§ 2.2.133 - L.R. 24 giugno 2014, n. 18.
Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:24/06/2014
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità)
Art. 2.  (Destinatari della legge)
Art. 3.  (Competenze della Regione)
Art. 4.  (Interventi di assistenza e mediazione familiare)
Art. 5.  (Interventi di sostegno abitativo)
Art. 6.  (Interventi di sostegno economico)
Art. 7.  (Modalità attuative)
Art. 8.  (Clausola valutativa)
Art. 9.  (Norma finanziaria)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 2.2.133 - L.R. 24 giugno 2014, n. 18.

Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori.

(B.U. 26 giugno 2014, n. 26, suppl.)

 

Art. 1. (Principi e finalità)

1. La Regione, sulla base dei principi e degli istituti disciplinati dalla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia), della legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori) e della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), riconosce l'importanza del ruolo genitoriale e definisce gli interventi di sostegno e tutela a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) al fine di garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, il proseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa.

 

     Art. 2. (Destinatari della legge)

1. La presente legge interviene a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio sociale ed economico, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, residenti in Lombardia da almeno cinque anni e destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, emessi dall'Autorità giudiziaria che ne disciplinano gli impegni economici e/o patrimoniali.

2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge e dalla possibilità di usufruire dei benefici ad essa connessi i coniugi separati o divorziati che vegano meno ai loro doveri di cura e mantenimento dei figli.

3. Sono esclusi dai benefici abitativi e di sostegno economico, rispetto ai principi previsti dalla presente legge, i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

 

     Art. 3. (Competenze della Regione)

1. La Regione promuove il coinvolgimento e la collaborazione tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti locali, gli enti pubblici e privati per la realizzazione di interventi integrati sul territorio.

2. La Regione promuove, altresì, protocolli d'intesa tra le parti sociali, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, con la finalità di individuare strumenti di flessibilità lavorativa per favorire le relazioni familiari dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.

 

     Art. 4. (Interventi di assistenza e mediazione familiare)

1. La Regione promuove interventi di prevenzione e di protezione a sostegno della famiglia e del ruolo genitoriale, valorizzando i consultori pubblici e privati quali centri per la famiglia dedicati alla mediazione familiare, all'orientamento, alla consulenza legale, psicologica, sociale, educativa genitoriale, con specifica attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto familiare, proponendo altresì, negli stessi spazi, iniziative volte a favorire l'auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori, anche attraverso il coinvolgimento degli enti no profit e delle associazioni che si occupano di relazioni familiari, iscritti al registro regionale del volontariato.

 

     Art. 5. (Interventi di sostegno abitativo)

1. La Regione promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.

2. Gli interventi di cui al comma 1, consistono in:

a) promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimità del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori;

b) promozione di idonee forme di locazione agevolata e temporanea con gli enti pubblici e privati per un periodo massimo di trentasei mesi;

c) assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in via d'urgenza, in deroga alle graduatorie comunali e al requisito di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).3. Ai fini della formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi a canone sostenibile, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), ai soggetti di cui al comma 1 è attribuito un peso equivalente a quello riconosciuto ai nuclei familiari assoggettati a procedure esecutive di sfratto.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale apporta al regolamento regionale 1/2004 le modifiche necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

 

     Art. 6. (Interventi di sostegno economico)

1. La Regione promuove e sostiene, anche economicamente, i coniugi separati o divorziati, con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, che si trovano in comprovato disagio economico e sociale, attraverso l'individuazione di criteri, tra cui la sottoscrizione di un 'patto di corresponsabilità', alla base della concessione temporanea di contributi finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa.

2. L'accesso agli interventi di cui al comma 1 è disciplinato con atto della Giunta regionale ed è condizionato alla predisposizione di un progetto personalizzato che accompagna il processo di riscatto dalla condizione di disagio sociale ed economico, così come previsto dal patto di corresponsabilità.

3. Tra le misure di sostegno economico sono, altresì, definite con atto della Giunta regionale le modalità per l'accesso a misure di credito agevolato finalizzate agli interventi di sostegno e tutela di cui alla presente legge.

 

     Art. 7. (Modalità attuative)

1. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione della presente legge, definisce criteri e modalità per la valutazione del disagio economico e sociale, tenendo conto in particolare dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria relativi al contributo per il mantenimento dei figli, del coniuge, dell'ex coniuge e alla perdita della disponibilità abitativa della casa familiare.

 

     Art. 8. (Clausola valutativa) [1]

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per ridurre le forme di disagio dei soggetti destinatari della presente legge. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:

a) la diffusione territoriale e la numerosità dei destinatari, con particolare riferimento ai criteri adottati e alle modalità per valutarne il disagio economico e sociale;

b) la tipologia e l'entità di tutti gli interventi realizzati;

c) le modalità di monitoraggio e controllo adottate dalla Giunta per assicurare il soddisfacimento della domanda e le modalità di diffusione delle informazioni agli utenti;

d) le unità d'offerta e gli operatori coinvolti a livello organizzativo e funzionale;

e) il grado di soddisfacimento della domanda rispetto al bisogno e la distribuzione delle risorse fra le diverse categorie di destinatari.

2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione della presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 si provvede con le risorse determinate con legge di bilancio e stanziate annualmente nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma 06 (Interventi per il diritto alla casa), Titolo I, Spese correnti, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

2. Alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, quantificate in euro 4.000.000,00, si provvede per il 2014 con le risorse stanziate alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma 05 (Interventi per le famiglie) e Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo I, Spese correnti, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

3. A decorrere dal 2015 le spese di cui ai comma 1 e 2 sono da autorizzarsi, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità di bilancio della missione e dei programmi individuati ai commi 1 e 2.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 marzo 2021, n. 3.