Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.10 varietà vegetali e specie agrarie |
Data: | 03/11/2003 |
Numero: | 308 |
Sommario |
Art. 1. (Aggiornamento dei riferimenti normativi) |
Art. 2. (Classificazione dei prodotti sementieri) |
Art. 3. (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973) |
Art. 4. (Clausola di cedevolezza) |
§ 2.10.43a - D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 308. [1]
Attuazione delle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2002/68/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri e il catalogo delle varietà delle specie di piante agricole.
(G.U. 15 novembre 2003, n. 266, S.O.)
Art. 1. (Aggiornamento dei riferimenti normativi)
1. Le disposizioni di attuazione delle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CEsono contenute nella
2. I riferimenti alle direttive 66/400/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE, e a quelle che modificano le stesse, contenuti nella
Art. 2. (Classificazione dei prodotti sementieri)
1. All'articolo 7 della
Art. 3. (Modifica al
1. All'articolo 26 del
"Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, conformemente alle disposizioni adottate in sede comunitaria, è prevista l'inclusione al primo comma, lettere A) e A-bis), di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle da girasole.".
2. All'articolo 11, primo comma, lettera a), del
"Per le sementi certificate di un'associazione varietale di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse dal girasole, l'etichetta è di colore blu con una striscia diagonale verde.".
3. Al
"Art. 26-ter
(Definizioni)
1. E' consentita la commercializzazione di sementi certificate di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.
2. Ai fini del comma 1 si intende per:
a) associazione varietale: un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente, ufficialmente iscritto al registro nazionale delle varietà di piante agricole, con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, ugualmente iscritto, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione in purezza di tali componenti; ai fini della certificazione delle sementi, la combinazione dell'associazione varietale deve essere notificata all'autorità di certificazione;
b) ibrido impollinatore-dipendente: il componente maschiosterile dell'associazione varietale (componente femminile);
c) impollinatore: il componente che emette polline nell'associazione varietale (componente maschile).
3. Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate con conce di colore differente.".
Art. 4. (Clausola di cedevolezza)
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma , della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2002/68/CE, e delle successive modificazioni, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
[1] Abrogato dall'art. 87 del