§ 4.1.81 - L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:28/06/2017
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 16/2008)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 16/2008)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 4 della l.r. 16/2008)
Art. 5.  (Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 16/2008)
Art. 6.  (Inserimento dell’articolo 5 bis della l.r. 16/2008)
Art. 7.  (Abrogazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della l.r. 16/2008)
Art. 8.  (Modifica all’articolo 13 della l.r. 16/2008)
Art. 9.  (Inserimento degli articoli 13 bis e 13 ter della l.r. 16/2008)
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 16/2008)
Art. 11.  (Abrogazione degli articoli 15 e 16 della l.r. 16/2008)
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 16/2008)
Art. 13.  (Sostituzione dell’articolo 18 della l. r. 16/2008)
Art. 14.  (Modifica all’articolo 19 della l.r. 16/2008)
Art. 15.  (Abrogazione degli articoli 20, 21, 21 bis, 21 ter, 23 e 24 della l.r. 16/2008)
Art. 16.  (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 16/2008)
Art. 17.  (Abrogazione dell’articolo 26 della l.r. 16/2008)
Art. 18.  (Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 16/2008)
Art. 19.  (Abrogazione degli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 16/2008)
Art. 20.  (Modifica all’articolo 33 della l.r. 16/2008)
Art. 21.  (Abrogazione dell’articolo 34 della l.r. 16/2008)
Art. 22.  (Modifica all’articolo 35 della l.r. 16/2008)
Art. 23.  (Abrogazione degli articoli 36 e 37 della l.r. 16/2008)
Art. 24.  (Modifiche all’articolo 38 della l.r. 16/2008)
Art. 25.  (Modifiche all’articolo 39 della l.r. 16/2008)
Art. 26.  (Inserimento degli articoli 39 bis e 39 ter della l.r. 16/2008)
Art. 27.  (Modifiche all’articolo 40 della l.r. 16/2008)
Art. 28.  (Abrogazione degli articoli 41, 42 e 43 della l.r. 16/2008)
Art. 29.  (Modifiche all’articolo 44 della l.r. 16/2008)
Art. 30.  (Abrogazione degli articoli 45, 46, 47, 49, 50 e 51 della l.r. 16/2008)
Art. 31.  (Modifiche all’articolo 52 della l.r. 16/2008)
Art. 32.  (Modifiche all’articolo 53 della l.r. 16/2008)
Art. 33.  (Abrogazione degli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della l.r. 16/2008)
Art. 34.  (Inserimento dell’articolo 66 bis della l.r. 16/2008)
Art. 35.  (Sostituzione dell’articolo 67 della l.r. 16/2008)
Art. 36.  (Abrogazione degli articoli 67 bis, 68, 69 e 70 della l.r. 16/2008)
Art. 37.  (Modifiche all’articolo 72 della l.r. 16/2008)
Art. 38.  (Modifica all’articolo 73 della l.r. 16/2008)
Art. 39.  (Abrogazione degli articoli 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88 e 88 bis della l.r. 16/2008)
Art. 40.  (Modifiche all’articolo 89 della l.r. 16/2008)
Art. 41.  (Abrogazione degli Allegati 1 e 2 della l.r. 16/2008)
Art. 42.  (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari))
Art. 43.  (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia))
Art. 44.  (Modifica alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti))
Art. 45.  (Modifica alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))
Art. 46.  (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))
Art. 47.  (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 48.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.1.81 - L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi

(B.U. 30 giugno 2017, n. 9)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. La presente legge disciplina l’attività edilizia in attuazione dei principi fondamentali del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni e costituisce adeguamento alla disciplina di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).”.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 16/2008)

1. L’articolo 2 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 2

(Regolamento edilizio)

1. I comuni si dotano di regolamento edilizio in conformità ai contenuti e alla struttura del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all’articolo 4, comma 1-sexies, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e dei provvedimenti assunti in sua attuazione. ”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “mediante pubblicazione” sono inserite le seguenti: “nel sito informatico comunale e”.

2. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) ”, sono soppresse.

 

     Art. 5. (Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 16/2008)

1. L’articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 6. (Inserimento dell’articolo 5 bis della l.r. 16/2008)

1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 5 bis

(Regime giuridico degli interventi e glossario unico delle opere edilizie)

1. L’individuazione del regime giuridico delle opere edilizie in ragione della specifica categoria di intervento cui le stesse appartengono in base alle definizioni di cui all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni è contenuta nel glossario unico nazionale emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 222/2016 e della relativa Tabella A. ”.

 

     Art. 7. (Abrogazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 8. (Modifica all’articolo 13 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “superficie agibile” sono sostituite dalle seguenti: ”superficie utile”.

 

     Art. 9. (Inserimento degli articoli 13 bis e 13 ter della l.r. 16/2008)

1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“ Articolo 13 bis

(Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso senza opere)

1. I mutamenti di destinazione d’uso di cui all’articolo 13 non comportanti opere edilizie sono soggetti a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13 ter

(Interventi di manutenzione e conservazione di infrastrutture viarie)

1. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie le opere di mantenimento, riparazione, ripristino, parziale rinnovamento e adeguamento necessarie a conservare in efficienza il sistema stradale e le sue pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che non ne comportino modificazioni delle caratteristiche dimensionali e strutturali.

2. Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie gli interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria di cui al comma 1 volti a garantire la protezione e la funzionalità delle infrastrutture e delle relative pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che richiedono un insieme sistematico di opere anche di natura strutturale purché non comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali.

3. Costituiscono interventi di restauro e risanamento conservativo delle infrastrutture viarie gli interventi eccedenti quelli di manutenzione straordinaria volti al consolidamento statico e all’adeguamento funzionale delle infrastrutture e delle relative pertinenze, impianti, attrezzature e servizi, attraverso opere di natura strutturale che ne prevedono modificazioni delle caratteristiche e delle dimensioni purché non concretanti realizzazione di nuovi tratti viari. ”.

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 16/2008)

1. La rubrica dell’articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “(Interventi di nuova costruzione consistenti nella sostituzione edilizia e nell’ampliamento all’esterno della sagoma di edifici esistenti)”.

2. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “quelli consistenti” sono sostituite dalle seguenti: ”gli interventi di nuova costruzione consistenti”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“ 2 bis. Gli interventi di nuova costruzione consistenti nell’ampliamento all’esterno della sagoma fino al 20 per cento sono assentibili senza applicazione dell’indice di edificabilità previsto dai piani urbanistici. ”.

 

     Art. 11. (Abrogazione degli articoli 15 e 16 della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 15 e 16 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “superficie agibile di cui all’articolo 67” sono sostituite dalle seguenti: “superficie utile”.

2. Al comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ geometrico ” e le parole: “ come definito all’articolo 70 ”, sono soppresse.

 

     Art. 13. (Sostituzione dell’articolo 18 della l. r. 16/2008)

1. L’articolo 18 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 18

(Distanze tra edifici da osservare negli interventi di nuova costruzione e sul patrimonio edilizio esistente )

1. Negli interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia comportanti sopraelevazioni o ampliamenti in senso orizzontale della volumetria dell’edificio preesistente, la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti, misurata in senso ortogonale alle pareti che si fronteggiano, non può essere inferiore a 10 metri, salva la possibilità di fissare nel Piano Urbanistico Comunale (PUC), con riferimento a gruppi di edifici, distanze inferiori purché le relative previsioni abbiano contenuto di indicazioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive di dettaglio, equivalenti alle prescrizioni progettuali contenute nei Piani Urbanistici Operativi (PUO), contrassegnate da efficacia vincolante in sede attuativa e che risultino idonee a garantire, sotto il profilo igienico-sanitario, urbanistico e paesaggistico, un equilibrato assetto, sulla base di apposite analisi a corredo del PUC. ”.

 

     Art. 14. (Modifica all’articolo 19 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ di superficie agibile (SA) come definite dall’articolo 67 ” sono sostituite dalle seguenti: “ di superficie utile (SU) ”.

 

     Art. 15. (Abrogazione degli articoli 20, 21, 21 bis, 21 ter, 23 e 24 della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 20, 21, 21 bis, 21 ter, 23 e 24 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 16. (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 16/2008)

1. L’articolo 25 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 25

(Varianti in corso d’opera)

1. Sono realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire e a SCIA che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell’agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo edilizio dell'intervento principale e possono essere presentate prima della comunicazione di ultimazione dei lavori.

2. Sono realizzabili mediante SCIA e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore. La fine dei lavori deve essere comunicata nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione.

3. Le varianti in corso d’opera relative ad interventi oggetto di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), semprechè consistenti in opere rientranti nel relativo campo di applicazione, possono essere eseguite purchè attestate con apposito elaborato grafico in sede di comunicazione di fine lavori, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione.

4. Le varianti in corso d’opera non rientranti nei limiti del comma 1 richiedono il preventivo rilascio di un nuovo permesso di costruire o la presentazione di nuova SCIA da individuarsi in relazione all’oggetto dei lavori in variante. ”.

 

     Art. 17. (Abrogazione dell’articolo 26 della l.r. 16/2008)

1. L’articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 16/2008)

1. L’articolo 28 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 28

(Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e infrastrutture lineari energetiche)

1. La realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non rientranti nell’attività edilizia libera di cui all’articolo 6 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e non soggetti a procedure di comunicazione o procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni e integrazioni e gli interventi di realizzazione e modifica sostanziale di infrastrutture lineari energetiche non soggetti a procedure semplificate e non facenti parte delle reti energetiche nazionali sono soggetti a rilascio di autorizzazione unica da parte della Provincia o della Città metropolitana o, nel caso di impianti soggetti a procedure di VIA, da parte della Regione. L’autorizzazione unica è rilasciata in esito a procedimento di conferenza di servizi di cui agli articoli 14, 14 ter, 14 quater 14 quinquies della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica relativa a progetti di infrastrutture lineari energetiche i soggetti interessati presentano istanza all’Amministrazione competente ai sensi del comma 1 corredata di:

a) relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto delle aree interessate, delle caratteristiche dell’impianto di cui si chiede la realizzazione, delle eventuali opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso;

b) elaborati progettuali, con piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25000;

c) eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, nonché di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

3. Per l’autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili l’istanza è corredata della documentazione minima indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e nelle Linee guida emanate dalla Giunta regionale in attuazione dello stesso.

4. Nel caso di istanze per la realizzazione di elettrodotti la Provincia o la Città metropolitana acquisisce le valutazioni tecniche dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) relative all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nell’ambito della conferenza di servizi.

5. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti e ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 4 vengono calcolate dalla Provincia o dalla Città metropolitana in base al tariffario regionale. Il soggetto interessato deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell'ARPAL dei relativi importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura del procedimento.

6. Nel caso di istanze per il rilascio di autorizzazione di impianti non sottoposti a procedure di VIA, a seguito dell’avvio del procedimento, le amministrazioni competenti provvedono a pubblicare nel proprio sito informatico istituzionale un avviso in cui sono precisati il luogo e le modalità di consultazione del progetto, nonché le eventuali varianti alla strumentazione urbanistica o territoriale ad esso sottese, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 11 e 52 ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e integrazioni.

7. Ove gli impianti siano soggetti a verifica-screening ai sensi della vigente legislazione la relativa procedura è attivata dai soggetti interessati a seguito dell'avvio del procedimento di autorizzazione unica da parte della Provincia o della Città metropolitana. L'iter del procedimento di autorizzazione unica è sospeso fino al ricevimento della pronuncia regionale di verifica-screening.

8. Per gli impianti eolici deve essere rispettata per ciascun aerogeneratore una distanza minima non inferiore a 200 metri dalle unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e una distanza dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a sei volte l’altezza massima dell’aerogeneratore.

9. Il provvedimento di autorizzazione unica emanato a conclusione della conferenza di servizi comporta:

a) l'approvazione del progetto definitivo e, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza che determina l’inizio del procedimento di esproprio;

b) l’approvazione delle eventuali varianti alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e territoriale;

c) il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche;

d) l’autorizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli impianti.

10. Il provvedimento di autorizzazione unica:

a) può prevedere prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, nonché eventuali misure di compensazione a favore dei comuni di natura non meramente patrimoniale o economica;

b) definisce le specifiche modalità per l’ottemperanza agli obblighi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti;

c) prevede il termine per l’avvio e la conclusione dei lavori. ”.

 

     Art. 19. (Abrogazione degli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 20. (Modifica all’articolo 33 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “a norma degli articoli 31 e 32”, sono soppresse.

 

     Art. 21. (Abrogazione dell’articolo 34 della l.r. 16/2008)

1. L’articolo 34 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 22. (Modifica all’articolo 35 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “della DIA o”, sono soppresse.

 

     Art. 23. (Abrogazione degli articoli 36 e 37 della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 36 e 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 24. (Modifiche all’articolo 38 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “ superficie agibile ” sono sostituite dalle seguenti: “ superficie utile ” e le parole: “ o comunque un’incidenza significativa sotto il profilo urbanistico, ” sono soppresse;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “ a) un aumento della superficie utile dell’edificio o delle singole unità immobiliari; ”;

c) alla lettera b) le parole: “superficie agibile” sono sostituite dalle seguenti: “superficie utile”;

d) la lettera c), è abrogata;

e) alla lettera d) le parole: “nonché di integrale ristrutturazione edilizia comportanti la trasformazione delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’immobile originario”, sono soppresse.

2. Al comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ o la DIA ”, sono soppresse.

3. Al comma 4 dell’articolo 38 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ o DIA ”, sono soppresse.

4. Al comma 5 dell’articolo 38 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ o di DIA ”, sono soppresse;

5. Al comma 6 bis dell’articolo 38 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e dell’articolo 36 della presente legge”, sono soppresse e le parole: “permesso di costruire o di efficacia della DIA” sono sostituite dalle seguenti: “titolo edilizio”.

 

     Art. 25. (Modifiche all’articolo 39 della l.r. 16/2008)

1. La lettera g bis) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

2. Al comma 2 bis dell’articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di cui all’articolo 21 bis, comma 01” sono sostituite dalle seguenti: “consistenti nel frazionamento o accorpamento di unità immobiliari”.

3. Al comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e)” sono sostituite dalle seguenti: “di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici esistenti”.

 

     Art. 26. (Inserimento degli articoli 39 bis e 39 ter della l.r. 16/2008)

1. Dopo l’articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“ Articolo 39 bis

(Controllo degli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 6 bis, comma 5, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per il caso di mancata presentazione della comunicazione, il responsabile dello SUE effettua sulle CILA presentate controlli a campione con cadenza almeno semestrale e nella percentuale pari ad almeno il 20 per cento prevedendo anche sopralluoghi in loco. Resta fermo il potere di vigilanza sulle opere realizzate o in corso di esecuzione ai sensi dell’articolo 40.

2. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della CILA trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 19, commi 3 e 4, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni in materia di SCIA.

 

     Art. 39 ter

(Controllo sulle segnalazioni certificate di agibilità di cui all’articolo 24 del d.p.r. 380/2001)

1. Le segnalazioni certificate presentate ai sensi dell’articolo 24 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni per l’attestazione dell’agibilità degli edifici sono sottoposte a controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del 30 per cento delle pratiche presentate da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dall’effettuazione del sorteggio, comunica all’interessato la sottoposizione a controllo da effettuarsi nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione.

2. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello SUE rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all’interessato di conformare l’opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla SCIA, dal permesso di costruire o con variazioni essenziali di cui all’articolo 44. La mancata sottoposizione a controllo delle segnalazioni certificate di agibilità presentate ai sensi dell’articolo 24 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, non preclude l’esercizio dei poteri di vigilanza comunale, nonché l’assunzione di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. ”.

 

     Art. 27. (Modifiche all’articolo 40 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 5 dell’articolo 40 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “alla competente Provincia” sono inserite le seguenti: “o alla Città metropolitana”.

2. Al comma 6 dell’articolo 40 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “52, 53 e 54” sono sostituite dalle seguenti: “52 e 53”.

 

     Art. 28. (Abrogazione degli articoli 41, 42 e 43 della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 41, 42 e 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 29. (Modifiche all’articolo 44 della l.r. 16/2008)

1. La rubrica dell’articolo 44 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “(Determinazione delle variazioni essenziali)”.

2. Il comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

3. Al comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: “Costituiscono” è sostituita dalle seguenti: “Ai sensi dell’articolo 32 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, costituiscono” e le parole: “DIA obbligatoria o dalla DIA alternativa ” sono sostituite dalle seguenti: “SCIA alternativa”;

b) al numero 2 della lettera a) le parole: “di cui all’articolo 49” sono soppresse;

c) alla lettera b) la parola: “agibile” è sostituita dalla seguente: “utile”;

d) alla lettera d) le parole: “, comma 2”, sono soppresse.

 

     Art. 30. (Abrogazione degli articoli 45, 46, 47, 49, 50 e 51 della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 45, 46, 47, 49, 50 e 51 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 31. (Modifiche all’articolo 52 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “a norma degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 51”, sono soppresse e dopo le parole: “al Presidente della Provincia” sono inserite le seguenti: “o della Città metropolitana”.

2. Al comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “della Provincia” sono inserite le seguenti: “o della Città metropolitana”.

3. Ai commi 6 e 7 dell’articolo 52 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “la Provincia” sono inserite le seguenti: “o la Città metropolitana”;

4. Al comma 9 dell’articolo 52 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “provvedimento provinciale” sono inserite le seguenti: “o metropolitano”;

b) alla lettera a) dopo le parole: “La Provincia” sono inserite le seguenti: “ o la Città metropolitana”;

c) alla lettera b) le parole: “a norma dell’articolo 58”, sono soppresse.

 

     Art. 32. (Modifiche all’articolo 53 della l.r. 16/2008)

1. La rubrica dell’articolo 53 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “(Annullamento del permesso di costruire e della SCIA alternativa al permesso di costruire da parte della Provincia o della Città metropolitana)”.

2. Al comma 2 dell’articolo 53 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, ivi compresa la DIA,”, sono soppresse e dopo le parole: “annullati dalla Provincia” sono inserite le seguenti: “o dalla Città metropolitana”.

3. Al comma 3 dell’articolo 53 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ sentito il Comitato di cui all’articolo 54 ” sono sostituite dalle seguenti: “ o la Città metropolitana ” e la parola: “ DIA ” è sostituita dalle seguenti: ” SCIA alternativa ”.

4. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 53 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “previsti dall’articolo 55” sono soppresse.

5. Al comma 6 dell’articolo 53 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “ della Provincia ” sono inserite le seguenti: “ o della Città metropolitana ”.

 

     Art. 33. (Abrogazione degli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 34. (Inserimento dell’articolo 66 bis della l.r. 16/2008)

1. Dopo l’articolo 66 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 66 bis

(Definizioni dei parametri urbanistico-edilizi)

1. Fatte salve le specificazioni contenute nel presente Titolo le definizioni dei parametri urbanistico-edilizi sono contenute nel RET nazionale, come recepito dalla Regione. ”.

 

     Art. 35. (Sostituzione dell’articolo 67 della l.r. 16/2008)

1. L’articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 67

(Disciplina urbanistica per la quantificazione della superficie accessoria e misure di incentivazione per finalità di risparmio energetico)

1. I comuni nell’ambito della disciplina del PUC stabiliscono le percentuali di SA realizzabile nel limite massimo del 60 per cento della SU in ragione delle peculiari caratteristiche paesaggistiche, degli interventi, delle tipologie edilizie e costruttive ammesse.

2. Al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e di migliorare la qualità degli edifici negli interventi di nuova costruzione non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze e delle superfici gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti , dei solai intermedi e di chiusura nei limiti e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

3. Gli strumenti e i piani urbanistici comunali possono prevedere per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti incrementi di cubatura in sede di rilascio del titolo edilizio nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 12 del d.lgs. 28/2011 e successive modificazioni e integrazioni. ”.

 

     Art. 36. (Abrogazione degli articoli 67 bis, 68, 69 e 70 della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 67 bis, 68, 69 e 70 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 37. (Modifiche all’articolo 72 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 72 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “S.A.” sono sostituite dalle seguenti: “SU”.

2. Al comma 2 dell’articolo 72 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “la relativa S.A. deve essere detratta da quella complessiva” sono sostituite dalle seguenti: “la relativa S.U. deve essere detratta da quella complessivamente ammessa dal piano urbanistico”.

 

     Art. 38. (Modifica all’articolo 73 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 3 dell’articolo 73 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “o al decorso dei termini per l’inizio dei lavori di cui all’articolo 26 nel caso di DIA”, sono soppresse.

 

     Art. 39. (Abrogazione degli articoli 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88 e 88 bis della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88 e 88 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 40. (Modifiche all’articolo 89 della l.r. 16/2008)

1. La rubrica dell’articolo 89 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “ (Abrogazione di norme) ”.

2. Il comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 41. (Abrogazione degli Allegati 1 e 2 della l.r. 16/2008)

1. Gli Allegati 1 e 2 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 42. (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari))

1. Il comma 1 bis dell’articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 1 bis. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione sismica di cui all’articolo 94 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, o nei casi di mancato rilascio della medesima da parte della Provincia o della Città metropolitana nel termine ivi indicato, previo espletamento del potere sostitutivo da parte della figura apicale dell’Amministrazione come disciplinato dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, è ammesso ricorso al Presidente della Provincia o al Sindaco della Città metropolitana che decide con provvedimento definitivo. ”.

 

     Art. 43. (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia))

1. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 1. Il parametro dimensionale cui fare riferimento per l'applicazione del contributo di costruzione è costituito dalla superficie utile (SU), come definita nel Regolamento Edilizio Tipo (RET) e nei provvedimenti emanati in sua attuazione. ”.

2. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “le aree stesse sono incluse” sono sostituite dalle seguenti: “e nel caso di realizzazione di superfici accessorie direttamente collegate e fruibili dall’unità immobiliare, le aree e le superfici stesse sono incluse”;

b) al secondo periodo, dopo le parole: “A tali aree” sono inserite le seguenti: “e superfici”.

 

     Art. 44. (Modifica alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti))

1. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “presentazione di DIA obbligatoria ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “SCIA ai sensi del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 45. (Modifica alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “sono assoggettati a DIA obbligatoria di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “sono realizzabili previo rilascio di permesso di costruire”.

 

     Art. 46. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e la sostituzione edilizia delle costruzioni esistenti” sono sostituite dalle seguenti: “, con esclusione di quelle consistenti in ampliamenti all’esterno della sagoma fino al 20 per cento”.

 

     Art. 47. (Disposizioni finali e transitorie)

1. I Piani Urbanistici Comunali (PUC) adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) definiscono la disciplina degli interventi assentibili sul patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova costruzione assumendo a riferimento le disposizioni di cui al d.p.r 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e della l.r. 16/2008 come modificata dalla presente legge;

b) attribuiscono agli ambiti e ai distretti gli indici edificatori e gli altri parametri urbanistico-edilizi in conformità alle definizioni contenute nel Regolamento Edilizio Tipo nazionale (RET), come recepito dalla Regione e nel Titolo I della Parte II della l.r. 16/2008 come modificata dalla presente legge.

2. I procedimenti edilizi e sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti sulla base della legislazione vigente al momento della presentazione della relativa istanza.

 

     Art. 48. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.