§ 4.9.56 - L.R. 5 agosto 2014, n. 18.
Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.9 trasporti, porti e comunicazioni
Data:05/08/2014
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni attuative della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))


§ 4.9.56 - L.R. 5 agosto 2014, n. 18. [1]

Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)

(B.U. 6 agosto 2014, n. 10)

 

Art. 1. (Disposizioni attuative della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))

1. [Abrogato].

2. [Abrogato].

3. Al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale e di consentirne l’aggiudicazione entro il 31 dicembre 2017, in presenza di servizi di trasporto i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza, i soggetti esercenti il servizio continuano ad assicurare l’integrale e regolare prosecuzione delle attività ed, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o in eventuali successivi atti che abbiano regolato il rapporto, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

3 bis. La Regione verifica, in termini compatibili con quelli di cui ai commi 2 e 3, la revisione del lotto unico di cui all’articolo 14, comma 1, della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

4. [Abrogato].

5. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 30 della l.r. 33/2013.

 


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 9 agosto 2016, n. 19.