Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.2 assistenza sociale |
Data: | 22/10/2019 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e definizioni) |
Art. 2. (Settori di intervento) |
Art. 3. (Funzioni e compiti della Regione) |
Art. 4. (Funzioni e compiti degli enti di Leva civica lombarda volontaria) |
Art. 5. (Compiti dei volontari) |
Art. 6. (Albo degli enti di Leva civica lombarda volontaria) |
Art. 7. (Progetti di leva civica e impiego dei volontari) |
Art. 8. (Requisiti di partecipazione) |
Art. 9. (Procedure di selezione) |
Art. 10. (Rapporto di Leva civica lombarda volontaria) |
Art. 11. (Trattamento economico e giuridico) |
Art. 12. (Strumenti per la valorizzazione della Leva civica lombarda volontaria) |
Art. 13. (Sanzioni) |
Art. 14. (Contributi regionali per progetti di impiego dei volontari) |
Art. 15. (Norme transitorie) |
Art. 15 bis. (Clausola valutativa) |
Art. 16. (Abrogazioni) |
Art. 17. (Norma finanziaria) |
Art. 18. (Entrata in vigore) |
§ 2.2.150 - L.R. 22 ottobre 2019, n. 16.
Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014
(B.U. 25 ottobre 2019, n. 43, suppl.)
Art. 1. (Finalità e definizioni)
1. La Regione istituisce, nella sua autonomia e in armonia con il principio di sussidiarietà, un servizio civile regionale, denominato 'Leva civica lombarda volontaria', con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale di cui al
2. La Leva civica lombarda volontaria favorisce:
a) i valori della solidarietà sociale e il dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società;
b) le azioni formative e innovative per la crescita umana e professionale dei giovani, attraverso la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali;
c) la collaborazione fra soggetti pubblici e privati e lo sviluppo dei servizi rivolti alla comunità.
3. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) 'settore': ambito di intervento in cui si realizza la Leva civica lombarda volontaria;
b) 'progetto': elaborato contenente modalità, tempi e risorse per la realizzazione delle attività di leva civica;
c) 'sede di attuazione': articolazione organizzativa dell'ente di leva civica nella quale si svolgono le attività previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all'ente di leva civica;
d) 'ente di leva civica': soggetto pubblico o privato iscritto all'albo degli enti di Leva civica lombarda volontaria;
e) 'volontario': soggetto impegnato nella realizzazione della leva civica.
Art. 2. (Settori di intervento)
1. La Leva civica lombarda volontaria si realizza, nell'ambito delle competenze regionali, nei seguenti settori:
a) servizi sociali e sociosanitari;
b) protezione civile;
c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
d) patrimonio storico, artistico e culturale;
e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale;
f) promozione e organizzazione di attività sportive;
g) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità.
2. La Regione può individuare ulteriori aree di intervento per emergenze o per necessità connesse alla realizzazione di specifiche politiche regionali.
Art. 3. (Funzioni e compiti della Regione)
1. La Giunta regionale:
a) definisce le caratteristiche tecniche del logo della Leva civica lombarda volontaria;
b) predispone le linee guida relative a:
1. iscrizione all'albo degli enti della Leva civica lombarda volontaria, con indicazione dei livelli minimi di capacità organizzativa;
2. sostegno e valorizzazione dei progetti di leva civica;
3. definizione dello schema di progetto;
4. definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione dei progetti, nonché per la loro valutazione e selezione da parte della struttura regionale competente entro trenta giorni dal ricevimento;
5. definizione delle modalità di svolgimento del rapporto tra volontario ed ente di leva civica;
6. definizione delle attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione dei progetti;
7. definizione dei presupposti e delle modalità di applicazione dei provvedimenti conseguenti alla non corretta attuazione dei progetti, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 13;
8. definizione di termini e modalità per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 6 degli enti di leva civica già iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 3 della
c) [presenta al Consiglio regionale una relazione biennale sull'attuazione e sui risultati conseguiti nella diffusione della Leva civica lombarda volontaria] [1];
d) adotta i provvedimenti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta i provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b).
Art. 4. (Funzioni e compiti degli enti di Leva civica lombarda volontaria)
1. Gli enti di Leva civica lombarda volontaria presentano i progetti di leva civica, ne curano la realizzazione, provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione dei volontari, svolgono le attività di comunicazione, nonché le attività propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari durante lo svolgimento della leva civica.
Art. 5. (Compiti dei volontari)
1. I volontari, selezionati a norma dell'articolo 9, svolgono le attività previste dai progetti di leva civica, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di cui all'articolo 10.
Art. 6. (Albo degli enti di Leva civica lombarda volontaria)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'albo degli enti della Leva civica lombarda volontaria.
2. All'albo degli enti della leva civica possono iscriversi soggetti pubblici o privati in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto alla leva civica;
c) corrispondenza tra i propri fini e le finalità di cui all'articolo 1, comma 2;
d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni;
e) sede legale nel territorio della Regione.
3. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la presentazione dei progetti di leva civica.
Art. 7. (Progetti di leva civica e impiego dei volontari)
1. Gli enti di leva civica presentano alla Regione progetti nei settori di intervento di cui all'articolo 2.
2. I progetti, di durata non superiore a dodici mesi, e comunque a 1.145 ore annue, prevedono la data di inizio delle attività di leva civica, con l'indicazione dell'orario settimanale dei volontari, fino ad un massimo di venticinque ore.
3. I volontari non possono essere impiegati dagli enti di leva civica in sostituzione di proprio personale con contratto di lavoro. Il numero di volontari non può superare la quota del venti per cento del personale dell'ente di leva civica.
4. Gli enti di leva civica garantiscono ai volontari la copertura assicurativa per infortuni e malattie e per responsabilità civile verso terzi, erogano il compenso mensile con cadenza non superiore al bimestre e assolvono gli adempimenti fiscali a norma di legge.
Art. 8. (Requisiti di partecipazione)
1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni di cui all'articolo 9 i cittadini italiani o degli Stati aderenti all'Unione europea e i cittadini extra comunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti in Lombardia e di età compresa tra i diciotto e ventotto anni.
2. Per i cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno ammessi alla Leva civica lombarda volontaria trova applicazione quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del
3. I soggetti che hanno già svolto la leva civica ai sensi della
Art. 9. (Procedure di selezione)
1. Alla Leva civica lombarda volontaria si accede a seguito di selezione pubblica effettuata dagli enti iscritti all'albo, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione, in modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi, nonché degli esiti delle valutazioni.
2. Gli enti di leva civica nominano apposite commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento dichiarano, ai sensi del
Art. 10. (Rapporto di Leva civica lombarda volontaria)
1. La sottoscrizione del contratto tra volontario ed ente titolare del progetto, con la quale è costituito il rapporto di leva civica, non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità, ai sensi della normativa vigente, e non costituisce:
a) rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato;
b) tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18 della
c) strumento di orientamento scolastico e professionale, ai sensi dell'articolo 19 della
2. Il contratto, recante la data di inizio delle attività, che è attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento giuridico ed economico, nonché le norme di comportamento alle quali il volontario deve attenersi e le relative sanzioni.
3. Per il compenso corrisposto ai volontari trova applicazione quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, del
4. I volontari realizzano le attività previste dal progetto nel rispetto di quanto stabilito dal contratto e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento della leva civica.
Art. 11. (Trattamento economico e giuridico)
1. Ai volontari con impegno settimanale di venticinque ore è corrisposto dagli enti di leva civica un compenso mensile pari a euro 500,00. La Regione determina un compenso proporzionalmente ridotto per i progetti con impegno settimanale inferiore a venticinque ore.
2. Con cadenza biennale si provvede all'incremento del compenso mensile sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3. Ai volontari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del
Art. 12. (Strumenti per la valorizzazione della Leva civica lombarda volontaria)
1. La Regione riconosce la Leva civica lombarda volontaria quale percorso per l'acquisizione di competenze professionali, riconosciute ai sensi dell'articolo 23 bis della
2. La Regione promuove il riconoscimento da parte delle università dei crediti formativi a favore dei volontari per le attività svolte nei progetti di Leva civica lombarda volontaria.
3. La Regione può favorire l'attività di formazione destinata ai volontari ed erogata dai soggetti accreditati nel sistema regionale della formazione.
4. Al termine del progetto:
a) l'ente di leva civica rilascia ai volontari attestazione sull'attività svolta e provvede alla registrazione sul libretto formativo;
b) il soggetto responsabile della formazione rilascia un attestato sulle competenze acquisite durante il periodo di progetto, in conformità al quadro regionale degli standard professionali.
5. Il periodo di leva civica effettivamente prestato è valutato, secondo modalità da definire mediante le linee guida di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nei pubblici concorsi banditi dalla Regione, anche attraverso l'attribuzione di crediti e punteggi.
Art. 13. (Sanzioni)
1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione della leva civica e per la corretta realizzazione dei progetti.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 e, in particolare, l'inosservanza delle procedure e delle norme previste per la selezione dei volontari o la mancata realizzazione in tutto o in parte dei progetti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) diffida a uniformarsi a prescrizioni;
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto;
c) sospensione temporanea della facoltà di presentare altri progetti di Leva civica lombarda volontaria;
d) cancellazione dall'albo di cui all'articolo 6.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, secondo criteri di gradualità, dalla struttura regionale competente.
4. La sanzione di cui al comma 2, lettera d), è applicata in caso di particolare gravità delle violazioni e impedisce la nuova iscrizione all'albo per cinque anni.
Art. 14. (Contributi regionali per progetti di impiego dei volontari)
1. Gli oneri derivanti dai progetti di leva civica sono a carico dei soggetti di cui all'articolo 4.
2. La Regione può erogare contributi ai soggetti di cui all'articolo 4 sulla base di appositi bandi, nei quali sono specificati i settori d'intervento, la tipologia dei soggetti destinatari dei contributi e la tipologia delle sedi di servizio nelle quali sono inseriti i volontari.
3. La Regione favorisce l'inserimento di giovani disabili e di cittadini con particolari fragilità nei progetti di leva civica, anche mediante l'erogazione di contributi per il sostegno individualizzato.
Art. 15. (Norme transitorie)
1. Sino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la Leva civica lombarda volontaria si attua con le modalità previste dalla
2. I progetti di leva civica approvati alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo la normativa vigente alla data di approvazione.
Art. 15 bis. (Clausola valutativa) [3]
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e la diffusione della Leva civica lombarda volontaria e il suo contributo a sostenere i valori della solidarietà sociale, la partecipazione dei giovani alla vita comunitaria e lo sviluppo dei servizi rivolti alla comunità. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che documenta e descrive l’attuazione e i risultati conseguiti in esito alla presente legge, anche con riferimento:
a) alla costituzione e variazione dell’albo degli enti di cui all’articolo 6, distinto per soggetti pubblici e privati e per territorio;
b) ai progetti di Leva civica lombarda volontaria presentati per territorio e per settore di intervento, con indicazione dei soggetti coinvolti e dei beneficiari raggiunti anche con riguardo alle loro caratteristiche sociodemografiche, agli eventuali aspetti problematici emersi nella realizzazione dei progetti;
c) ai progetti di impiego dei volontari di cui all’articolo 14, finanziati con contributi regionali, specificando risorse erogate, settori di intervento, destinatari coinvolti, presenza di giovani disabili e di cittadini con particolari fragilità.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo, mediante una relazione annuale che contiene i dati relativi alle informazioni richieste al comma 1.
3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Art. 16. (Abrogazioni)
1. La
2. La
Art. 17. (Norma finanziaria)
1. Alle spese di cui all'articolo 14 commi 2 e 3, della presente legge, previste in euro 600.000,00 nel 2020 e in euro 800.000,00 nel 2021 si provvede tramite incremento di euro 600.000,00 nel 2020 e di euro 800.000,00 nel 2021 della missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 08 'Cooperazione sociale e associazionismo' - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.
2. A partire dagli esercizi successivi al 2021 all'autorizzazione delle spese di cui al comma 1 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. All'attuazione della presente legge concorrono altresì le risorse vincolate provenienti dallo Stato e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità.
Art. 18. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Lettera abrogata dall'art. 3 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2020, n. 274, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, rinviando all’art. 16, comma 3, del
[3] Articolo inserito dall'art. 3 della