§ 4.4.164 - L.R. 2 aprile 2002, n. 5.
Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO).


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:02/04/2002
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Contenuto e modifica dell’accordo).
Art. 3.  (Efficacia della legge).
Art. 4.  (Norme speciali).
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 6.  (Informazione al Consiglio regionale).


§ 4.4.164 - L.R. 2 aprile 2002, n. 5.

Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO).

(B.U. 4 aprile 2002, n. 14 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione Lombardia concorre all’istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), di seguito denominata “Agenzia”.

 

     Art. 2. (Contenuto e modifica dell’accordo).

     1. L’organizzazione e le funzioni dell’Agenzia sono disciplinate dalle disposizioni dell’accordo costitutivo di cui all’allegato “A” alla presente legge, quale parte integrante della stessa.

     2. Le modifiche all’accordo, da adottarsi previa intesa fra le regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione dell’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 3. (Efficacia della legge).

     1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi istitutive dell’Agenzia, emanate dalle regioni firmatarie dell’accordo.

 

     Art. 4. (Norme speciali).

     1. Restano ferme le disposizioni della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modifiche in materia di demanio lacuale e quelle relative alle competenze in materia di demanio in zona portuale, anche fluviale, nonché quelle di cui alla legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica) relative alle competenze dei consorzi di bonifica.

     2. Restano ferme le disposizioni della legge regionale 15 luglio 1997, n. 33 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle ll.rr. 7 giugno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24) e le normative collegate in materia di navigazione interna. La Giunta regionale può avvalersi, tramite apposita convenzione, dell’Agenzia per lo svolgimento delle proprie competenze in materia di navigazione interna e di polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) [1].

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie).

     1. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle funzioni attribuite all’Agenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del D.Lgs. 112/1998, trasferendole annualmente all’Agenzia.

     2. I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono regolati con successivi atti amministrativi.

     3. Nella fase successiva, la Giunta regionale, tenuto conto del bilancio annuale dell’agenzia, assegna risorse per le finalità di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio regionale.

     3 bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione degli investimenti di origine regionale, è stabilita a favore dell'agenzia una quota per le spese generali e di funzionamento nella misura massima del dieci per cento dell'importo complessivo del finanziamento. Da tale quota va escluso ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere, dalla fase progettuale al collaudo e per la acquisizione dei terreni occupati. Con provvedimento della Giunta regionale sono graduate le quote percentuali specifiche in funzione dell'importo finanziario dei diversi lavori affidati all'Agenzia [2].

 

     Art. 6. (Informazione al Consiglio regionale). [3]

     1. L'Assessore componente il Comitato di indirizzo dell'Agenzia, di cui all'articolo 7, comma 1, dell'accordo costitutivo, ogni due anni invia al Consiglio regionale una relazione sugli obiettivi programmatici dell'Agenzia, nonché sui risultati della verifica della loro attuazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), dell'accordo medesimo.

 

ALLEGATO A

ACCORDO COSTITUTIVO DELL'AGENZIA

INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)

 

     Art. 1. (Oggetto e contenuto).

     1. Con il presente accordo le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto istituiscono l'agenzia interregionale per la gestione unitaria delle funzioni di cui all'articolo 4.

     2. Il presente accordo disciplina l'organizzazione e le funzioni dell'agenzia nell'ambito del bacino idrografico del fiume Po.

 

     Art. 2. (Generalità).

     1. L'agenzia è denominata Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), ha sede in Parma ed è articolata in sezioni territoriali determinate dal Comitato d'indirizzo di cui all'articolo 6.

     2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, l'agenzia opera come ente strumentale delle Regioni.

     3. L'agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale secondo quanto previsto dal presente accordo.

 

     Art. 3. (Ambito territoriale dell'agenzia).

     1. In fase di prima applicazione, l'agenzia esercita le funzioni di cui all'articolo 4 nell'ambito territoriale definito dall'allegata cartografia, corrispondente alle competenze del Magistrato per il Po.

     2. Per la ridefinizione di tale ambito, entro dodici mesi dalla costituzione dell'agenzia si procede a verifica e le eventuali modifiche della cartografia sono assunte previa intesa tra le Regioni interessate ed approvate da ciascuna di esse secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 4. (Funzioni).

     1. L'agenzia, sulla base della pianificazione dell'Autorità di Bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni:

     a) la programmazione operativa degli interventi;

     b) la progettazione e attuazione degli interventi;

     c) la polizia idraulica;

     d) la gestione del servizio di piena;

     e) l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;

     f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico;

     f bis) la gestione delle idrovie e della navigazione interna, per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti [4].

     2. L'agenzia provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.

 

     Art. 5. (Avvalimento).

     1. Fermo restando l'ambito istituzionale delle funzioni attribuite all'agenzia ai sensi dell'art. 4, le Regioni ricadenti nel bacino del Po possono avvalersi delle strutture dell'agenzia per l'esercizio di proprie funzioni di difesa del suolo previa stipula di convenzione con l'agenzia stessa e con oneri a proprio carico.

 

     Art. 6. (Organi dell'agenzia).

     1. Sono organi dell'agenzia:

     1) il Comitato d'indirizzo;

     2) il Direttore;

     3) il Collegio dei revisori.

 

     Art. 7. (Comitato di indirizzo).

     1. Il Comitato di indirizzo è un organo collegiale formato dagli Assessori delle Regioni di cui all'art. 1 competenti in materia, con Presidenza a rotazione di durata biennale.

     2. Il Comitato, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare:

     a) conferisce e revoca l'incarico di Direttore;

     b) stabilisce gli obiettivi programmatici e ne verifica l'attuazione;

     c) definisce le articolazioni territoriali di cui all'art. 2;

     d) approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità proposti dal Direttore;

     e) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo predisposti dal Direttore;

     f) approva la relazione programmatica sull'attività dell'agenzia predisposta dal Direttore;

     g) delibera in materia di accordi per l'avvalimento di cui all'art. 5.

     3. Il Comitato d'indirizzo adotta i propri atti all'unanimità dei componenti e si dota, per lo svolgimento dei lavori, di apposito regolamento interno.

 

     Art. 8. (Comitato tecnico).

     1. Al fine di garantire il raccordo operativo tra l'attività dell'agenzia e quella delle Regioni, il Comitato di indirizzo e il Direttore si avvalgono di un Comitato tecnico composto dai responsabili delle strutture competenti delle Regioni di cui all'art. 1.

 

     Art. 9. (Direttore).

     1. Il Direttore è scelto dal Comitato d'indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale presso strutture pubbliche o private.

     2. Il Direttore è assunto con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 anni e prorogabile una sola volta. Il recesso dal contratto è disciplinato dall'art. 2119 del codice civile.

     3. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa, contabile, salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal regolamento di organizzazione di cui all'art.  11.

     4. Il Direttore, sentito il Comitato d'indirizzo, conferisce l'incarico ai dirigenti.

     5. Il Direttore predispone i seguenti atti, sottoponendoli all'approvazione del Comitato d'indirizzo:

     a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità;

     b) la relazione programmatica e la relazione gestionale sull'attività svolta dall'agenzia;

     c) il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.

     6. Il Direttore trasmette alle Giunte regionali la relazione programmatica, la relazione gestionale, il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.

 

     Art. 10. (Collegio dei revisori).

     1. Il Collegio dei revisori è nominato dal Comitato d'indirizzo.

     2. Il Collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi ed un supplente, iscritti nel registro dei revisori dei conti. Il Collegio nomina fra i propri membri un presidente.

     3. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'agenzia, comunicando tempestivamente le proprie osservazioni al Comitato d'indirizzo e alle Regioni.

 

     Art. 11. (Organizzazione e Personale).

     1. L'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conformemente alle disposizioni del presente accordo.

     2. L'agenzia ha una dotazione organica iniziale proveniente dal Magistrato per il Po.

     3. Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dell'agenzia si applica il contratto collettivo del comparto regioni-enti locali.

     4. E' fatta salva la possibilità di assunzione di personale tramite procedure selettive, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001.

 

     Art. 12. (Patrimonio).

     1. Il patrimonio dell'agenzia è costituito dai beni trasferiti dallo Stato ai sensi dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 112/1998, dalle Regioni nonché dai beni pervenuti ad altro titolo.

     2. In caso di scioglimento dell'agenzia i beni immobili che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

 

     Art. 13. (Ordinamento contabile dell'Agenzia).

     1. L'ordinamento contabile dell'agenzia e disciplinato sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

     2. Il bilancio dell'agenzia è redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'annualità, dell'integrità, della specificazione, dell'universalità, dell'unità, della veridicità, della pubblicità, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite dal regolamento di contabilità.

     3. Il Comitato di indirizzo approva il bilancio di previsione, l'assestamento e le variazioni allo stesso secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità. Contestualmente al bilancio annuale, il Comitato di indirizzo approva un bilancio pluriennale in termini di competenza, di durata non inferiore ad un triennio.

     4. Il rendiconto dell'agenzia è formato secondo le regole stabilite dal regolamento di contabilità.

     5. L'agenzia esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione,  secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché dal regolamento di contabilità.

     6. L'agenzia non può contrarre mutui e prestiti.

 

     Art. 14. (Disposizioni transitorie).

     1. Il Comitato di indirizzo provvede alla scelta del Direttore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali istitutive dell'agenzia.

     2. Il subentro dell'agenzia nelle funzioni del Magistrato per il Po ha effetto secondo le modalità stabilite nell'accordo stipulato, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, con il Ministero competente.


[1] Comma così modificata dall'art. 3 della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.

[2] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36 e così sostituito dall'art. 31 della L.R. 15 marzo 2016, n. 4.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 marzo 2021, n. 3.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 14 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.