§ 3.2.102 - L.R. 11 marzo 2014, n. 4.
Norme per il rilancio dell’agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della Banca regionale della terra


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:11/03/2014
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Azioni della Regione)
Art. 3.  (Vigilanza sul rispetto degli obblighi connessi alla proprietà o al possesso di terreni)
Art. 4.  (Ambiti di intervento)
Art. 5.  (Competenze dei comuni)
Art. 6.  (Banca regionale della terra)
Art. 7.  (Incentivi a favore degli imprenditori agricoli e dei proprietari di terreni forestali)
Art. 8.  (Contributi a favore dei comuni e dei consorzi)
Art. 9.  (Sanzioni per la violazione degli impegni sottoscritti con gli atti d’obbligo)
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))
Art. 11.  (Modifiche alla l.r. 18/1996)
Art. 12.  (Norma finanziaria)


§ 3.2.102 - L.R. 11 marzo 2014, n. 4.

Norme per il rilancio dell’agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della Banca regionale della terra

(B.U. 19 marzo 2014, n. 3)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge definisce strumenti ed interventi per promuovere il rilancio delle attività agricole e selvicolturali, anche attraverso il recupero produttivo dei terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati e la salvaguardia del territorio.

2. La presente legge, in particolare, persegue le seguenti finalità:

a) favorire l’aumento della superficie media aziendale attraverso l’accorpamento delle superfici a vocazione agricola e forestale in unità colturali più estese, idonee allo sviluppo di imprese gestibili secondo canoni di razionalità ed efficienza;

b) sostenere il recupero a fini produttivi agricoli dei terreni agricoli incolti, nonché di terreni con altre precedenti destinazioni;

c) favorire l'occupazione nel comparto agricolo e forestale con particolare riguardo all’inserimento delle giovani generazioni assegnando in concessione gratuita aree demaniali regionali;

d) contribuire alla funzione di presidio e salvaguardia del territorio montano e rurale, attraverso misure idonee a favorire lo sviluppo delle aziende agro-forestali esistenti, nonché l’insediamento di nuove, in grado di coniugare il recupero e la preservazione delle pratiche agricole tradizionali con lo sviluppo di innovative filiere agro-forestali locali;

e) prevenire il dilavamento e l’erosione del suolo fertile, nonché il rischio di incendi, promuovendo da parte dei soggetti titolari di diritti reali sui terreni e delle amministrazioni locali un atteggiamento maggiormente attento e responsabile verso la salvaguardia e la cura del territorio;

f) semplificare la normativa legislativa e regolamentare vigente al fine di rimuovere ostacoli e vincoli che si frappongano al recupero produttivo delle terre a destinazione agricola e selvicolturale.

3. La Regione riconosce la ricomposizione e il riordino fondiario quali condizioni indispensabili per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2.

4. La Regione riconosce, altresì, il ruolo strategico multifunzionale svolto dalle imprese agro-forestali ai fini della salvaguardia del territorio e della preservazione del paesaggio e promuove la diversificazione delle attività aziendali allo scopo di consentire all'imprenditore agricolo di integrare i redditi derivanti dalle produzioni agro-forestali.

 

     Art. 2. (Azioni della Regione)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, con la presente legge, promuove:

a) una più efficace azione di vigilanza sul rispetto degli obblighi dei proprietari di terreni agricoli o forestali con particolare attenzione alla regimazione del deflusso delle acque meteoriche;

b) gli interventi volti ad agevolare la mobilità fondiaria su iniziativa dei singoli o delle amministrazioni locali, anche sostenendo la costituzione di consorzi agro-forestali sia tra proprietari e conduttori, sia tra soli proprietari, anche ai sensi e per le finalità di cui al Titolo II, Libro III, Sezioni II e III del Codice civile;

c) la costituzione della Banca regionale della terra, di cui all’articolo 6;

d) la messa a coltura di terreni agricoli o forestali incolti, nonché di terreni con altre precedenti destinazioni.

2. Nell’attuazione delle azioni di cui al comma 1, lettera d), è riconosciuta priorità alle imprese, con particolare riguardo a quelle costituite da giovani, che incrementano le proprie dimensioni in termini di unità lavorative, secondo parametri tecnici stabiliti nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale in attuazione della normativa e degli indirizzi comunitari di riferimento, nonché alle aziende agricole biologiche ed a quelle che praticano l’agricoltura sociale.

3. La Regione si attiva con il Ministero della Giustizia e gli istituti penitenziari al fine di utilizzare i detenuti per il recupero del patrimonio boschivo sulle aree demaniali.

 

     Art. 3. (Vigilanza sul rispetto degli obblighi connessi alla proprietà o al possesso di terreni)

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni previste dal Codice civile e dalla vigente normativa in materia di salvaguardia forestale, difesa del suolo, tutela dell’ambiente e protezione civile, i comuni, avendo particolare riguardo alle aree che presentano situazioni di rischio, vigilano affinché tutti i soggetti pubblici o privati i quali, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità di terreni agricoli o forestali, provvedano a verificare periodicamente il loro stato di conservazione intervenendo ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4. (Ambiti di intervento)

1. La Regione, d’intesa con i comuni interessati, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, individua, con deliberazione di Giunta, gli ambiti territoriali a vocazione agro-forestale, nei quali sia accertata la necessità di interventi volti a:

a) ripristinare la rete di regimazione del deflusso delle acque piovane e di natura sorgiva, anche al fine di una migliore gestione della risorsa idrica;

b) realizzare invasi e vasche a monte degli appezzamenti al fine del contenimento dell’acqua piovana per il successivo utilizzo irriguo e di antincendio;

c) consolidare i versanti rimodellati con terrazzamenti e ciglioni inerbiti allo scopo del loro recupero agricolo;

d) gestire la copertura arborea, anche attraverso opportuni interventi di alleggerimento, al fine di rendere più efficace l’azione protettiva del bosco, nonché di migliorare ed incrementare qualità, quantità e tipologia dei prodotti ritraibili;

e) prevenire il rischio di incendio, mediante opportuni interventi sulla copertura vegetale.

2. La Regione, sentiti i comuni di cui al comma 1, definisce con deliberazione di Giunta, per ciascun ambito territoriale, le linee guida per la predisposizione di piani di gestione, promossi da soggetti pubblici e privati, per l’attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

3. Per le finalità della presente legge ovvero al fine di dare attuazione ai piani di cui al comma 2, possono essere sottoscritte, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni ed integrazioni, apposite convenzioni tra imprese agricole, anche collegate in rete, e Pubblica Amministrazione destinate allo svolgimento di attività tese alla tutela dell’ambiente, alla salvaguardia del paesaggio e alla cura del territorio con particolare attenzione all’assetto idrogeologico.

 

     Art. 5. (Competenze dei comuni)

1. I regolamenti di polizia rurale, adottati dai comuni ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni, indicano, fra l’altro, le misure minime, attuabili dai proprietari dei terreni a vocazione agro-forestale, ovvero da coloro che ne abbiano la disponibilità in virtù di diritti reali o personali di godimento, per fare fronte alle seguenti necessità:

a) prevenire il dilavamento e l’erosione del suolo fertile, provvedendo, ove necessario, ad assicurare idonei interventi di regimazione del deflusso delle acque, al di fuori del reticolo idrografico individuato dalle competenti autorità di bacino, anche attraverso una più attenta gestione del soprassuolo;

b) prevenire il rischio di incendio, assicurando la periodica pulizia degli areali maggiormente esposti e provvedendo, ove necessario, alla rimozione della necromassa vegetale, suscettibile di alimentare il fuoco;

c) concorrere a prevenire o limitare il rischio di dissesto idrogeologico.

2. Gli interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA) obbligatoria o facoltativa e al permesso di costruire di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni che riguardano le aree di produzione agricola o di presidio ambientale di cui agli articoli 35 e 36 della legge regionale 3 aprile 1998, n. 16 (Attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 in materia di funzioni conferite alla Regione in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione) e successive modificazioni ed integrazioni sono subordinati alla sottoscrizione di un atto unilaterale di impegno, da trascriversi presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, recante l’individuazione delle opere di manutenzione del fondo e degli interventi di controllo dell’assetto vegetazionale che il titolare o avente causa deve garantire annualmente, per un periodo non inferiore a dieci anni.

3. Sono esclusi dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale di impegno di cui al comma 2 le imprese agricole, forestali e i coltivatori diretti qualora i manufatti realizzati siano riconducibili esclusivamente allo svolgimento dell’attività agro-forestale e ad essa funzionali; tali manufatti sono oggetto di un vincolo di destinazione d’uso non inferiore ai dieci anni.

4. Il Comune può, altresì, in deroga alle disposizioni applicative della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni, stabilire l'esenzione dal pagamento della quota B della tariffa urbanistica di riferimento afferente le opere di urbanizzazione per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e sostituzione edilizia da eseguirsi da parte di soggetti imprese agro-silvo-pastorali che si impegnano, con l'atto unilaterale di cui al comma 2, al mantenimento delle opere e dell'assetto vegetazionale dei fondi per un periodo di venti anni.

 

     Art. 6. (Banca regionale della terra)

1. Allo scopo di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, la Regione istituisce, presso il dipartimento regionale competente per materia, la Banca regionale della terra.

2. La Banca regionale della terra consiste in una base dati informatica, accessibile al pubblico ed aggiornata periodicamente, nella quale sono inserite le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni, concernenti le particelle i cui proprietari o aventi causa abbiano segnalato alla Regione o al Comune, competente per territorio, la disponibilità a cederne la detenzione o il possesso a terzi.

3. In un'apposita sezione della Banca regionale della terra sono, altresì, inserite le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti le particelle di cui sia stato segnalato lo stato di abbandono, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440: “Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate”) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Possono chiedere l’inserimento nella base dati della Banca regionale della terra delle coordinate catastali identificative delle rispettive particelle e delle eventuali ulteriori informazioni alle stesse riferibili tutti coloro i quali, non volendo o non potendo esercitare in proprio alcuna forma di coltivazione o di cura dei terreni posseduti in Liguria, siano, nondimeno, disponibili a cederne, a titolo gratuito od oneroso, la detenzione o il possesso a terzi.

5. La Regione, avvalendosi delle informazioni contenute nella Banca regionale della terra e delle risorse rese disponibili ai sensi della presente legge, provvede a:

a) fornire supporto a tutti i soggetti titolari di diritti reali su terreni classificati “agricoli” o “forestali” dai piani urbanistici comunali che intendano cederne la detenzione a terzi per il loro recupero a fini prioritariamente produttivi, riservandosene il possesso;

b) agevolare coloro che abbiano interesse ad acquisire la detenzione o il possesso dei terreni classificati “agricoli” o “forestali” dai piani urbanistici comunali in vista del loro prioritario recupero produttivo;

c) promuovere e favorire la costituzione dei consorzi agro-forestali, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), anche su proposta di comuni o di privati;

d) supportare i comuni che intendano dotarsi o dispongano di un regolamento di polizia rurale coerente con le finalità ed i contenuti della presente legge.

6. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 7. (Incentivi a favore degli imprenditori agricoli e dei proprietari di terreni forestali)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione può erogare le seguenti tipologie di incentivi:

a) a favore degli imprenditori agricoli:

1) aiuti “una tantum” per il recupero a fini produttivi di terreni agricoli incolti o di terreni non agricoli; gli aiuti, di importo non superiore a euro 500,00 per ettaro, sono concessi nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;

2) aiuti per le spese relative all’acquisizione di particelle, funzionali all’aumento o all’accorpamento della superficie aziendale utilizzata, a fronte dell’impegno degli acquirenti, ovvero dei loro aventi causa, a coltivare gli appezzamenti così acquisiti per un periodo non inferiore a dieci anni; gli aiuti possono essere concessi fino al 100 per cento delle spese ammissibili a favore dei titolari di terreni agricoli, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

b) a favore dei proprietari di terreni forestali non titolari o soci di imprese agricole per l’acquisto di nuovi fondi, nonché per la copertura dei costi eventualmente sostenuti per la costituzione di consorzi, funzionali all’attuazione di un piano di ricomposizione fondiaria, supportato da idonei strumenti di pianificazione finalizzati alla gestione forestale.

2. In attuazione delle politiche per lo sviluppo dell’agricoltura, della selvicoltura e del territorio rurale è concessa priorità agli interventi di recupero a scopo produttivo dei terreni incolti.

3. Nella gestione dei pagamenti diretti di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e delle altre misure di sostegno proporzionali alla superficie è concessa priorità ai terreni rimessi a coltura in quanto precedentemente incolti o non destinati all’agricoltura.

4. Nella gestione della riserva regionale dei diritti di impianto di cui agli articoli 85 undecies e duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) è concessa priorità all’impianto di vigneti su terreni precedentemente incolti o non destinati all’agricoltura.

 

     Art. 8. (Contributi a favore dei comuni e dei consorzi)

1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base ai criteri di priorità stabiliti dalla Giunta, eroga contributi a fondo perduto a favore dei comuni che, in attuazione dei piani di gestione di cui all’articolo 4, comma 2, si trovino nella necessità di realizzare interventi di manutenzione straordinaria, i cui costi non possano essere interamente addebitati ai singoli proprietari.

2. I contributi di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono erogati anche a favore dei consorzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).

 

     Art. 9. (Sanzioni per la violazione degli impegni sottoscritti con gli atti d’obbligo)

1. In caso di inosservanza degli obblighi sottoscritti con l'atto di impegno di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, il Comune procede nei confronti del soggetto inadempiente diffidandolo ad adempiere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale, applica una sanzione pecuniaria, il cui importo, compreso tra euro 300,00 e euro 600,00 per ettaro, deve essere commisurato alla superficie censuaria di ogni singola particella posseduta.

2. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitati dal Comune e destinati al finanziamento di interventi volti alla manutenzione e messa in sicurezza del territorio.

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, ivi compresa la macchia mediterranea, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale per cause naturali o per interventi dell'uomo.”.

2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

“a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini e hanno una larghezza media inferiore a 20 metri, indipendentemente dall'estensione della superficie, ovvero non superano l’estensione di 5.000 metri quadrati, indipendentemente dalla larghezza media;”.

3. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

“b) gli appezzamenti di terreno terrazzati e gli altri appezzamenti agricoli coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, quando sono oggetto di recupero alla precedente finalità produttiva agro-pastorale, salvo che tale attività sia vietata da specifiche misure di conservazione per le aree rientranti nella Rete Natura 2000;”.

4. Alla fine della lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché le tartufaie coltivate”.

5. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

“f bis) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;

f ter) le radure e tutte le altre superfici d'estensione superiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, ferma restando l’esclusione dalla nozione di bosco delle aree di qualsiasi estensione già identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.”.

6. Il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“3. Quando sugli appezzamenti di terreno di cui al comma 2, lettera b), incolti da oltre cinque anni, si insedia una predominante vegetazione avente i requisiti di cui al comma 1, tali terreni sono sottoposti alla disciplina prevista dalla presente legge per il bosco, fatta salva comunque la possibilità che sugli stessi venga ripresa l'attività agricola, secondo le indicazioni di cui all’articolo 47, comma 5.”.

7. Il comma 5 dell’articolo 47 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5. Per la ripresa dell'attività agricola sugli appezzamenti di terreno di cui all'articolo 2, comma 3, è necessario inoltrare al Comune territorialmente competente una denuncia di avvio delle operazioni di ripristino, almeno sessanta giorni prima della data prevista, fornendo gli estremi catastali degli appezzamenti interessati; i terreni oggetto di denuncia di ripresa dell’attività agricola sono comunque vincolati a tale destinazione d’uso per i venti anni successivi alla comunicazione medesima.”.

8. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 47 bis della l.r. 4/1999 è sostituita dalla seguente:

“b) per la ripresa dell’attività agricola di cui all’articolo 47, comma 5;”.

 

     Art. 11. (Modifiche alla l.r. 18/1996)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “il 31 gennaio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda di cui all’articolo 6, comma 1,”.

2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “il 31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “i successivi novanta giorni”.

3. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “il 30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 2”.

4. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “il 31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni dal ricevimento del piano”.

5. Al comma 8 dell’articolo 7 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “, entro il 15 settembre di ogni anno,” sono soppresse.

6. Alla lettera a) del comma 1, dell’articolo 11 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “Agricoltura” è sostituita dalle seguenti: “Ispettorato Agrario”.

7. Alle lettere c), d), e), f) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “due rappresentanti” sono sostituite dalle seguenti: “un rappresentante”.

8. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “quattro rappresentanti dei comuni o delle comunità montane su designazione dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) e dell’Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (UNCEM) regionale” sono sostituite dalle seguenti: “due rappresentanti dei comuni su designazione dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)”.

9. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni, mediante utilizzo in termini di competenza di quota di euro 1.500.000,00 dell’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2013 ed all’iscrizione in termini di competenza del medesimo importo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2014 nell’Area XIII “Agricoltura” all’U.P.B. 13.212 “Investimenti a favore dell’economia montana”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.