§ 3.8.46 – L.R. 4 agosto 2003, n. 13.
Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 lavoro e formazione professionale
Data:04/08/2003
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Destinatari ed ambito di applicazione).
Art. 3.  (Iniziative).
Art. 4.  (Organizzazione dei servizi e monitoraggio).
Art. 5.  (Strumenti del collocamento mirato).
Art. 6.  (Convenzioni).
Art. 6 bis.  (Convenzioni Quadro per l’inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate).
Art. 7.  Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
Art. 8.  (Organo amministrativo del fondo).
Art. 9.  (Rete dei servizi d’inserimento lavorativo e di supporto socio assistenziale).
Art. 10.  (Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate).
Art. 11.  (Disciplina delle unità d’offerta).
Art. 12.  (Norma finanziaria).
Art. 12 bis.  (Clausola valutativa)


§ 3.8.46 – L.R. 4 agosto 2003, n. 13. [1]

Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate.

(B.U. 8 agosto 2003, n. 32 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione e le province e Città metropolitana di Milano promuovono l'accesso al lavoro delle persone disabili nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formativo, delle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), e dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), secondo le procedure di concertazione e le modalità operative stabilite dalla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) [2].

     2. A tale fine la Regione:

     a) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale delle persone disabili;

     b) promuove la cultura dell'integrazione e dell’inclusione sociale, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie;

     c) promuove l’organizzazione coordinata della rete dei servizi preposti all’inserimento lavorativo e dei servizi socio assistenziali, educativi, formativi operanti sul territorio.

 

     Art. 2. (Destinatari ed ambito di applicazione).

     1. La presente legge si applica alle persone di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), d'ora in poi definite “persone disabili”.

 

     Art. 3. (Iniziative).

     1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono realizzate attraverso:

     a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, in raccordo col sistema dell’istruzione, a favore delle persone di cui all'articolo 2, in conformità alle valutazioni, in ordine all’accertamento dell’handicap, della commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

     b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi, anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;

     c) forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 68/1999.

     2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:

     a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi;

     b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi e formativi, favorendo l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili;

     c) finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili;

     d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone disabili;

     e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, la funzione delle cooperative sociali.

 

     Art. 4. (Organizzazione dei servizi e monitoraggio).

     1. Gli uffici competenti di cui all'articolo 6 della legge 68/1999 sono individuati nelle province e Città metropolitana di Milano, le quali operano in conformità alle modalità di gestione dei servizi previsti dalla l.r. 22/2006 [3].

     2. E’ istituito l’Osservatorio regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della presente legge.

     3. Tale Osservatorio, presieduto dal direttore generale competente per materia o da suo delegato, è composto da nove rappresentanti tecnici designati per due terzi dalle parti sociali e dalle associazione degli invalidi, civili e del lavoro, presenti nella Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'articolo 8 della l.r. 22/2006 e, per un terzo, da tecnici designati dagli assessori provinciali presenti nel Comitato istituzionale di coordinamento di cui all’articolo 7 della l.r. 22/2006 [4].

     4. L’Osservatorio presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sull’applicazione della legge 68/1999 e della presente legge; promuove inoltre iniziative informative funzionali alla conoscenza delle opportunità previste dalla normativa nazionale e regionale in ordine all’inserimento lavorativo mirato delle persone disabili [5].

     5. Analogamente, presso ogni Provincia, si costituiscono con gli stessi criteri, modalità e compiti, Osservatori provinciali che operano in sinergia e integrazione con l’Osservatorio regionale.

 

     Art. 5. (Strumenti del collocamento mirato).

     1. Il collocamento mirato è diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:

     a) analisi delle capacità e potenzialità professionali, delle attitudini dei disabili, dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento e delle possibilità più congrue offerte dal mercato del lavoro;

     b) interventi di istruzione e formazione professionale, orientamento e tirocini, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione);

     c) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;

     d) incentivi, contributi e ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge 68/1999;

     e) agevolazioni per le assunzioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge 68/1999;

     f) adeguamenti di posti di lavoro di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 68/1999;

     g) utilizzo di modalità di telelavoro e di ogni altra modalità che favorisca l’accesso al lavoro delle persone disabili.

 

     Art. 6. (Convenzioni).

     1. La Regione promuove le convenzioni di cui alla legge 68/1999, mediante il supporto alla loro progettazione e realizzazione, in coerenza con gli strumenti del collocamento mirato e, per quanto concerne le convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della medesima legge, il coinvolgimento attivo delle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991 al fine di raccordare le istanze dei disabili con quelle delle imprese.

     2. Per favorire l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di cui all’articolo 12 della legge 68/1999 di disabili di particolare gravità da individuarsi negli atti di indirizzo di cui alla l.r. 22/2006 sono previste forme di sostegno alle cooperative sociali che se ne fanno carico, secondo le modalità previste dai piani presentati dalle province e Città metropolitana di Milano [6].

     3. Le province e Città metropolitana di Milano possono autorizzare il prolungamento delle convenzioni finalizzate all’inserimento dei disabili presso le cooperative sociali, alle quali il datore di lavoro s’impegna ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, nell’ambito di quanto definito nell’articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 68/1999 possono estendersi fino ad un massimo di ventiquattro mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi.

 

     Art. 6 bis. (Convenzioni Quadro per l’inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate). [7]

     1. La Giunta regionale, previo parere del Comitato istituzionale di coordinamento e della Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione istituiti ai sensi della legislazione regionale vigente in materia di politiche del lavoro, provvede alla validazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 276/2003. La validazione fa particolare riferimento:

     a) al coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;

     b) ai limiti quantitativi massimi di copertura della quota d’obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni;

     c) alle modalità con cui i datori di lavoro possono aderire alle convenzioni;

     d) alle procedure per la individuazione dei lavoratori disabili che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, devono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro.

 

     Art. 7. Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

     1. La Regione, in attuazione dell’articolo 14 della legge 68/1999, istituisce con la presente legge il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito nominato “Fondo”, ne disciplina le modalità di funzionamento e ne determina l’organo amministrativo.

     2. Il Fondo è alimentato dalle somme versate dai datori di lavoro a titolo di contributo esonerativo, dalle sanzioni di cui alla legge 68/1999 e dai conferimenti di enti pubblici, enti di natura privata e soggetti comunque interessati alle finalità della presente legge.

     3. La Regione con il Fondo finanzia, anche sulla base di piani presentati dalle province e Città metropolitana di Milano in relazione alle funzioni di competenza, le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine, la Regione può integrare il Fondo con risorse proprie nell'ambito della Programmazione ordinaria nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale [8].

 

     Art. 8. (Organo amministrativo del fondo).

     1. E’ istituito il “Comitato per l’amministrazione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili”, di seguito denominato “Comitato”, in modo tale da garantire la rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

     2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

     a) l’assessore regionale al lavoro, con funzioni di presidente, o suo delegato;

     b) quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale;

     c) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

     d) quattro rappresentanti delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale;

     e) tre rappresentanti delle province e Città metropolitana di Milano designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

     f) tre rappresentanti dei comuni designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

     f bis) due rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo comparativamente più rappresentative a livello regionale nel settore della cooperazione sociale [9].

     3. Ciascuna delle componenti di cui al comma 2 provvede a designare un numero di componenti supplenti pari a quelli designati come effettivi.

     4. La nomina dei componenti del Comitato, di durata pari a quella della legislatura, è effettuata con decreto del direttore generale competente per materia; con lo stesso decreto si individua la struttura preposta allo svolgimento delle funzioni di segreteria. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura e deve essere rinnovato entro sessanta giorni dalla data di scadenza. Il Comitato decaduto continua ad esercitare le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo Comitato.

     5. Ai lavori del Comitato partecipano, su invito del presidente e senza diritto di voto, il direttore generale della direzione generale regionale competente in materia di lavoro, il direttore generale della direzione generale regionale competente in materia di politiche sociali ed il direttore della Agenzia regionale per il lavoro, al fine di garantire il necessario supporto alle decisioni del medesimo.

     6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un componente di ciascuna delle parti rappresentate nel Comitato, nonché la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato stesso; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

     7. Il Comitato, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale, formula proposte ed esprime il parere obbligatorio in merito alle proposte di deliberazione della Giunta regionale concernenti iniziative a valere sulle risorse del Fondo.

     8. Il Comitato relaziona alla Commissione regionale per le politiche del lavoro semestralmente sullo stato delle attività, delle entrate, dei contributi erogati e da erogare.

     9. I componenti del Comitato non percepiscono gettoni di presenza o emolumenti di qualsiasi genere per l’espletamento del loro operato né sono previsti costi a carico della Regione per il funzionamento del Comitato stesso.

 

     Art. 9. (Rete dei servizi d’inserimento lavorativo e di supporto socio assistenziale).

     1. La Regione, al fine di promuovere efficaci azioni di inserimento lavorativo e di inclusione sociale e di personalizzazione degli interventi di orientamento, educativi e formativi e di tirocini, sostiene il raccordo  della rete tra i servizi per il lavoro delle province e Città metropolitana di Milano definiti dalla l.r. 22/2006 , i servizi sociosanitari e i servizi educativi e formativi presenti sul territorio [10].

     2. A tal fine la Giunta regionale emana appositi atti di indirizzo intesi a promuovere apposite convenzioni operative tra i diversi servizi del territorio.

 

     Art. 10. (Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate).

     1. Le disposizioni degli articoli 3, 5, 6 e 9 della presente legge, finalizzate al sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili, si estendono alle persone svantaggiate secondo gli indirizzi, le procedure di consultazione e le modalità stabiliti dalla l.r. 22/2006 [11].

     2. Ai fini della presente legge per “persone svantaggiate” si intendono quelle di cui alla legge 381/1991.

 

     Art. 11. (Disciplina delle unità d’offerta).

     1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con proprio provvedimento, d’intesa con la commissione consiliare competente, disciplina le unità d’offerta preposte all’inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate.

 

          Art. 12. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese per le iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), articolo 6, comma 2 ed articolo 7, comma 3, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 2.5.3.1.2.79 “Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l’impiego” a fronte degli introiti di cui all’articolo 7, comma 2 del “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili” di cui all’UPB 3.4.10 “Introiti diversi” dello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 e successivi.

     2. Alle spese per l’attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 4 si provvede con le risorse stanziate all’UPB 2.5.3.1.2.79 “Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l’impiego” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 e successivi.

     3. Alle spese per le iniziative finalizzate al sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all’articolo 10 si provvede con le risorse stanziate all’UPB 3.6.1.1.2.87 “Rafforzare l’organizzazione del modello a rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 e successivi.

     4. Alle spese per gli interventi della presente legge concorrono, nel rispetto delle singole finalità, altresì i fondi di derivazione nazionale e comunitaria.

     5. All’autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

 

     Art. 12 bis. (Clausola valutativa) [12]

     1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel favorire l’inserimento e la permanenza al lavoro delle persone con disabilità. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi delle attività dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 4, presenta al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta, per ciascuna provincia:

     a) gli interventi realizzati attraverso il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, i soggetti che ne hanno beneficiato e le loro caratteristiche, il grado di partecipazione rispetto alla platea di potenziali beneficiari, le risorse utilizzate e gli ostacoli emersi nel raggiungimento degli obiettivi programmati;

     b) gli inserimenti lavorativi che è stato possibile favorire attraverso le convenzioni, le cooperative sociali coinvolte e le forme di sostegno regionale di cui hanno beneficiato per l’inserimento lavorativo di persone disabili;

     c) gli esiti delle forme di raccordo e collaborazione fra servizi per il lavoro, socio assistenziali, educativi e formativi che operano sul territorio nel migliorare il supporto all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale delle persone disabili;

     d) le iniziative adottate per sensibilizzare le imprese e aumentare la conoscenza e il ricorso alle misure per facilitare l’inserimento lavorativo dei disabili;

     e) i risultati dell’applicazione della legge 68/1999 e le eventuali criticità riscontrate nell’utilizzo degli strumenti del collocamento mirato di cui all’articolo 5;

     f) gli eventuali aggiornamenti su specifici temi che il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la competente Commissione consiliare possono segnalare all’Assessore regionale competente.

     2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti del comma 1.

     3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte ed elaborate per le attività valutative previste dalla legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.


[1] Nella presente legge, dopo la parola 'province' sono state inserite le seguenti: 'e Città metropolitana di Milano' per effetto dell'art. 12 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[2] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[3] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[4] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 25 marzo 2021, n. 3.

[6] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[7] Articolo inserito dall’art. 28 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[8] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[9] Lettera aggiunta dall’art. 28 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[10] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[11] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[12] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 25 marzo 2021, n. 3.