Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 20/04/2004 |
Numero: | 371 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 1.6.Q12 – Decisione 20 aprile 2004, n. 371.
Decisione n. 2004/371/CE della Commissione relativa alle condizioni per l'immissione sul mercato di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 22 aprile 2004, n. L 116).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) A norma della
(2) Al fine di assicurare la libera circolazione delle miscugli di sementi da utilizzare come piante foraggere, occorre stabilire le condizioni relative alla produzione, al controllo della produzione e all'etichettatura di tali miscugli.
(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1.
In aggiunta alle condizioni stabilite dalla
Art. 2.
Gli Stati membri stabiliscono per le imprese sementiere che producono miscugli di sementi l'obbligo di:
a) possedere impianti di miscelatura che garantiscono l'uniformità dei miscugli ottenuti;
b) stabilire adeguate procedure per tutte le operazioni di miscelatura;
c) affidare ad una persona la responsabilità diretta delle operazioni di miscelatura;
d) tenere un registro dei miscugli destinati ad essere utilizzati come piante foraggere.
Art. 3.
Le imprese sementiere che intendono produrre miscugli di sementi dichiarano all'autorità di cui all'allegato IV, parte A.I, lettera c), punto 2 della
a) la composizione percentuale in peso delle diverse componenti indicata per specie e, se necessario, per varietà;
b) il nome del miscuglio, se è utilizzato per contrassegnare gli imballaggi.
Art. 4.
1. Le ispezioni relative alla produzione di miscele di sementi sono effettuate dall'autorità di cui all'articolo 3.
2. Tali ispezioni sono effettuate mediante:
a) controlli dell'identità e del peso complessivo di ciascuna componente, almeno attraverso controlli per sondaggio delle etichette ufficiali che identificano gli imballaggi delle sementi nonché
b) un controllo per sondaggio delle operazioni di miscelatura, inclusi i miscugli ottenuti.
Art. 5.
Le informazioni dettagliate relative all'utilizzazione come piante foraggere indicate sulle etichette ufficiali e/o sulle etichette del fornitore.
Art. 6.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.