§ 4.10.30 - L.R. 3 dicembre 2007, n. 39.
Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.10 viabilità, acquedotti e lavori pubblici
Data:03/12/2007
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 1 bis.  (Programmi di intervento)
Art. 2.  (Strumenti di comunicazione e di partecipazione)
Art. 3.  (Programmi regionali d'intervento strategico)
Art. 4.  (Contenuto dei P.R.I.S.)
Art. 5.  (Approvazione del P.R.I.S.)
Art. 6.  (Garanzie di tutela sociale)
Art. 6 bis.  (Tutele accessorie)
Art. 6 bis 1  (Tutele ulteriori)
Art. 6 ter.  (Agevolazioni urbanistiche)
Art. 7.  (Iter di partecipazione)
Art. 7 bis.  (Eventi calamitosi)
Art. 8.  (Monitoraggio sulle infrastrutture)
Art. 9.  (Norma transitoria)
Art. 10.  (Modifica della lettera b) del comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 38/2007)
Art. 11.  (Norma finanziaria)
Art. 12.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.10.30 - L.R. 3 dicembre 2007, n. 39. [1]

Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 (organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo).

(B.U. 12 dicembre 2007, n. 20)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Liguria, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, prevede, quali strumenti della propria azione, i Programmi regionali di intervento strategico, di seguito denominati P.R.I.S.

2. I P.R.I.S. individuano le soluzioni necessarie a garantire la sostenibilità delle scelte, a risolvere le problematiche delle collettività e dei territori coinvolti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali d'interesse statale e regionale.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, i P.R.I.S. operano per realizzare obiettivi di programmazione strategica integrata.

 

     Art. 1 bis. (Programmi di intervento)

1. Gli enti locali hanno la facoltà di adottare programmi di intervento analoghi ai P.R.I.S. per risolvere le problematiche derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche di loro competenza.

2. Nell'ipotesi in cui i comuni siano soggetti attuatori degli interventi, a loro insindacabile giudizio, possono ridurre del 50 per cento le indennità di cui agli articoli 6 e 6 bis.

3. Ai programmi di cui al comma 1 si applicano le norme della presente legge in quanto compatibili.

 

     Art. 2. (Strumenti di comunicazione e di partecipazione)

1. Nella fase antecedente la definizione dei P.R.I.S. gli Enti locali avviano appositi percorsi di comunicazione e di coinvolgimento delle comunità locali interessate, atti a garantire il principio della partecipazione nelle scelte.

2. Nella fase successiva alla definizione dei P.R.I.S. la Regione ne promuove la massima e piena conoscenza, d'intesa con i competenti Enti locali.

 

     Art. 3. (Programmi regionali d'intervento strategico)

1. La Regione promuove, su richiesta dei competenti enti locali, la definizione dei P.R.I.S. negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali d'interesse statale e regionale anche nel caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle medesime infrastrutture o di loro parti.

2. I P.R.I.S., strumenti operativi di programmazione strategica integrata a regia regionale, coordinano, d'intesa con gli Enti locali interessati e con i soggetti attuatori delle opere di cui al comma 1, la realizzazione delle medesime con le conseguenti necessità di riqualificazione dei contesti territoriali interessati, garantendo la sostenibilità delle scelte, compensando eventuali disagi e risolvendo le problematiche delle collettività coinvolte.

3. I P.R.I.S. possono, altresì, essere attivati dalla Regione, d'intesa con i competenti Enti locali, per realizzare, in coerenza con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale e paesistica, obiettivi di programmazione strategica integrata fondati sulla coesione territoriale e finalizzati allo sviluppo economico e sociale, al riequilibrio ed alla riqualificazione del territorio, con l'apporto di finanziamenti pubblici e di risorse private, anche mediante gli opportuni sistemi di finanza di progetto e di partenariato.

3 bis. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria in ordine ai P.R.I.S. attivati.      

 

     Art. 4. (Contenuto dei P.R.I.S.)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, il soggetto attuatore dell'infrastruttura elabora, sentito il competente ente locale, la proposta del P.R.I.S, sulla base dei seguenti elementi costitutivi :

a) individuazione dell'ambito o degli ambiti territoriali, anche non contigui, su cui sviluppare il programma;

b) analisi dei fabbisogni territoriali, ambientali e della salute pubblica, economici e sociali relativi ai suddetti ambiti;

c) definizione degli obiettivi strategici da perseguire e delle indicazioni progettuali relative ai conseguenti interventi;

d) individuazione dei soggetti partecipanti e dei relativi ruoli;

e) elaborazione delle azioni necessarie a risolvere le problematiche territoriali, economiche e sociali comprensive delle occorrenti misure ed opere compensative;

f) misure di attuazione e misure di gestione relative all'attuazione del programma ivi compresi gli schemi-tipo di accordi tra i soggetti attuatori e i soggetti interferiti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali volti alla corresponsione delle indennità speciali previste dalla presente legge; 

g) valutazione dei costi;

h) analisi delle previsioni di fattibilità finanziaria di parte pubblica e privata;

i) individuazione dei percorsi informativi e partecipativi di cui all'articolo 2.

 

     Art. 5. (Approvazione del P.R.I.S.)

1. Per la definizione del P.R.I.S. la Giunta regionale promuove ed approva accordi di programma, di cui alla vigente normativa, sulla base della proposta formulata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e delle eventuali rimodulazioni ed integrazioni definite con l'apporto della Regione e degli enti interessati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso il competente Dipartimento, il Comitato tecnico che svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e consultive, sull'applicazione della presente legge, con particolare riferimento alla definizione dell'accordo del P.R.I.S., concertato fra Regione, enti locali, soggetto attuatore ed altri eventuali soggetti interessati.

2 bis. Il procedimento di definizione del P.R.I.S. Si conclude con provvedimento della Giunta regionale che contiene il quadro finale e complessivo delle misure risolutive previste in rapporto alle tutele stabilite dalla presente legge.

 

     Art. 6. (Garanzie di tutela sociale)

1. La Regione tutela lo status dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 2. I requisiti della residenza e della dimora devono sussistere in epoca anteriore all'approvazione del progetto preliminare/progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'infrastruttura o, in mancanza di esso, del progetto definitivo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è posto a carico dei soggetti attuatori delle infrastrutture l'obbligo di corresponsione di un'indennità speciale in favore dei soggetti di cui al comma 1 destinata a compensare la loro ricollocazione in abitazioni ad uso prima casa nonché ogni altra spesa definita accessoria a tale ricollocazione. L'indennità speciale è quantificata in euro 40.000,00 per unità immobiliare residenziale ed è aggiornata annualmente sulla base dell'indice ISTAT.

3. L'indennità speciale di cui al comma 2 spetta ai seguenti soggetti:

a) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione autonoma;

b) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione in una nuova abitazione realizzata nell'ambito del Programma di cui all'articolo 3.

4. Ai locatari, residenti e dimoranti negli immobili di cui al comma 1, che chiedano la ricollocazione in alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), non assegnabili in quanto in carente stato di manutenzione, non è corrisposta l'indennità speciale di cui al comma 2, ma spettano euro 10.000,00 aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT, per spese di trasloco ed allaccio utenze .

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'indennità prevista al comma 2 è corrisposta all'ente proprietario degli alloggi nella misura di euro 30.000,00, aggiornata annualmente sulla base dell'indice ISTAT, per la ristrutturazione e messa a norma degli alloggi interessati .

6. Per l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 4 il Comune accerta, nei confronti dei soggetti interessati, la sussistenza del requisito della residenza e della dimora negli immobili di cui al comma 1 e della non titolarità della piena proprietà di altri alloggi adeguati al nucleo familiare nell'ambito del territorio provinciale .

7. Il Comune procede all'assegnazione degli alloggi ristrutturati di cui al comma 5 adottando apposite procedure.

8. Il Comune provvede all'occorrente progettazione nel caso di ricollocazione in insediamenti abitativi dei soggetti di cui al comma 3, lettera b); i relativi oneri finanziari sono posti a carico dei soggetti di cui al comma 2.

8 bis. I locatari residenti e dimoranti negli immobili di cui al comma 1 possono richiedere l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. In tale caso la perdita dell'immobile è equiparata allo sfratto esecutivo .

8 ter. In caso di assegnazione è corrisposta l'indennità di euro 30.000,00 all'ente proprietario dell'alloggio di E.R.P. in relazione alla messa a disposizione dello stesso ed euro 10.000,00 al locatario per spese di trasloco ed allaccio utenze .

8 quater. Le indennità di cui al comma 8 ter sono aggiornate annualmente sulla base dell'indice ISTAT .

9. Il programma di cui all'articolo 3 individua le linee di tutela delle attività economiche incompatibili con la realizzazione dell'infrastruttura, al fine di garantire la continuità occupazionale e produttiva sul territorio regionale, d'intesa con le parti sociali interessate .

9 bis. La continuità occupazionale e produttiva di cui al comma 9 comporta, rispettivamente, il mantenimento dello stesso personale occupato all’epoca dell’attivazione del P.R.I.S. ed il mantenimento  in operatività dell’attività economica, comprensivo delle iscrizioni previste dalla vigente normativa.

9 ter. Il titolare dell’attività economica interferita, che riceve l’indennità dal soggetto attuatore dell’intervento infrastrutturale, assume l’obbligo di garantire la continuità occupazionale e produttiva di cui al comma 9, per il periodo di tre anni a decorrere dall’erogazione del saldo dell’indennità.

9 quater. (Omissis)

9 quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti a carico dei soggetti interferiti dalla realizzazione di opere infrastrutturali al fine dell'ottenimento delle indennità, ivi compreso l'obbligo, di cui al comma 9 ter, comporta la restituzione dell’indennità corrisposta, comprensiva degli interessi legali nel frattempo maturati.

9 sexies. Al verificarsi di caso fortuito, forza maggiore o di altri gravi e sopravvenuti motivi, la Giunta regionale autorizza lo scioglimento del vincolo di cui al comma 9 ter ed il mantenimento in capo al beneficiario dell’indennità corrisposta.

9 septies. La Regione può effettuare controlli per verificare il rispetto delle condizioni di cui al comma 9 bis.

10. Le garanzie di tutela sociale di cui al presente articolo possono essere applicate, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, anche a soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili o compromessi dalla realizzazione di opere infrastrutturali, individuate nell'ambito dei P.R.I.S. di cui all'articolo 3, anche per interventi in corso di realizzazione e su richiesta dei competenti Enti locali.

 

     Art. 6 bis. (Tutele accessorie)

1. Qualora la situazione abitativa ed i requisiti dei soggetti collocati in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1 non rientri nelle previsioni dell'articolo 6, commi 1 e 3, ma la situazione richieda comunque un intervento di tutela sociale, la Giunta regionale, mediante le misure di attuazione e di gestione contenute nell'Accordo di programma di definizione del P.R.I.S., prevede le necessarie soluzioni, ferma restando la possibilità di applicare, in tutto o in parte, l'indennità prevista dall'articolo 6, comma 2.

2. Nei casi di micro, piccole e medie imprese, definite in conformità a quanto stabilito nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), la cui attività sia incompatibile con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, il P.R.I.S., nelle misure di attuazione e nelle misure di gestione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), prevede la corresponsione da parte del soggetto attuatore di una indennità, compensativa delle spese di trasloco e del fermo produttivo. L'erogazione di tale indennità non può cumularsi con la concessione di altri contributi pubblici calcolati per lo stesso periodo di fermo produttivo e per le stesse tipologie di spesa.

3. Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 determini situazioni di particolare complessità, incidenti negativamente sull’attività delle imprese, anche di grandi dimensioni, per cui né la vigente normativa statale in materia di espropri, né le tutele di cui alla presente legge possono fornire adeguate soluzioni, la Giunta regionale, nell’accordo per l’approvazione del P.R.I.S., individua le necessarie misure risolutive ed anche le indennità da corrispondersi a cura del soggetto attuatore.

3 bis. Per la tutela occupazionale delle aziende interferite di cui ai commi 2 e 3, già in crisi, il Comitato di coordinamento del P.R.I.S. propone alla Giunta la stipula di un Protocollo d’Intesa in accordo con l’Ente territoriale competente, le organizzazioni sindacali e il soggetto attuatore, volto a prevedere l’inserimento, in uno o più contratti d’appalto, di specifiche clausole che prevedano, fermo il rispetto dei vincoli normativi in tema di priorità nelle assunzioni, l’impegno dell’appaltatore ad assumere negli istituendi cantieri, i lavoratori e le lavoratrici cessati delle aziende interferite, percettori di ammortizzatori sociali, purché in possesso della relativa qualifica professionale.

 

     Art. 6 bis 1 (Tutele ulteriori)

1. Qualora la situazione non rientri nelle previsioni degli articoli 6 e 6 bis, ma si richieda comunque un intervento di tutela sociale ulteriore per compensare i disagi subiti da tutti i soggetti abitanti nell’area circostante il cantiere delle opere di cui alla presente legge, la Giunta regionale può riconoscere nell’ambito del P.R.I.S. elaborato dal Comitato di coordinamento specifiche agevolazioni compensative dei disagi conseguiti, compresa la corresponsione di tutta o parte dell’indennità speciale di cui all’articolo 6, comma 2, ai locatari, ai proprietari o ai titolari di altri diritti reali residenti e dimoranti in immobili che, pur non incompatibili con la realizzazione di opere infrastrutturali, risultano comunque fortemente svantaggiati durante la realizzazione delle opere stesse poiché collocati in aree immediatamente prospicienti a quelle dichiarate incompatibili.

2. A tal fine nell’ambito della definizione del P.R.I.S., su proposta degli enti locali interessati, vengono indicati gli immobili fortemente disagiati dalla realizzazione dell’opera, ma non incompatibili i cui dimoranti e residenti sono destinatari delle agevolazioni di cui al presente articolo. I destinatari delle misure compensative devono possedere i requisiti della residenzialità e della dimora da un’epoca anteriore all’approvazione del progetto preliminare/progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’infrastruttura o, in mancanza di esso, del progetto definitivo.

 

     Art. 6 ter. (Agevolazioni urbanistiche)

1. Ai fini di agevolare la delocalizzazione degli edifici e delle attività economiche, nonché la ricollocazione dei soggetti residenti interferiti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, i comuni hanno facoltà di adottare specifiche misure di carattere urbanistico, funzionali alla liberazione delle aree ed alla tutela dei residenti e delle attività insediate, ricorrendo alle procedure acceleratorie vigenti.

2. Qualora la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 determini la necessità di trasferire soggetti insediati sul territorio, siano essi residenti o attività economiche, gli stessi possono essere ricollocati in comuni diversi a cura del soggetto attuatore, a condizione che i comuni siano consenzienti e che la nuova collocazione risulti ammissibile sotto il profilo della sicurezza e della compatibilità ambientale e paesaggistica.

3. Nel caso in cui i trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 comportino il riutilizzo di immobili ed ove non sussista la possibilità di reperire i parcheggi di pertinenza, è consentito prevedere l'esenzione da tale obbligo, in ragione delle caratteristiche dell'attività da insediare o di particolari situazioni di contesto.

3 bis. Nel caso in cui per la realizzazione delle opere di cui all’articolo 1 si renda necessario acquisire immobili, siano essi destinati ad unità abitative o ad unità produttive dislocati sul territorio ligure al fine della definitiva demolizione, si prevede l’esclusione della presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, previsto dalla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 7. (Iter di partecipazione)

1. La progettazione preliminare o, in assenza, la progettazione definitiva delle infrastrutture di cui all'articolo 1 è definita, a cura del soggetto attuatore, attraverso un percorso partecipato con i soggetti interessati alla realizzazione delle opere.

2. La progettazione di cui al comma 1 è corredata dalla proposta del P.R.I.S. di cui all'articolo 4, comma 1, per la definizione delle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale.

 

     Art. 7 bis. (Eventi calamitosi)

1. Gli strumenti previsti dalla presente legge possono essere utilizzati anche per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, necessarie a prevenire eventi calamitosi o per fare fronte alle conseguenze prodotte da detti eventi.

1 bis. I medesimi strumenti possono essere utilizzati per far fronte alle conseguenze di calamità, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione ricevono il riconoscimento dello stato di emergenza, secondo il relativo programma di attuazione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5.

2. Le opere di cui al comma 1 comprendono anche la realizzazione di edifici sostitutivi utili alla ricollocazione, al di fuori delle aree a rischio, di soggetti residenti e di attività economiche.

 

     Art. 8. (Monitoraggio sulle infrastrutture)

     [Abrogato]

 

     Art. 9. (Norma transitoria)

1. La Regione provvede, ove occorra, alla formulazione del P.R.I.S. di cui all'articolo 3, comma 1, per la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, per le quali sia già intervenuta l'approvazione della progettazione preliminare/di fattibilità tecnica ed economica o della progettazione definitiva a norma della vigente normativa in materia, individuando gli eventuali occorrenti strumenti di finanziamento.

 

     Art. 10. (Modifica della lettera b) del comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 38/2007)

1. (Omissis) [2].

2. (Omissis) [3].

 

     Art. 11. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 12. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 27 dicembre 2018, n. 32.

[2] Modifica la lettera b) del comma 4 dell’art. 26 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38.

[3] Modifica il punto 2) della lettera b) del comma 4 dell’art. 26 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38.