Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 22/06/2020 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Contributi per la gestione del Patrimonio Alinari |
Art. 2. Completamento delle azioni connesse alle verifiche ed alla custodia del Patrimonio Alinari |
Art. 3. Contributo alla Fondazione Guido d’Arezzo per la gestione della collezione “Oro d’autore” |
Art. 4. Contributo straordinario all’Istituto nazionale di studi sul Rinascimento di Firenze |
Art. 5. Norma finanziaria |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 3.5.170 - L.R. 22 giugno 2020, n. 40.
Interventi urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali.
(B.U. 22 giugno 2020, n. 57)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La Regione, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali e nel perseguimento delle finalità istituzionali relative allo sviluppo della cultura ed alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, ha caratterizzato il proprio spazio di indirizzo strategico, così come attestato nel Programma regionale di sviluppo 2016-2020, associando e coniugando - anche operativamente - i temi della conservazione, della valorizzazione e della fruizione dei beni culturali;
2. Il patrimonio culturale costituisce una straordinaria occasione di fruizione ed esperienza culturale per la comunità, oltre che elemento di identità per il territorio;
3. La Regione Toscana ha improntato le proprie politiche culturali alla garanzia delle migliori condizioni e del più ampio accesso alla cultura e ai beni culturali, in quanto elemento essenziale e necessario per innalzare il livello culturale del paese e promuovere la sostenibilità dello stesso sistema di offerta culturale;
4. La Regione ha riconosciuto l’eccezionale valore culturale del Patrimonio Alinari, che rappresenta uno dei più grandi archivi fotografici del mondo, testimonianza unica della cultura, del paesaggio, dell’arte, della moda italiana tra la seconda metà dell’800 e la prima metà del ‘900;
5. La Regione Toscana ha quindi stabilito, con la
6. È quindi fine prioritario della Regione Toscana garantire la custodia e la corretta conservazione del Patrimonio Alinari, nel rispetto dei principi per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica richiamati dall’articolo 112 del
7. A questo fine, l’articolo 59 della richiamata
8. La Collezione “Oro d’Autore” è composta da pezzi unici realizzati in oro da importanti stilisti ed è stata utilizzata per promuovere, anche all'estero, l’eccellenza delle lavorazioni orafe aretine;
9. La Regione Toscana ha riconosciuto l’eccezionale valore della Collezione “Oro d’autore”;
10. Con
11. La Regione intende, da un lato, preservare l’integrità della Collezione e, dall’altro, realizzare e garantire le migliori condizioni per la sua fruizione, portando a conoscenza di un più vasto pubblico il rilievo storico e culturale di tale patrimonio;
12. La Regione intende assicurare, inoltre, l’accesso alla conoscenza del patrimonio storico, filosofico, linguistico e artistico di uno dei più significativi momenti della storia e della cultura italiana – l’Umanesimo e il Rinascimento – già asse tematico delle politiche del POR FESR 2014-2020;
13. In particolare, l’obiettivo della Regione è quello di riconsiderare questa grande esperienza culturale e umana in tutta la sua complessità – e non soltanto attraverso analisi di carattere specialistico – e anche attraverso gli strumenti di carattere informatico che consentono, oggi, di penetrare in modi nuovi ed assai originali nel passato;
14. È necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana al fine di consentirne una rapida applicazione.
Approva la presente legge
Art. 1. Contributi per la gestione del Patrimonio Alinari
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto esercizio al costituendo soggetto giuridico di cui all’articolo 59, comma 2, della
Art. 2. Completamento delle azioni connesse alle verifiche ed alla custodia del Patrimonio Alinari
1. Al fine di consentire compiutamente le verifiche dell’integrità del patrimonio acquisito e la sua custodia fino all’approntamento delle future sedi di conservazione ed esposizione, di cui agli articoli 56, comma 2, e 60, comma 1, della
Art. 3. Contributo alla Fondazione Guido d’Arezzo per la gestione della collezione “Oro d’autore” [1]
1. La Giunta regionale è autorizzata alla concessione di un contributo, pari ad euro 200.000,00 per l’annualità 2021, a favore della Fondazione Guido d’Arezzo, nell’ambito di un progetto di valorizzazione culturale della collezione “Oro d’autore”, di proprietà regionale, di cui all’articolo 43, comma 1, della
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla definizione dei rapporti tra la Fondazione Guido d’Arezzo, il Comune di Arezzo, Arezzo Fiere e Congressi s.r.l. e la Regione, subentrata nella proprietà della collezione, previa stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e di realizzazione degli interventi.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’annualità 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
Art. 4. Contributo straordinario all’Istituto nazionale di studi sul Rinascimento di Firenze
1. Al fine di sostenere progetti di studio e ricerca dedicati alle opere e agli autori principali dell’Umanesimo e del Rinascimento quale momento altamente qualificante della cultura toscana nel panorama letterario, filosofico ed artistico nazionale ed internazionale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare all’Istituto nazionale di studi sul Rinascimento di Firenze un contributo complessivo di euro 630.000,00 nel triennio 2020-2022 di cui:
- euro 130.000,00, per l’annualità 2020;
- euro 250.000,00, per l’annualità 2021;
- euro 250.000,00, per l’annualità 2022.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo medesimo.
Art. 5. Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 1 è autorizzata la spesa di euro 600.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 e 2022.
2. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 2 è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l’anno 2020 e di euro 180.000,00 per l’anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.
3. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 3 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.
4. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 4, è autorizzata la spesa di euro 130.00,000 per l’anno 2020 ed euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
5. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza di uguale importo:
Anno 2020
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondi di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 380.000,00;
- In aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 130.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00.
Anno 2021
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondi di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.230.000,00;
- In aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 180.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 250.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 800.000,00.
Anno 2022
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondi di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 850.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 250.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 600.000,00.
6. Agli oneri di cui all’articolo 1, per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 35 della