§ 2.4.109 - L.R. 24 giugno 2015, n. 17.
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:24/06/2015
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Tipologia degli interventi)
Art. 4.  (Interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e l'incentivazione di percorsi di legalità)
Art. 5.  (Interventi nei settori economici, nelle professioni e nelle pubbliche amministrazioni)
Art. 6.  (Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia di tutela della salute e dell'ambiente)
Art. 7.  (Azioni orientate verso l'educazione alla legalità)
Art. 8.  (Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana)
Art. 9.  (Iniziative dirette della Regione)
Art. 10.  (Rapporti con il volontariato e l'associazionismo)
Art. 11.  (Criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti)
Art. 12.  (Misure per la legalità e la trasparenza dei contratti e degli appalti pubblici)
Art. 13.  (Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici)
Art. 14.  (Comitato tecnico-scientifico)
Art. 15.  (Codice di autoregolamentazione dei gruppi consiliari)
Art. 16.  (Polizia locale - Modifiche alla l.r. 6/2015)
Art. 17.  (Partecipazione all'associazione 'Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie')
Art. 18.  (Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana)
Art. 19.  (Istituzione della 'Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime')
Art. 20.  (Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata)
Art. 21.  (Assistenza e aiuto alle vittime dei reati della criminalità)
Art. 22.  (Interventi straordinari in favore dei soggetti danneggiati da atti vandalici)
Art. 23.  (Finanziamento degli interventi per il recupero sociale dei beni confiscati)
Art. 24.  (Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e dell'estorsione)
Art. 25.  (Interventi finanziabili)
Art. 26.  (Elargizione a favore delle vittime dei reati di usura o di estorsione)
Art. 27.  (Finanziamenti integrativi della legge 7 marzo 1996, n. 108)
Art. 28.  (Assistenza legale e consulenza professionale, anche psicologica, in materia di usura e di estorsione)
Art. 29.  (Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all'usura)
Art. 30.  (Monitoraggio degli interventi in materia di usura e di estorsione)
Art. 31.  (Costituzione in giudizio)
Art. 32.  (Norme di attuazione)
Art. 33.  (Clausola valutativa)
Art. 34.  (Abrogazioni)
Art. 35.  (Disposizioni transitorie)
Art. 36.  (Norma finanziaria)
Art. 37.  (Entrata in vigore)


§ 2.4.109 - L.R. 24 giugno 2015, n. 17.

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(B.U. 26 giugno 2015, n. 26, suppl.)

 

TITOLO I

(DISPOSIZIONI GENERALI)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata e attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, contribuendo all'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa. La Regione promuove altresì interventi finalizzati al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali, associazioni, associazioni di consumatori, fondazioni, scuole e università, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato operanti nel campo sociale e regolarmente costituite, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui alla legislazione regionale sull'associazionismo e sul volontariato.

3. La Regione, inoltre, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, promuove la realizzazione di interventi volti a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura e dell'estorsione.

4. La Regione destina, altresì, risorse per la progettazione di interventi efficaci e qualificati di prevenzione dei comportamenti antisociali e criminosi, a partire dalla minore età e presso le scuole di ogni ordine e grado.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione della criminalità organizzata e mafiosa e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:

a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire l'infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico, sociale, culturale e nelle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche;

b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare l'espansione o il radicamento territoriale delle organizzazioni criminali;

c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.

 

     Art. 3. (Tipologia degli interventi)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, promuove e sostiene interventi volti:

a) all'adozione di procedure amministrative atte a prevenire e contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività svolte dall'amministrazione pubblica;

b) al sostegno delle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata;

c) al finanziamento delle attività per il recupero e il sostegno per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati agli enti locali;

d) al miglioramento della capacità di integrazione e delle condizioni di sicurezza delle comunità locali;

e) alla diffusione della cultura della legalità e della convivenza civile.

 

TITOLO II

(INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA)

 

     Art. 4. (Interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e l'incentivazione di percorsi di legalità)

1. Allo scopo di contrastare i fenomeni d'illegalità e criminalità comune e organizzata, la Regione promuove:

a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;

b) la riqualificazione di spazi pubblici attraverso il sostegno di iniziative culturali volte a favorire l'integrazione sociale;

c) il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso nelle sue diverse articolazioni;

d) la stipulazione di intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con enti e associazioni afferenti al terzo settore, con particolare riferimento a quelli che erogano interventi destinati ai soggetti individuati dall'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia) ovvero a quelli iscritti nei registri regionali del volontariato e dell'associazionismo di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), con specifico riguardo alle associazioni di solidarietà familiare, al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sulla dinamica e l'incidenza dei fenomeni criminosi a partire dall'età giovanile;

e) la formazione e l'informazione degli operatori dei settori interessati alle procedure amministrative relative ai contratti e agli appalti pubblici in collaborazione con le parti sociali.

 

     Art. 5. (Interventi nei settori economici, nelle professioni e nelle pubbliche amministrazioni)

1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni. A tal fine, essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini e i collegi professionali.

2. La Regione promuove altresì iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica, a fornire al personale regionale e a quello degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 ed A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), di seguito denominati 'enti del sistema regionale', una specifica preparazione, anche ai fini della attività contrattuale e della predisposizione delle relative clausole nei bandi e nei capitolati, nonché per far maturare una spiccata sensibilità sui temi disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 6. (Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia di tutela della salute e dell'ambiente)

1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela della salute e dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato o mafioso, la Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore della tutela della salute o dell'ambiente, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). A tal fine, con le medesime modalità, possono essere altresì promosse specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i soggetti sopracitati.

 

     Art. 7. (Azioni orientate verso l'educazione alla legalità)

1. La Regione promuove iniziative per diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile con particolare attenzione ai fenomeni della criminalità organizzata, del bullismo giovanile e delle devianze giovanili e alla responsabilizzazione parentale.

2. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici, promuove le seguenti iniziative rivolte agli studenti di ogni ordine e ai docenti, anche attraverso intese o convenzioni sia con l'ufficio scolastico regionale sia con le università lombarde:

a) realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;

b) attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;

c) realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;

d) valorizzazione delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;

e) promozione di corsi di aggiornamento del personale docente, nonché creazione di strumenti per fare emergere le situazioni di illegalità eventualmente presenti negli istituti di ogni ordine e grado della Regione;

f) promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti lombardi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.

3. La Regione promuove, anche attraverso l'Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione (Éupolis Lombardia), di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, iniziative formative e informative rivolte in particolare agli operatori degli enti locali, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale, nonché agli operatori economici.

 

     Art. 8. (Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative formative, informative e culturali, nonché interventi di assistenza di tipo materiale e di assistenza psicologica, utili a prevenire e a contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode di cui al codice penale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati anche in collaborazione con le forze dell'ordine, a seguito di apposita stipula d'intesa, direttamente dalla Regione o attraverso finanziamenti e contributi ai soggetti di cui al comma 3.

3. Possono beneficiare dei contributi regionali, per le iniziative di cui al comma 1, gli enti locali e le università, nonché le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le cooperative, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui alla l.r. 1/2008 e alla legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti), con specifiche competenze nel campo della tutela degli anziani o della difesa dei cittadini dalla criminalità.

4. La Regione promuove la stipulazione di contratti di assicurazione da parte dei comuni a beneficio delle vittime dei reati di cui al comma 1.

 

     Art. 9. (Iniziative dirette della Regione)

1. La Regione promuove uno specifico rapporto di collaborazione con la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e con le Commissioni permanenti o speciali istituite dal Parlamento nazionale afferenti al tema della legalità.

2. La Regione può aderire a iniziative associative promosse da altri livelli istituzionali ed enti territoriali.

3. La Regione promuove la stipula di apposite convenzioni con i livelli regionali dei Ministeri della Istruzione, della Università e della Ricerca, dell'Interno, della Difesa, della Giustizia, per lo svolgimento di specifiche azioni di ricerca, formazione e informazione rivolte agli operatori da essi dipendenti. La Regione promuove, inoltre, intese con i livelli regionali di altri Ministeri per la realizzazione di iniziative a supporto delle politiche di educazione alla legalità, in base a contenuti specifici richiesti.

 

     Art. 10. (Rapporti con il volontariato e l'associazionismo)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.

2. La Regione istituisce all'interno dei registri regionali del volontariato e dell'associazionismo, di cui alla l.r. 1/2008, un'apposita sezione riservata ai soggetti di cui al comma 1.

3. Possono usufruire dei contributi per le iniziative indicate dalla presente legge le associazioni iscritte alla sezione di cui al comma 2 e che prevedono nel loro statuto finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, di affermazione dei diritti umani e civili, di contrasto alla cultura criminale e mafiosa e di promozione dell'antimafia sociale.

 

     Art. 11. (Criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, determina ogni due anni i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti alle varie tipologie di soggetti e di interventi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, gli importi minimi e massimi finanziabili, relativamente al presente titolo.

 

     Art. 12. (Misure per la legalità e la trasparenza dei contratti e degli appalti pubblici)

1. La Regione, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e le norme statali vigenti in materia, adotta le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure degli appalti e subappalti pubblici e della contabilità regionale, anche al fine del rispetto dell'indipendenza e della terzietà nella nomina delle commissioni giudicatrici, sia per ciò che concerne i soggetti che procedono alla nomina, sia per i soggetti candidati e nominati nelle commissioni, contro i rischi di infiltrazione mafiosa e della delinquenza organizzata, nell'ambito di una più globale strategia di contrasto all'illegalità in Lombardia.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto e in esecuzione della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dei successivi decreti legislativi di attuazione, adotta le procedure amministrative e organizzative utili a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dei contratti e degli appalti pubblici attraverso appositi e dedicati conti correnti bancari e postali ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. La Regione realizza un software per il monitoraggio della filiera dei contratti e dei subcontratti tra la stazione appaltante e i vincitori della gara d'appalto, presso la Regione stessa e gli enti del sistema regionale, per il perseguimento di fini di trasparenza, di legalità e per un miglior impiego delle risorse pubbliche. Regione Lombardia promuove l'utilizzo del software presso tutti gli enti locali, al fine di inserire i dati della filiera degli appalti pubblici stipulati a livello locale all'interno dei sistemi informatici regionali. Il monitoraggio complessivo della filiera è diffuso sul sito internet della Regione e degli enti del sistema regionale. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalità e i termini per la realizzazione del predetto sistema informativo.

4. Alle disposizioni di cui al comma 2 sono tenuti anche tutti gli enti del sistema regionale. La Giunta regionale, nell'esercizio del potere di vigilanza su tali enti previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera i), dello Statuto d'autonomia, verifica il rispetto delle disposizioni del presente articolo.

5. Fatte salve le altre disposizioni in materia di responsabilità amministrativa e contabile, il rispetto delle disposizioni del presente articolo rileva anche ai fini della valutazione di risultato dei dirigenti.

6. Per quanto previsto al comma 1 in materia di commissioni giudicatrici, la Regione provvede con apposito regolamento.

 

     Art. 13. (Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici) [1]

1. Ai fini di vigilare sulla trasparenza degli appalti e sulla fase esecutiva del contratto, anche per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, con particolare riferimento alle attività di competenza degli enti del sistema regionale, connesse a iniziative di carattere nazionale e internazionale quali EXPO 2015, compreso il dopo EXPO 2015, è istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici, di seguito denominato 'Comitato', con il compito di monitorare la trasparenza e il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavori, servizi e forniture e degli investimenti pubblici.

2. Il Comitato è formato da sei componenti nominati secondo le seguenti modalità:

a) tre componenti nominati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione), scelti tra esperti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore dei contratti pubblici che diano, altresì, garanzia di assoluta indipendenza. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l.r. 32/2008, un componente è indicato dalle minoranze consiliari, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale del Consiglio regionale;

b) due componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), scelti tra esperti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore dei contratti pubblici che diano, altresì, garanzia di assoluta indipendenza, di cui uno espressione delle minoranze consiliari;

c) un componente nominato dalla Giunta regionale, scelto tra i dipendenti regionali esperti nel settore dei contratti pubblici.

3. Il Comitato è nominato all'inizio di ogni legislatura entro centottanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Il Presidente della Regione, concluse le procedure di cui al comma 2, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Comitato.

4. Non possono rivestire il ruolo di componenti del Comitato e, se già nominati, decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.

5. Il Comitato ha il compito specifico di:

a) raccogliere tutte le informazioni e i dati utili alle finalità previste dal comma 1 e alla valutazione della trasparenza, della legalità, della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata nell'intero iter procedimentale dei contratti pubblici della Regione e degli enti del sistema regionale, monitorando anche i dati relativi al contenzioso, e provvedendo alla relativa raccolta e alla elaborazione dei dati informativi;

b) assicurare il necessario supporto informativo alla Regione e agli enti del sistema regionale segnalando eventuali problematiche e criticità, promuovendo, inoltre, forme di comunicazione diretta con la cittadinanza anche attraverso il sito internet della Regione;

c) relazionare semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, circa la propria attività, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, anche attraverso la presentazione di un 'Rapporto informativo sui contratti pubblici in Regione Lombardia';

d) collaborare con il Consiglio regionale e la Giunta regionale per l'individuazione e la diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparenti le attività della stazione unica appaltante regionale e degli operatori del settore, con l'obiettivo ultimo di prevenire e contrastare il fenomeno dell'organizzazione criminale;

e) svolgere attività di studio, ricerca e indagine relativamente agli ambiti di attività di cui alla presente legge anche promuovendo l'istituzione presso gli uffici regionali di una piattaforma informatica dei contratti pubblici per la raccolta dei dati e accessibile da parte degli utenti preposti, tramite credenziali certificate;

f) comunicare all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalla Regione Lombardia, in qualità di amministrazione aggiudicatrice;

g) curare l'elaborazione di prospetti statistici relativi almeno ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria e ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori cd. speciali.

6. La Regione promuove anche presso gli enti del sistema regionale le linee guida per la Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

7. Il Comitato opera in stretto coordinamento con le competenti strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale e può avvalersi delle eventuali banche dati informatizzate riguardanti la materia d'interesse, disponibili presso le strutture della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale.

8. Il Comitato può, altresì, elaborare documenti e segnalazioni da inoltrare al Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nonché alla sezione specializzata dello stesso, istituita presso la Prefettura di Milano ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

9. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità attuative del presente articolo.

 

     Art. 14. (Comitato tecnico-scientifico)

1. E' istituito, presso il Consiglio regionale, un Comitato tecnico-scientifico costituito da sette componenti:

a) cinque componenti, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari, nominati dal Consiglio regionale con le procedure di cui alla l.r. 25/2009;

b) un componente designato dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche;

c) un componente designato dall'Assessore regionale competente, in rappresentanza del mondo delle associazioni che svolgono attività di educazione alla legalità e contrasto alla criminalità, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui all'articolo 10, comma 2.

2. I componenti del Comitato tecnico-scientifico devono essere soggetti di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio lombardo, nonché della promozione della legalità e della trasparenza e assicurare indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche. Non possono far parte del comitato e, se già nominati decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.

3. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Comitato tecnico-scientifico.

4. Il Comitato tecnico-scientifico è organismo consultivo in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità, a supporto della commissione consiliare competente, nonché degli altri organismi consiliari.

5. Il Comitato tecnico-scientifico è rinnovato all'inizio di ogni legislatura ed elegge al suo interno un proprio coordinatore. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e, pertanto, non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio regionale.

6. Il Comitato tecnico-scientifico redige una relazione annuale sull'attività svolta da inviare al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale. Il Comitato inoltre predispone documentazione, aperta alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia mediante apposita pubblicazione sui siti internet della Regione e del Consiglio Regionale.

 

     Art. 15. (Codice di autoregolamentazione dei gruppi consiliari)

1. I gruppi consiliari approvano un codice di autoregolamentazione per i consiglieri regionali aderenti al gruppo, che faccia riferimento alle migliori pratiche in materia di legalità, trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione, nominando al proprio interno apposito responsabile. Il ruolo di consigliere responsabile non può essere ricoperto da coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.

 

     Art. 16. (Polizia locale - Modifiche alla l.r. 6/2015)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e secondaria.

2. La Regione promuove la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti locali, delle forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge, favorendo la conclusione di accordi o convenzioni con la Prefettura, gli enti locali e le forze dell'ordine.

3. Alla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f) del comma 1, dell'articolo 3 è soppressa;

b) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 13 è soppresso;

c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:

'a) promuove l'attivazione di interventi operativi di nuclei di polizia locale di cui all'articolo 16, che svolgono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, le attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre specifiche funzioni di polizia locale;'.

 

     Art. 17. (Partecipazione all'associazione 'Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie')

1. La Regione aderisce ad 'Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie', associazione senza scopo di lucro, liberamente costituita da enti locali e regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali e iniziative di formazione civile contro le mafie.

2. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad 'Avviso pubblico' e a esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.

 

     Art. 18. (Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana)

1. La Regione aderisce al Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, associazione internazionale, con sede a Parigi, costituita tra comuni, province e regioni d'Europa; i diritti conseguenti all'adesione all'associazione sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

2. La Regione aderisce al Forum attraverso il pagamento di una quota annuale il cui importo viene determinato come da statuto dell'associazione e nell'ambito della disponibilità annualmente autorizzata dalla legge di bilancio regionale.

 

     Art. 19. (Istituzione della 'Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime')

1. E' istituita la 'Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime'.

2. La 'Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime' si celebra il giorno 21 del mese di marzo di ogni anno, salvo che sia stabilita una diversa data a livello nazionale.

3. La Regione definisce annualmente le proprie iniziative per la celebrazione della 'Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime' e promuove presso le scuole di ogni ordine della Regione, presso gli enti locali e le associazioni analoghe iniziative celebrative.

 

TITOLO III

INTERVENTI DI PREVENZIONE TERZIARIA

 

     Art. 20. (Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata)

1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata, mediante:

a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;

b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;

c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime;

d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;

e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.

2. La Regione eroga contributi a favore degli enti locali per la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso, sostenendo i progetti presentati anche in collaborazione con gli uffici giudiziari, le forze dell'ordine, le università, nonché le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 1.

3. Per beneficiare degli interventi di cui al presente articolo le vittime devono essere residenti in Lombardia al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della Regione.

 

     Art. 21. (Assistenza e aiuto alle vittime dei reati della criminalità)

1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, nonché degli altri soggetti deceduti, vittime della criminalità, mediante:

a) assistenza legale;

b) contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso.

2. La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2015. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'accesso al patrocinio con apposito regolamento che ne disciplina l'applicazione in ordine alle varie fattispecie.

 

     Art. 22. (Interventi straordinari in favore dei soggetti danneggiati da atti vandalici)

1. La Regione può erogare contributi a titolo di intervento solidaristico a favore dei soggetti danneggiati da rilevanti atti vandalici compiuti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico, tenutesi a decorrere dall'anno 2015, per la parte di danno non assistita da forme assicurative o da altre misure di ristoro per incidenti o sinistri.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti i comuni sul cui territorio le manifestazioni si sono svolte, individua le categorie dei beneficiari, le tipologie di danno, gli importi massimi dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, è istituito alla missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza' - programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2015-2017, il Fondo in favore dei soggetti danneggiati da atti vandalici.

 

     Art. 23. (Finanziamento degli interventi per il recupero sociale dei beni confiscati)

1. Per incentivare il recupero e sostenere il riutilizzo da parte degli enti locali e della Regione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), è istituito il Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità. La Regione, al fine di supportare l'ufficio competente per territorio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attua interventi finalizzati al recupero dei beni confiscati attraverso:

a) la concessione di contributi agli enti locali e ai soggetti concessionari dei beni stessi per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, limitatamente agli interventi necessari per gli scopi perseguiti, al fine di favorire il riutilizzo in funzione sociale, abitativa e istituzionale dei beni immobili confiscati;

b) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa;

b bis) la pubblicazione della mappatura geolocalizzata dei beni confiscati, attraverso un sistema informativo dedicato, da mettere a disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della fruibilità e della trasparenza delle informazioni, sia per la gestione o il monitoraggio dei beni stessi [2];

c) la realizzazione, in collaborazione con le università e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di corsi di formazione per personale dirigente con competenze gestionali specifiche sui beni, soprattutto aziendali, confiscati alle mafie. Per i beni aziendali confiscati, i corsi di formazione sono volti a fornire una preparazione adeguata a soggetti in grado di supportare le aziende dalla fase del sequestro a quella della confisca.

2. Gli enti locali e la Regione disciplinano, nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, le modalità di gestione dei beni a essi trasferiti ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del d.lgs. 159/2011.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce criteri, modalità e termini per l'erogazione degli incentivi di cui al comma 1.

4. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa e convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera i), del d.lgs. 159/2011, e con altri enti pubblici, enti locali, associazioni, fondazioni, cooperative operanti nel campo sociale.

5. La Regione, in via prioritaria, eroga gli incentivi alle iniziative di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 6/2015.

 

     Art. 24. (Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e dell'estorsione)

1. Per le finalità di cui all' articolo 1, comma 3, la Regione istituisce il Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e dell'estorsione e di solidarietà alle vittime del reato di usura o di estorsione.

 

     Art. 25. (Interventi finanziabili)

1. Il Fondo regionale di cui all'articolo 24 è ripartito in due quote.

2. La prima quota è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:

a) elargizioni a favore delle vittime dei reati di usura o di estorsione, a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa e in conseguenza del reato;

b) interventi integrativi rispetto a quelli previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).

3. La seconda quota è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:

a) prestazioni di assistenza legale e consulenza professionale, anche psicologica, a favore delle vittime dei reati di usura o di estorsione;

b) contributi a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati 'confidi', di cui all'articolo 15, comma 2, lett. a), della legge 108/1996, delle associazioni e fondazioni di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 108/1996 e delle associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive previste dal decreto del Ministro dell'Interno 24 ottobre 2007, n. 220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della L. 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture).

 

     Art. 26. (Elargizione a favore delle vittime dei reati di usura o di estorsione)

1. In riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera a), la Regione corrisponde una somma a titolo di indennizzo dei danni subiti dagli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, nonché da altri soggetti che abbiano subito danni o lesioni personali. A tal fine, la Regione può avvalersi delle associazioni e fondazioni operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 108/1996 ovvero delle associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, operanti sul territorio regionale e previste dal decreto del Ministro dell'Interno 220/2007.

2. Tutti i soggetti di cui al primo periodo del comma 1, ai fini della concessione dell'indennizzo devono dichiarare di essere vittime dei reati di usura o di estorsione e devono risultare parti offese nel relativo procedimento penale. L'indennizzo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel relativo procedimento penale.

 

     Art. 27. (Finanziamenti integrativi della legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. In riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera b), la Regione finanzia i seguenti interventi:

a) integrazione delle anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo concesse dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 108/1996, fino alla concorrenza del cento per cento dell'importo stesso;

b) anticipazione, entro sette giorni dalla decisione di accoglimento da parte dei soggetti abilitati, quale prefinanziamento, di una somma non superiore al cinquanta per cento dell'importo erogabile a titolo di finanziamento richiesto a banche, istituti di credito e intermediari finanziari per la prevenzione del fenomeno dell'usura, quando ricorrano situazioni di urgenza specificamente documentate;

c) attività di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell'articolo 15, comma 2, lettera a), e comma 6, della legge 108/1996.

2. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati 'confidi', operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 108/1996 e le associazioni e le fondazioni, operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 108/1996.

3. Gli enti destinatari hanno l'obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati per ciascun tipo di intervento nel comma 1.

 

     Art. 28. (Assistenza legale e consulenza professionale, anche psicologica, in materia di usura e di estorsione)

1. In relazione all'articolo 25, comma 3, lettera a), la Regione finanzia l'assistenza legale alle vittime dei reati di usura o di estorsione e la consulenza professionale, anche psicologica, diretta alle stesse e ai soggetti che, incontrando difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime dei reati di usura o di estorsione. La consulenza professionale comprende l'assistenza per la fruizione degli strumenti di prevenzione dell'usura o dell'estorsione, sia nazionali sia regionali, e, qualora il beneficiario eserciti una attività professionale o imprenditoriale, il supporto per agevolare l'accesso al credito ordinario.

2. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati 'confidi', operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 108/1996 e le associazioni e le fondazioni, operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 108/1996 e le associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, operanti sul territorio regionale e previste dal decreto del Ministro dell'Interno 220/2007.

3. Gli enti destinatari hanno l'obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati nel comma 1.

 

     Art. 29. (Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all'usura)

1. In relazione all'articolo 25, comma 3, lettera b), la Regione eroga contributi agli enti, operanti sul territorio regionale, impegnati nella prevenzione del sovraindebitamento, nelle attività di assistenza, tutela e informazione a favore di coloro che sono vittime del reato di usura o di estorsione, nonché dei soggetti che, incontrando difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime del reato di usura o di estorsione.

2. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2.

3. I contributi sono finalizzati al potenziamento dell'organizzazione dell'attività degli enti, alla formazione di personale specializzato e all'attività di assistenza, di tutela e di informazione.

 

     Art. 30. (Monitoraggio degli interventi in materia di usura e di estorsione)

1. La Regione assicura, anche attraverso gli enti del sistema regionale, il monitoraggio delle attività realizzate per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura e dell'estorsione e, ogni due anni, la pubblicazione di un rapporto concernente le suddette attività.

 

     Art. 31. (Costituzione in giudizio)

1. La Regione può costituirsi parte civile nei processi contro la criminalità organizzata per fatti di particolare rilevanza e allarme sociale verificatisi nel proprio territorio.

 

     Art. 32. (Norme di attuazione)

1. La Giunta regionale determina i criteri, i tempi, le modalità di attuazione degli interventi previsti dal presente titolo e le misure di controllo della corretta utilizzazione dei finanziamenti, che sono assegnati, in via prioritaria, ai soggetti esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 33. (Clausola valutativa) [3]

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il crimine organizzato e mafioso e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:

a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;

b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;

c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge, nonché le modalità di selezione dei soggetti pubblici e privati coinvolti.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.

 

     Art. 34. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 2:

a) legge regionale 14 febbraio 2011, n. 2 (Azioni orientate verso l'educazione alla legalità);

b) legge regionale 3 maggio 2011, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità);

c) l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 14 della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

d) l'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 35 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2015);

e) l'articolo 10, comma 2, lett. a) della legge regionale 4 giugno 2014, n. 17 (Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia).

 

     Art. 35. (Disposizioni transitorie)

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dalla presente legge, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti ancora in corso.

2. Il Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri, di cui all'articolo 10 della legge regionale 9/2011 e l'Osservatorio in materia di legalità, di cui all'articolo 8, commi da 2 a 4, della legge regionale 2/2011, rimangono in carica fino al 31 dicembre 2015. Dal giorno successivo a tale data decorre l'abrogazione delle relative e citate disposizioni.

3. Il Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici di cui all'articolo 13 e il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 14 sono costituiti entro il 1° gennaio 2016.

 

     Art. 36. (Norma finanziaria)

1. Alle spese per l'assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e per il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione di cui agli artt. 4 e 8, commi 1 e 4; 20, comma 2, quantificate in 200.000,00 euro annui si provvede con le risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza' - programma 2 'Sistema integrato di sicurezza Urbana' Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

2. Alle spese per le iniziative per la diffusione della cultura della legalità di cui all'art. 7, commi 2 e 3, quantificate in 300.000,00 euro annui si provvede con le risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza' - programma 2 'Sistema integrato di sicurezza Urbana' Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

3. Alle spese per il Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici di cui all'articolo 13, previste in 48.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede con le risorse stanziate alla missione 1 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo' - programma 1 'Organi istituzionali' Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

4. Alle spese per i percorsi formativi della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 2, quantificate in 200.000,00 euro per il 2015 e 250.000,00 euro per il 2016 e 2017, si provvede con le risorse stanziate rispettivamente alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza' - programma 1 'Polizia locale amministrativa' Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

5. Alle spese per l'adesione annuale ad 'Avviso pubblico - enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie', di cui all'articolo 17, e alle spese per l'adesione annuale al Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, di cui all'articolo 18, complessivamente quantificate in 10.000,00 euro per il 2015, si provvede con la riduzione della disponibilità di 10.000,00 euro della missione 20 'Fondi e accantonamenti' - programma 3 'Altri Fondi' e corrispondente aumento della missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione' e programma 11 'Altri servizi generali' Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

6. Alle spese per gli interventi di assistenza e aiuto ai familiari delle vittime della criminalità di cui all’articolo 21, comma 1, quantificate nel 2016 in 100.000,00 euro, si provvede con le risorse stanziate alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza» - programma 1 «Polizia locale amministrativa» Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017 [4].

7. Alle spese per il patrocinio nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa di cui all’articolo 21, comma 2, quantificate per il 2016 in 50.000,00 euro, si provvede con le risorse stanziate alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza» - programma 1 «Polizia locale amministrativa» Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017 [5].

8. Alla dotazione finanziaria del "Fondo in favore dei soggetti danneggiati da atti vandalici" di cui all'articolo 22 si provvede per l'anno 2016 con le risorse allocate alla missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", programma 2 "Sistema integrato di sicurezza urbana" - Titolo l "Spese correnti" del bilancio di previsione 2015/2017. A partire dagli anni successivi al 2016 la dotazione finanziaria del Fondo è determinata con la legge annuale di approvazione del bilancio [6].

9. Per il finanziamento del Fondo beni confiscati alla mafia di cui all'articolo 23, previsto nel 2015 in 350.000,00 euro, si provvede con le risorse stanziate alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali' - programma 1 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

9 bis. Alle spese per l'implementazione del sistema informativo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b bis), quantificate in euro 54.500,00 per il 2021, si provvede con le risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza, programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', del bilancio di previsione 2021-2023 [7].

10. Alla dotazione finanziaria del Fondo a favore delle vittime del reato di usura o di estorsione per il finanziamento degli interventi in conto capitale di cui agli articoli 24-29 si fa fronte per l'anno 2015 con le risorse già allocate nei fondi istituiti presso Finlombarda ai sensi della l.r. 9/2011, pari a 1.000.000,00 euro. Eventuali ulteriori risorse possono essere determinate con legge di approvazione del bilancio degli esercizi successivi nell'ambito della missione 14 'Sviluppo economico e competitività' - programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' Titolo 2 'Spese in conto capitale'.

11. Alle spese per gli interventi di assistenza legale e consulenza professionale per le vittime del reato di usura o estorsione di cui all'articolo 28, comma 1, quantificate in 50.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede con le risorse stanziate sulla missione 14 'Sviluppo economico e competitività' - programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

12. Le spese di cui ai commi precedenti potranno essere eventualmente integrate nel corso dell'esercizio 2015, compatibilmente con le disponibilità dei fondi di riserva.

13. A partire dall'esercizio successivo al 2015 le spese dei commi precedenti sono rifinanziate, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

     Art. 37. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 settembre 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera inserita dall'art. 15 della L.R. 19 maggio 2021, n. 7.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 marzo 2021, n. 3.

[4] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 5 agosto 2015, n. 22.

[5] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 5 agosto 2015, n. 22.

[6] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 5 agosto 2015, n. 22.

[7] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 19 maggio 2021, n. 7.