§ 1.1.681 - Direttiva 23 maggio 2006, n. 47.
Direttiva n. 2006/47/CE della Commissione che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (Versione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:23/05/2006
Numero:47


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.1.681 - Direttiva 23 maggio 2006, n. 47.

Direttiva n. 2006/47/CE della Commissione che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 24 maggio 2006, n. L 136).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva n. 74/268/CEE della Commissione del 2 maggio 1974 che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali è stata modificata in modo sostanziale. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

      (2) La direttiva n. 66/402/CEE ha fissato delle tolleranze per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali.

      (3) Queste tolleranze sembrano troppo alte rispetto ad alcune necessità. Conseguentemente la direttiva n. 66/402/CEE prevede un contrassegno supplementare per le sementi che soddisfano alle condizioni particolari per quanto riguarda la presenza di Avena fatua.

      (4) Le condizioni particolari fissate a tal fine soddisfano tali necessità e tengono conto contemporaneamente delle possibilità di produzione e di controllo delle sementi.

      (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali.

      (6) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato I, parte B,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Gli Stati membri rilasciano su richiesta il certificato ufficiale previsto dall'articolo 11 della direttiva n. 66/402/CEE:

     a) se la coltura è priva di Avena fatua al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato I di tale direttiva e se un campione di almeno 1 kg, prelevato secondo le disposizioni dell'articolo 7 di tale direttiva, è privo di Avena fatua, all'atto di un esame ufficiale; o

     b) se un campione di almeno 3 kg, prelevato secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 di tale direttiva, è privo di Avena fatua, all'atto di un esame ufficiale.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri possono prescrivere che il certificato ufficiale è rilasciato per uno solo dei due casi previsti dall'articolo 1.

 

          Art. 3.

     La direttiva n. 74/268/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B.

     I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 3)

 

     Direttiva n. 74/268/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19)

     Direttiva 78/511/CEE della Commissione (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34)

 

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 3)

 

Direttiva

Termine di attuazione

74/268/CEE

luglio 1974

78/511/CEE

luglio 1980

 

 

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Direttiva n. 74/268/CEE

Presente direttiva

Articolo 2, parole introduttive

Articolo 1, parole introduttive

Articolo 2, primo trattino

Articolo 1, lettera a)

Articolo 2, secondo trattino

Articolo 1, lettera b)

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4 —

 

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Allegati I e II