§ 1.1.518 – Direttiva 22 dicembre 2004, n. 117.
Direttiva n. 2004/117/CE del Consiglio che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:22/12/2004
Numero:117


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.


§ 1.1.518 – Direttiva 22 dicembre 2004, n. 117.

Direttiva n. 2004/117/CE del Consiglio che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e lequivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi.

(G.U.U.E. 18 gennaio 2005, n. L 14).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, della direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, le sementi possono essere certificate ufficialmente soltanto se le condizioni che le sementi devono soddisfare sono state stabilite nell’ambito di controlli ufficiali effettuati su campioni di sementi prelevati ufficialmente ai fini di tali controlli.

     (2) La decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE, prevede l’organizzazione di un esperimento temporaneo a livello comunitario allo scopo di valutare se il campionamento e il controllo delle sementi sotto sorveglianza ufficiale possano costituire alternative migliori rispetto al regime ufficiale di certificazione delle sementi, senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle stesse.

     (3) Dai risultati dell’esperimento è emerso che, a determinate condizioni, è possibile semplificare le procedure relative alla certificazione ufficiale delle sementi senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle stesse rispetto a quella ottenuta nell’ambito del sistema di campionamento e controllo ufficiali delle sementi. È pertanto opportuno prevedere l’applicazione a lungo termine di tali procedure semplificate e la loro estensione ai vegetali.

     (4) La direttiva 98/96/CE del Consiglio recante modifica, fra l’altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiali, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE, stabilisce norme relative alle procedure di certificazione per le ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale. La valutazione dettagliata di tali procedure ha mostrato che le ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale dovrebbero essere estese a tutte le colture destinate alla produzione di sementi certificate. Da tale valutazione è emerso inoltre che sarebbe opportuno ridurre la parte delle superfici per le quali è prevista certificazione ufficiale da sottoporre al controllo e all’ispezione degli ispettori ufficiali.

     (5) È opportuno adeguare la direttiva 2002/54/CE alle altre direttive sulle sementi per quanto riguarda la possibilità di concedere deroghe agli Stati membri in cui la coltura di barbabietole e la commercializzazione delle sementi di barbabietole sono di rilevanza economica minima.

     (6) L'ambito di applicazione dell’equivalenza delle sementi comunitarie rispetto alle sementi raccolte in paesi terzi è attualmente limitato ad alcune categorie di sementi. In vista in particolare degli sviluppi a livello internazionale, è opportuno estendere il regime di equivalenza a tutti i diversi tipi di sementi conformi alle caratteristiche, ai requisiti in materia di esame e alle condizioni relative al contrassegno e alla chiusura di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE.

     (7) La decisione 98/320/CE scade il 27 aprile 2005. È pertanto opportuno mantenere le condizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle sementi prodotte a norma di tale decisione in attesa dell’applicazione delle nuove disposizioni.

     (8) Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

     1) l’articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:

     a) al punto B.1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).»;

     b) al punto B.2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).»;

     c) al punto C, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).»;

     d) al punto C bis, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).»;

     e) al punto C ter, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).»;

     f) al punto D, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).»;

     2) l'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

     «3. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, punto B.1, lettera d), punto B.2, lettera d), punto C, lettera d), punto C bis, lettera d), punto C ter, lettera d) e punto D, lettera c), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     A. Ispezione in campo

     a) L’ispettore:

     i) possiede le necessarie qualifiche tecniche;

     ii) non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

     iii) è ufficialmente autorizzato dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d’impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

     iv) svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;

     b) la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti a controlli ufficiali a posteriori;

     c) una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5 %;

     d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;

     e) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

     B. Controlli delle sementi

     a) I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d).

     b) I laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi.

     Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

     I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità per la certificazione delle sementi.

     I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale.

     c) I laboratori sono:

     i) indipendenti

     oppure

     ii) appartenenti a una società sementiera.

     Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società stessa, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi.

     d) La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi.

     e) Ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %.

     f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.»;

     3) all’articolo 2, paragrafo 4, il secondo comma è abrogato;

     4) l’articolo 7 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà, durante l’esame delle sementi per la certificazione e l’esame delle sementi commerciali, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini dei controlli ai sensi dell'articolo 19 è eseguito ufficialmente.»;

     b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

     «1 bis. Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);

     b) i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

     Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

     c) i campionatori sono:

     i) persone fisiche indipendenti,

     ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi,

     o

     iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi.

     Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi;

     d) la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

     e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico.

     Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;

     f) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

     1 ter. Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.»;

     5) l'articolo 15, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

     «3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di piante foraggere raccolte in un paese terzo siano, a richiesta, certificate se:

     a) provengono direttamente:

     i) da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l’equivalenza ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

     o

     ii) dall’ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un paese terzo di cui al punto i);

     b) sono state sottoposte nella coltura di produzione ad un’ispezione in campo che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata;

     c) è stato costatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all’allegato II per la stessa categoria.»;

     6) all’articolo 16, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) se sementi di piante foraggere raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurare l’identità, per i contrassegni e per il controllo siano per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all’interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.».

 

     Art. 2.

     La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

     1) l'articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:

     a) al punto C, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).»;

     b) al punto C bis, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).»;

     c) al punto D.1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).»;

     d) al punto D.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).»;

     e) al punto D.3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).»;

     f) al punto E, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).»;

     g) al punto F, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).»;

     h) al punto G, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).»;

     2) l'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

     «3. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, punto C, lettera d), punto C bis, lettera c), punto D.1, lettera d), punto D.2, lettera b), punto D.3, lettera c), punto E, lettera d), punto F, lettera d) e punto G, lettera d), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     A. Ispezione in campo

     a) L’ispettore:

     i) possiede le necessarie qualifiche tecniche;

     ii) non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

     iii) è ufficialmente autorizzato dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di un giuramento o la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

     iv) svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;

     b) la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;

     c) una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5 %;

     d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all’identità e alla purezza varietale;

     e) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

     B. Controlli delle sementi

     a) I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d).

     b) I laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi.

     Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

     I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità per la certificazione delle sementi.

     I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale.

     c) I laboratori sono:

     i) indipendenti

     o

     ii) appartenenti a una società sementiera.

     Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società sementiera, il richiedente la certificazione e l'autorità competente per la certificazione delle sementi.

     d) La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi.

     e) Ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5%.

     f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.»;

     3) all’articolo 2, paragrafo 4, il secondo comma è abrogato;

     4) l’articolo 7 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà e durante l’esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini dei controlli ai sensi dell'articolo 19 è eseguito ufficialmente.»;

     b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

     «1 bis. Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);

     b) i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

     Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

     c) i campionatori sono:

     i) persone fisiche indipendenti,

     ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi,

     o

     iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la moltiplicazione, la coltura o il commercio di sementi.

     Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi;

     d) la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

     e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5%. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico.

     Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;

     f) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

     1 ter. Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.»;

     5) l'articolo 15, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

     «3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di cereali raccolte in un paese terzo siano, a richiesta, certificate ufficialmente se:

     a) provengono direttamente:

     i) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l’equivalenza ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), oppure

     ii) dall’ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un paese terzo di cui al punto i);

     b) sono state sottoposte nella coltura di produzione a un’ispezione in campo che soddisfa le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata;

     c) è stato costatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all’allegato II per tale categoria.»;

     6) all’articolo 16, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) se sementi di cereali raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l’identità, per i contrassegni e il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all’interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.».

 

     Art. 3.

     La direttiva 2002/54/CE è modificata come segue:

     1) l'articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:

     a) alla lettera c), il punto iv) è sostituito dal seguente:

     «iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato I, parte B, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii);»

     b) alla lettera d), il punto iv) è sostituito dal seguente:

     «iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii);»

     2) l’articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

     «3. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iv), e lettera d), punto iv), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     A. Ispezione in campo

     a) L’ispettore:

     i) possiede le necessarie qualifiche tecniche;

     ii) non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

     iii) è ufficialmente autorizzato dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d’impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

     iv) svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;

     b) la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti a controlli ufficiali a posteriori;

     c) una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5 %;

     d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;

     e) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

     B. Controlli delle sementi

     a) I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d).

     b) I laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi.

     Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

     I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità per la certificazione delle sementi.

     I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale.

     c) I laboratori sono:

     i) indipendenti

     oppure

     ii) appartenenti a una società sementiera.

     Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società sementiera, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi.

     d) La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi.

     e) Ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %.

     f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.»;

     3) all’articolo 2, paragrafo 4, il secondo comma è abrogato;

     4) l’articolo 9 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà e durante l’esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini dei controlli ai sensi dell'articolo 25 è eseguito ufficialmente.»;

     b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

     «1 bis. Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);

     b) i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

     Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

     c) i campionatori sono:

     i) persone fisiche indipendenti,

     ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il commercio di sementi,

     o

     iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi.

     Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi;

     d) la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

     e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5%. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico.

     Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;

     f) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

     1 ter. Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 2.»;

     5) l'articolo 22, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

     «3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di barbabietole raccolte in un paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:

     a) provengono direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l’equivalenza ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b);

     b) sono state sottoposte nella coltura di produzione a un’ispezione in campo che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata;

     c) è stato costatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all’allegato I, parte B, per la stessa categoria.»;

     6) all’articolo 23, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) se sementi di barbabietole raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l’identità, per i contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all’interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.»;

     7) dopo l'articolo 30 è inserito l'articolo seguente:

     «Articolo 30 bis

     Secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, uno Stato membro può, su richiesta, essere dispensato in tutto o in parte dall'obbligo di applicare le disposizioni della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 20, nella misura in cui la coltura di barbabietole e la commercializzazione delle sementi di barbabietole siano di rilevanza economica minima nel suo territorio.».

 

     Art. 4.

     La direttiva 2002/57/CE è modificata come segue.

     1) l'articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:

     a) alla lettera c), il punto iv) è sostituito dal seguente:

     «iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii).»;

     b) alla lettera d, il punto 1) ii) è sostituto dal seguente:

     «ii) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate al punto i);»

     c) alla lettera d), il punto 2) iii) è sostituto dal seguente:

     «iii) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i) e ii);»

     d) alla lettera e), il punto iv) è sostituito dal seguente:

     «iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii);»

     e) alla lettera f), il punto iv) è sostituito dal seguente:

     «iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii);»

     f) alla lettera g), il punto iv) è sostituito dal seguente:

     «iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii);»

     g) alla lettera h), il punto iv) è sostituito dal seguente:

     «iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii);»

     h) alla lettera i), il punto iv) è sostituito dal seguente:

     «iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii);»

     i) alla lettera j), il punto iii) è sostituto dal seguente:

     «iii) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i) e ii);»

     2) l’articolo 2, paragrafo 5, è sostituto dal seguente:

     «5. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iv), lettera d), punto 1) ii), lettera d), punto 2) iii), lettera e), punto iv), lettera f), punto iv), lettera g), punto iv), lettera h), punto iv), lettera i), punto iv) e lettera j), punto iii), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     A. Ispezione in campo

     a) L’ispettore:

     i) possiede le necessarie qualifiche tecniche;

     ii) non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

     iii) è ufficialmente autorizzato dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d’impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

     iv) svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;

     b) la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti a controlli ufficiali a posteriori;

     c) una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5 %;

     d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;

     e) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

     B. Controlli delle sementi

     a) I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d).

     b) I laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi.

     Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

     I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità per la certificazione delle sementi.

     I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale.

     c) I laboratori sono:

     i) indipendenti

     oppure

     ii) appartenenti a una società sementiera.

     Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società sementiera, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi.

     d) La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi.

     e) Ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %.

     f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.»;

     3) all’articolo 2, paragrafo 6, il secondo comma è abrogato;

     4) l’articolo 9 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà, durante l’esame delle sementi per la certificazione e l’esame delle sementi commerciali, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini dei controlli ai sensi dell'articolo 22 è eseguito ufficialmente.»;

     b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

     «1 bis. Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);

     b) i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

     Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

     c) i campionatori sono:

     i) persone fisiche indipendenti,

     ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il commercio di sementi,

     o

     iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi.

     Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi;

     d) la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

     e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5%. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico.

     Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;

     f) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

     1 ter. Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.»;

     5) l'articolo 19, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

     «3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di piante oleaginose e da fibra siano, a richiesta, certificate ufficialmente se:

     a) provengono direttamente:

     i) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo cui sia stata concessa l’equivalenza ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b),

     o

     ii) dall’ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un paese terzo di cui al punto i);

     b) sono state sottoposte nella coltura di produzione ad un’ispezione in campo che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata;

     c) è stato costatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all’allegato II per la stessa categoria.»;

     6) all’articolo 20, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) se sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l’identità, per il contrassegno e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all’interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.».

 

     Art. 5.

     La direttiva 2002/55/CE è modificata come segue:

     1) l’articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:

     a) alla lettera c), il punto iv) è sostituito dal seguente:

     «iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii);»

     b) alla lettera d), il punto iv) è sostituito dal seguente:

     «iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii);»

     2) all’articolo 2, è aggiunto il paragrafo seguente:

     «4. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iv) e lettera d, punto iv), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     A. Ispezione in campo

     a) L’ispettore:

     i) possiede le necessarie qualifiche tecniche;

     ii) non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

     iii) è ufficialmente autorizzato dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d’impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

     iv) svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;

     b) la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti a controlli ufficiali a posteriori;

     c) una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5%;

     d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;

     e) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

     B. Controlli delle sementi

     a) I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d);

     b) i laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi.

     Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

     I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità competente per la certificazione delle sementi.

     I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

     c) i laboratori sono:

     i) indipendenti

     oppure

     ii) appartenenti a una società sementiera.

     Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società stessa, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi.

     d) la prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi;

     e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5%;

     f) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.»;

     3) l’articolo 25 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli Stati membri prescrivono che, durante l’esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini dei controlli ai sensi dell'articolo 39 è eseguito ufficialmente.

     Tali disposizioni si applicano anche qualora i campioni di sementi standard siano prelevati per controlli a posteriori.»;

     b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

     «1 bis. Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);

     b) i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

     Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

     c) i campionatori sono:

     i) persone fisiche indipendenti,

     ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il commercio di sementi,

     o

     iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi.

     Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità competente per la certificazione delle sementi;

     d) la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità competente per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

     e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5%. Il campionamento ai fini del contratto non riguarda il campionamento automatico.

     Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;

     f) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

     1 ter. Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2.».

 

     Art. 6.

     All'articolo 4 della decisione 98/320/CE la data «27 aprile 2005» è sostituita dalla data «30 settembre 2005».

 

     Art. 7.

     Entro il 1° ottobre 2010 la Commissione procede ad una valutazione dettagliata della semplificazione delle procedure di certificazione introdotte con la presente direttiva. La valutazione verte in particolare sulla prestazione dei sistemi di sorveglianza in termini di eventuali ripercussioni sulla qualità delle sementi.

 

     Art. 8.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 9.

     La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 10.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.