§ 2.6.100 - D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.
Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catologo comune delle varietà delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:24/04/2001
Numero:212


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 


§ 2.6.100 - D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212. [1]

Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catologo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli.

(G.U. 8 giugno 2001, n. 131).

 

     Art. 1.

     1. Il presente decreto dà attuazione alle disposizioni dell'Unione europea, concernenti la libera circolazione delle sementi nell'ambito dell'Unione stessa, di cui alle direttive 98/95/CE e 98/96/CE. Al fine di assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente, detta attuazione avviene nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam.

     2. Ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e della legge 20 aprile 1976, n. 195, e, per quanto non disposto da dette leggi o dal presente articolo, si applicano le disposizioni recate dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 [2].

     3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, composta da dodici membri designati: due dal Ministero delle politiche agricole e forestali; due dal Ministero dell'ambiente; due dal Ministero della sanità; sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione né oneri di missione a carico dello Stato.

     4. La Commissione di cui al comma 3:

     a) [esprime pareri sulle condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate al fine di garantire gli obiettivi del comma 2] [3];

     b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, i criteri per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 [4];

     c) accerta che sia stata verificata l'assenza di rischi di cui all'articolo 20 bis, comma 1, lettera b), della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'articolo 9 del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa;

     d) esprime parere vincolante alla commissione di cui al quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, sulla richiesta di iscrizione di varietà di sementi geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro delle varietà di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

     e) individua i criteri in base ai quali è effettuato il monitoraggio dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, compresa la definizione dei criteri da adottare per la verifica della presenza fortuita di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti sementieri convenzionali.

     5. [Chi mette in coltura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 100 milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione] [5].

     6. [Chi non osserva le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni] [6].

     7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite norme di applicazione delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, con riguardo alle modalità e criteri per la messa a punto di protocolli tecnici di analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di piani di monitoraggio e sorveglianza sull'uso corretto di tali prodotti, sugli effetti prodotti dalla coltivazione degli stessi e sulla loro messa in commercio.

 

          Art. 2.

     1. Nella legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e nella legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, ogni riferimento al concetto di "vendita", si intende fatto al concetto di "commercializzazione", come definito al comma 2 del presente articolo.

     2. Per "commercializzazione" si intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come:

     a) la fornitura di sementi a organismi uffciali di valutazione e ispezione;

     b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;

     c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto.

 

          Art. 3.

     1. All'articolo 1 della legge n. 1096 del 1971, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

     "La presente legge non si applica alle sementi appartenenti alle specie oleaginose e da fibra di cui all'allegato 1 destinate ad usi ornamentali.".

 

          Art. 4.

     1. All'articolo 10, secondo comma, della legge n. 1096 del 1971, dopo le parole "tappeti erbosi", sono aggiunte le seguenti: "; è inoltre ammessa la commercializzazione di miscugli di sementi di cereali. La commercializzazione dei predetti miscugli è ammessa alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3".

 

          Art. 5.

     1. L'articolo 11 della legge n. 1096 del 1971 è sostituito dal seguente:

     "Art. 11. - 1. Non possono essere oggetto di commercializzazione i prodotti sementieri di cui all'articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri chiusi, in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno del cartellino del produttore, ove previsto.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi dell'articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato rispetto a quanto disposto dall'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

     3. Nel caso di miscugli di cui è ammessa la commercializzazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 10:

     a) la purezza specifica non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie con il regolamento di esecuzione della presente legge;

     b) le percentuali di germinabilità dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

     4. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta.

     5. E' fatto divieto di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento di esecuzione della presente legge sui prodotti sementieri; è tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonché all'impiego del prodotto.

     6. ln sostituzione del cartellino di cui al comma 1, le indicazioni ivi previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

     7. Il cartellino esterno o la scrittura indelebile di cui al comma 6 non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti quando l'attestato interno riproduca tutte le prescritte indicazioni e le stesse siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio.

     8. Nel caso di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificata le indicazioni riportate sui cartellini o etichette e su ogni documento che li accompagna devono includere chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai miscugli anche quando uno solo dei componenti è costituito da una varietà geneticamente modificata. Sui cartellini o etichette e su ogni documento che accompagna i prodotti sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di varietà geneticamente modificate può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti all'analisi totalmente esente da varietà geneticamente modificate. In tutti gli altri casi deve essere specificata la percentuale di sementi derivanti da varietà geneticamente modificate eccetto che per le frazioni inferiori all'1 per cento, per le quali è, comunque, obbligatoria la dicitura: "Contiene sementi derivate da varietà geneticamente modificate in misura inferiore all'1 per cento.”.

     9. E' vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

     10. Il regolamento di esecuzione determina, per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione, ai fini dell'applicazione della presente legge.

     11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformità alle disposizioni comunitarie, i casi in cui non è necessario apporre sugli involucri o sugli imballaggi di sementi un cartellino del produttore, nonché le indicazioni da riportare nel cartellino stesso.".

 

          Art. 6.

     1. All'articolo 16 della legge n. 1096 del 1971, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

     "E' consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformità delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, previste dalle direttive comunitarie in materia, fatte salve le restrizioni previste dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, nonché le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.".

 

          Art. 7.

     1. All'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, dopo il tredicesimo comma, sono aggiunti i seguenti:

     "Una varietà geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, può essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo, nonché dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena.

     Nel caso di prodotti ottenuti da una varietà geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresì le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari:

     a) non presentino rischi per il consumatore;

     b) non inducano in errore il consumatore;

     c) non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.

     La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varietà geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.".

 

          Art. 8.

     1. Nella legge n. 1096 del 1971, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

     "Art. 19 bis - 1. Nel caso che con le disposizioni comunitarie vengano stabilite condizioni specifiche, per tenere conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di specie e varietà adatte alle condizioni naturali locali e regionali e minacciate dall'erosione genetica si applicano le disposizioni in materia di iscrizione nei registri nazionali previste dalla presente legge, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dalla legge n. 195 del 1976, tenendo conto altresì dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego e delle descrizioni dettagliate delle varietà e delle loro rispettive denominazioni così come notificate: questi elementi, se sufficienti, danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale. Tali varietà, in seguito alla loro accettazione, sono indicate come:"varietà da conservazione" nel registro delle varietà e sono soggette ad adeguate restrizioni quantitative.

     2. Nel caso che, per i prodotti sementieri di varietà di specie di piante ortive, vengano stabilite, con le disposizioni comunitarie, condizioni specifiche per tenere conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari si applicano adeguate restrizioni quantitative.

     3. Per le varietà da conservazione di cui al comma 1 e per le varietà prive di valore intrinseco di cui al comma 2, si può derogare, ai fini dell'iscrizione nei registri prevista all'articolo 19, dalle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità indicate nel medesimo articolo.

     4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per la coltivazione e commercializzazione dei prodotti sementieri di varietà da conservazione e di varietà prive di valore intrinseco, fatte salve, comunque, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.".

 

          Art. 9.

     1. Nella legge n. 1096 del 1971, dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:

     " Art. 20 bis - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dei Ministeri della sanità o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva competenza, chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte, nel territorio nazionale, la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà se è accertato che la coltivazione di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà:

     a) possa nuocere alla coltivazione di altre varietà o specie dal punto di vista fitosanitario o alla loro integrità;

     b) possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana è effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti dalla direttiva 90/220/CE e successive modificazioni, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena.

     2. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente il divieto di cui al comma 1 può essere applicato immediatamente, dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero delle politiche agricole e forestali contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto.

     "Art. 20 ter - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del territorio nazionale, l'impiego di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà o di prescrivere condizioni appropriate di coltivazione e, nel caso di cui alla lettera c), anche di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione:

     a) qualora sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o possa nuocere all'integrità di altre varietà o specie;

     b) qualora, in base ad esami ufficiali in coltura, applicando le disposizioni dell'articolo 16 bis, sesto comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si sia constatato che la varietà non produce, in nessuna parte del territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varietà comparabile ammessa nel territorio nazionale o se è notorio che la varietà, per natura e classe di maturità, non è atta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio nazionale;

     c) qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche.

     2. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la richiesta alla Commissione europea di cui al medesimo comma è presentata dal Ministero delle politiche agricole e forestali anche su proposta dei Ministeri della sanità o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva competenza.".

 

          Art. 10.

     1. L'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971 è sostituito dal seguente:

     "Art. 37 - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalità per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.

     2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i produttori aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione al sensi dell'articolo 19.

     3. Nel caso di prodotti sementieri geneticamente modificati si applica solamente la deroga di cui al comma 1 e a condizione che siano state adottate tutte le misure appropriate per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni, al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarità agroecologiche e pedoclimatiche.

     4. Sono esclusi dai prodotti sementieri di cui ai commi 1, 2 e 3 le sementi delle specie ortive, per i quali si applica l'articolo 3 bis della legge n. 195 del 1976.".

 

          Art. 11.

     1. All'articolo 38 della legge n. 1096 del 1971, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

     " E' consentita, inoltre, la commercializzazione:

     a) di prodotti sementieri selezionati di generazioni anteriori alle sementi di base, a condizione che siano stati ufficialmente controllati e certificati conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base e che siano contenuti in imballaggi conformi alla presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e alla legge n. 195 del 1976, provvisti di etichetta ufficiale recante le indicazioni di cui all'allegato V e, per i prodotti sementieri di piante di specie ortive, di etichetta recante le indicazioni di cui all'allegato 1 della predetta legge n. 195 del 1976 e di cartellino conforme all'allegato 2 della legge medesima;

     b) di prodotti sementieri in natura, ad esclusione delle patate, commercializzati ai fini del condizionamento, purché sia garantita l'individualità di tali sementi.".

 

          Art. 12.

     1. Nella legge n. 1096 del 1971, dopo l'articolo 44, è aggiunto il seguente:

     "Art. 44 bis - 1. Nel caso che con disposizioni comunitarie vengono stabilite condizioni specifiche per la commercializzazione di prodotti sementieri appartenenti a varietà da conservazione di cui all'articolo 19 bis, comma 1, tali prodotti sementieri devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente ai fini della commercializzazione nei settori specifici e soggetti a limitazioni quantitative.".

 

          Art. 13.

     1. All'articolo 2, secondo comma, punto II, della legge n. 195 del 1976 è soppressa la lettera a).

 

          Art. 14.

     1. L'articolo 3 della legge n. 195 del 1976 è modificato come segue:

     a) al primo comma sono soppresse le parole: "e non soddisfino le condizioni previste dall'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A.";

     b) al secondo comma sono soppresse le parole: "e a meno che non soddisfino le condizioni di cui all'allegato 6, II, A del medesimo decreto del Presidente della Repubblica";

     c) al terzo comma, lettera a), sono soppresse le seguenti parole: " - di un cartellino del produttore recante le indicazioni del nome e della sede della ditta produttrice, degli estremi della licenza di cui all'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;".

 

          Art. 15.

     1. Nella legge n. 195 del 1976, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

     "Art. 3 bis. - 1. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalità per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.

     2. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i costitutori e i loro rappresentanti aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare per un periodo limitato sementi di varietà per le quali sia stata presentata una richiesta di iscrizione in un catalogo nazionale di uno Stato membro e per le quali siano state presentate informazioni tecniche specifiche.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti sementieri geneticamente modificati.".

 

          Art. 16.

     1. L'articolo 6 della legge n. 195 del 1976 è sostituito dal seguente:

     "Art. 6 - Le sementi di varietà iscritte nel "Catalogo delle varietà di specie di ortaggi” delle Comunità europee non sono soggette con effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 bis e 20 ter della legge n. 1096 del 1971. Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della presente legge, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura prevista dalla direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970.".

 

          Art. 17.

     1. L'articolo 13 della legge n. 195 del 1976 è modificato come segue:

     a) al terzo comma le parole "in un altro Stato membro", sono sostituite dalle seguenti: "in ambito comunitario";

     b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

     "Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".

 

          Art. 18.

     1. La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è consentita fino al 30 giugno 2003.


[1] Abrogato dall'art. 87 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 20, ad eccezione dell'articolo 1, commi 3, 4 e 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 20 della L. 29 luglio 2015, n. 115.

[3] Lettera abrogata dall'art. 20 della L. 29 luglio 2015, n. 115.

[4] Lettera così modificata dall'art. 20 della L. 29 luglio 2015, n. 115.

[5] Comma abrogato dall'art. 20 della L. 29 luglio 2015, n. 115.

[6] Comma abrogato dall'art. 20 della L. 29 luglio 2015, n. 115.