§ 6.1.428 - L.R. 6 agosto 2021, n. 32.
Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023. Prima variazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:06/08/2021
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per gli anni 2021 - 2023
Art. 3.  Autorizzazione all’indebitamento Modifiche all’articolo 6 della l.r. 99/2020
Art. 4.  Sostituzione dell’allegato d) della l.r. 99/2020
Art. 5.  Sostituzione dell’allegato 3 della l.r. 99/2020
Art. 6.  Integrazione dell’allegato g) della l.r. 99/2020
Art. 7.  Sostituzione dell’allegato f) della l.r. 99/2020
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 6.1.428 - L.R. 6 agosto 2021, n. 32.

Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023. Prima variazione.

(B.U. 13 agosto 2021, n. 77)

 

CAPO I

Variazioni al bilancio

 

Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Entrata” e nell’allegato B “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Spesa”.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

 

 

     Art. 2. Autorizzazioni di spesa per gli anni 2021 - 2023

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Spesa”.

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99

(Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023)

 

     Art. 3. Autorizzazione all’indebitamento Modifiche all’articolo 6 della l.r. 99/2020

1. L’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023), è sostituito dal seguente:

“Art. 6. Autorizzazione all’indebitamento

1. Nel triennio 2021 - 2023 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 543.530.163,11 di cui euro 252.210.934,90 nel 2021, euro 171.875.149,63 nel 2022 ed euro 119.444.078,58 nel 2023, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”), di quanto previsto dall’articolo 62 del d.lgs. 118/2011, e all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2022 e 2023, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2023, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.

 

     Art. 4. Sostituzione dell’allegato d) della l.r. 99/2020

1. L’allegato d) della l.r. 99/2020, recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall’allegato F “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento”.

 

     Art. 5. Sostituzione dell’allegato 3 della l.r. 99/2020

1. L’allegato 3 della l.r. 99/2020, recante l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall’allegato G “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili”.

 

     Art. 6. Integrazione dell’allegato g) della l.r. 99/2020

1. L’allegato g) della l.r. 99/2020, recante l’elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali, è integrato dall’allegato H “Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali”.

 

     Art. 7. Sostituzione dell’allegato f) della l.r. 99/2020

1. L’allegato f) della l.r. 99/2020, recante l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste è sostituito dall’allegato I “Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste”.

 

CAPO III

Disposizioni finali

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

Allegati

(Omissis)