§ 2.10.873 - D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.10 varietà vegetali e specie agrarie
Data:02/02/2021
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità e campo di applicazione
Art. 2.  Autorità nazionale competente
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Classificazioni dei prodotti sementieri
Art. 5.  Miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione
Art. 6.  Obblighi delle ditte sementiere
Art. 7.  Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive
Art. 8.  Domanda di iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai registri nazionali
Art. 9.  Requisiti per l'iscrizione delle varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali
Art. 10.  Deroghe ai requisiti per l'iscrizione delle varietà ai Registri nazionali
Art. 11.  Iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali
Art. 12.  Non assoggettabilità delle varietà iscritte nel catalogo comune a restrizioni commerciali e possibilità di organizzare esperimenti temporanei in ambito europeo.
Art. 13.  Denominazione varietale
Art. 14.  Gestione dei Registri nazionali delle varietà
Art. 15.  Cancellazione e rettifiche di varietà iscritte al registro delle varietà
Art. 16.  Equivalenza dell'iscrizione nei Registri varietali e selezione conservatrice equivalente
Art. 17.  Controlli ai prodotti sementieri
Art. 18.  Esecuzione dei controlli
Art. 19.  Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri
Art. 20.  Certificazione dei prodotti sementieri e categorie di commercializzazione
Art. 21.  Requisiti delle categorie di sementi di cereali
Art. 22.  Requisiti delle categorie di sementi di piante foraggere
Art. 23.  Requisiti delle categorie di sementi di barbabietola da zucchero e da foraggio
Art. 24.  Requisiti delle categorie e classi di commercializzazione tuberi-seme di patate
Art. 25.  Requisiti delle categorie di sementi di piante oleaginose e da fibra
Art. 26.  Requisiti delle categorie di sementi di specie ortive
Art. 27.  Controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard
Art. 28.  Esiti del controllo e certificazione dei prodotti sementieri
Art. 29.  Requisiti per l'autorizzazione del personale addetto al controllo sotto sorveglianza ufficiale e modalità di esercizio della sorveglianza su colture e sementi.
Art. 30.  Inadempienze relative ai controlli sotto sorveglianza ufficiale
Art. 31.  Immissione in commercio dei prodotti sementieri
Art. 32.  Imballaggi e cartellini
Art. 33.  Imballaggi e cartellino relativo alla commercializzazione delle sementi di specie ortive standard
Art. 34.  Cartellino del produttore
Art. 35.  Piccoli imballaggi
Art. 36.  Tracciabilità dei prodotti sementieri
Art. 37.  Locali di commercializzazione
Art. 38.  Coltivazioni antecedenti la categoria di base e conservazione in purezza
Art. 39.  Associazioni varietali
Art. 40.  Condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati
Art. 41.  Cartellino della ditta importatrice
Art. 42.  Responsabilità di chi commercializza i prodotti sementieri
Art. 43.  Deroga per piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici
Art. 44.  Requisiti minimi e difficoltà di approvvigionamento
Art. 45.  Divieto di commercializzare sementi per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente
Art. 46.  Divieto di coltivare varietà per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente o perchè non adatta alla coltivazione nel territorio nazionale.
Art. 47.  Varietà da conservazione e varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
Art. 48.  Definizioni
Art. 49.  Ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
Art. 50.  Requisiti essenziali per l'ammissione ai Registri nazionali delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni [...]
Art. 51.  Inammissibilità di varietà da conservazione e di varietà ortive sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
Art. 52.  Domanda di iscrizione
Art. 53.  Denominazione varietale
Art. 54.  Zona di origine
Art. 55.  Zona di produzione delle sementi
Art. 56.  Selezione conservatrice
Art. 57.  Controllo delle colture di sementi
Art. 58.  Controllo delle sementi standard
Art. 59.  Analisi delle sementi
Art. 60.  Certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie agrarie
Art. 61.  Certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie ortive
Art. 62.  Autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi
Art. 63.  Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente
Art. 64.  Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate
Art. 65.  Condizioni di commercializzazione
Art. 66.  Restrizioni quantitative
Art. 67.  Applicazione di restrizioni quantitative
Art. 68.  Chiusura degli imballaggi e dei contenitori
Art. 69.  Etichettatura
Art. 70.  Controlli ufficiali a posteriori
Art. 71.  Notifiche
Art. 72.  Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche
Art. 73.  Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione
Art. 74.  Equivalenza sementi importate
Art. 75.  Certificazione in Italia di sementi di cereali certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo
Art. 76.  Certificazione in Italia di sementi di piante foraggere certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo
Art. 77.  Certificazione in Italia di sementi di barbabietole certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo
Art. 78.  Certificazione in Italia di sementi di piante oleaginose e da fibra certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo.
Art. 79.  Certificazione in Italia di sementi di ortive certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo
Art. 80.  Sanzioni amministrative
Art. 81.  Obbligo di rapporto e contestazione da parte del personale addetto alla vigilanza
Art. 82.  Tariffe
Art. 83.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 84.  Clausola di cedevolezza
Art. 85.  Adeguamenti tecnici
Art. 86.  Norme transitorie
Art. 87.  Abrogazioni


§ 2.10.873 - D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.

Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

(G.U. 27 febbraio 2021, n. 49 - S.O. n. 16)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

     Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni;

     Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni;

     Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attività sementiera e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, recante «Istituzione, a norma dell'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dei «Registri obbligatori delle varietà»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi e successive modificazioni;

     Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera e successive modificazioni;

     Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 774, recante le norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali;

     Vista la decisione 86/563/CEE della Commissione, del 12 novembre 1986, che modifica la decisione 81/675/CEE che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi, fra l'altro, delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio e successive modificazioni;

     Visto il regolamento 2100/94/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con il quale è stato emanato il regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e relativi controlli e successive modificazioni;

     Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e successive modificazioni;

     Vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni;

     Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni;

     Vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate e successive modificazioni;

     Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;

     Vista la decisione 2003/17/CE del Consiglio, 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

     Visto il regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e successive modificazioni;

     Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e successive modificazioni;

     Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi e successive modificazioni;

     Vista la decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere;

     Vista la decisione 2004/371/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, relativa alle condizioni per l'immissione sul mercato di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere;

     Vista la decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi»;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

     Vista la direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali;

     Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonchè per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà»;

     Vista la direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»;

     Visto il regolamento (CE) 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agrarie e delle specie di ortaggi;

     Visto il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, recante «Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonchè di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà»;

     Vista la decisione 2011/180/UE della Commissione, del 23 marzo 2011, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni alle quali è autorizzata la commercializzazione di piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie;

     Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148, recante «Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale»;

     Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

     Visto il decreto legislativo 4 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera b), che introduce al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 il Titolo III bis «Limitazione e divieto di coltivazione di OGM sul territorio nazionale», nonchè la Decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo 2016 che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 marzo 2016 L 60/90;

     Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

     Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 11;

     Vista la direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020, della Commissione, dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata, nella riunione del 30 ottobre 2020;

     Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Norme generali

 

Art. 1. Finalità e campo di applicazione

     1. Il presente decreto disciplina la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri riordinando, mediante coordinamento ed integrazione, le relative disposizioni normative in un testo unico.

     2. Il presente decreto non si applica alle sementi e ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi, nonchè ai prodotti sementieri destinati a usi ornamentali e ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.

     3. È considerata «produzione a scopo di commercializzazione» dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità, e la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. È altresì considerata «produzione a scopo di commercializzazione» quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie e altri enti, anche se al solo fine della distribuzione ai propri associati, compartecipanti e dipendenti. È inoltre considerata «produzione a scopo di commercializzazione» ogni lavorazione e selezione di prodotti sementieri effettuata per conto di terzi.

     4. Gli agricoltori possono attuare il reimpiego delle sementi o lo scambio di parte del raccolto.

     5. Per «commercializzazione» s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso.

     6. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come:

     a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

     b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purchè essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;

     c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, purchè essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite nè sul prodotto del raccolto. Il fornitore di tali sementi trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o all'organismo da questo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite. Deve essere, comunque, garantita la tracciabilità di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura;

     d) il reimpiego delle sementi effettuato dagli agricoltori, ovvero lo scambio di parte del raccolto effettuato dai medesimi, di cui al comma 4.

 

     Art. 2. Autorità nazionale competente

     1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, è individuato quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.

     2. Il Servizio fitosanitario centrale rappresenta l'autorità unica di coordinamento a livello nazionale responsabile per:

     a) il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti sementieri;

     b) il coordinamento delle prove ufficiali di distinguibiltà, omogeneità e stabilità (DUS) di cui all'articolo 9 ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale;

     c) la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli ufficiali dei prodotti sementieri e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione sementi, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, di seguito «Gruppo di lavoro permanente»;

     d) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà.

 

     Art. 3. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

     a) anno di produzione: anno relativo alla prima lavorazione, selezione e confezionamento delle sementi e degli altri materiali di riproduzione e moltiplicazione;

     b) associazione varietale: un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente, ufficialmente iscritto al Registro nazionale delle varietà di piante agrarie, con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, ugualmente iscritti, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione in purezza di tali componenti;

     c) avente causa: persona fisica o giuridica alla quale è stato trasmesso o che ha acquisito le prerogative sulla varietà prima spettanti al costitutore;

     d) Comitato fitosanitario nazionale: organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

     e) costitutore: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varietà che cura direttamente o affida ad un responsabile della conservazione;

     f) ditta sementiera: operatore professionale impegnato in almeno una delle seguenti attività: produzione, lavorazione o commercializzazione di prodotti sementieri;

     g) germinabilità: percentuale in numero di semi puri capaci di produrre germinelli normali potenzialmente in grado di svilupparsi in piante normali in condizioni favorevoli di coltura;

     h) ibridi: piante derivanti da incroci di due o più varietà della stessa specie di vegetale;

     i) ibrido impollinatore-dipendente: il componente maschiosterile dell'associazione varietale o dell'ibrido (componente femminile);

     l) impollinatore: il componente che emette polline nell'associazione varietale o dell'ibrido (componente maschile);

     m) linea «inbred»: linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante parecchie generazioni successive, sia con operazioni equivalenti;

     n) lotto: un quantitativo omogeneo di sementi o di materiali di riproduzione che non superi i limiti di peso, indicati nell'allegato IV, al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

     o) miscugli: la partita di sementi, tuberi, bulbi, rizomi e simili costituita da due o più specie o varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantità, superi la percentuale ponderale del 5 per cento;

     p) micropropagazione: la pratica che prevede la moltiplicazione rapida del materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, impiegando colture in vitro provenienti da boccioli o meristemi vegetali differenziati ottenuti da una pianta;

     q) pianta madre: una pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione;

     r) prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione e alla moltiplicazione delle piante;

     s) purezza fisica: la percentuale in peso del seme puro della varietà o specie contenuta in un lotto o in una confezione. Le impurità sono costituite da sostanze inerti e semi di altre varietà o specie;

     t) responsabile della conservazione in purezza: la persona fisica o giuridica che cura il mantenimento in purezza della varietà, per conto del costitutore;

     u) servizio fitosanitario nazionale: l'organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio fitosanitario centrale e nei Servizi fitosanitari regionalie delle province autonome;

     v) stabilimento: ogni unità produttiva stabilmente costituita, provvista di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali la ditta sementiera svolge le attività previste dal presente decreto;

     z) varietà sintetiche: varietà risultanti dalla progenie di un certo numero di linee liberamente fecondatesi;

     aa) unità di vendita: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto.

 

     Art. 4. Classificazioni dei prodotti sementieri

     1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi:

     a) foraggere;

     b) cereali;

     c) barbabietole;

     d) oleaginose e da fibra;

     e) ortaggi;

     f) patate;

     g) miscugli;

     h) altri prodotti sementieri diversi da quelli indicate dalle lettere precedenti.

     2. Ai fini della classificazione dei prodotti sementieri le specie appartenenti ai gruppi di cui al comma 1, ad eccezione dei miscugli, sono elencate nell'allegato I al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce, conformemente alle disposizioni europee, eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui all'allegato I.

     3. I prodotti sementieri appartenenti ai gruppi di cui al comma 1, e alle specie di cui all'allegato I, si suddividono nelle seguenti categorie:

     a) categoria pre-base: le sementi e i materiali di moltiplicazione di generazioni antecedenti la categoria base, prodotti dal costitutore o aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà a partire dalla selezione conservatrice;

     b) categoria di base: le sementi e i materiali di moltiplicazione, prodotti dal costitutore o aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà;

     c) categoria certificata: le sementi e i materiali di moltiplicazione derivanti da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione;

     d) categoria commerciale: le sementi e i materiali di moltiplicazione di piante erbacee, ad esclusione delle sementi ortive, non classificabili nella «categoria di base» o nella «categoria certificata» e identificabili soltanto tramite la specie;

     e) categoria standard: le sementi e i materiali di moltiplicazione di specie ortive, per le quali è previsto l'obbligo del registro varietale, prodotte da varietà dotate di sufficiente identità e purezza varietale;

     f) categoria «mercantile ortiva»: le sementi e i materiali di moltiplicazione di specie ortive, diverse da quelle elencate nell'allegato II, sezione C, per le quali non è previsto l'obbligo del registro varietale e che devono rispondere alle condizioni di cui all'allegato VI, sezione II.

     4. I prodotti sementieri delle categorie pre-base, base e certificata devono essere ufficialmente controllati e certificati.

     5. I requisiti delle categorie di cui al comma 3 sono stabiliti al Capo III.

 

     Art. 5. Miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione

     1. Salvo quanto disposto dal comma 2, la commercializzazione dei miscugli è consentita nei seguenti casi:

     a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato II, sezioni A e B, con esclusione delle varietà di cui all'articolo 34, comma 4;

     b) miscugli destinati alla costituzione di tappeti erbosi o comunque non destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie vegetali di cui all'allegato II, sezioni A e B e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;

     c) miscele di sementi per la preservazione dell'ambiente naturale, di cui all'articolo 62, comma 4, nel quadro della conservazione delle risorse genetiche;

     d) miscugli di diverse specie di cereali: i miscugli di sementi di diverse specie di cereali di cui all'allegato I;

     e) miscugli di diverse varietà di specie di cereali: i miscugli di varietà diverse di una specie di cereali purchè tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi;

     f) miscugli destinati alla produzione di ortaggi:

     1) miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie in piccoli imballaggi;

     2) miscugli di sementi della categoria mercantile ortiva, caratterizzati solo per la specie, in piccoli imballaggi;

     3) miscugli di sementi standard e di sementi della categoria mercantile ortiva caratterizzati solo per la specie, in piccoli imballaggi.

     2. Per le sementi e per i materiali di moltiplicazione di cui all'articolo 4, la commercializzazione di miscugli è consentita alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 4, e solo in piccoli imballaggi di cui all'allegato V al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

     3. I miscugli di cui al comma 1, lettera c), devono escludere totalmente (100 per cento) materiale sementiero derivante da varietà geneticamente modificate nonchè qualsiasi forma di contaminazione da detto materiale.

     4. Le diverse componenti dei miscugli di cui al presente articolo devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione a esse applicabili.

     5. I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f) non devono essere superiori al peso o al numero di pezzi indicati nell'allegato V.

     6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni europee, determina condizioni specifiche per ciò che riguarda la commercializzazione di miscugli compresi i piccoli imballaggi in relazione a:

     a) altre condizioni per la commercializzazione dei miscugli di cui al comma 1, lettere a) e b) con particolare riferimento alle etichettature, al controllo della produzione e al campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti;

     b) le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli di cui al comma 1, lettere c), d) ed e);

     c) le specie cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera f), le dimensioni massime per gli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura.

 

     Art. 6. Obblighi delle ditte sementiere

     1. La ditta sementiera deve essere registrata presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.

     2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi attuativo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sono stabiliti i requisiti di professionalità, dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività sementiera.

     3. Sono esonerati dalla registrazione al RUOP di cui al comma 1:

     a) i produttori agricoli che cedono prodotti sementieri direttamente a ditte sementiere registrate;

     b) i commercianti che vendono esclusivamente al dettaglio prodotti sementieri già confezionati ed etichettati.

     4. Il Servizio fitosanitario regionale, nel cui territorio ricade la sede legale della ditta sementiera provvede alla registrazione nel RUOP, dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti, in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.

 

Capo II

Registri di varietà

 

     Art. 7. Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive

     1. Il Ministero può istituire, per ciascuna specie di coltura, Registri di varietà al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse anche quando queste sono linee «inbred» o ibridi destinati a servire, a loro volta, da componenti per la costituzione di altre varietà finali e le loro sementi sono commercializzate con propria denominazione.

     2. L'istituzione dei Registri di varietà è obbligatoria per le varietà di patate, di barbabietola da zucchero e da foraggio, per le varietà di specie foraggere, cereali, oleaginose e da fibra, nonchè per le varietà di specie ortive, limitatamente alle specie indicate nell'allegato II del presente decreto, di cui costituisce parte integrante. È facoltà del Ministero istituire «Registri volontari» per specie agrarie e ortive diverse da quelle contemplate nell'allegato II, a fronte di un interesse economico concreto per tali specie. L'elenco dei registri volontari istituiti è riportato nell'allegato III al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

     3. I Registri di varietà di specie ortive sono suddivisi in:

     a) Registro delle varietà le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi standard»;

     b) Registro delle varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard».

     4. I Registri delle varietà, la cui tenuta è affidata al Ministero, consultabili e resi pubblici nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, devono riportare obbligatoriamente, oltre alla denominazione della varietà, il codice (SIAN) identificativo della stessa, la data del decreto di iscrizione e la data dell'ultimo decreto di rinnovo dell'iscrizione oltre al codice (SIAN) del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà.

     5. Nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante agrarie e ortive sono iscritte le varietà da conservazione e le varietà di specie di piante ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

     6. Per ogni varietà iscritta, il Ministero istituisce un fascicolo che comprende una descrizione della varietà e la documentazione presentata ai fini dell'ammissione. Tale fascicolo, relativo alle varietà iscritte e a quelle cancellate dal Registro delle varietà, è tenuto a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione dell'Unione europea. Le informazioni reciproche sono riservate.

     7. I fascicoli relativi all'iscrizione delle varietà sono accessibili, a titolo personale ed esclusivo, a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Allorchè il costitutore abbia chiesto, in conformità all'articolo 8, comma 3, il segreto sui componenti genealogici della varietà e sui risultati degli esami sugli stessi, è escluso l'accesso alle predette informazioni.

     8. Per ogni varietà iscritta viene comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta dei suddetti soggetti verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varietà in questione da altre varietà analoghe. La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee «inbred» o ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per la costituzione di altre varietà finali.

     9. Tutte le modifiche apportate ai Registri nazionali delle varietà, nonchè ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di una varietà, sono notificate agli Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea.

 

     Art. 8. Domanda di iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai registri nazionali

     1. L'iscrizione al Registro è chiesta dal costitutore della varietà e, in sua mancanza, da un soggetto pubblico o privato operante in campo sementiero che offre la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà. Per le varietà di cui il costitutore non si conosca o non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio.

     2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità inerenti la presentazione delle domande di iscrizione nei Registri nazionali delle varietà.

     3. Il costitutore ha facoltà di chiedere il segreto sulla descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche e sui relativi esami a chiunque sia coinvolto nel processo di iscrizione della varietà.

 

     Art. 9. Requisiti per l'iscrizione delle varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali

     1. Il Ministero, ai fini dell'iscrizione al Registro, accerta tramite prove ufficiali di campo, eseguite o fatte eseguire dagli enti individuati ai sensi del comma 8, che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri dalle altre varietà iscritte, che sia omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Nel caso delle varietà di specie ortive, fatta eccezione per la cicoria industriale, il Ministero deve accertare esclusivamente i requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità.

     2. Una varietà è distinta se, indipendentemente dall'origine artificiale o naturale della varietà iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri da qualsiasi altra varietà nota nell'Unione europea e nei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV). Si considera nota nell'Unione europea qualsiasi varietà che, al momento in cui la richiesta di iscrizione della varietà da giudicare è presentata, soddisfa uno dei seguenti requisiti:

     a) figura nel catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole o nel catalogo delle varietà delle specie di ortaggi;

     b) è iscritta o in corso di iscrizione in Italia o in un altro Stato membro o è ammessa per la certificazione per altri Paesi a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta di iscrizione della varietà da giudicare, non siano più soddisfatti, in tutti gli Stati membri interessati, i requisiti sopra indicati;

     c) è nota una varietà protetta con una privativa o per la quale sia stata debitamente presentata una domanda per ottenere una privativa per ritrovati vegetali in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione UPOV.

     3. Una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonchè di altri caratteri usati per la descrizione della varietà.

     4. Una varietà è stabile se resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali al termine delle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o moltiplicazione.

     5. Una varietà possiede un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità costituisce, rispetto alle altre varietà iscritte nel Registro delle varietà, almeno per la produzione in un determinato areale, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche può essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli.

     6. Per l'iscrizione delle varietà di specie agrarie e di specie ortive nei Registri nazionali, indicate nell'allegato II, i caratteri e le condizioni minime da osservare per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità delle varietà, sono conformi ai protocolli e alle linee direttrici indicate all'allegato VIII al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, e successive modificazioni.

     7. Ai fini dell'iscrizione nei Registri di varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard», possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le cognizioni pratiche ottenute durante la coltivazione in relazione ai risultati di un esame ufficiale.

     8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le strutture e gli enti scientifici o di ricerca nazionali che, con provata esperienza nell'accertamento dei requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, eseguono prove di campo sulla base delle caratteristiche tecniche necessarie per l'iscrizione ai Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e di specie ortive indicate negli allegati II e III.

     9. Per gli accertamenti tecnici da effettuare ai fini dell'iscrizione, sono dovute le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 10. Deroghe ai requisiti per l'iscrizione delle varietà ai Registri nazionali

     1. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario per l'ammissione delle varietà di graminacee quando il costitutore dichiara che le sementi della varietà da iscrivere nel Registro nazionale sono destinate a uso di tappeto erboso.

     2. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è richiesto per l'ammissione di varietà (linee «inbred» o ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride che soddisfano i requisiti di distinzione, stabilità e omogeneità. La stessa previsione si applica per l'iscrizione delle componenti nelle associazioni varietali.

     3. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario per l'ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate a essere commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea che le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione.

     4. Nel caso di varietà per le quali non è richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, è necessario verificare l'idoneità all'uso dichiarato, attraverso un esame appropriato. In questi casi sono fissate le condizioni di esame.

 

     Art. 11. Iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali

     1. L'iscrizione è disposta dal Ministero con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente.

     2. Il costitutore è tenuto alla conservazione in purezza della varietà, con la quale viene garantito il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 9, che effettua direttamente o demanda ad un responsabile della conservazione in purezza.

     3. Nel caso di varietà iscritte d'ufficio e il cui costitutore è sconosciuto, il Ministero incarica della conservazione in purezza un soggetto pubblico o privato che opera nel campo sementiero e che offre la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

     4. Se i soggetti di cui ai commi 2 e 3 non adempiono alle prescrizioni relative al mantenimento in purezza della varietà, nel caso in cui la varietà abbia un interesse economico di valenza nazionale o nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, il Ministero assegna tale compito ad altro soggetto, pubblico o privato, che assume gli obblighi del costitutore. Nei suoi confronti il Ministero definisce le modalità di distribuzione della semente di base.

 

     Art. 12. Non assoggettabilità delle varietà iscritte nel catalogo comune a restrizioni commerciali e possibilità di organizzare esperimenti temporanei in ambito europeo.

     1. Le sementi di varietà iscritte nel «Catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie e ortive» non sono soggette, con effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46.

     2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Gruppo permanente per la protezione delle piante di cui all'articolo 11, può proporre o aderire ad esperimenti temporanei a livello dell'Unione, conformemente alle procedure previste dalle direttive dell'Unione di riferimento.

 

     Art. 13. Denominazione varietale

     1. La varietà, oggetto di iscrizione nei Registri nazionali delle varietà, prende la denominazione assegnata dal costitutore.

     2. La denominazione deve essere tale da consentire l'identificazione della varietà. Tale denominazione deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2009/637 del 22 luglio 2009, della Commissione e risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

     3. Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la denominazione di cui al comma 2 non poteva essere accettata al momento dell'iscrizione, la denominazione viene modificata in modo tale da renderla conforme al regolamento (CE) n. 2009/637 del 22 luglio 2009. La denominazione precedente può essere temporaneamente utilizzata fino all'adozione della nuova denominazione.

 

     Art. 14. Gestione dei Registri nazionali delle varietà

     1. L'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia così estesa da giustificarla o, comunque, abbia un interesse economico rilevante o se la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità. Per le varietà da conservazione e per le varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, detti requisiti sono stabiliti al Capo VI.

     2. Le domande di rinnovo devono essere presentate dal costitutore entro i due anni antecedenti alla scadenza dell'iscrizione. Tale scadenza non si applica alle varietà da conservazione, alle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e ai miscugli di preservazione di cui al Capo VI. Per quest'ultime, le domande di rinnovo vanno presentate prima della scadenza dell'iscrizione.

     3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le procedure per la verifica delle varietà, nel secondo quinquennio di validità della registrazione, ai fini del rinnovo della loro iscrizione.

 

     Art. 15. Cancellazione e rettifiche di varietà iscritte al registro delle varietà

     1. Il Ministero, con proprio decreto, dispone la cancellazione di una varietà qualora:

     a) in sede di esame, risulti che detta varietà non sia più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;

     b) il responsabile della conservazione in purezza della varietà ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

     c) all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione o nel corso della procedura d'esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'iscrizione;

     d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

     e) la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza.

     2. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), nel decreto di cancellazione si stabilisce, su richiesta del costitutore, un periodo transitorio per la certificazione, per il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e per la commercializzazione dei prodotti sementieri che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione.

     3. Per le varietà comprese nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie o di ortive, il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la varietà è iscritta, si applica alla commercializzazione in Italia quando le sementi o i tuberi-seme della varietà in questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà.

     4. La perdita di una delle caratteristiche o condizioni di distinguibilità, uniformità e stabilità richieste per l'iscrizione, comporta la cancellazione della varietà dal Registro.

     5. Nel caso di specie o varietà suscettibili, per le modalità di riproduzione, di modifiche di talune caratteristiche varietali, il loro verificarsi comporta la rettifica della descrizione nel Registro.

     6. Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministero, sentiti coloro che hanno interesse al mantenimento dell'iscrizione.

     7. Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la condizione di differenziabilità non è stata soddisfatta al momento dell'iscrizione, il provvedimento di iscrizione è annullato. In tal caso, la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Unione europea, a partire dal momento della iscrizione iniziale.

 

     Art. 16. Equivalenza dell'iscrizione nei Registri varietali e selezione conservatrice equivalente

     1. Le condizioni poste dal presente decreto per l'iscrizione nei Registri delle varietà valgono anche per le varietà costituite in altri Stati membri o Paesi terzi. L'iscrizione di una varietà nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie o di ortive, o in un Registro nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, conformemente alle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, può considerarsi equivalente all'iscrizione nel Registro delle varietà di cui all'articolo 7, comma 1, limitatamente ai requisiti di differenziabilità, stabilità e omogeneità. L'iscrizione di una varietà in un Registro di un Paese terzo può considerarsi parimenti equivalente qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che gli esami ufficiali delle varietà effettuati in detti Paesi, ai fini della iscrizione nel Registro, offrano le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri.

     2. La conservazione in purezza di una varietà iscritta o presentata all'iscrizione nei Registri di cui all'articolo 7, comma 1, può essere effettuata in un Paese terzo, anzichè in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea, qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che i controlli della selezione conservatrice, effettuati in detto Paese terzo, offrano le stesse garanzie dei controlli effettuati negli Stati membri.

 

Capo III

Controlli e certificazioni

 

     Art. 17. Controlli ai prodotti sementieri

     1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai controlli dei prodotti sementieri finalizzati all'accertamento della loro conformità ai requisiti e alle condizioni richieste per l'immissione in commercio.

     2. I controlli ufficiali dei prodotti sementieri finalizzati alla verifica della presenza di organismi nocivi delle piante si applicano conformemente a quanto previsto dalla normativa fitosanitaria in vigore in applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

     3. Ai fini della certificazione dei prodotti sementieri delle specie disciplinate dal presente decreto, i controlli di cui al comma 1 verificano le condizioni e i requisiti di cui agli allegati VI e IX.

     4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le procedure per l'esecuzione dei controlli di cui al comma 1.

 

     Art. 18. Esecuzione dei controlli

     1. Il Ministero è l'autorità competente per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 17, comma 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinati compiti relativi al controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio, ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e in possesso di adeguata esperienza nella verifica delle sementi in tutte le loro fasi di produzione, manipolazione e conservazione, di seguito denominato «organismo delegato».

     2. I controlli di cui al comma 1, si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, della lavorazione e della commercializzazione mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento parcellare di campioni.

     3. Qualora nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 siano disposte analisi di laboratorio per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi si osservano i metodi ufficialmente riconosciuti in ambito nazionale e internazionale. I campioni da destinare alle analisi sono prelevati da lotti omogenei. Il peso massimo del lotto ed il peso minimo del campione di prelevamento sono quelli indicati nell'allegato IV.

     4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità di attuazione di specifici programmi annuali di controllo delle sementi. Tali programmi possono essere finalizzati anche all'accertamento della eventuale presenza di OGM nelle sementi prodotte in Italia, in quelle provenienti dai Paesi dell'Unione europea e in quelle provenienti dai Paesi terzi.

     5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono riconosciuti i laboratori per le caratteristiche di commercializzazione, idonei per l'esecuzione delle analisi per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi, ed i relativi requisiti.

     6. I controlli di cui al comma 1 possono essere svolti anche sotto sorveglianza ufficiale da ditte sementiere, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 29 e delle disposizioni definite in applicazione dell'articolo 17, comma 4.

     7. Gli oneri derivanti dalle attività finalizzate al controllo e certificazione dei prodotti sementieri sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 19. Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri

     1. Le operazioni di controllo di cui all'articolo 18 sono svolte da personale autorizzato con decreto del Ministero, preventivamente formato allo scopo dal Ministero o da un organismo pubblico delegato e iscritto al Registro di cui al comma 3, previa verifica dei requisiti richiesti. Tale personale, nell'esercizio delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.

     2. Il personale destinato alle operazioni di controllo viene scelto tra persone che non esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, attività di carattere economico nella produzione e nel commercio di prodotti sementieri e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attività nel settore sementiero.

     3. Presso il Ministero è istituito il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri.

     4. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali dei prodotti sementieri e la sede operativa.

     5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i requisiti e le modalità di formazione del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri.

     6. L'autorizzazione all'esecuzione dei controlli, concessa al personale tecnico ai sensi dell'articolo 18, è revocata e il nominativo cancellato dal Registro di cui al comma 3, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

     a) non possegga più i requisiti richiesti;

     b) non adempia agli obblighi di cui al presente decreto;

     c) non dimostri la necessaria diligenza;

     d) non si attenga alle istruzioni ricevute con decreto del Ministero.

     7. Nel Registro del personale tecnico autorizzato all'esecuzione dei controlli sui prodotti sementieri è iscritto d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, il personale già autorizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 20. Certificazione dei prodotti sementieri e categorie di commercializzazione

     1. Le sementi di cereali, di foraggere, di barbabietole di patate e di piante oleaginose e da fibra, appartenenti alle specie di cui all'allegato II, sezione A, possono essere commercializzate soltanto se sono state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate.

     2. Le sementi di piante ortive, appartenenti alle specie di cui all'allegato II, sezione C, possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate soltanto se la loro varietà è ufficialmente ammessa nel registro nazionale o nel registro di un altro Stato membro.

     3. Le sementi appartenenti ai generi e alle specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra diverse da quelle di cui al comma 1, elencate all'allegato II, sezione B, possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria «commerciale».

     4. Le categorie dei prodotti sementieri appartenenti ai gruppi di specie di cui ai commi 1, 2 e 3, devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

     5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere stabiliti i requisiti per la certificazione di categorie antecedenti alla «categoria di base».

 

     Art. 21. Requisiti delle categorie di sementi di cereali

     1. Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole o orticole le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui all'articolo 20, sono le seguenti:

     a) sementi di base (avena comune e bizantina, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, orzo, riso, scagliola, segale, spelta e triticale, comunque diversi dagli ibridi):

     1) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà;

     2) che sia prevista la destinazione per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione»;

     3) che siano conformi alle condizioni specificate negli allegati VI e IX per le sementi di base;

     4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI al presente decreto di cui costituisce parte integrante, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

     b) sementi di base (ibridi di avena comune e bizantina, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, orzo, riso, segale, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):

     1) destinate alla produzione di ibridi;

     2) che soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) Cereali e allegato IX, A) per le sementi di base; e

     3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2);

     c) sementi di base di granoturco e sorgo spp.:

     1) di varietà a impollinazione libera:

     1.1) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

     1.2) che sia prevista la destinazione per la produzione di sementi certificate della predetta varietà ad impollinazione libera ovvero di ibridi «top cross» o «ibridi intervarietali»;

     1.3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;

     1.4) per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3);

     2) di linee «inbred»:

     2.1) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;

     2.2) per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a);

     3) di ibridi semplici:

     3.1) che sia prevista la destinazione per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «top cross»;

     3.2) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;

     3.3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 3.1) e 3.2);

     d) sementi certificate (frumento duro, frumento tenero, granturco, scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan e ibridi di avena bizantina, avena comune, avena forestiera, avena nuda, orzo, riso, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):

     1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati VI e IX;

     2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

     3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;

     4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

     e) sementi certificate di prima riproduzione (avena bizantina, avena comune, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, riso, orzo, spelta e triticale), comunque diversi dagli ibridi:

     1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base;

     2) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione», che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

     3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate di 1ª riproduzione;

     4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

     f) sementi certificate di seconda riproduzione (avena nuda, avena comune, avena forestiera, avena bizantina, orzo, triticale, riso, frumento tenero, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):

     1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purchè le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base;

     2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

     3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate di 2ª riproduzione;

     4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3).

 

     Art. 22. Requisiti delle categorie di sementi di piante foraggere

     1. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti:

     a) sementi di base:

     1) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

     2) che sia prevista la destinazione per la produzione sia di sementi della categoria «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione»;

     3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;

     4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

 

     b) sementi certificate (le sementi di tutte le specie di cui all'allegato II, sezioni A e B, diverse da erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata):

     1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;

     2) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere;

     3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;

     4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

     c) sementi certificate di 1ª riproduzione (erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata):

     1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;

     2) che sia prevista la destinazione, sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione» che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere;

     3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate;

     4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

     d) sementi certificate di 2ª riproduzione (erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata):

     1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purchè le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;

     2) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quelle di sementi di piante foraggere;

     3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate;

     4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

     e) sementi commerciali (generi e specie contemplati nell'allegato II, sezione B):

     1) che siano identificate per le specie;

     2) che siano conformi alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;

     3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2).

 

     Art. 23. Requisiti delle categorie di sementi di barbabietola da zucchero e da foraggio

     1. Per le sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie Beta vulgaris L. le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti:

     a) sementi di base:

     1) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda il tipo o la varietà;

     2) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;

     3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;

     4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

     b) sementi certificate:

     1) che provengano direttamente da sementi di base;

     2) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di barbabietole;

     3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;

     4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3).

 

     Art. 24. Requisiti delle categorie e classi di commercializzazione tuberi-seme di patate

     1. Per i tuberi seme di patata le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 e della relativa commercializzazione sono le seguenti:

     a) tuberi-seme di patate di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base:

     1) i tuberi-seme di patate pre-base che:

     1.1) siano stati prodotti in modo conforme a metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario

     1.2) siano destinati principalmente alla produzione di tuberi-seme di patate di base;

     1.3) siano conformi ai requisiti minimi di cui agli allegati VI e IX per i tuberi semi pre-base;

     1.4) siano stati trovati, ad un esame ufficiale, conformi alle condizioni minime di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3) della presente lettera;

     2) i tuberi-seme di patate pre-base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe PBTC dell'Unione» e alla «classe PB dell'Unione» conformemente alle condizioni di cui agli allegati VI e IX;

     b) tuberi seme di base:

     1) i tuberi di patate:

     1.1) prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario;

     1.2) previsti soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati; conformi alle condizioni minime degli allegati VI e IX per i tuberi-seme di base;

     1.3) e per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3);

     2) i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe S dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

     2.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti specifici di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 3 dell'allegato IX; e

     2.2.) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 2, dell'allegato VI;

     3) i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe SE dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

     3.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 4 dell'allegato IX; e

     3.2) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 3 dell'allegato VI;

     4). i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe E dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

     4.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 5 dell'allegato IX; e

     4.2) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 4 dell'allegato VI;

     c) «tuberi-seme certificati»

     1) i tuberi di patate:

     1.1) provenienti direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;

     1.2) previsti soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;

     1.3) conformi alle condizioni minime degli allegati VI e IX per i tuberi-seme certificati; e

     1.4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3);

     2) i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe A dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

     2.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 6 dell'allegato IX; e

     2.2.) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 5 dell'allegato VI;

     3) i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe B dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

     3.1) un'ispezioneufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui sezione D, paragrafo III, punto 7 dell'allegato IX; e

     3.2) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 6 dell'allegato VI.

 

     Art. 25. Requisiti delle categorie di sementi di piante oleaginose e da fibra

     1. Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti:

     a) sementi di base (varietà diverse dagli ibridi):

     1) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

     2) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione», o all'occorrenza, di «sementi certificate di 3ª riproduzione»;

     3) conformi alle condizioni specificate negli allegati VI e IX per le sementi di base;

     4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

     5) appartenenti a diversi tipi di varietà (compresi i componenti), destinate alla certificazione alle condizioni del presente decreto, e considerate equivalenti ai sensi dell'articolo 74;

     b) sementi di base (ibridi):

     1) sementi di base di linee inbred:

     1.1) che rispondono ai requisiti di cui agli allegati VI e IX per le sementi di base e,

     1.2) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui al numero 1.1);

     2) sementi di base di ibridi semplici:

     2.1) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi;

     2.2) che rispondono ai requisiti fissati agli allegati VI e IX del presente decreto per le sementi di base e, per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui al numero 2.1);

     c) sementi certificate (canapa, colza, cotone, cumino, girasole, papavero domestico, ravizzone, senape bianca, senape bruna, senape nera, canapa dioica, cartamo):

     1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;

     2) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

     3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate:

     4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

     d) sementi certificate di 1ª riproduzione di arachide, canapa monoica, lino oleaginoso, lino tessile, soia e cotone:

     1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base;

     2) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione» o all'occorrenza, della categoria «sementi certificate della 3ª riproduzione» che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

     3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;

     4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

     e) sementi certificate di 2ª riproduzione di arachide, lino oleaginoso, lino tessile, soia e cotone:

     1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purchè le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e IX per le sementi di base;

     2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 3ª riproduzione»;

     3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;

     4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

     f) sementi certificate di 2ª riproduzione di canapa monoica:

     1) che provengano direttamente da sementi certificate di 1ª riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione;

     2) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;

     3) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati VI e IX per le sementi certificate;

     4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3;

     g) sementi certificate di 3ª riproduzione di lino oleaginoso e di lino tessile:

     1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e IX per le sementi di base;

     2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

     3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;

     4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

     h) sementi commerciali:

     1) che siano identificate per la specie;

     2) che siano conformi alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;

     3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2).

     2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentare forestali, conformemente alle disposizioni dell'Unione, è prevista l'inclusione al comma 1, lettere a) e b), di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle di girasole.

 

     Art. 26. Requisiti delle categorie di sementi di specie ortive

     1. Per le sementi di specie ortive, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti:

     a) categoria di base:

     1. Le sementi devono essere:

     1.1) prodotte sotto la responsabilità del costitutore o suoi aventi causa o del selezionatore secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varietà;

     1.2) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;

     1.3) conformi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 44, comma 4, alle condizioni previste dall'allegato VI, sezione II, lettera A), e dall'allegato IX, lettera F) per le sementi ortive di base;

     1.4) rispondenti alle condizioni indicate ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3), all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza.

     b) categoria certificata:

     1) Le sementi devono essere:

     1.1) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione anteriore a quella delle sementi di base; che possano soddisfare e abbiano soddisfatto all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni e ai requisiti previsti dall'allegato VI, nonchè alle condizioni di cui all'allegato IX per le sementi ortive di base;

     1.2) previste soprattutto per la produzione di ortaggi;

     1.3) conformi alle condizioni previste dall'allegato VI e dall'allegato IX per le sementi ortive certificate;

     1.4) rispondenti alle condizioni indicate ai numeri 1.1), 1.2), e 1.3) della presente lettera, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale;

     1.5) sottoposte a posteriori a controllo ufficiale mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà;

     c) categoria standard:

     1) Le sementi, previste soprattutto per la produzione di ortaggi, che devono presentare sufficiente identità e purezza della varietà e corrispondere a quanto previsto dall'allegato VI;

     2) le sementi di cui al punto 1) devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà;

     d) categoria mercantile ortiva:

     1) Le sementi di specie ortive non elencate nell'allegato II, sezione C, che devono essere conformi ai requisiti previsti all'allegato VI;

     2) i controlli delle sementi certificate e standard di cui al comma 1, lettera b), punto 1), numero 1.4) e lettera c) numero 2), sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3. Agli oneri per l'effettuazione di tali controlli si provvede secondo le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 10.

 

     Art. 27. Controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard

     1. Il controllo delle sementi di specie ortive appartenenti alla categoria standard consiste nell'accertamento della identità e della purezza della varietà. A tal fine sono poste in atto ispezioni presso le ditte sementiere responsabili dell'apposizione del cartellino relativo alle sementi ortive di categoria standard, campionamenti, esami di laboratorio e prove di coltura in parcella.

     2. Le varietà da sottoporre a controllo devono:

     a) appartenere alle specie elencate nell'allegato II o alle specie elencate nell'allegato III, per le quali siano stati istituiti registri nazionali;

     b) essere iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive o nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi.

     3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità operative per l'attuazione dei controlli e del confezionamento di cui al presente articolo.

     4. La ditta sementiera che appone il cartellino relativo alle sementi standard deve notificare al Ministero o all'eventuale Organismo delegato a tale attività:

     a) l'inizio e la fine della propria attività di confezionamento delle sementi ortive standard, specificando il numero di registrazione al RUOP;

     b) i dati inerenti al consuntivo dell'attività svolta al termine di ogni ciclo annuale e comunque non oltre il 30 luglio di ciascun anno, annotando separatamente le sementi prodotte e quelle riconfezionate, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3;

     c) se del caso, di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 33, comma 4, concernente la possibilità di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice.

     5. L'inizio delle attività di confezionamento delle sementi ortive standard corrisponde alla data di registrazione al RUOP della ditta sementiera, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. La fine delle attività di cui al comma 4, lettera a) corrisponde alla data di cessazione delle attività stesse da parte della ditta sementiera.

     6. Il Ministero può disporre l'effettuazione del controllo presso determinati responsabili dell'apposizione del cartellino.

     7. Il Ministero o l'organismo delegato comunica alle ditte interessate l'elenco dei campioni sottoposti ad analisi di laboratorio e l'elenco dei campioni scelti per l'istituzione di prove di coltura in parcelle nonchè gli esiti dei controlli stessi.

     8. Le varietà, i cui campioni non presentino i previsti requisiti di identità e purezza della varietà stessa, possono essere oggetto di un nuovo immediato controllo.

     9. Qualora, a seguito dei controlli di cui al presente articolo, venga ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varietà ai requisiti previsti circa l'identità e la purezza della varietà stessa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Gruppo di lavoro permanente, può interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varietà alla ditta che la commercializza per un determinato periodo. Il relativo provvedimento potrà essere revocato, non appena sia garantito il ripristino dei requisiti di identità e di purezza della varietà.

     10. Le somme dovute dalle ditte sementiere per i controlli di cui al presente articolo, sono determinate sulla base delle tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 28. Esiti del controllo e certificazione dei prodotti sementieri

     1. Qualora l'esito dei controlli di cui all'articolo 17 sia favorevole, è disposta ai sensi del Capo IV, la cartellinatura delle partite controllate.

     2. I risultati dei controlli di cui all'articolo 17 sono registrati, conservati e resi disponibili al richiedente il controllo.

 

     Art. 29. Requisiti per l'autorizzazione del personale addetto al controllo sotto sorveglianza ufficiale e modalità di esercizio della sorveglianza su colture e sementi.

     1. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui agli articoli 21, 22, 23, 25 e 26 sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) ispezione in campo:

     1) il personale addetto all'esame:

     1.1) deve possedere i requisiti definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 19, comma 5;

     1.2) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

     1.3) deve partecipare ad appositi corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 19, comma 5;

     1.4) è autorizzato con provvedimento dal Ministero, previo superamento di un esame finale. Tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d'impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

     1.5) deve svolgere ispezioni previste per i controlli ufficiali in conformità agli articoli 18 e 19 del presente decreto;

     2) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;

     3) una parte delle colture da seme deve essere controllata ufficialmente dal Ministero o dall'organismo delegato per una quota non inferiore al 5 per cento;

     4) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;

     b) controlli delle sementi:

     1) i controlli delle sementi sono eseguiti dai laboratori per le caratteristiche di commercializzazione appositamente autorizzati con decreto del Ministero di cui all'articolo 18, comma 5 e che soddisfano le seguenti condizioni:

     1.1) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato, secondo le stesse modalità vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali;

     1.2) i locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi, dal Ministero o dall'organismo delegato, se soddisfano le condizioni di cui all'allegato X al presente decreto di cui costituisce parte integrante. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

     1.3) i laboratori sono indipendenti o appartenenti ad una ditta sementiera. I laboratori indipendenti possono operare solo se in possesso di accreditamento ISTA (International Seed Testing Association) per le specie e i metodi d'analisi d'interesse. Il laboratorio appartenente ad una ditta sementiera esegue il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la ditta stessa, il richiedente la certificazione e il Ministero o l'organismo delegato;

     1.4) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle sementi, è soggetta alla sorveglianza del Ministero o dell'organismo delegato;

     1.5) ai fini della sorveglianza di cui al numero 1.4) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi;

     1.6) il mantenimento dell'autorizzazione è subordinato all'esercizio continuativo dell'attività di analisi;

     1.7) i locali, le attrezzature, i metodi applicati e il volume di attività dei laboratori, devono soddisfare le condizioni fissate dall'allegato X, in particolare per quanto riguarda i metodi di analisi, ove non specificato, si deve fare riferimento alle norme ISTA in vigore;

     c) campionamento:

     1) durante la procedura di controllo delle varietà, durante l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati come previsto dall'allegato X. Il campionamento delle sementi, effettuato durante la commercializzazione, è eseguito ufficialmente;

     2) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale di cui al numero 1), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     2.1) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dal Ministero nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi punti 3), e 4);

     2.2) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

     3) i campionatori possono essere:

     3.1) persone fisiche indipendenti;

     3.2) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi;

     3.3) alle dipendenze di ditte sementiere. In tal caso i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e il Ministero o l'organismo delegato;

     4) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento delle sementi, è soggetta alla sorveglianza del Ministero o dell'organismo delegato. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

     5) ai fini della sorveglianza di cui al numero 4) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. Il Ministero o l'organismo delegato confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale.

     2. La sorveglianza sulle attività previste dal presente articolo è esercitata dal Ministero o dall'organismo delegato, sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione del prodotto da immettere in commercio nonchè mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni. I laboratori, autorizzati ai sensi del comma 1, lettera b), sono valutati mediante specifici controlli di efficacia («test di performance») organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato.

     3. Qualora, durante l'effettuazione della sorveglianza di cui al comma 2 da parte dell'organismo delegato sia accertata una delle violazioni di cui all'articolo 80, tale organismo trasmette al Ministero un apposito verbale per l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

     4. Gli oneri derivanti dalle attività di formazione e sorveglianza ufficiale, di cui al presente articolo, sono interamente a carico del richiedente l'autorizzazione secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 30. Inadempienze relative ai controlli sotto sorveglianza ufficiale

     1. La violazione per colpa da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni di cui all'articolo 29 che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, comporta la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno in considerazione dell'entità della violazione. I casi che costituiscono inadempienze ai sensi del presente comma sono indicati nell'allegato X.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione per dolo da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, adottate ai sensi del presente decreto, comporta, in ogni caso, la decadenza automatica dell'autorizzazione.

     3. Qualora sia accertata la violazione di cui ai commi 1 e 2, la certificazione della semente è annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.

     4. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 da parte dell'organismo delegato all'esecuzione della sorveglianza, quest'ultimo trasmette al Ministero apposito verbale per l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

 

Capo IV

Condizioni per l'immissione in commercio

 

     Art. 31. Immissione in commercio dei prodotti sementieri

     1. I prodotti sementieri delle categorie di pre-base, base e certificata, sono commercializzati solo se appartenenti a varietà iscritte nei Registri di varietà di cui all'articolo 7, comma 1, o nel Catalogo comune delle specie di piante agrarie ed ortive, e muniti del cartellino ufficiale rilasciato dal Ministero o dall'organismo delegato, attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Le indicazioni riportate sul cartellino ufficiale non escludono la responsabilità della ditta sementiera circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.

     2. Le ditte sementiere, sotto la propria responsabilità, possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati presso gli stabilimenti indicati in sede di registrazione al RUOP. Nel caso di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, lo sconfezionamento, il riconfezionamento e la ricartellinatura sono soggetti alla vigilanza del Ministero o dell'organismo delegato.

     3. Sul valore dichiarato del grado di purezza e germinabilità dei prodotti sementieri sono consentite, di fronte ai risultati delle analisi, le tolleranze di cui all'allegato VII, sezione VII.

     4. Nel caso di miscugli di cui è ammessa la commercializzazione ai sensi dell'articolo 5:

     a) la purezza specifica non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime fissate per ciascun genere e specie all'allegato VI;

     b) le percentuali di germinabilità dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dall'allegato VI.

     5. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 32. Imballaggi e cartellini

     1. I prodotti sementieri devono essere posti in commercio in partite omogenee confezionati in involucri chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte sementiere registrate al RUOP ai sensi dell'articolo 6.

     3. Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonchè gli imballaggi dei miscugli di sementi destinate alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorarne il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale di certificazione di cui all'articolo 31, comma 1, o sull'imballaggio stesso. A tal fine, il sistema di chiusura deve comportare almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale, salvo che si tratti di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

     4. L'apertura e la nuova chiusura degli imballaggi può effettuarsi solo ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso sul cartellino ufficiale di certificazione di cui all'articolo 31, comma 1, deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata.

     5. Le disposizioni applicative in materia di contrassegno degli imballaggi, incluse le indicazioni che devono essere riportate sul cartellino, sono disciplinate dall'allegato VII al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Per le specie non contemplate in tale allegato, le indicazioni che devono essere riportate sul cartellino e sull'attestato interno sono stabilite dal Ministero con il provvedimento di istituzione del registro delle varietà di ciascuna delle specie suddette.

     6. Le sementi e i materiali di moltiplicazione della categoria commerciale di generi e specie per i quali non è stato istituito il registro delle varietà possono essere ammessi ad un esame ufficiale al fine della constatazione della identità della specie e della rispondenza alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali. In tal caso, gli imballaggi sono muniti del cartellino ufficiale conforme all'allegato VII.

     7. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta riportando le informazioni previste dall'articolo 49, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, anche con documentazione aggiuntiva esterna all'imballaggio. In alternativa i dati dei trattamenti chimici, o altre informazioni non ufficiali, possono essere riportati sul cartellino ufficiale in un apposito spazio ben distinto dalle altre informazioni previste.

     8. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 33. Imballaggi e cartellino relativo alla commercializzazione delle sementi di specie ortive standard

     1. Gli imballaggi di sementi standard devono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore previsto dal comma 2 e sull'imballaggio stesso. Essi devono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente dal responsabile dell'apposizione del cartellino.

     2. Gli imballaggi di sementi standard sono muniti di un cartellino del fornitore oppure di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali della Comunità conformemente all'allegato VII, sezione IV.

     3. Le ditte sementiere possono riconfezionare sementi di specie ortive della categoria standard a condizione che appongano, alle nuove confezioni poste in vendita, un proprio cartellino in sostituzione di quello precedentemente applicato.

     4. In caso di varietà di specie ortive note al 1° luglio 1970, sul cartellino del fornitore si può fare riferimento ad una selezione conservatrice già riconosciuta della varietà. Tale riferimento, segue la denominazione varietale dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino, e non deve prevalere sulla denominazione varietale.

     5. Le ditte sementiere che appongono il cartellino su sementi standard devono:

     a) informare il Ministero dell'inizio e della fine della loro attività;

     b) tenere una contabilità relativa a tutte le partite di sementi standard, che deve essere mantenuta a disposizione del Ministero per almeno tre anni attraverso i sistemi di tracciabilità di cui all'articolo 36;

     c) prelevare un campione di ciascun lotto destinato alla commercializzazione e tenerlo a disposizione del Ministero per almeno due anni.

     6. Le operazioni di cui al comma 2 e al comma 5, lettere b) e c), sono sottoposte a controllo ufficiale secondo le disposizioni di cui all'articolo 27.

 

     Art. 34. Cartellino del produttore

     1. Gli imballaggi dei prodotti sementieri possono essere muniti di un cartellino del produttore, diverso dal cartellino ufficiale di cui all'articolo 31, comma 1, per fornire anche ulteriori informazioni. In sostituzione del cartellino del produttore, le indicazioni previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile o con etichetta adesiva non rimovibile.

     2. Qualora la ditta sementiera utilizzi il cartellino del produttore di cui al comma 1, questo deve riportare l'identificazione della ditta produttrice, almeno tramite il numero di registrazione al RUOP, nonchè la denominazione della ditta distributrice, il nome della specie e se del caso della varietà, l'anno di produzione, la purezza specifica, la germinabilità con relativa data di determinazione, il peso o la quantità, in caso di miscuglio il tipo di utilizzazione a cui è destinato il prodotto, il riferimento al sistema di tracciabilità adottato, l'indicazione di eventuali trattamenti chimici cui sono stati sottoposti i prodotti sementieri. Il cartellino del produttore non può essere di colore bianco, azzurro, rosso, bruno, verde o arancio.

     3. È vietato apporre cartellini e indicazioni non previsti dal presente decreto sui prodotti sementieri; è tuttavia consentito apporre sulle confezioni indicazioni relative alle caratteristiche varietali e agronomiche nonchè all'impiego del prodotto.

     4. Per i miscugli e per le piccole confezioni, le indicazioni relative alla ditta produttrice possono essere sostituite con il marchio della ditta medesima.

 

     Art. 35. Piccoli imballaggi

     1. Per piccoli imballaggi di prodotti sementieri si intendono quelli contenenti sementi, tuberi, bulbi, rizomi e simili, rispettivamente non superiori nel peso o nel numero di pezzi a quelli indicati nell'allegato V.

     2. I piccoli imballaggi di prodotti sementieri di patate, barbabietole da zucchero e da foraggio, specie foraggere, cereali, specie oleaginose e da fibra devono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale con le stesse modalità previste all'articolo 32, ad eccezione dei piccoli imballaggi CE. I «Piccoli imballaggi CE» di sementi di barbabietole e i «Piccoli imballaggi CE B» di sementi o di miscugli di sementi di piante foraggere, devono essere muniti all'esterno di un cartellino adesivo ufficiale conforme all'allegato VII, sezione II, punto 2. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

     3. I piccoli imballaggi di sementi ortive certificate o di sementi e materiali di moltiplicazione di specie diverse da quelle di cui al comma 1, nonchè i «Piccoli imballaggi CE A» contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciar traccia di manomissione sul cartellino o sull'imballaggio stesso.

     4. I piccoli imballaggi di sementi ortive della categoria sementi certificate sono muniti di un cartellino del produttore conformemente all'allegato VII, sezione IV. I «Piccoli imballaggi CE A» contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, sono muniti di un cartellino del produttore conformemente all'allegato VII, sezione II, punto 2, ed è possibile effettuare una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

     5. Ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, è permessa la circolazione di piccole confezioni di prodotti sementieri, diversi da quelli di varietà geneticamente modificate, destinate a scopi dimostrativi, nel limite di peso o di numero di pezzi non superiore a un quinto di quelli indicati nell'allegato V, senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 31 e 33 purchè sulle confezioni stesse sia apposta, con carattere indelebile, la dicitura: «campione dimostrativo». In tal caso, i prodotti sementieri soggetti a certificazione devono provenire da lotti ufficialmente certificati.

     6. Per i piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può stabilire, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni europee, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura.

     7. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 36. Tracciabilità dei prodotti sementieri

     1. Le ditte sementiere istituiscono sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire, per ciascun stabilimento, l'identificazione degli operatori professionali che forniscono loro i prodotti sementieri e degli operatori professionali ai quali forniscono ogni unità di vendita.

     2. I sistemi di registrazione di cui al comma 1, adottati dalle ditte sementiere, devono consentire di identificare, in maniera inequivocabile, tutti i prodotti sementieri che entrano nello stabilimento distinguendo fra prodotti destinati ad essere lavorati in conto proprio ovvero per conto terzi e prodotti importati, nonchè tutti i lotti di prodotti sementieri che vengono prodotti, registrando i dati inerenti le lavorazioni cui vengono sottoposti in modo da assicurare la completa tracciabilità dei lotti commercializzati.

     3. Il Ministero o l'organismo delegato verificano la validità dei sistemi di tracciabilità adottati.

 

     Art. 37. Locali di commercializzazione

     1. Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti sementieri è vietato detenere i prodotti che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni del presente decreto.

     2. Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, devono essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a centimetri 10 per centimetri 20 recanti la dicitura: «Prodotto non destinato alla riproduzione».

 

     Art. 38. Coltivazioni antecedenti la categoria di base e conservazione in purezza

     1. Al fine di consentire la verifica della conservazione in purezza, i costitutori responsabili della produzione di sementi, sono tenuti a comunicare al Ministero o all'organismo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri, prima dell'inizio di ogni ciclo colturale, le coltivazioni che intendono istituire per la produzione di sementi e del materiale di moltiplicazione delle categorie antecedenti il «base» non certificate, nonchè di sementi ortive della categoria standard. Il Ministero o l'organismo delegato provvede al controllo della selezione conservatrice anche in base alle registrazioni effettuate dai responsabili della produzione. Tali controlli si estendono anche alle registrazioni effettuate per la produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazione di «base». Il Ministero medesimo o l'organismo delegato, se necessario, possono procedere anche al prelievo ufficiale di campioni. Le comunicazioni devono recare le seguenti indicazioni:

     a) specie e varietà;

     b) ubicazione ed estensione delle coltivazioni;

     c) nome, cognome e indirizzo del responsabile della conservazione in purezza;

     d) nome, cognome indirizzo del moltiplicatore di materiale di moltiplicazione delle categorie antecedenti il «base», se diverso dal responsabile della conservazione in purezza.

     2. I controlli di cui al comma 1, verificano anche la titolarità delle moltiplicazioni effettuate dai soggetti di cui alla lettera d).

     3. Gli oneri derivanti dalle attività di controllo sono a carico del responsabile della conservazione in purezza secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 39. Associazioni varietali

     1. È consentita la commercializzazione di sementi certificate di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.

     2. Ai fini della certificazione delle sementi, l'associazione varietale deve essere notificata al Ministero o all'organismo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri.

     3. Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate con conce di colore differente.

 

     Art. 40. Condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati

     1. L'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato II, deve essere autorizzata dal Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza ha sede legale la ditta importatrice. Le condizioni e le modalità per il rilascio di tale autorizzazione sono stabilite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

     2. Fatta salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti da Paesi terzi è consentita a condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme nazionali e dell'Unione.

     3. È consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformità delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, previste dalle direttive dell'Unione in materia, fatte salve le restrizioni indicate dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

 

     Art. 41. Cartellino della ditta importatrice

     1. La ditta sementiera che importa prodotti sementieri da Paesi terzi applica agli involucri di tali prodotti, al momento della loro manipolazione, un proprio cartellino contenente le informazioni di cui all'allegato VII, sezione V, nonchè le indicazioni prescritte dall'articolo 32. È vietato apporre cartellini e indicazioni non previsti dal presente decreto. La ditta importatrice è responsabile della rispondenza dei prodotti alle indicazioni riportate sul cartellino.

     2. Le indicazioni di cui al comma 1, qualora già figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice, semprechè detto cartellino sia redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

     3. Le ditte sementiere possono importare e immettere in commercio i prodotti sementieri importati da Paesi terzi sia nelle confezioni originali e contrassegnate dai cartellini originali, semprechè detti cartellini siano redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, sia in proprie confezioni conformi alle condizioni prescritte dal presente decreto. In quest'ultimo caso, le ditte devono dichiarare sul cartellino del produttore, laddove previsto ai sensi dell'articolo 34, la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene.

     4. In caso di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, lo sconfezionamento, il riconfezionamento e la ricartellinatura sono soggetti alla vigilanza del Ministero o degli organismi delegati. In quest'ultimo caso, sul cartellino della ditta importatrice devono essere indicate le date della prima e dell'ultima chiusura nonchè gli organismi che le hanno effettuate.

     5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, è ammesso anche l'uso di cartellini autoadesivi e di stampigliature indelebili.

     6. Chiunque importi prodotti sementieri destinati alla commercializzazione, deve garantire la registrazione dei dati che consentono di identificare cronologicamente ed analiticamente le partite di prodotti importati, gli operatori professionali che le hanno fornite e gli operatori professionali ai quali è fornita ogni unità di vendita, conformemente all'articolo 36.

 

     Art. 42. Responsabilità di chi commercializza i prodotti sementieri

     1. Chi vende o pone in commercio prodotti sementieri nelle confezioni originali di ditte sementiere o in quelle originarie estere per i prodotti importati, non è responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri e figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni del presente decreto, non presentino segni di alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

 

Capo V

Deroghe e divieti alla commercializzazione delle sementi

 

     Art. 43. Deroga per piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici

     1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31, il Ministero può autorizzare i produttori o i loro rappresentanti in Italia a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.

     2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31 il Ministero, può autorizzare i costitutori aventi sede in Italia a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purchè le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione ai sensi dell'articolo 9.

     3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 44. Requisiti minimi e difficoltà di approvvigionamento

     1. Ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, il Ministero può ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti all'allegato VI secondo le norme dell'Unione vigenti.

     2. Ricorrendo le cause di cui al comma 1, il Ministero può autorizzare secondo le norme dell'Unione vigenti, la commercializzazione di materiali sementieri appartenenti a varietà non iscritte nei Registri di varietà di cui all'articolo 7, nè nei cataloghi comuni delle varietà di specie di piante agricole e orticole.

     3. Può essere autorizzata dal Ministero la certificazione ufficiale di sementi di base non rispondenti alle condizioni di cui all'allegato VI per quanto riguarda la facoltà germinativa. In tal caso il cartellino ufficiale dovrà indicare che trattasi di sementi con germinabilità ridotta.

     4. Il Ministero può autorizzare, nell'interesse di un rapido approvvigionamento di materiale sementiero, la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale, dei prodotti sementieri per i quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato VI per quanto riguarda la facoltà germinativa. I prodotti sementieri sono accompagnati, durante il trasporto dal produttore al primo destinatario commerciale, da una dichiarazione del produttore medesimo relativa alla germinabilità. Tale dichiarazione rimane in possesso del primo destinatario commerciale delle sementi; la certificazione è consentita a condizione che sia presentato al Ministero o all'organismo delegato un rapporto di analisi provvisoria dei prodotti sementieri di cui si chiede la certificazione e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario. A tali fini, sono assimilati al primo destinatario commerciale le cooperative, i consorzi e le associazioni di agricoltori. Il fornitore deve garantire, mediante apposita dichiarazione, la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria, tale facoltà germinativa, che non dovrà essere inferiore a quella minima prescritta e deve risultare dal cartellino ufficiale.

     5. Può essere autorizzata dal Ministero la commercializzazione delle sementi di riso con facoltà germinativa ridotta all'80 per cento rispetto a quella richiesta nell'allegato VI. La germinabilità all'80 per cento deve essere specificata sul cartellino ufficiale.

     6. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per i prodotti sementieri provenienti dai Paesi membri dell'Unione europea. Per i prodotti sementieri da importare da Paesi terzi le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto per quelli ottenuti da moltiplicazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea con un materiale di pre-base, di base, certificato di prima riproduzione, ove previsto, certificato come tale in uno degli Stati dell'Unione europea.

     7. Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.

 

     Art. 45. Divieto di commercializzare sementi per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente

     1. Il Ministero, anche su segnalazione dei Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza, può chiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del territorio nazionale, la commercializzazione dei prodotti sementieri di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà, se è accertato che la coltivazione di tale varietà:

     a) possa nuocere alla coltivazione di altre varietà o specie dal punto di vista fitosanitario o alla loro integrità;

     b) possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana è effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti dalla direttiva 2001/18/CE, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e dal Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 gennaio 2004, n. 27.

     2. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, il divieto di cui al comma 1 può essere applicato immediatamente dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto.

 

     Art. 46. Divieto di coltivare varietà per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente o perchè non adatta alla coltivazione nel territorio nazionale.

     1. Il Ministero può chiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare l'impiego, in tutto o in parte del territorio nazionale, di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà o a prescrivere condizioni appropriate di coltivazione della varietà medesima e, nel caso di cui alla successiva lettera c), anche specifiche condizioni di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

     a) sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o possa nuocere all'integrità di altre varietà o specie;

     b) in base a esami ufficiali in coltura, si sia constatato che la varietà non produce, in nessuna parte del territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varietà comparabile ammessa nel territorio nazionale o se è noto che la varietà, per natura e classe di maturità, non è adatta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio nazionale;

     c) sussistano valide ragioni, diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche.

     2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la richiesta alla Commissione europea è presentata dal Ministero anche su segnalazione dei Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza.

 

Capo VI

Varietà da conservazione, varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e miscugli di preservazione

 

     Art. 47. Varietà da conservazione e varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

     1. Le disposizioni di cui al presente Capo stabiliscono le deroghe applicabili alle specie agrarie e ortive disciplinate dal presente decreto in merito alla conservazione in-situ e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:

     a) per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie e ortive di ecotipi e varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, di seguito denominate «varietà da conservazione»;

     b) per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive di varietà prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, di seguito denominate «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari»;

     c) per la commercializzazione delle sementi e tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varietà.

 

     Art. 48. Definizioni

     1. Ai fini del presente Capo si intende per:

     a) conservazione in-situ: la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

     b) erosione genetica: perdita, nel tempo, della diversità genetica tra popolazioni o varietà della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;

     c) varietà locale: un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione;

     d) «zona fonte»:

     1) una zona designata come zona speciale di conservazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992;

     2) una zona che contribuisce alla conservazione delle risorse fitogenetiche e che è designata secondo la procedura nazionale basata su criteri comparabili a quelli previsti dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 1, lettere k) e l), della direttiva 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992 e che è gestita, protetta e posta sotto sorveglianza in un modo equivalente a quello prescritto dagli articoli 6 e 11 di detta direttiva;

     e) «sito di raccolta»: la parte della zona fonte in cui sono state raccolte le sementi;

     f) «miscela di sementi raccolte direttamente»: una miscela di sementi commercializzata così come raccolta nel sito di raccolta con o senza pulitura;

     g) «miscela di sementi coltivate»: una miscela di sementi prodotte con il seguente procedimento:

     1) le sementi delle singole specie sono prelevate nel sito di raccolta;

     2) le sementi di cui al numero 1) sono moltiplicate al di fuori del sito di raccolta come singole specie;

     3) le sementi di dette specie sono poi mescolate per ottenere una miscela composta dei generi, delle specie e, se del caso, delle sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta.

 

     Art. 49. Ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

     1. È ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante agrarie, degli ecotipi e delle varietà locali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni previste dagli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varietà sono iscritti nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie come: «varietà da conservazione».

     2. È ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate come «sementi certificate di una varietà da conservazione» oppure controllate come «sementi standard di una varietà da conservazione» degli ecotipi e delle varietà di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varietà sono iscritti nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive come «varietà da conservazione» le cui sementi devono essere certificate conformemente all'articolo 60 ovvero controllate conformemente all'articolo 58.

     3. È ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante ortive le cui sementi possono essere controllate come «sementi standard di una varietà da conservazione», degli ecotipi e delle varietà di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varietà sono iscritti nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive come «varietà da conservazione» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 58.

     4. È ammessa l'iscrizione delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante ortive, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), le cui sementi possono essere unicamente controllate come «sementi standard di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari». Tali varietà sono ammesse nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive come «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 58.

 

     Art. 50. Requisiti essenziali per l'ammissione ai Registri nazionali delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

     1. Per essere ammessa in quanto varietà da conservazione, un ecotipo o una varietà deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.

     2. Per essere ammessa in quanto varietà ortiva sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, una varietà deve essere priva di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppata in condizioni agrotecniche, climatiche e pedologiche particolari.

     3. Al fine della distinguibilità e della stabilità si applicano alle varietà da conservazione agrarie e ortive e alle varietà ortive prive di valore intrinseco almeno i caratteri previsti nei:

     a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/90, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie agrarie e nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie ortive;

     b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/90/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie agrarie e nell'allegato II della direttiva 2003/91/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie ortive.

     4. Per la valutazione dell'omogeneità si applica la direttiva 2003/90/CE per le specie agrarie e la direttiva 2003/91/CE per le specie ortive. Se il livello di omogeneità è stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilità di accettazione del 90 per cento.

 

     Art. 51. Inammissibilità di varietà da conservazione e di varietà ortive sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

     1. Una varietà da conservazione o una varietà ortiva sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari non è ammessa al Registro nazionale delle varietà se:

     a) figura già nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie e di piante ortive, ma non come varietà da conservazione o come varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, o è stata cancellata dal medesimo catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 14, comma 3;

     b) è protetta da una «privativa comunitaria per ritrovati vegetali» prevista dal regolamento (CE) 2100/94, del Consiglio, del 27 luglio 1994, o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o sia stata presentata una domanda in tal senso.

 

     Art. 52. Domanda di iscrizione

     1. L'iscrizione delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al Registro nazionale delle varietà avviene per iniziativa del Ministero, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o su richiesta di enti pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, singoli cittadini e aziende, previo parere favorevole delle regioni o province autonome competenti per territorio.

     2. In applicazione al comma 1, la domanda di iscrizione per una varietà da conservazione e per una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari è presentata secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 8, comma 2.

     3. L'esame della domanda d'iscrizione per una varietà da conservazione è disposto dalle regioni o province autonome competenti per territorio, che esprimono il proprio parere in merito all'iscrizione della varietà stessa.

     4. L'iscrizione di una varietà da conservazione al Registro nazionale è effettuata con provvedimento del Ministero, da adottarsi entro sessanta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3.

     5. L'esame di una domanda d'iscrizione per una varietà priva di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, è effettuato dal Ministero che, previo parere della regione o provincia autonoma competente per territorio di origine, ne dispone l'iscrizione tramite apposito provvedimento.

     6. Il parere di cui al comma 5, è formulato entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte del Ministero alla regione o provincia autonoma medesima.

     7. L'iscrizione delle varietà di cui al presente Capo nei Registri nazionali è gratuita e non è soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione del relativo provvedimento, risultano sufficienti le informazioni fornite con la domanda d'iscrizione di cui al comma 2.

     8. Nei casi in cui le informazioni fornite nella domanda di cui al comma 2 non siano sufficienti ai fini dell'adozione del provvedimento di iscrizione al Registro, la varietà è sottoposta ad esami ufficiali i cui oneri sono a carico dell'interessato sulla base delle tariffe di cui all'articolo 82.

     9. I termini fissati dal presente articolo sono sospesi nel caso in cui sia necessario integrare la documentazione presentata a corredo della domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o nel caso in cui sia necessario dare avvio ad esami ufficiali mediante prove di campo.

 

     Art. 53. Denominazione varietale

     1. Per le denominazioni delle varietà da conservazione conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) 637/2009, della Commissione del 23 luglio 2009, salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell'articolo 2 di tale regolamento.

     2. È ammesso l'uso di più denominazioni per la stessa varietà nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute.

 

     Art. 54. Zona di origine

     1. Al momento dell'ammissione di una varietà da conservazione viene determinata la «zona di origine», ovvero la zona o le zone di coltivazione tradizionale di tale varietà alle cui condizioni la varietà medesima sia naturalmente adattata. Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine.

     2. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione è stabilita di comune accordo.

     3. La zona di origine identificata è notificata alla Commissione europea.

     4. Al momento dell'autorizzazione alla commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, viene definita la zona cui tale miscela è naturalmente associata e designata, di seguito, denominata «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle regioni e province autonome e dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche e da organizzazioni riconosciute a tale fine.

     5. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione è stabilita di comune accordo.

 

     Art. 55. Zona di produzione delle sementi

     1. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere prodotte esclusivamente nella zona di origine. Se in tale zona risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione o di produzione delle sementi di cui agli articoli 58, 60 e 61, per un motivo specifico connesso all'ambiente, si può autorizzare la produzione di sementi in altre zone, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. Le sementi prodotte in queste ulteriori zone possono essere utilizzate esclusivamente nelle zone di origine.

     2. Le ulteriori zone di produzione delle sementi, individuate ai sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione europea e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura europea.

 

     Art. 56. Selezione conservatrice

     1. La selezione conservatrice di una varietà da conservazione ammessa al Registro nazionale deve essere effettuata nella sua zona di origine.

 

     Art. 57. Controllo delle colture di sementi

     1. Il Ministero o l'organismo delegato provvede al controllo ufficiale della conformità delle sementi di varietà da conservazione di specie agrarie e ortive alle disposizioni del presente decreto, mediante ispezioni alle colture, con particolare riguardo alla varietà, ai siti di produzione delle sementi e alle quantità.

     2. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 58. Controllo delle sementi standard

     1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, le sementi di varietà da conservazione di specie ortive e di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, possono essere controllate come sementi standard di una varietà da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

     2. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria standard stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima.

     3. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

     4. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 59. Analisi delle sementi

     1. Le analisi delle sementi agrarie, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 60, sono soggette a vigilanza ufficiale. Tali analisi vanno eseguite conformemente ai protocolli internazionali, o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale.

     2. Le analisi delle sementi ortive da conservazione o di quelle sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 60 e 61, sono realizzate conformemente ai protocolli internazionali o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale.

     3. Al fine dell'effettuazione delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione deve soddisfare le condizioni previste dall'allegato IV.

     4. Le analisi di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 60. Certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie agrarie

     1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31, le sementi di varietà da conservazione di specie agrarie possono essere oggetto di commercializzazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

     2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalità previste per il mantenimento dalla selezione conservatrice.

     3. Le sementi, con l'eccezione di quelle di Oryza sativa, devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.

     4. Le sementi di Oryza sativa devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate di seconda riproduzione stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.

     5. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

     6. Per la commercializzazione dei tuberi-seme di patata non sono applicabili le disposizioni previste dall'allegato VI, della categoria certificata, relativamente al calibro.

 

     Art. 61. Certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie ortive

     1. In deroga alle disposizioni all'articolo 31, le sementi di varietà da conservazione di specie ortive possono essere certificate come sementi certificate di una varietà da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

     2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalità previste per il mantenimento della selezione conservatrice.

     3. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.

     4. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

 

     Art. 62. Autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi

     1. Possono essere autorizzate alla commercializzazione le miscele di sementi per la preservazione nella regione o provincia autonoma d'origine a condizione che tali miscele siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 63, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, o dell'articolo 64 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.

     2. La richiesta ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, è corredata delle informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni di cui al comma 5 e, dell'articolo 63 nel caso di miscele per la preservazione raccolte direttamente o dell'articolo 64 nel caso di miscele per la preservazione coltivate.

     3. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, il Ministero o l'organismo delegato o le regioni e province autonome provvedono all'ispezione visuale del sito di raccolta. Le ispezioni sono effettuate sul sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in modo da assicurare almeno la conformità della miscela alle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 63, commi 2 e 4. I risultati dell'ispezione devono essere documentati.

     4. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione coltivate, il Ministero o l'organismo delegato o le regioni e province autonome, nel corso dell'esame della richiesta di autorizzazione provvede, mediante esame ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, alla verifica della miscela di sementi per la preservazione circa la conformità delle condizioni di cui all'articolo 64, commi 2 e 3. L'esame è realizzato secondo i metodi validati scientificamente a livello internazionale o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale. I campioni utilizzati per l'esame sono prelevati da lotti omogenei e si applicano le disposizioni relative al peso dei lotti e dei campioni di cui all'allegato IV.

     5. L'autorizzazione di cui al comma 1, è concessa dal Ministero o dall'organismo delegato o dalle regioni e province autonome che possono avocare a sè tale facoltà su richiesta del produttore e in essa sono indicati:

     a) nome o denominazione e sede del produttore;

     b) metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;

     c) percentuale in peso dei componenti per specie e se del caso sottospecie;

     d) nel caso delle miscele per la preservazione coltivate, la germinabilità dei componenti della miscela qualora non siano rispettati i valori previsti dalla colonna 2 della tabella riportata all'allegato VI del presente decreto, sezione I, lettera A), punto I Sementi certificate, numero 1);

     e) la quantità della miscela cui si applica l'autorizzazione;

     f) la zona di origine;

     g) la restrizione alla commercializzazione nella zona di origine;

     h) la zona fonte;

     i) il sito di raccolta e le sue caratteristiche fisiche e, nel caso di una miscela di sementi per la preservazione coltivate, il sito di moltiplicazione e le sue caratteristiche fisiche;

     l) il tipo di habitat del sito di raccolta;

     m) l'anno di raccolta.

     6. In relazione al comma 5, lettera c), per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, è sufficiente indicare i componenti per specie e, se del caso, sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.

 

     Art. 63. Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente

     1. Le sementi che compongono la miscela devono essere state raccolte direttamente nella loro zona fonte, in un sito che non è stato seminato con seme di varietà geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 62, comma 5. La zona fonte è situata all'interno della zona di origine.

     2. La percentuale dei componenti della miscela di sementi per la preservazione direttamente raccolte e che sono specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, è tale da ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.

     3. La germinabilità dei componenti di cui al comma 2, è adatta a ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.

     4. La percentuale di specie e, se del caso, sottospecie che non rispettano le condizioni di cui al comma 2, non deve essere superiore all'1 per cento in peso. Le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente non contengono Avena fatua, Avena sterilis e Cuscuta spp, la percentuale in Rumex spp, diversa da Rumex acetosella, Rumex acetosa e Rumex maritimus, non è superiore allo 0,05 per cento in peso.

 

     Art. 64. Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate

     1. Le sementi a partire dalle quali sono prodotte le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela, devono essere raccolte nella loro zona fonte in un sito che non è stato seminato con seme di varietà geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 62, comma 5. La zona fonte è situata all'interno della zona di origine.

     2. Le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela sono di specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.

     3. I componenti di una miscela di sementi per la preservazione coltivate devono essere conformi, prima di essere miscelate, ai requisiti per le sementi commerciali indicati all'allegato VI, sezione I, lettera B) Foraggere, punto III sementi commerciali.

     4. La moltiplicazione può essere effettuata per cinque generazioni.

     5. Al fine di garantire la qualità del materiale ottenuto e di consentire un adeguato controllo del processo produttivo da parte degli organi competenti, la moltiplicazione può essere effettuata solo nella zona di origine in cui è sita la zona fonte.

 

     Art. 65. Condizioni di commercializzazione

     1. La produzione dei prodotti sementieri di varietà da conservazione e di varietà prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, e la loro commercializzazione devono avvenire nel rispetto della normativa fitosanitaria nazionale e dell'Unione.

     2. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni:

     a) sono state prodotte nella loro zona di origine o in una delle zone di cui all'articolo 55;

     b) sono commercializzate nella loro zona di origine.

     3. In deroga al comma 2, lettera b), possono essere approvate ulteriori zone di commercializzazione a condizione che queste siano comparabili con le zone di origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varietà in questione. In tale caso il quantitativo di sementi necessario per la produzione della quantità minima di cui all'articolo 66, è riservato alla conservazione della varietà nella sua zona d'origine. L'approvazione delle ulteriori zone di cui al presente comma è oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

     4. Nel caso sia stata applicata la deroga di cui all'articolo 55, comma 1, non si può far ricorso all'ulteriore deroga prevista dal comma 3.

     5. In deroga all'articolo 31, comma 1, si può autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi foraggere di vari generi, specie e se del caso sottospecie, destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, di cui all'articolo 47. Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggere, e di piante non foraggere ai sensi del presente decreto. Dette miscele sono designate come: «miscele di sementi per la preservazione».

     6. Se la miscela di sementi per la preservazione contiene una varietà da conservazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 47 a 61.

 

     Art. 66. Restrizioni quantitative

     1. Per ciascuna varietà da conservazione di specie agrarie, la quantità di sementi commercializzata non deve superare lo 0,5 per cento della quantità di sementi, della stessa specie, utilizzata in ambito nazionale per una stagione di semina. Tale quantità è rapportata a quella necessaria per seminare 100 ettari qualora quest'ultima risultasse maggiore. Per le specie Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus e Helianthus annuus la percentuale non deve superare lo 0,3 per cento.

     2. La quantità totale di sementi di varietà da conservazione di specie agrarie commercializzate non deve superare il 10 per cento delle sementi, della specie in questione, utilizzate annualmente sul territorio nazionale. Se tale percentuale corrisponde a una quantità inferiore a quella necessaria per seminare 100 ettari il valore massimo viene rapportato a tale superficie.

     3. Per ciascuna varietà da conservazione di specie ortive, la quantità di sementi commercializzata annualmente non deve superare quella necessaria per la coltivazione delle superfici indicate all'allegato XI al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, per le specie interessate.

     4. La commercializzazione delle sementi di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, è consentita se realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo fissato all'allegato XII al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, per le specie interessate.

     5. La quantità totale delle sementi per la preservazione che compongono le miscele commercializzate annualmente non deve superare il 5 per cento del peso totale delle miscele di piante foraggere commercializzate nel medesimo anno sul territorio nazionale.

 

     Art. 67. Applicazione di restrizioni quantitative

     1. I produttori di sementi di varietà da conservazione comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato preposto alla certificazione, prima dell'inizio della stagione di produzione, le superfici e l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi.

     2. I produttori di miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato all'esecuzione dei controlli prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione del sito o dei siti di raccolta previsti.

     3. I produttori di miscele di sementi per la preservazione coltivate, comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato all'esecuzione dei controlli, prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione dei siti di raccolta e dei siti di moltiplicazione previsti.

     4. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilità che siano superate le quantità stabilite dall'articolo 66, il Ministero o l'organismo delegato, d'intesa con le regioni e province autonome competenti per territorio, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che può essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.

 

     Art. 68. Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

     1. Le sementi delle varietà da conservazione, di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e le miscele di sementi per la preservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi e appositamente sigillati.

     2. Gli imballaggi e i contenitori sono sigillati dal produttore in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore sull'imballaggio o sul contenitore.

     3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta del cartellino o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.

 

     Art. 69. Etichettatura

     1. Gli imballaggi e i contenitori di sementi delle varietà da conservazione, di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e quelli per le miscele di sementi per la preservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro che riporta le indicazioni specificate nell'allegato VII.

 

     Art. 70. Controlli ufficiali a posteriori

     1. L'autorità competente per l'esecuzione dei controlli ufficiali delle sementi prodotte da varietà da conservazione o di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, è il Ministero che, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinati compiti relativi a tali controlli conformemente all'articolo 18.

     2. I controlli di cui al comma 1, sono effettuati a posteriori mediante sondaggi per verificarne l'identità e la purezza varietale, nonchè sulle modalità di applicazione dell'etichettatura, stabilite ai sensi dell'articolo 69.

     3. Le sementi prodotte da varietà da conservazione o di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 54 a 61, con particolare attenzione alla varietà, alle zone di produzione delle sementi e alle quantità e sono soggette a controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione al fine di verificare i requisiti richiesti.

     4. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 71. Notifiche

     1. I produttori di sementi operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato alla certificazione e per ogni stagione di produzione, i quantitativi di sementi commercializzati per ciascuna varietà da conservazione e per ciascuna varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari.

     2. Il Ministero notifica, su richiesta della Commissione e degli altri Stati membri, i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservazione di specie agrarie e ortive, di ogni varietà di specie ortive sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari e delle miscele di sementi per la preservazione commercializzati sul territorio nazionale.

 

     Art. 72. Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

     1. Il Ministero provvede a notificare alla Commissione europea e agli altri Stati membri, le autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o le organizzazioni riconosciute in questo campo.

 

     Art. 73. Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione

     1. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel Registro nazionale delle varietà da conservazione di cui all'articolo 47, è riconosciuto, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonchè il diritto al libero scambio all'interno della «Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare», istituita dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni di cui al presente Capo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.

 

Capo VII

Equivalenza Paesi terzi

 

     Art. 74. Equivalenza sementi importate

     1. I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di specie foraggere, cereali, barbabietola da zucchero e da foraggio e di specie oleaginose e da fibra, prodotte in un Paese terzo e ufficialmente certificate dalle autorità di tale Paese, sono considerate equivalenti allorchè sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti nel territorio dell'Unione europea per quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni relative alla loro identità, ai contrassegni, nonchè alle ispezioni e ai controlli concernenti le colture e i prodotti medesimi.

     2. Le sementi di barbabietole, di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra indicate in allegato II, sezioni A e B, raccolte in altro Stato dell'Unione europea o in un Paese terzo equivalente e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati dell'Unione europea, possono essere certificate in Italia semprechè siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui è stata effettuata la riproduzione, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e semprechè, da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate.

 

     Art. 75. Certificazione in Italia di sementi di cereali certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

     1. Le sementi di cereali, provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione, ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo, e raccolte nell'ambito dell'Unione, devono essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera A), per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato VI, sezione I, lettera B) Cereali, per la stessa categoria.

     2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

     3. Le sementi di cereali raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 2, devono essere confezionate e contraddistinte da un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera A) e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione III, lettera C) Cereali.

     4. Le sementi di cereali, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:

     a) provengono direttamente:

     1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza oppure;

     2) dalla ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo equivalente;

     b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfa le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;

     c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera B), per la stessa categoria.

     5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 76. Certificazione in Italia di sementi di piante foraggere certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

     1. Le sementi di piante foraggere provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera B), Foraggere, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera C, per la stessa categoria.

     2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

     3. Le sementi di piante foraggere raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto dal comma 2, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera B) Foraggere, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, sezione III, lettera B).

     4. Le sementi di piante foraggere, raccolte in un Paese terzo devono, su richiesta, essere certificate:

     a) se provengono direttamente:

     1) da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o

     2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo equivalente;

     b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;

     c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera C), per la stessa categoria.

     5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 77. Certificazione in Italia di sementi di barbabietole certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

     1. Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato IX, lettera C) Barbabietole, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera A), per la stessa categoria.

     2. Se nei casi previsti al comma 1 le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

     3. Le sementi di barbabietola raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto dal comma 2, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I lettera C) e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato VII, sezione III, lettera A).

     4. Le sementi di barbabietole, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:

     a) provengono direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza;

     b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;

     c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera A), per la stessa categoria.

     5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 78. Certificazione in Italia di sementi di piante oleaginose e da fibra certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo.

     1. Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera E) Oleaginose e da fibra, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera D), per la stessa categoria.

     2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

     3. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 1, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera E) Oleaginose e da fibra, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato VII, sezione III, lettera D).

     4. Le sementi di piante oleaginose e da fibra, sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:

     a) provengono direttamente:

     1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza o

     2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza;

     b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;

     c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera D), per la stessa categoria.

     5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 79. Certificazione in Italia di sementi di ortive certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

     1. Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera F) Ortive, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato VI, sezione II per la stessa categoria.

     2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, si può autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono state rispettate.

     3. Le sementi di ortaggi raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 1 devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera F) nonchè accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione III, lettera E).

     4. Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e, raccolte in un Paese terzo, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza adottata nell'ambito dell'Unione, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione II per la stessa categoria.

     5. Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 7, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.

     6. Le sementi delle specie ortive raccolte in un Paese terzo, se soddisfano le condizioni previste in una decisione di equivalenza adottata nell'ambito dell'Unione sono equivalenti alle sementi delle categorie «base» e «certificata» raccolte all'interno dell'Unione europea.

     7. Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte dall'allegato VII, sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sul cartellino o sull'imballaggio, comprese quelle previste dal presente articolo.

     8. Dopo il 30 giugno 1992 si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 12, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare le disposizioni di cui al presente decreto o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva è espressamente dichiarata in quanto tale sul cartellino o sull'imballaggio.

     9. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

Capo VIII

Sanzioni amministrative e norme finanziarie

 

     Art. 80. Sanzioni amministrative

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

     2. A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri, come definita nell'articolo 1, comma 3, senza la registrazione al RUOP di cui all'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

     3. A chiunque pone in vendita prodotti sementieri di varietà appartenenti a specie per cui è obbligatoria la iscrizione ai Registri delle varietà, prevista all'articolo 7, comma 2, privi della iscrizione in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000.

     4. A chiunque viola le norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

     5. Alla ditta sementiera che, ai sensi degli articoli 36, commi 1 e 2, e 41, comma 6, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilità si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

     6. Alla ditta sementiera che non notifica le informazioni di cui all'articolo 27, comma 4, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000;

     7. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui all'articolo 5, con esclusione del comma 1, lettera c, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

     8. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

     9. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui all'articolo 32, commi 1, 3, 4 e 6 e agli articoli 33, commi 1 e 2, 68 e 69 e i piccoli imballaggi, di cui all'articolo 35, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.

     10. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio di cui agli articoli 31, 33, 34, 35, comma 4, e 69, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

     11. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati, di cui agli articoli 40 e 41, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.

     12. Al costitutore o al soggetto tenuto alla conservazione in purezza, in caso di mancato adempimento degli obblighi inerenti la conservazione in purezza di cui all'articolo 11, comma 4, in merito al mantenimento dei requisiti della varietà di cui all'articolo 9, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.

     13. Al responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche degli obblighi inerenti la conservazione in purezza, da parte del Ministero o dell'organismo delegato in applicazione dell'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.

     14. A chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli articoli 17, 18 e 20 da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti sementieri e le relative ispezioni e campionamenti è punito con una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000.

     15. A chiunque pone in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000.

     16. A chiunque pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali, di cui all'articolo 41 comma 3, o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 41, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000.

     17. A chiunque vende o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto ai sensi dell'articolo 17 per la categoria nella quale essi risultano classificati ai sensi dell'articolo 20 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.

     18. Il Ministero e i Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti ad irrogare le sanzioni.

 

     Art. 81. Obbligo di rapporto e contestazione da parte del personale addetto alla vigilanza

     1. La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze.

     2. Gli incaricati della vigilanza, in qualità di pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali e aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, le imbarcazioni, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci. Possono, altresì, procedere al prelevamento dei campioni e all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali e aeroportuali, il personale può essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e dai militari della Guardia di finanza.

     3. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, la vigilanza doganale è svolta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel rispetto della normativa doganale vigente. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari.

     4. Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dal presente decreto del quale viene, comunque, a conoscenza. Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni per le quali il presente decreto prevede sanzioni amministrative, deve:

     a) contestare immediatamente l'infrazione accertata;

     b) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione;

     c) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al Prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

     5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le modalità di versamento delle sanzioni al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031.

 

     Art. 82. Tariffe

     1. Le tariffe per le attività di iscrizione delle varietà nei Registri, di cui all'articolo 9, e per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 18, 27 comma 10, 29 comma 4, 32, comma 8, 35, comma 7, 38, comma 3, 52, comma 8, 57, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 4, 70, comma 4, 75, comma 5, 76, comma 5, 77, comma 5, 78, comma 5 e 79, comma 9, nonchè per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 31, comma 5, sono a carico del soggetto interessato. Gli importi sono stabiliti dal Ministero in misura corrispondente al costo del servizio.

     2. Le tariffe di cui al comma 1, possono essere aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione delle varietà nei Registri delle varietà vegetali, le pertinenti prove di campo e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero , per la copertura dei costi derivanti dalle attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione al Registro delle varietà di cui all'articolo 9.

     4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per la copertura dei costi derivanti dalle attività di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 18, 27 comma 10, 29 comma 4, 32, comma 8, 35, comma 7, 38, comma 3, 52, comma 8, 57, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 4, 70, comma 4, 75, comma 5, 76, comma 5, 77, comma 5, 78, comma 5 e 79, comma 9, nonchè per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 31, comma 5, e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 83. Clausola di neutralità finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Capo IX

Norme transitorie e finali

 

     Art. 84. Clausola di cedevolezza

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa dell'Unione europea, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione medesima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

     2. Mantengono efficacia le norme regionali adottate in applicazione della normativa sementiera prima dell'entrata in vigore del presente decreto purchè non in contrasto con lo stesso.

 

     Art. 85. Adeguamenti tecnici

     1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui all'articolo 2, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.

 

     Art. 86. Norme transitorie

     1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni attuative previgenti, ove non incompatibili con il presente decreto.

     2. Il personale tecnico per i controlli ai prodotti sementieri già autorizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 19.

 

     Art. 87. Abrogazioni

     1. Dalla data in cui acquistano efficacia le norme del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge 25 novembre 1971, n. 1096 ad eccezione degli articoli 11, comma 8, 19, commi quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo, 20-bis e 37, commi 1 e 3;

     b) decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

     c) decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ad eccezione degli articoli 8-bis, comma 3, 15, commi ottavo e nono, e 17, comma terzo;

     d) legge 20 aprile 1976, n. 195;

     e) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, ad eccezione dell'articolo 1, commi 3, 4 e 7;

     f) decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308;

     g) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150;

     h) decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149;

     i) decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267;

     l) decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148;

     m) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1993;

     n) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2011;

     o) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 10 dicembre 2012.

 

 

ALLEGATO I

 

ALLEGATO II

 

ALLEGATO III

(art. 7)

 

 

ALLEGATO IV

 

ALLEGATO V

 

Piccoli imballaggi

 

I limiti di peso netto per le sementi oppure il numero di pezzi per gli organi riproduttivi, escluse le eventuali aggiunte di antiparassitari solidi, sostanze di rivestimento dei semi od altri additivi solidi, sono così determinati:

A) Cereali:

i piccoli imballaggi non devono superare i 25 kg di peso; per il mais il peso non deve essere superiore a 10 kg;

B) Foraggere:

a) i piccoli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi non destinate a colture foraggere, denominati «piccoli imballaggi CE A» non devono superare il peso di 2 kg;

b) i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, sementi di base, sementi commerciali o un miscuglio di sementi denominati «piccoli imballaggi CE B» non devono superare il peso di 10 kg;

c) i piccoli imballaggi contenenti sementi o miscugli di sementi di specie diverse da quelle previste all’articolo 4, non devono superare i 10 kg di peso;

C) Barbabietole:

i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, denominati «piccoli imballaggi CE»:

a) per le sementi monogermi o di precisione: non devono contenere più di 100.000 glomeruli o semi o non devono superare kg 2,5 di peso;

b) per sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: non devono superare kg 10 di peso;

D) Piante oleaginose e da fibra:

i piccoli imballaggi non devono superare kg 2 di peso; per il girasole, l’arachide e la soia tale limite è elevato a kg 5.

E) Ortive:

i piccoli imballaggi non devono superare un peso massimo di sementi di kg 5 per le leguminose, di 0,5 kg per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, le zucche, gli zucchini, le carote, i ravanelli, le scorzonere, gli spinaci e le valeriane; di 100 g per tutte le altre specie ortive; il miscuglio di sementi non deve superare i 100 g;

F) Sementi di piante agrarie, arboree e arbustive:

i piccoli imballaggi non devono superare il peso i 5 kg.

G) Tuberi-seme di patata:

i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di tuberi superiore a 100 oppure non devono superare il peso di 10 kg;

H) Organi riproduttivi di piante ortive:

i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di pezzi superiore a 20.

 

ALLEGATO VI [1]

 

ALLEGATO VII

 

ALLEGATO VIII [2]

 

ALLEGATO IX [3]

 

ALLEGATO X

 

ALLEGATO XI

 

ALLEGATO XII


[1] Per una modifica al presente allegato, vedi l'art. 1 del D.M. 5 agosto 2022 (G.U. 3 settembre 2022, n. 206).

[2] Per la sostituzione del presente allegato, vedi l'art. 1 del D.M. 5 agosto 2022 (G.U. 5 ottobre 2022, n. 233).

[3] Per modifiche al presente allegato, vedi l'art. 1 del D.M. 10 gennaio 2022 (G.U. 17 giugno 2022, n. 140) e l'art. 2 del D.M. 5 agosto 2022 (G.U. 3 settembre 2022, n. 206).