§ 2.10.856 - D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 148.
Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.10 varietà vegetali e specie agrarie
Data:14/08/2012
Numero:148


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Miscele di sementi per la preservazione
Art. 3.  Zona di origine
Art. 4.  Autorizzazione
Art. 5.  Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente
Art. 6.  Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate
Art. 7.  Disposizioni procedurali
Art. 8.  Restrizioni quantitative
Art. 9.  Applicazione delle restrizioni quantitative
Art. 10.  Chiusura degli imballaggi e dei contenitori
Art. 11.  Etichettatura
Art. 12.  Monitoraggio
Art. 13.  Notifiche
Art. 14.  Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche
Art. 15.  Clausola di cedevolezza
Art. 16.  Disposizioni finanziarie


§ 2.10.856 - D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 148. [1]

Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.

(G.U. 30 agosto 2012, n. 202 - S.O. n. 177)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge comunitaria 2010, in particolare l'articolo 19;

     Vista la direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale;

     Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19-bis, relativo all'iscrizione nei registri nazionali delle varietà da conservazione;

     Visto l'articolo 2-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, che sostituisce l'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

     Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, concernente attuazione della direttiva 2008/62/CE recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonchè per la commercializzazione di sementi e tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, recante attuazione della direttiva 2009/145/UE concernente talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonchè di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

     Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, recante ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 31 novembre 2001;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

     Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica con la quale è stato soppresso l'Ente nazionale delle sementi elette le cui funzioni sono state attribuite all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini con il quale è stato soppresso l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione le cui funzioni nel settore delle sementi sono state attribuite all'Ente risi;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;

     Atteso che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere entro il termine previsto;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) «zona fonte»:

     1) una zona designata come zona speciale di conservazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE; o;

     2) una zona che contribuisce alla conservazione delle risorse fitogenetiche e che è designata secondo la procedura nazionale basata su criteri comparabili a quelli previsti dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 1, lettere k) e l), della direttiva 92/43/CEE e che è gestita, protetta e posta sotto sorveglianza in un modo equivalente a quello prescritto dagli articoli 6 e 11 di detta direttiva;

     b) «sito di raccolta»: la parte della zona fonte in cui sono state raccolte le sementi;

     c) «miscela di sementi raccolte direttamente»: una miscela di sementi commercializzata così come raccolta nel sito di raccolta con o senza pulitura;

     d) «miscela di sementi coltivate»: una miscela di sementi prodotte con il seguente procedimento:

     1) le sementi delle singole specie sono prelevate nel sito di raccolta;

     2) le sementi di cui al numero 1) sono moltiplicate al di fuori del sito di raccolta come singole specie;

     3) le sementi di dette specie sono poi mescolate per ottenere una miscela composta dei generi, delle specie e se del caso delle sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta.

 

     Art. 2. Miscele di sementi per la preservazione

     1. In deroga all'articolo 12, primo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, si può autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi foraggere di vari generi, specie e se del caso sottospecie, destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, di cui all'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggere di cui alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, e di piante non foraggere ai sensi di detta legge. Dette miscele sono designate come: «miscele di sementi per la preservazione».

     2. Se la miscela di sementi per la preservazione contiene una varietà da conservazione, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149.

 

     Art. 3. Zona di origine

     1. Al momento dell'autorizzazione alla commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, viene definita la zona cui tale miscela è naturalmente associata e designata, di seguito, «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle regioni e province autonome e dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche e da organizzazioni riconosciute a tale fine.

     2. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea la determinazione è stabilita di comune accordo.

 

     Art. 4. Autorizzazione

     1. L'autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi per le preservazione nella regione d'origine è concessa a condizione che le miscele siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, o dell'articolo 6 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.

     2. Nell'autorizzazione sono indicati:

     a) nome o denominazione e sede del produttore;

     b) metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;

     c) percentuale in peso dei componenti per specie e se del caso sottospecie;

     d) nel caso delle miscele per la preservazione coltivate, la germinabilità dei componenti della miscela qualora non siano rispettati i valori previsti dalla colonna 2 della tabella riportata all'allegato 6, lettera C), Foraggere, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

     e) la quantità della miscela cui si applica l'autorizzazione;

     f) la zona di origine;

     g) la restrizione alla commercializzazione nella zona di origine;

     h) la zona fonte;

     i) il sito di raccolta e le sue caratteristiche fisiche e, nel caso di una miscela di sementi per la preservazione coltivate, il sito di moltiplicazione e le sue caratteristiche fisiche;

     l) il tipo di habitat del sito di raccolta;

     m) l'anno di raccolta.

     3. In relazione alla lettera c) del comma 2, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente è sufficiente indicare i componenti per specie e, se del caso, sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.

 

     Art. 5. Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente

     1. Le sementi che compongono la miscela devono essere state raccolte direttamente nella loro zona fonte, in un sito che non è stato seminato con seme di varietà geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto. La zona fonte è situata all'interno della zona di origine.

     2. La percentuale dei componenti della miscela di sementi per la preservazione direttamente raccolte e che sono specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, è tale da ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.

     3. La germinabilità dei componenti, di cui al comma 2, è adatta a ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.

     4. La percentuale di specie e, se del caso, sottospecie che non rispettano le condizioni di cui al comma 2 non è superiore all'1 per cento in peso, le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente non contengono Avena fatua, Avena sterilis e Cuscuta spp, la percentuale in Rumex spp, diversa da Rumex acetosella, Rumex acetosa e Rumex maritimus, non è superiore allo 0,05 per cento in peso.

 

     Art. 6. Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate

     1. Le sementi a partire dalle quali sono prodotte le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela devono essere raccolte nella loro zona fonte in un sito che non è stato seminato con seme di varietà geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto. La zona fonte è situata all'interno della zona di origine.

     2. Le sementi per la preservazione coltivate e che compongono la miscela sono di specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.

     3. I componenti di una miscela di sementi per la preservazione coltivate devono, prima di essere miscelate, essere conformi ai requisiti per le sementi commerciali indicati all'allegato 6, lettera C), Foraggere, III sementi commerciali del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973.

     4. La moltiplicazione può essere effettuata per cinque generazioni.

     5. Al fine di garantire la qualità del materiale ottenuto e di consentire un adeguato controllo del processo produttivo da parte degli organi competenti, la moltiplicazione può essere effettuata solo nella zona di origine in cui è sita la zona fonte.

 

     Art. 7. Disposizioni procedurali

     1. L'autorizzazione è concessa dall'Ente risi o dalle regioni e province a Statuto autonomo che possono avocare a se tale facoltà su richiesta del produttore. La richiesta è corredata dalle informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente decreto nel caso di miscele per la preservazione raccolte direttamente, o degli articoli 4 e 6 del presente decreto nel caso di miscele per la preservazione coltivate.

     2. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente l'Ente risi o le regioni e province a Statuto autonomo provvedono all'ispezione visuale del sito di raccolta. Le ispezioni sono effettuate sul sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in modo da assicurare almeno la conformità della miscela alle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, del presente decreto. I risultati dell'ispezione devono essere documentati.

     3. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione coltivate, l'Ente risi o le regioni e province a Statuto autonomo, nel corso dell'esame della richiesta di autorizzazione provvede, mediante esame ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, alla verifica della miscela di sementi per la preservazione circa la conformità delle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del presente decreto. L'esame è realizzato secondo i metodi internazionali, conformemente ai protocolli esistenti o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale. I campioni utilizzati per l'esame sono prelevati da lotti omogenei e sono applicate le disposizioni relative al peso dei lotti e dei campioni di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

 

     Art. 8. Restrizioni quantitative

     1. La quantità totale delle sementi per la preservazione che compongono le miscele commercializzate annualmente non deve superare il 5 per cento del peso totale delle miscele di piante foraggere commercializzate nel medesimo anno sul territorio nazionale.

 

     Art. 9. Applicazione delle restrizioni quantitative

     1. I produttori di miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, comunicano, alle regioni e province autonome competenti per territorio, all'Ente risi e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione del sito o dei siti di raccolta previsti.

     2. I produttori di miscele di sementi per la preservazione coltivate, comunicano, alle regioni e province autonome competenti per territorio, all'Ente risi e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione dei siti di raccolta e dei siti di moltiplicazione previsti.

     3. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilità che siano superate le quantità stabilite dall'articolo 8 del presente decreto, l'Ente risi, d'intesa con le regioni e province autonome competenti per territorio e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che può essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.

 

     Art. 10. Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

     1. Le miscele di sementi per la preservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi e appositamente sigillati.

     2. Al fine di garantire la sigillatura, conformemente al comma 1 del presente articolo, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta del cartellino o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.

     3. Gli imballaggi delle miscele di sementi per la preservazione sono sigillati dal produttore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore sull'imballaggio o sul contenitore.

 

     Art. 11. Etichettatura

     1. Gli imballaggi o i contenitori delle miscele di sementi per la preservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro comprendente le seguenti informazioni:

     a) la dicitura norme UE;

     b) il nome o la denominazione e la sede del responsabile dell'apposizione del cartellino o il suo numero di identificazione;

     c) il metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;

     d) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «sigillato ...» cui segue l'indicazione dell'anno;

     e) la zona di origine;

     f) la zona fonte;

     g) il sito di raccolta;

     h) il tipo di habitat del sito di raccolta;

     i) l'indicazione «miscela di sementi per la preservazione, da utilizzarsi in zone con lo stesso tipo di habitat del sito di raccolta, non considerando le condizioni biotiche»;

     l) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del cartellino;

     m) la percentuale in peso dei componenti della miscela per specie e, se del caso, della sottospecie;

     n) il peso netto o lordo dichiarato;

     o) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale;

     p) nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate, la germinabilità specifica dei componenti della miscela qualora non siano rispettati i valori previsti dalla colonna 2 della tabella riportata all'allegato 6, lettera C), Foraggere, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973.

     2. Per quanto riguarda la lettera m) del comma 1, è sufficiente indicare i componenti delle sementi per la preservazione raccolte direttamente, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.

     3. Per quanto riguarda la lettera p) del comma 1, nel caso in cui le germinabilità specifiche siano superiori a cinque, è sufficiente indicare il tasso di germinabilità medio.

 

     Art. 12. Monitoraggio

     1. L'Ente risi provvede a verificare, tramite monitoraggio ufficiale che le disposizioni del presente decreto siano rispettate.

 

     Art. 13. Notifiche

     1. I produttori operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare alle regioni e province autonome competenti per territorio, all'Ente risi e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per ogni stagione di produzione, i quantitativi di miscele di sementi per la preservazione commercializzate.

     2. Su richiesta, i quantitativi delle miscele di sementi per la preservazione commercializzati sul territorio nazionale, sono notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

 

     Art. 14. Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

     1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a notificare, su richiesta, alla Commissione europea le autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o le organizzazioni riconosciute in questo campo.

 

     Art. 15. Clausola di cedevolezza

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

 

     Art. 16. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


[1] Abrogato dall'art. 87 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.