Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 28/06/2017 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia)) |
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 16/2008) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 16/2008) |
Art. 4. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 16/2008) |
Art. 5. (Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 16/2008) |
Art. 6. (Inserimento dell’articolo 5 bis della l.r. 16/2008) |
Art. 7. (Abrogazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della l.r. 16/2008) |
Art. 8. (Modifica all’articolo 13 della l.r. 16/2008) |
Art. 9. (Inserimento degli articoli 13 bis e 13 ter della l.r. 16/2008) |
Art. 10. (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 16/2008) |
Art. 11. (Abrogazione degli articoli 15 e 16 della l.r. 16/2008) |
Art. 12. (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 16/2008) |
Art. 13. (Sostituzione dell’articolo 18 della l. r. 16/2008) |
Art. 14. (Modifica all’articolo 19 della l.r. 16/2008) |
Art. 15. (Abrogazione degli articoli 20, 21, 21 bis, 21 ter, 23 e 24 della l.r. 16/2008) |
Art. 16. (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 16/2008) |
Art. 17. (Abrogazione dell’articolo 26 della l.r. 16/2008) |
Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 16/2008) |
Art. 19. (Abrogazione degli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 16/2008) |
Art. 20. (Modifica all’articolo 33 della l.r. 16/2008) |
Art. 21. (Abrogazione dell’articolo 34 della l.r. 16/2008) |
Art. 22. (Modifica all’articolo 35 della l.r. 16/2008) |
Art. 23. (Abrogazione degli articoli 36 e 37 della l.r. 16/2008) |
Art. 24. (Modifiche all’articolo 38 della l.r. 16/2008) |
Art. 25. (Modifiche all’articolo 39 della l.r. 16/2008) |
Art. 26. (Inserimento degli articoli 39 bis e 39 ter della l.r. 16/2008) |
Art. 27. (Modifiche all’articolo 40 della l.r. 16/2008) |
Art. 28. (Abrogazione degli articoli 41, 42 e 43 della l.r. 16/2008) |
Art. 29. (Modifiche all’articolo 44 della l.r. 16/2008) |
Art. 30. (Abrogazione degli articoli 45, 46, 47, 49, 50 e 51 della l.r. 16/2008) |
Art. 31. (Modifiche all’articolo 52 della l.r. 16/2008) |
Art. 32. (Modifiche all’articolo 53 della l.r. 16/2008) |
Art. 33. (Abrogazione degli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della l.r. 16/2008) |
Art. 34. (Inserimento dell’articolo 66 bis della l.r. 16/2008) |
Art. 35. (Sostituzione dell’articolo 67 della l.r. 16/2008) |
Art. 36. (Abrogazione degli articoli 67 bis, 68, 69 e 70 della l.r. 16/2008) |
Art. 37. (Modifiche all’articolo 72 della l.r. 16/2008) |
Art. 38. (Modifica all’articolo 73 della l.r. 16/2008) |
Art. 39. (Abrogazione degli articoli 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88 e 88 bis della l.r. 16/2008) |
Art. 40. (Modifiche all’articolo 89 della l.r. 16/2008) |
Art. 41. (Abrogazione degli Allegati 1 e 2 della l.r. 16/2008) |
Art. 42. (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari)) |
Art. 43. (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia)) |
Art. 44. (Modifica alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti)) |
Art. 45. (Modifica alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)) |
Art. 46. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio)) |
Art. 47. (Disposizioni finali e transitorie) |
Art. 48. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 4.1.81 - L.R. 28 giugno 2017, n. 15.
Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi
(B.U. 30 giugno 2017, n. 9)
Art. 1. (Modifica all’articolo 1 della
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della
“1. La presente legge disciplina l’attività edilizia in attuazione dei principi fondamentali del
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“ Articolo 2
(Regolamento edilizio)
1. I comuni si dotano di regolamento edilizio in conformità ai contenuti e alla struttura del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all’articolo 4, comma 1-sexies, del
Art. 3. (Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della
2. Il comma 3 dell’articolo 3 della
Art. 4. (Modifica all’articolo 4 della
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della
Art. 5. (Abrogazione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
Art. 6. (Inserimento dell’articolo 5 bis della
1. Dopo l’articolo 5 della
“ Articolo 5 bis
(Regime giuridico degli interventi e glossario unico delle opere edilizie)
1. L’individuazione del regime giuridico delle opere edilizie in ragione della specifica categoria di intervento cui le stesse appartengono in base alle definizioni di cui all’articolo 3 del
Art. 7. (Abrogazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della
1. Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della
Art. 8. (Modifica all’articolo 13 della
1. Al comma 3 dell’articolo 13 della
Art. 9. (Inserimento degli articoli 13 bis e 13 ter della
1. Dopo l’articolo 13 della
“ Articolo 13 bis
(Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso senza opere)
1. I mutamenti di destinazione d’uso di cui all’articolo 13 non comportanti opere edilizie sono soggetti a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della
Art. 13 ter
(Interventi di manutenzione e conservazione di infrastrutture viarie)
1. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie le opere di mantenimento, riparazione, ripristino, parziale rinnovamento e adeguamento necessarie a conservare in efficienza il sistema stradale e le sue pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che non ne comportino modificazioni delle caratteristiche dimensionali e strutturali.
2. Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie gli interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria di cui al comma 1 volti a garantire la protezione e la funzionalità delle infrastrutture e delle relative pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che richiedono un insieme sistematico di opere anche di natura strutturale purché non comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali.
3. Costituiscono interventi di restauro e risanamento conservativo delle infrastrutture viarie gli interventi eccedenti quelli di manutenzione straordinaria volti al consolidamento statico e all’adeguamento funzionale delle infrastrutture e delle relative pertinenze, impianti, attrezzature e servizi, attraverso opere di natura strutturale che ne prevedono modificazioni delle caratteristiche e delle dimensioni purché non concretanti realizzazione di nuovi tratti viari. ”.
Art. 10. (Modifiche all’articolo 14 della
1. La rubrica dell’articolo 14 della
2. Al comma 1 dell’articolo 14 della
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della
“ 2 bis. Gli interventi di nuova costruzione consistenti nell’ampliamento all’esterno della sagoma fino al 20 per cento sono assentibili senza applicazione dell’indice di edificabilità previsto dai piani urbanistici. ”.
Art. 11. (Abrogazione degli articoli 15 e 16 della
1. Gli articoli 15 e 16 della
Art. 12. (Modifiche all’articolo 17 della
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della
2. Al comma 4 dell’articolo 17 della
Art. 13. (Sostituzione dell’articolo 18 della
1. L’articolo 18 della
“ Articolo 18
(Distanze tra edifici da osservare negli interventi di nuova costruzione e sul patrimonio edilizio esistente )
1. Negli interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia comportanti sopraelevazioni o ampliamenti in senso orizzontale della volumetria dell’edificio preesistente, la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti, misurata in senso ortogonale alle pareti che si fronteggiano, non può essere inferiore a 10 metri, salva la possibilità di fissare nel Piano Urbanistico Comunale (PUC), con riferimento a gruppi di edifici, distanze inferiori purché le relative previsioni abbiano contenuto di indicazioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive di dettaglio, equivalenti alle prescrizioni progettuali contenute nei Piani Urbanistici Operativi (PUO), contrassegnate da efficacia vincolante in sede attuativa e che risultino idonee a garantire, sotto il profilo igienico-sanitario, urbanistico e paesaggistico, un equilibrato assetto, sulla base di apposite analisi a corredo del PUC. ”.
Art. 14. (Modifica all’articolo 19 della
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della
Art. 15. (Abrogazione degli articoli 20, 21, 21 bis, 21 ter, 23 e 24 della
1. Gli articoli 20, 21, 21 bis, 21 ter, 23 e 24 della
Art. 16. (Sostituzione dell’articolo 25 della
1. L’articolo 25 della
“ Articolo 25
(Varianti in corso d’opera)
1. Sono realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire e a SCIA che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del
2. Sono realizzabili mediante SCIA e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore. La fine dei lavori deve essere comunicata nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione.
3. Le varianti in corso d’opera relative ad interventi oggetto di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), semprechè consistenti in opere rientranti nel relativo campo di applicazione, possono essere eseguite purchè attestate con apposito elaborato grafico in sede di comunicazione di fine lavori, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione.
4. Le varianti in corso d’opera non rientranti nei limiti del comma 1 richiedono il preventivo rilascio di un nuovo permesso di costruire o la presentazione di nuova SCIA da individuarsi in relazione all’oggetto dei lavori in variante. ”.
Art. 17. (Abrogazione dell’articolo 26 della
1. L’articolo 26 della
Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 28 della
1. L’articolo 28 della
“ Articolo 28
(Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e infrastrutture lineari energetiche)
1. La realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non rientranti nell’attività edilizia libera di cui all’articolo 6 del
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica relativa a progetti di infrastrutture lineari energetiche i soggetti interessati presentano istanza all’Amministrazione competente ai sensi del comma 1 corredata di:
a) relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto delle aree interessate, delle caratteristiche dell’impianto di cui si chiede la realizzazione, delle eventuali opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso;
b) elaborati progettuali, con piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25000;
c) eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, nonché di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
3. Per l’autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili l’istanza è corredata della documentazione minima indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e nelle Linee guida emanate dalla Giunta regionale in attuazione dello stesso.
4. Nel caso di istanze per la realizzazione di elettrodotti la Provincia o la Città metropolitana acquisisce le valutazioni tecniche dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) relative all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nell’ambito della conferenza di servizi.
5. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti e ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 4 vengono calcolate dalla Provincia o dalla Città metropolitana in base al tariffario regionale. Il soggetto interessato deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell'ARPAL dei relativi importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura del procedimento.
6. Nel caso di istanze per il rilascio di autorizzazione di impianti non sottoposti a procedure di VIA, a seguito dell’avvio del procedimento, le amministrazioni competenti provvedono a pubblicare nel proprio sito informatico istituzionale un avviso in cui sono precisati il luogo e le modalità di consultazione del progetto, nonché le eventuali varianti alla strumentazione urbanistica o territoriale ad esso sottese, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 11 e 52 ter del
7. Ove gli impianti siano soggetti a verifica-screening ai sensi della vigente legislazione la relativa procedura è attivata dai soggetti interessati a seguito dell'avvio del procedimento di autorizzazione unica da parte della Provincia o della Città metropolitana. L'iter del procedimento di autorizzazione unica è sospeso fino al ricevimento della pronuncia regionale di verifica-screening.
8. Per gli impianti eolici deve essere rispettata per ciascun aerogeneratore una distanza minima non inferiore a 200 metri dalle unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e una distanza dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a sei volte l’altezza massima dell’aerogeneratore.
9. Il provvedimento di autorizzazione unica emanato a conclusione della conferenza di servizi comporta:
a) l'approvazione del progetto definitivo e, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza che determina l’inizio del procedimento di esproprio;
b) l’approvazione delle eventuali varianti alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e territoriale;
c) il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche;
d) l’autorizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli impianti.
10. Il provvedimento di autorizzazione unica:
a) può prevedere prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, nonché eventuali misure di compensazione a favore dei comuni di natura non meramente patrimoniale o economica;
b) definisce le specifiche modalità per l’ottemperanza agli obblighi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti;
c) prevede il termine per l’avvio e la conclusione dei lavori. ”.
Art. 19. (Abrogazione degli articoli 29, 30 e 31 della
1. Gli articoli 29, 30 e 31 della
Art. 20. (Modifica all’articolo 33 della
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della
Art. 21. (Abrogazione dell’articolo 34 della
1. L’articolo 34 della
Art. 22. (Modifica all’articolo 35 della
1. Al comma 3 dell’articolo 35 della
Art. 23. (Abrogazione degli articoli 36 e 37 della
1. Gli articoli 36 e 37 della
Art. 24. (Modifiche all’articolo 38 della
1. Al comma 1 dell’articolo 38 della
a) le parole: “ superficie agibile ” sono sostituite dalle seguenti: “ superficie utile ” e le parole: “ o comunque un’incidenza significativa sotto il profilo urbanistico, ” sono soppresse;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “ a) un aumento della superficie utile dell’edificio o delle singole unità immobiliari; ”;
c) alla lettera b) le parole: “superficie agibile” sono sostituite dalle seguenti: “superficie utile”;
d) la lettera c), è abrogata;
e) alla lettera d) le parole: “nonché di integrale ristrutturazione edilizia comportanti la trasformazione delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’immobile originario”, sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 38 della
3. Al comma 4 dell’articolo 38 della
4. Al comma 5 dell’articolo 38 della
5. Al comma 6 bis dell’articolo 38 della
Art. 25. (Modifiche all’articolo 39 della
1. La lettera g bis) del comma 1 dell’articolo 39 della
2. Al comma 2 bis dell’articolo 39 della
3. Al comma 3 dell’articolo 39 della
Art. 26. (Inserimento degli articoli 39 bis e 39 ter della
1. Dopo l’articolo 39 della
“ Articolo 39 bis
(Controllo degli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 6 bis, comma 5, del
2. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della CILA trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 19, commi 3 e 4, della
Art. 39 ter
(Controllo sulle segnalazioni certificate di agibilità di cui all’articolo 24 del
1. Le segnalazioni certificate presentate ai sensi dell’articolo 24 del
2. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello SUE rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all’interessato di conformare l’opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla SCIA, dal permesso di costruire o con variazioni essenziali di cui all’articolo 44. La mancata sottoposizione a controllo delle segnalazioni certificate di agibilità presentate ai sensi dell’articolo 24 del
Art. 27. (Modifiche all’articolo 40 della
1. Al comma 5 dell’articolo 40 della
2. Al comma 6 dell’articolo 40 della
Art. 28. (Abrogazione degli articoli 41, 42 e 43 della
1. Gli articoli 41, 42 e 43 della
Art. 29. (Modifiche all’articolo 44 della
1. La rubrica dell’articolo 44 della
2. Il comma 1 dell’articolo 44 della
3. Al comma 2 dell’articolo 44 della
a) la parola: “Costituiscono” è sostituita dalle seguenti: “Ai sensi dell’articolo 32 del
b) al numero 2 della lettera a) le parole: “di cui all’articolo 49” sono soppresse;
c) alla lettera b) la parola: “agibile” è sostituita dalla seguente: “utile”;
d) alla lettera d) le parole: “, comma 2”, sono soppresse.
Art. 30. (Abrogazione degli articoli 45, 46, 47, 49, 50 e 51 della
1. Gli articoli 45, 46, 47, 49, 50 e 51 della
Art. 31. (Modifiche all’articolo 52 della
1. Al comma 1 dell’articolo 52 della
2. Al comma 2 dell’articolo 52 della
3. Ai commi 6 e 7 dell’articolo 52 della
4. Al comma 9 dell’articolo 52 della
a) dopo le parole: “provvedimento provinciale” sono inserite le seguenti: “o metropolitano”;
b) alla lettera a) dopo le parole: “La Provincia” sono inserite le seguenti: “ o la Città metropolitana”;
c) alla lettera b) le parole: “a norma dell’articolo 58”, sono soppresse.
Art. 32. (Modifiche all’articolo 53 della
1. La rubrica dell’articolo 53 della
2. Al comma 2 dell’articolo 53 della
3. Al comma 3 dell’articolo 53 della
4. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 53 della
5. Al comma 6 dell’articolo 53 della
Art. 33. (Abrogazione degli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della
1. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della
Art. 34. (Inserimento dell’articolo 66 bis della
1. Dopo l’articolo 66 della
“ Articolo 66 bis
(Definizioni dei parametri urbanistico-edilizi)
1. Fatte salve le specificazioni contenute nel presente Titolo le definizioni dei parametri urbanistico-edilizi sono contenute nel RET nazionale, come recepito dalla Regione. ”.
Art. 35. (Sostituzione dell’articolo 67 della
1. L’articolo 67 della
“ Articolo 67
(Disciplina urbanistica per la quantificazione della superficie accessoria e misure di incentivazione per finalità di risparmio energetico)
1. I comuni nell’ambito della disciplina del PUC stabiliscono le percentuali di SA realizzabile nel limite massimo del 60 per cento della SU in ragione delle peculiari caratteristiche paesaggistiche, degli interventi, delle tipologie edilizie e costruttive ammesse.
2. Al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e di migliorare la qualità degli edifici negli interventi di nuova costruzione non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze e delle superfici gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti , dei solai intermedi e di chiusura nei limiti e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 14 del
3. Gli strumenti e i piani urbanistici comunali possono prevedere per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti incrementi di cubatura in sede di rilascio del titolo edilizio nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 12 del
Art. 36. (Abrogazione degli articoli 67 bis, 68, 69 e 70 della
1. Gli articoli 67 bis, 68, 69 e 70 della
Art. 37. (Modifiche all’articolo 72 della
1. Al comma 1 dell’articolo 72 della
2. Al comma 2 dell’articolo 72 della
Art. 38. (Modifica all’articolo 73 della
1. Al comma 3 dell’articolo 73 della
Art. 39. (Abrogazione degli articoli 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88 e 88 bis della
1. Gli articoli 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88 e 88 bis della
Art. 40. (Modifiche all’articolo 89 della
1. La rubrica dell’articolo 89 della
2. Il comma 1 dell’articolo 89 della
Art. 41. (Abrogazione degli Allegati 1 e 2 della
1. Gli Allegati 1 e 2 della
Art. 42. (Modifiche alla
1. Il comma 1 bis dell’articolo 6 bis della
“ 1 bis. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione sismica di cui all’articolo 94 del
Art. 43. (Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della
“ 1. Il parametro dimensionale cui fare riferimento per l'applicazione del contributo di costruzione è costituito dalla superficie utile (SU), come definita nel Regolamento Edilizio Tipo (RET) e nei provvedimenti emanati in sua attuazione. ”.
2. Al comma 2 dell’articolo 10 della
a) le parole: “le aree stesse sono incluse” sono sostituite dalle seguenti: “e nel caso di realizzazione di superfici accessorie direttamente collegate e fruibili dall’unità immobiliare, le aree e le superfici stesse sono incluse”;
b) al secondo periodo, dopo le parole: “A tali aree” sono inserite le seguenti: “e superfici”.
Art. 44. (Modifica alla
1. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 2 della
Art. 45. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 46. (Modifica all’articolo 6 della
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 47. (Disposizioni finali e transitorie)
1. I Piani Urbanistici Comunali (PUC) adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) definiscono la disciplina degli interventi assentibili sul patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova costruzione assumendo a riferimento le disposizioni di cui al d.p.r 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e della
b) attribuiscono agli ambiti e ai distretti gli indici edificatori e gli altri parametri urbanistico-edilizi in conformità alle definizioni contenute nel Regolamento Edilizio Tipo nazionale (RET), come recepito dalla Regione e nel Titolo I della Parte II della
2. I procedimenti edilizi e sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti sulla base della legislazione vigente al momento della presentazione della relativa istanza.
Art. 48. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.