Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 lavoro e formazione professionale |
Data: | 24/12/2013 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Strumenti e modalità di intervento) |
Art. 3. (Destinatari) |
Art. 4. (Erogazione del sostegno) |
Art. 5. (Clausola valutativa) |
Art. 5 bis. (Contributi di solidarietà) |
Art. 6. (Norma finanziaria) |
§ 3.8.80 - L.R. 24 dicembre 2013, n. 21. [1]
Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 52, suppl.)
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La Regione promuove iniziative per la salvaguardia dell'occupazione e il rilancio aziendale attraverso forme di solidarietà tra i lavoratori, favorisce accordi sindacali tra i lavoratori e le imprese per evitare l'interruzione o la sospensione dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano, anche in relazione alle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e la competitività dell'impresa.
2. La Regione sostiene e promuove l'adesione ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del
2 bis. Il coinvolgimento dei lavoratori alle misure di cui al comma 2 costituisce attivazione di una politica attiva del lavoro di cui alla
3. La Regione per le finalità di cui al comma 1, sentiti i soggetti interessati, verifica la possibilità di ricorrere a forme di cofinanziamento e definisce con le parti sociali, nell'ambito degli accordi regionali sugli ammortizzatori sociali, ulteriori soluzioni con specifiche risorse aggiuntive, destinate a favorire l'estensione dei contratti di solidarietà, anche avvalendosi del cofinanziamento del Fondo sociale europeo.
Art. 2. (Strumenti e modalità di intervento)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per evitare interruzioni o sospensioni dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano, la competitività e l'efficienza aziendale, la Regione sostiene:
a) le imprese mediante interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e degli accordi di solidarietà o per l'innovazione del mercato del lavoro di cui all'articolo 17 quinquies della
b) i lavoratori mediante servizi e indennità di partecipazione alla politica attiva del lavoro, ai sensi della
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, attiva, oltre agli stanziamenti di cui all'articolo 6, ulteriori strumenti e misure a favore dello sviluppo dell'occupazione e al supporto di progetti presentati da parti sociali e istituzioni, nell'ambito delle risorse nazionali o comunitarie disponibili per tali finalità.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove il coinvolgimento degli enti locali, del sistema camerale, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei loro enti bilaterali per la formazione continua e il sostegno al reddito.
4. In presenza di crisi aziendali e per l'attuazione delle politiche attive regionali, la Giunta regionale sostiene, nell'ambito delle risorse nazionali o comunitarie disponibili per tali finalità, iniziative promosse da reti territoriali costituite dai soggetti di cui al comma 1[, avvalendosi anche dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS Lombardia)] [2].
Art. 3. (Destinatari)
1. Sono destinatari del sostegno di cui all'articolo 1, comma 2, anche se destinatari di altre misure di sostegno previste della normativa statale:
a) le imprese che ricorrono agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c) e dell'articolo 31 del
b) i lavoratori ai quali si applicano gli accordi di cui alla lettera a).
Art. 4. (Erogazione del sostegno)
1. Il sostegno regionale è concesso per un periodo massimo di dodici mesi e, in ogni caso, per la singola impresa non può superare la somma di 200.000,00 euro annui, fatti salvi i vincoli derivanti dalla legislazione vigente in materia di incentivi alle imprese e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e tenuto conto del sistema delle imprese lombarde, con particolare riguardo alle situazioni di crisi aziendali, sono definite:
a) la ripartizione delle risorse per ciascun strumento di solidarietà di cui all'articolo 2;
b) la ripartizione delle risorse per le misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese, comprese le relative intensità di aiuto;
c) [il ruolo di PoliS Lombardia nel procedimento istruttorio e nell'erogazione delle risorse regionali per le finalità della presente legge] [3].
2 bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 2 si provvede agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della
Art. 5. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per sostenere i livelli occupazionali e le competenze professionali delle imprese lombarde, sia incentivando la stipula di contratti di solidarietà sia applicando misure regionali ulteriori.
2. A questo fine, la Giunta regionale trasmette una relazione annuale al Consiglio che, per ciascun territorio provinciale, documenta e descrive:
a) l'andamento dei contratti di solidarietà stipulati distinti per tipologia, il numero di quelli ammessi al contributo regionale, la durata e la riduzione oraria che prevedono, le risorse regionali erogate per tipo di contratto e azienda, i posti di lavoro salvaguardati o incrementati;
b) gli accordi sindacali e gli strumenti regionali attivati secondo quanto previsto all'articolo 2, indicandone modalità applicative e risorse dedicate;
c) il contributo di enti esterni alla Regione in termini di cofinanziamento; le azioni di partenariato intraprese ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4;
d) i beneficiari raggiunti dalle misure regionali, distinguendo i lavoratori per genere, età e professione e le imprese per settore produttivo e forma giuridica;
e) le modalità adottate per pubblicizzare gli interventi regionali e facilitare l'accesso ai contributi, la tempistica di erogazione degli aiuti, le criticità riscontrate nel processo attuativo e quelle segnalate dalle parti sociali interessate dalle misure regionali.
3. La Giunta regionale, al fine di predisporre la relazione conclusiva da sottoporre al Consiglio, si avvale del coinvolgimento della Commissione per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'articolo 8 della
Art. 5 bis. (Contributi di solidarietà)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 44, comma 6 bis, del
2. La deliberazione adottata in attuazione di quanto previsto al comma 1 contiene l'indicazione di un termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione entro il quale le aziende possono completare la presentazione all'INPS della rendicontazione.
3. Per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga non erogati dall'INPS a fronte di rendicontazione presentata dopo la conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, e comunque entro i termini di prescrizione, le aziende interessate possono inviare alla Regione una specifica richiesta per consentire ai lavoratori destinatari dei suddetti trattamenti di beneficiare del contributo di solidarietà.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi secondo modalità definite dalla Giunta regionale sulla base di una convenzione stipulata con l'INPS e nei limiti dell'importo fissato dal decreto regionale di autorizzazione di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi per i quali i dipendenti non hanno percepito il trattamento.
5. Alle spese derivanti dai contributi di cui al comma 3 si fa fronte, ai sensi dell'articolo 44, comma 6 bis, del
Art. 6. (Norma finanziaria)
1. Per gli interventi destinati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) per il 2014 è autorizzata la spesa massima di 2.000.000,00 euro cui si provvede con le risorse stanziate alla Missione 15 'Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale' - Programma 03 'Sostegno all'occupazione' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sentita la commissione competente, la Giunta determina la parte di risorse da destinare.
3. A decorrere dal 2015, le spese derivanti dalla presente legge, nel limite massimo di cui al comma 1, sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell'ambito delle disponibilità delle risorse a bilancio.
3 bis. [Alle spese derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 4 si fa fronte nel 2019 fino a un massimo di euro 2.848.460,00 con le risorse regionali già trasferite e appostate sul bilancio di PoliS Lombardia] [4].
3 ter. [A decorrere dal 2020 le spese di cui al comma 3 bis sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell'ambito delle disponibilità delle risorse della Missione 15 'Politiche per il Lavoro e Formazione' - Programma 03 'Sostegno all'occupazione' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale] [5].
Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà
1. La Regione promuove iniziative per la salvaguardia dell'occupazione e il rilancio aziendale attraverso forme di solidarietà tra i lavoratori, favorisce accordi sindacali tra i lavoratori e le imprese per evitare l'interruzione o la sospensione dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano, anche in relazione alle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e la competitività dell'impresa.
2. La Regione sostiene e promuove l'adesione ai contratti di solidarietà previsti dagli articoli 1 e 2 del
3. La Regione per le finalità di cui al comma 1, sentiti i soggetti interessati, verifica la possibilità di ricorrere a forme di cofinanziamento e definisce con le parti sociali, nell'ambito degli accordi regionali sugli ammortizzatori sociali, ulteriori soluzioni con specifiche risorse aggiuntive, destinate a favorire l'estensione dei contratti di solidarietà, anche avvalendosi del cofinanziamento del Fondo sociale europeo.
Art. 2. (Strumenti e modalità di intervento)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per evitare interruzioni o sospensioni dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano, la competitività e l'efficienza aziendale, la Regione favorisce la stipulazione di:
a) contratti di solidarietà;
b) accordi sindacali tra imprese e lavoratori, finalizzati a mantenere la presenza dei lavoratori, compresi quelli con contratto a tempo determinato e parasubordinato, sul luogo di lavoro e finalizzati alla tutela della professionalità acquisita e della competitività dell'impresa.
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, attiva, oltre agli stanziamenti di cui all'articolo 6, ulteriori strumenti e misure a favore dello sviluppo dell'occupazione e al supporto di progetti presentati da parti sociali e istituzioni, nell'ambito delle risorse nazionali o comunitarie disponibili per tali finalità.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove il coinvolgimento degli enti locali, del sistema camerale, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei loro enti bilaterali per la formazione continua e il sostegno al reddito.
4. In presenza di crisi aziendali e per l'attuazione delle politiche attive regionali, la Giunta regionale sostiene, nell'ambito delle risorse nazionali o comunitarie disponibili per tali finalità, iniziative promosse da reti territoriali costituite dai soggetti di cui al comma 1, avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione ed il lavoro (ARIFL).
Art. 3. (Destinatari)
1. Sono destinatari del sostegno di cui all'articolo 1, comma 2, anche se destinatari di altre misure di sostegno previste della normativa statale, in misura proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro:
a) le imprese che ricorrono agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1 e 2, del
b) i lavoratori ai quali si applicano gli accordi di cui agli articoli 1 e 2 del
c) le imprese e i lavoratori che sottoscrivono gli accordi sindacali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché le imprese interessate da cofinanziamento dei contratti di solidarietà da parte degli enti bilaterali di settore.
Art. 4. (Erogazione del sostegno)
1. Il sostegno regionale è concesso per un periodo massimo di dodici mesi e, in ogni caso, per la singola impresa non può superare la somma di 100.000,00 euro annui, fatti salvi i vincoli derivanti dalla legislazione vigente in materia di incentivi alle imprese e nel rispetto del regime de minimis previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.
2. Per le imprese di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, la ripartizione delle risorse per ciascuna tipologia di impresa è definita con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, tenuto conto del sistema delle imprese lombarde, con particolare riguardo alle situazioni di crisi aziendali.
3. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, la misura dell'integrazione salariale è definita con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, tenuto conto del sistema delle imprese lombarde, con particolare riguardo alle situazioni di crisi aziendali.
Art. 5. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio dell'attuazione della presente legge e dei risultati conseguiti per sostenere i livelli occupazionali e le competenze professionali delle imprese lombarde, sia incentivando la stipula di contratti di solidarietà sia applicando misure regionali ulteriori.
2. A questo fine, la Giunta regionale trasmette una relazione annuale al Consiglio che, per ciascun territorio provinciale, documenta e descrive:
a) l'andamento dei contratti di solidarietà stipulati distinti per tipologia, il numero di quelli ammessi al contributo regionale, la durata e la riduzione oraria che prevedono, le risorse regionali erogate per tipo di contratto e azienda, i posti di lavoro salvaguardati o incrementati;
b) gli accordi sindacali e gli strumenti regionali attivati secondo quanto previsto all'articolo 2, indicandone modalità applicative e risorse dedicate;
c) il contributo di enti esterni alla Regione in termini di cofinanziamento; le azioni di partenariato intraprese ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4;
d) i beneficiari raggiunti dalle misure regionali, distinguendo i lavoratori per genere, età e professione e le imprese per settore produttivo e forma giuridica;
e) le modalità adottate per pubblicizzare gli interventi regionali e facilitare l'accesso ai contributi, la tempistica di erogazione degli aiuti, le criticità incontrate nel processo attuativo e quelle segnalate dalle parti sociali interessate dalle misure regionali.3. La Giunta, al fine di predisporre la relazione conclusiva da sottoporre al Consiglio regionale, si avvale del coinvolgimento della Commissione per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'articolo 8 della
Art. 6. (Norma finanziaria)
1. Per gli interventi destinati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) per il 2014 è autorizzata la spesa massima di 2.000.000,00 euro cui si provvede con le risorse stanziate alla Missione 15 'Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale' - Programma 03 'Sostegno all'occupazione' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sentita la commissione competente, la Giunta determina la parte di risorse da destinare.
3. A decorrere dal 2015, le spese derivanti dalla presente legge, nel limite massimo di cui al comma 1, sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell'ambito delle disponibilità delle risorse a bilancio.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla
[2] Parole soppresse dall'art. 10 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 10 della
[4] Comma abrogato dall'art. 10 della
[5] Comma abrogato dall'art. 10 della
[6] Testo previgente alle modifiche apportate dalla