Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 10/12/2019 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Contributi per progetti pilota |
Art. 4. Norma finanziaria |
Art. 5. Norma finale |
§ 4.1.327 - L.R. 10 dicembre 2019, n. 75.
Norme per incentivare l’introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche.
(B.U. 13 dicembre 2019, n. 58)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto.
Considerato quanto segue:
1. Consumare prodotti originari del territorio identifica una politica economica che predilige il prodotto locale garantendo un risparmio nel processo di trasporto per ciò che attiene sia la riduzione di gas nocivi all’ambiente, sia la riduzione dei costi dovuti ai numerosi passaggi di imballaggio e confezionamento.
2. È importante aumentare il livello di consapevolezza dei fruitori del servizio di refezione scolastica, alunni e loro famiglie, attraverso l’elaborazione di azioni e interventi mirati all’informazione e sensibilizzazione per una corretta alimentazione, comprensiva di prodotti della tradizione locale.
3. La Regione intende attribuire incentivi economici ai soggetti pubblici che aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica, o che erogano direttamente il servizio di mensa scolastica, anche al fine di far conoscere le proprietà organolettiche degli alimenti usati nella refezione stessa e di promuovere l’utilizzo dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche,
Approva la presente legge
Art. 1. Oggetto e finalità
1. La Regione, allo scopo di diffondere la corretta educazione alimentare, la cultura del cibo e delle tradizioni alimentari toscane e la lotta allo spreco alimentare, promuove il consumo di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e dell’acquacoltura e alimentari toscani a chilometro zero, provenienti da filiera corta, nell’ambito dei servizi di refezione scolastica nei nidi d’infanzia, nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti a chilometro zero i prodotti agricoli, i prodotti della pesca e dell’acquacoltura e alimentari, la cui produzione e trasformazione della materia, o dell’ingrediente primario presente in misura superiore al cinquanta per cento, avviene entro i confini amministrativi della Regione Toscana. I prodotti freschi della pesca in mare sono a chilometro zero se provenienti da punti di sbarco situati in Toscana e catturati da imbarcazioni iscritte nel registro delle imprese di pesca dei compartimenti marittimi regionali. I prodotti freschi dell’acquacoltura in mare sono a chilometro zero se provenienti da impianti collocali nelle acque costiere regionali.
2. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti provenienti da filiera corta quelli che provengono da filiere produttive caratterizzate al massimo da un intermediario tra il produttore e la stazione appaltante.
3. Tra i prodotti di cui all’articolo 1 rientrano anche i prodotti appartenenti a una delle seguenti categorie, se rispettano i requisiti di cui ai commi 1 e 2:
a) ottenuti con metodo biologico ai sensi del
b) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e specialità tradizionale garantita (STG), prodotto di montagna di cui al
c) ottenuti con tecniche di produzione integrata di cui alla
d) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al
e) prodotti delle razze e delle varietà locali a rischio di estinzione di cui alla
Art. 3. Contributi per progetti pilota [2]
1. Per perseguire le finalità della presente legge la Giunta regionale, a partire dall’anno 2020, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, finanzia progetti pilota che devono garantire:
a) la fornitura di pasti nelle mense scolastiche incluse nel progetto preparati utilizzando almeno il cinquanta per cento di prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta;
b) un’iniziativa di informazione e sensibilizzazione almeno dei fruitori della refezione scolastica.
2. I progetti sono presentati da soggetti pubblici appaltanti che aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica, o che erogano direttamente il servizio di refezione collettiva scolastica o mediante società a partecipazione pubblica affidatarie del servizio.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti;
b) le modalità di assegnazione dei contributi;
c) le modalità di revoca e di rendicontazione dei contributi.
1. Per il finanziamento dei contributi di cui all’articolo 3, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’annualità 2020 e di euro 500.000,00 per l’annualità 2021, cui si fa fronte con le risorse della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020 e 2021 [4].
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 5. Norma finale
1. La
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 2021, n. 31, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 2021, n. 31, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 2021, n. 31, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[4] Comma così modificato dall'art. 8 della