2005 |
Art. 13. Finanziamento della società della salute. Modifiche all'articolo 71 quaterdecies della l.r. 40/2005 |
Art. 14. Personale. Modifiche all'articolo 71 sexies decies della l.r. 40/2005 |
Art. 15. Abrogazione dell'articolo 71 septies decies della l.r. 40/2005 |
Art. 16. Competenze e attribuzioni. Modifiche all’articolo 101 della l.r. 40/2005 |
Art. 17. Acquisto beni e servizi. Modifiche all'articolo 101.1 della l.r. 40/2005 |
Art. 18. Piano di inclusione zonale. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 41/2005 |
Art. 19. Conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 41/2005 |
Art. 20. Compiti della conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 41/2005 |
Art. 21. Allegati A e B della l.r. 40/2005 |
Art. 22. Zonedistretto di nuova istituzione |
Art. 23. Modalità di scelta del modello di esercizio della funzione di integrazione sociosanitaria |
Art. 24. Fusione per incorporazione delle società della salute |
Art. 25. Effetti della fusione per incorporazione delle società della salute |
Art. 26. Programmazione intermedia |
Art. 27. Incentivi di finanziamento per accorpamenti di zonedistretto |
Art. 28. Clausola valutativa |
Art. 29. Norma finanziaria |
§ 3.1.395 - L.R. 23 marzo 2017, n. 11.
Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005.
(B.U. 31 marzo 2017, n. 12)
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 16 gennaio 2017;
Considerato quanto segue:
1. Occorre dare attuazione all'articolo 91 della
2. La presente legge approva un primo elenco di zone-distretto di cui all’Allegato B, risultante dall'accorpamento delle preesistenti, con l'individuazione dell'ambito territoriale di riferimento; a regime le zone-distretto rimangono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale dei sindaci;
3. Allo scopo di soddisfare le esigenze di valorizzazione e di tutela delle identità territoriali e per una maggiore attenzione e vicinanza al cittadino, il piano integrato di salute ed il piano di inclusione zonale possono prevedere articolazioni territoriali delle stesse zone-distretto;
4. La presente legge consente a tutti gli enti locali che esercitano la funzione sociale di partecipare al consorzio società della salute per assicurare l'esercizio della funzione di integrazione socio-sanitaria;
5. Si rende necessario prevedere specifiche disposizioni transitorie e di prima applicazione della presente legge allo scopo di garantire la continuità del sistema nella fase di passaggio dalle preesistenti zone-distretto alle nuove, disciplinando anche il processo di fusione per incorporazione nell'ipotesi in cui nella medesima zona-distretto sussistano due o più società della salute;
6. La presente legge è stata oggetto di preventiva disamina da parte della Conferenza regionale dei sindaci nella seduta 20 settembre 2016;
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Definizioni. Modifiche all'articolo 2 della
1. Alla lettera s bis) del comma 1 dell'articolo 2 della
2. Alla fine della lettera v) del comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 2. Interazione tra gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale e la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute. Inserimento dell'articolo 10 bis nella
1. Dopo l'articolo 10 della
“Art. 10 bis Interazione tra gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale e la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale vigente, realizza la mobilità temporanea di personale tra la direzione regionale competente in materia di dritto alla salute e le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale per far fronte a comprovate esigenze di servizio o di specifiche professionalità, nonché per consentire l'interscambio di esperienze, la collaborazione su specifici progetti, la formazione e l'aggiornamento professionale.
2. La mobilità è attuata a seconda dei casi tramite gli istituti del comando e del distacco previo parere dell'ente di provenienza e su assenso del personale interessato nei limiti del contingente annualmente fissato con deliberazione della Giunta regionale. I relativi oneri sono posti a carico del fondo sanitario regionale.
3. La finalità, la durata e le modalità di svolgimento del distacco sono definite in una convenzione tra la Regione e le aziende e gli enti di provenienza .”.
Art. 3. Conferenza regionale dei sindaci. Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 2 all'articolo 11 della
Art. 4. Piani integrati di salute. Modifiche all'articolo 21 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della
“2 bis. Nelle zone-distretto di nuova istituzione di cui all’allegato B, il PIS promuove la valorizzazione e la tutela delle identità territoriali per una migliore attenzione e vicinanza al cittadino sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso le articolazioni territoriali istituite ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 21 della
“2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, ciascuna articolazione territoriale individua un referente che partecipa alle sedute degli organismi di cui agli articoli 11 e 12, con diritto di voto limitatamente alle deliberazioni di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), e all’articolo 12, comma 6, lettere a) e b).”.
Art. 5. Zonadistretto. Modifiche all'articolo 64 della l.r 40/2005
1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 64 della
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 64 della
“4 bis. La dimensione delle zone-distretto è finalizzata a sviluppare competenze per la valutazione dei bisogni, garantire un ottimale livello dei servizi nonché generare economie di scala e risparmi da reinvestire sui servizi socio-sanitari.”.
Art. 6. Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria. Modifiche all'articolo 70 bis della
1. Al comma 7 dell'articolo 70 bis della
Art. 7. Società della salute: finalità e funzioni. Modifiche all'articolo 71 bis della
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 71 bis della
2. Il comma 2 dell’articolo 71 bis della
“2. La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate. La società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse .”.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 71 bis della
“3 bis. La società della salute esercita direttamente, tramite le proprie articolazioni organizzative, le funzioni di cui al comma 3, lettere a), b) ed e).”.
4. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 71 bis della
“3 ter. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua, fatta eccezione per le zone-distretto formate da un solo comune, con riferimento alle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e d), i contenuti minimi ed i tempi e le modalità con cui la società della salute assicura la gestione diretta:
a) con riferimento ai livelli essenziali di assistenza per le attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e le altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
b) con riferimento al nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali per i livelli essenziali delle prestazioni sociali.”.
5. Il comma 5 dell’articolo 71 bis della
“5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 ter, la società della salute gestisce unitariamente per i soggetti aderenti le attività di cui al comma 3, lettere c) e d), nei contenuti minimi, tempi e modalità previsti al medesimo comma 3 ter, in forma diretta oppure:
a) tramite convenzione con l’azienda unità sanitaria locale per le attività di cui al comma 3, lettera c);
b) tramite convenzione con uno degli enti aderenti per le attività di cui al comma 3, lettera d).”.
Art. 8. Costituzione della società della salute. Modifiche all'articolo 71 quater della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 71 quater della
2. Al comma 3 dell'articolo 71 quater della
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 71 quater della
“5 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli enti locali di una determinata zona-distretto, che non aderiscono alla società della salute, assicurano in ogni caso la partecipazione, senza diritto di voto, all'assemblea dei soci per garantire che le attività socio sanitarie e le attività sociali siano eserciate in modo coerente con la programmazione zonale. E’ fatto salvo quanto previsto all’articolo 71 sexies comma 6.”.
Art. 9. Assemblea dei soci. Modifiche all'articolo 71 sexies della
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 71 sexies della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 71 sexies della
3. Al comma 5 dell'articolo 71 sexies della
4. Al comma 6 dell'articolo 71 sexies della
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 71 sexies della
“6 bis. All'assemblea dei soci della società della salute partecipano senza diritto di voto, secondo le modalità previste dallo statuto:
a) le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla
b) il presidente del comitato di partecipazione e il presidente della consulta del terzo settore di cui all’articolo 71 undecies ;”.
6. Il comma 7 dell'articolo 71 sexies della
Art. 10. Presidente della società della salute. Modifiche all'articolo 71 octies della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 71 octies della
“2 bis. Il presidente della società della salute rappresenta il consorzio presso la conferenza regionale dei sindaci e presso la conferenza aziendale, in maniera conforme alle deliberazioni e agli atti dell'assemblea dei soci e secondo le modalità previste nello statuto della stessa società della salute.”.
Art. 11. Organi di controllo. Modifiche all'articolo 71 decies della
1. La rubrica dell'articolo 71 decies della
2. Il comma 1 dell'articolo 71 decies della
“1. Lo statuto della società della salute prevede la nomina di un collegio sindacale o di un revisore unico .”.
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 71 decies della
“6 bis. Il revisore unico della società della salute è nominato dall'assemblea dei soci a maggioranza.”.
4. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 71 decies della
“6 ter. L'indennità annua lorda spettante al revisore unico è fissata in misura non superiore al 30 per cento degli emolumenti spettanti al direttore della società della salute”.
Art. 12. Le forme di partecipazione. Modifiche all'articolo 71 undecies della
1. Al comma 1 dell’articolo 71 undecies della
Art. 13. Finanziamento della società della salute. Modifiche all'articolo 71 quaterdecies della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 71 quaterdecies della
2. Al comma 2 dell'articolo 71 quaterdecies della
Art. 14. Personale. Modifiche all'articolo 71 sexies decies della
1. Al comma 1 dell’articolo 71 sexies decies della
Art. 15. Abrogazione dell'articolo 71 septies decies della
1. L'articolo 71 septies decies della
Art. 16. Competenze e attribuzioni. Modifiche all’articolo 101 della
1. Al comma 3 bis dell’articolo 101 della
Art. 17. Acquisto beni e servizi. Modifiche all'articolo 101.1 della
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 101.1 della
CAPO II
Modifiche alla
Art. 18. Piano di inclusione zonale. Modifiche all'articolo 29 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della
“2 bis. Il PIZ, in maniera coordinata ed integrata con il PIS, promuove la valorizzazione e la tutela delle identità territoriali per una migliore attenzione e vicinanza al cittadino sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso le articolazioni territoriali istituite ai sensi dell’articolo 22, comma 2 della
2. Al comma 5 dell'articolo 29 della
Art. 19. Conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all'articolo 34 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della
“3 bis. Il presidente della conferenza coincide con il presidente della conferenza zonale integrata di cui all'articolo 12 bis della l.r. 40/2005.”.
2. Dopo il comma 9 dell’articolo 34 della
“9 bis. Per le zone-distretto nelle quali sono costituite le società della salute, le funzioni della conferenza zonale dei sindaci sono svolte dall’assemblea dei soci della società della salute, fermo restando quanto previsto dall’articolo 71 quater, comma 5 bis, della l.r. 40/2005.”.
Art. 20. Compiti della conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all'articolo 35 della
1. Al comma 1 dell'articolo 35 della
CAPO III
Norme transitorie e di prima applicazione
Art. 21. Allegati A e B della
1. L'allegato A della
2. Dopo l’allegato A della
3. Fino all'individuazione delle zone-distretto con le modalità di cui all'articolo 64, comma 4, della
4. Le zone-distretto non oggetto delle modifiche introdotte dalla presente legge continuano ad esercitare le funzioni secondo le modalità ordinarie già individuate ai sensi degli articoli 70 bis e 71 bis della
Art. 22. Zonedistretto di nuova istituzione
1. Gli ambiti territoriali delle zone-distretto di nuova istituzione decorrono dal 1° gennaio 2018.
2. Nelle zone-distretto di nuova istituzione, per le finalità di cui all’articolo 21, comma 2 bis, della
3. Alle zone-distretto di nuova istituzione sono imputati tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle zone-distretto preesistenti.
4. Ciascuna azienda unità sanitaria locale recepisce i nuovi ambiti territoriali delle zone-distretto e definisce, d'intesa con gli enti locali, gli assetti organizzativi della nuova zona-distretto in riferimento alle previsioni di cui agli articoli 70 bis e 71 bis della
5. In ciascuna zona-distretto di nuova istituzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è insediata la conferenza zonale integrata ai sensi dell'articolo 12 bis della
6. In fase di prima applicazione, la convocazione della conferenza zonale integrata di cui all'articolo 12 bis della
7. In caso di inadempienza a quanto disposto ai commi 5 e 6, alla convocazione delle conferenze provvede il Presidente della Giunta regionale e la presidenza delle stesse è assunta dal componente più anziano di età.
8. Nelle more dell'insediamento delle conferenze di cui al comma 5, continuano ad operare le conferenze afferenti alle zone-distretto preesistenti, che decadono non appena sono insediate le nuove.
Art. 23. Modalità di scelta del modello di esercizio della funzione di integrazione sociosanitaria
1. Nel caso in cui nella medesima zona-distretto sussistono due o più società della salute, queste procedono alla fusione per incorporazione secondo quanto disposto dall'articolo 24.
2. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, i comuni, in seguito all'individuazione delle nuove zone-distretto stabiliscono, nell'ambito della conferenza zonale dei sindaci, integrata con il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, nel termine di trenta giorni dall'insediamento della conferenza stessa, se intendono aderire alla società della salute esistente, ai sensi dell'articolo 71 bis della
3. Fino a quando non divengono operativi i modelli di esercizio della funzione di integrazione socio- sanitaria di cui al comma 2, continuano ad operare i preesistenti modelli organizzativi
4. In caso di dimissioni, decadenza o revoca del direttore di una delle società della salute oggetto di accorpamento, i presidenti delle società della salute, su proposta delle giunte esecutive, nominano un commissario, che può essere scelto anche tra i direttori delle società della salute coinvolte nell'accorpamento. Il commissario rimane in carica fino a quando non diviene operativo il nuovo modello organizzativo.
Art. 24. Fusione per incorporazione delle società della salute
1. Nelle zone-distretto di nuova istituzione ove vi sia la presenza di due o più società della salute, le assemblee dei soci delle stesse procedono ad una fusione per incorporazione in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, individuando nella società della salute che rappresenta la maggior quota della popolazione, salvo diversa intesa tra le suddette assemblee, l'ente incorporante.
2. Dopo avere individuato l'ente incorporante ai sensi del comma 1, le giunte esecutive delle società della salute interessate redigono, entro i termini previsti dal provvedimento di cui al comma 6, un progetto di fusione, nel quale devono essere presenti i seguenti elementi:
a) la denominazione e la sede delle società della salute partecipanti alla fusione;
b) la convenzione istitutiva della società della salute incorporante a seguito della fusione e lo statuto;
c) le modalità di assegnazione delle quote di partecipazione della società della salute incorporante a seguito della fusione;
d) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società della salute partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società della salute incorporante.
3. Il progetto esecutivo è corredato dai seguenti documenti:
a) la situazione patrimoniale o il bilancio dell'ultimo esercizio delle società della salute interessate dall'incorporazione;
b) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società della salute interessate all'incorporazione, con le relazione dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
c) una relazione illustrativa da cui risultino, in particolare, i criteri di determinazione delle quote di partecipazione dei singoli soci alla società della salute incorporante a seguito della fusione.
4. I documenti di cui ai commi 2 e 3 sono depositati presso le sedi delle società della salute partecipanti alla fusione e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.
5. Decorsi almeno trenta giorni dalla pubblicazione del progetto di fusione ai sensi del comma 4, le assemblee dei soci interessate decidono, nei successivi quindici giorni, in ordine all'incorporazione attraverso l'approvazione del progetto esecutivo, ciascuna deliberando secondo le modalità previste nella propria convenzione istitutiva e nel proprio statuto.
6. Ulteriori elementi di dettaglio in merito ai tempi, alle procedure e alle modalità per la fusione per incorporazione delle società della salute interessate sono disciplinati con apposita deliberazione della Giunta regionale, conformemente a quanto previsto dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile.
7. A seguito della incorporazione, l’assemblea dei soci della società della salute approva l’integrazione dello statuto e della convenzione istitutiva della società della salute incorporante secondo le determinazioni del progetto di cui al comma 2.
Art. 25. Effetti della fusione per incorporazione delle società della salute
1. La società della salute incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società della salute partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, antecedenti all'incorporazione. Sono altresì trasferiti alla società della salute incorporante i patrimoni delle società della salute incorporate, ivi compresi gli incarichi in corso, nonché il personale dipendente o assegnato.
Art. 26. Programmazione intermedia
1. Nell'ambito delle zone-distretto di nuova istituzione è approvato, sulla base delle linee guida definite dalla Giunta regionale e dei contenuti del piano sanitario e sociale integrato regionale, uno strumento di programmazione intermedio che garantisce il coordinamento dei preesistenti piani zonali e che rimane in vigore fino all'approvazione del nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale.
Art. 27. Incentivi di finanziamento per accorpamenti di zonedistretto
1. Per il quinquennio 2018 – 2022 alle zone-distretto di nuova istituzione è erogato un contributo di primo avvio nella misura pari a 50.000,00 euro annui per ciascuna zona-distretto oggetto di accorpamento.
2. Le modalità di erogazione del contributo sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale.
3. Il contributo di cui al comma 1 è elevato a 150.000,00 euro annui per ciascuna zona-distretto oggetto di accorpamento, nel caso in cui sia stato individuato come modello organizzativo la società della salute.
4. Al fine di incentivare ulteriormente gli accorpamenti di cui al comma 1, nonché nuovi accorpamenti tra zone-distretto, il piano sanitario e sociale integrato regionale può individuare ulteriori specifici incentivi di finanziamento attribuiti con vincolo di destinazione e prevedere altresì punteggi aggiuntivi nei bandi regionali.
5. I contributi di cui al comma 3 e gli eventuali incentivi sono maggiorati del 30 per cento nel caso in cui tutti i comuni della medesima zona-distretto abbiano aderito al modello organizzativo della società della salute.
Art. 28. Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto nel rispetto delle esigenze di valorizzazione e di tutela delle identità territoriali.
2. A tal fine la Giunta regionale, a partire dal 2018, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento ai risultati conseguiti con l’accorpamento delle zone-distretto ed alle eventuali criticità emerse in sede di prima attuazione.
3. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione di cui al comma 2, valuta i risultati ottenuti dalla revisione delle zone-distretto al fine di considerare:
a) la possibilità di rivedere la perimetrazione delle zone-distretto, anche valutando l’opportunità dell’eventuale revisione degli ambiti territoriali aziendali per consentire, ove necessario, l’istituzione di zone-distretto composte da comuni attualmente afferenti ad aziende unità sanitarie locali diverse;
b) l’implementazione delle misure finalizzate a garantire analoghi livelli di servizi socio-sanitari a tutti i residenti nelle zone di confine mediante una maggiore integrazione delle prestazioni erogate dalle diverse aziende unità sanitarie locali.
Art. 29. Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui alla presente legge, stimati complessivamente in euro 2.730.000,00 per ciascun anno dal 2018 al 2022, si fa fronte per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019 per euro 800.000,00 e con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019 per euro 1.930.000,00.
2. Agli oneri per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della
Allegati
(Omissis)