Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 17/12/2018 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020) |
Art. 2. (Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2017) |
Art. 3. (Accantonamenti a fondi) |
Art. 4. (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2017) |
Art. 5. (Fondo di cassa) |
Art. 6. (Integrazione dell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine) |
Art. 7. (Recupero basilica superiore del Santuario di Oropa) |
Art. 8. (Finanziamento del Programma attuativo regionale FSC 2014-2020) |
Art. 9. (Disposizioni finanziarie in materia di personale regionale) |
Art. 10. (Disposizioni per favorire l'estinzione delle comunità montane) |
Art. 11. (Contributo straordinario all'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia) |
Art. 12. (Contributi per pronto intervento e ripristino evento alluvionale 2018) |
Art. 13. (Contributo straordinario per la viabilità di collegamento con il nuovo ospedale unico dell'azienda sanitaria locale del VCO) |
Art. 14. (Contributo straordinario per oneri connessi al SIN "Area critica di Casale Monferrato") |
Art. 15. (Contributo per implementazione del fondo di dotazione della Fondazione Teatro Regio di Torino) |
Art. 16. (Spese per noleggio mezzi in uso nei cantieri per le opere di manutenzione idraulica e idraulico- forestale) |
Art. 17. (Spese per il servizio di spegnimento incendi nell'ambito del sistema regionale di protezione civile) |
Art. 18. (Contratti di filiera e di distretto 2015-2020) |
Art. 19. (Sospensione dell'applicazione dell'imposta regionale prevista dall'articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6) |
Art. 20. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20) |
Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20) |
Art. 22. (Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 8 giugno 1981, n. 20) |
Art. 23. (Inserimento dell'articolo 3 ter nella legge regionale 8 giugno 1981, n. 20) |
Art. 24. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24) |
Art. 25. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24) |
Art. 26. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9) |
Art. 27. (Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2) |
Art. 28. (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23) |
Art. 29. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18) |
Art. 30. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4) |
Art. 31. (Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 ed approvazione ulteriori allegati) |
Art. 32. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7) |
Art. 33. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 14) |
Art. 34. (Disposizioni finali) |
Art. 35. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 6.1.297 - L.R. 17 dicembre 2018, n. 20.
Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e disposizioni finanziarie.
(B.U. 18 dicembre 2018, n. 50 - S.O. n. 4)
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020)
1. Nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui alla
Art. 2. (Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2017)
1. In base all'articolo 7, comma 1, della
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della
Art. 3. (Accantonamenti a fondi)
1. Nell'esercizio 2018 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, gli importi iscritti all'articolo 8 della
a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2017 derivante da riaccertamento straordinario dei residui per un importo pari a euro 324.662.324,49;
b) fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2017 per un importo pari a euro 64.182.981,69;
c) fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della
d) fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 95.489.179,69, di cui euro 61.629.007,35 per sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012, euro 21.358.940,47 per la transazione fra Agenzia della mobilità piemontese e GTT S.p.A., relativa agli importi dovuti a GTT al 31 dicembre 2017 per la gestione dei servizi di TPL, euro 12.501.231,87 per far fronte ad oneri potenziali derivanti da vertenze per fare fronte a rischi derivanti da controversie che si sono prospettate nel corso dell'anno 2017;
e) altri accantonamenti per un importo pari a euro 43.713.440,74, di cui euro 41.213.440,74 per il fondo garanzie fidejussorie rilasciate ed euro 2.500.000,00 per gli oneri dovuti al rinnovo contrattuale dei dipendenti regionali;
f) fondo anticipazioni liquidità ai sensi del
2. Nell'esercizio 2018 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, gli importi iscritti all'articolo 8 della
a) vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 61.494.362,28, di cui:
1) euro 40.236.793,52 per reiscrizione della quota regionale delle economie di spesa derivanti dalla riprogrammazione di risorse previste e non impegnate nel periodo 2014-2017 dal POR FESR 2014-2020 e dal POR FSE;
2) euro 17.030.790,35 per oneri a carico del bilancio regionale derivanti dalla riconciliazione al 31 dicembre 2016 dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e con le società controllate e partecipate, ai sensi dell'articolo11, comma 6, lettera j), del
3) euro 4.226.778,41 per trattamento accessorio del personale dirigente.
b) vincoli derivanti da trasferimenti per euro 62.752.809,33, di cui:
1) euro 53.819.194,96 per debiti fuori bilancio derivanti da iscrizione di spese già finanziate dallo Stato e non contabilizzate a bilancio in anni precedenti, nonché per obbligazioni pregresse esigibili a partire dall'esercizio 2018;
2) euro 7.094.697,61 per importo vincolato per somme accertate e da iscrivere in spesa in esercizi futuri;
3) euro 1.838.916,76 per reiscrizione della parte residua del risultato di amministrazione 2016 relativa a spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea non impegnate nell'esercizio 2017.
3. Al prelievo di somme dai fondi di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante provvedimento della Giunta regionale, nei limiti dell'allegato B alla presente legge.
Art. 4. (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2017)
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 sono aggiornati in conformità ai corrispondenti dati di fine esercizio definiti dalla
Art. 5. (Fondo di cassa)
1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018 è determinato in euro 165.910.479,88 in conformità con quanto disposto dall'articolo 6 della
Art. 6. (Integrazione dell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine)
1. L'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine di cui all'allegato 13 della
Art. 7. (Recupero basilica superiore del Santuario di Oropa)
1. Al fine di sostenere i lavori di restauro e consolidamento della Basilica Superiore del Santuario di Oropa, è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (spese in conto capitale) uno stanziamento nell'esercizio 2018 pari a euro 410.000,00, nel 2019 pari a euro 240.000,000 e nel 2020 pari a euro 200.000,00 da erogare all'amministrazione Santuario di Oropa.
Art. 8. (Finanziamento del Programma attuativo regionale FSC 2014-2020)
1. Nell'ambito del Programma attuativo regionale Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR-FSC) è adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie assegnate al Piemonte in qualità di autorità di gestione ovvero di organismo intermedio, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, riportato nell'allegato C alla presente legge. Tale riparto viene rimodulato annualmente con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'avanzamento della spesa e del quadro di riferimento dell'attuazione stabilito nel Programma operativo.
Art. 9. (Disposizioni finanziarie in materia di personale regionale)
1. Al fine di completare il processo di progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito alla Regione ed in attuazione delle disposizioni di cui al capo VI della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 4 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018), fermi restando i vincoli ed i limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali per la quantificazione delle risorse da destinare al trattamento economico del personale regionale, le risorse, già fissate dall'articolo 8 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 14 (Legge Finanziaria per l'anno 2010) e dall'articolo 4 della
2. Le risorse, come rideterminate ai sensi del comma 1, sono comprensive delle corrispondenti quote dei fondi delle risorse decentrate degli enti di provenienza del personale trasferito alla Regione e, a decorrere dall'anno 2019, possono essere oggetto degli eventuali adeguamenti conseguenti la definizione a regime del trattamento economico accessorio del personale trasferito alla Regione ai sensi della
Art. 10. (Disposizioni per favorire l'estinzione delle comunità montane)
1. Al fine di favorire la conclusione del processo di superamento delle comunità montane disposto al capo IV della
2. I criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze connesse alla conclusione delle attività di liquidazione dichiarate dai commissari liquidatori.
Art. 11. (Contributo straordinario all'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia)
1. A seguito della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione lavoro n. 162/2018 è riconosciuto all'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia un contributo straordinario pari all'importo del giudicato.
2. Il contributo di cui al comma 1 è quantificato in euro 172.233,04, cui si fa fronte con le risorse iscritte per l'anno 2018 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
3. Al prelievo di somme dal fondo per spese impreviste di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo.
Art. 12. (Contributi per pronto intervento e ripristino evento alluvionale 2018)
1. Al fine di fronteggiare le emergenze ambientali ed il dissesto idrogeologico conseguenti all'evento alluvionale 2018, è stabilito un contributo pari a euro 4.000.000,00 per interventi di pronto intervento e di ripristino di danni causati ad immobili pubblici nonché per emergenze su edifici scolastici.
2. Il contributo di cui al comma 1 è iscritto per l'esercizio finanziario 2018 in apposito capitolo della missione 11 (Soccorso civile), programma 11.02 (Interventi a seguito di calamità naturali) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 13. (Contributo straordinario per la viabilità di collegamento con il nuovo ospedale unico dell'azienda sanitaria locale del VCO)
1. Nell'ambito del protocollo di intesa per la realizzazione del nuovo ospedale unico dell'azienda sanitaria locale del VCO, è stabilito un contributo per l'esercizio 2019 di euro 1.500.000,00 al Comune di Ornavasso per la realizzazione della viabilità di accesso all'area ove è prevista la costruzione del nuovo ospedale.
2. La Giunta è autorizzata a stipulare apposito accordo di programma al fine di garantire condizioni di accessibilità diretta della relativa viabilità di collegamento con l'ospedale.
3. Il contributo di cui al comma 1 è iscritto nel Fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 14. (Contributo straordinario per oneri connessi al SIN "Area critica di Casale Monferrato")
1. Per l'annualità 2018 è iscritto un contributo straordinario di euro 250.000,00 a favore del Comune di Casale Monferrato, in riferimento all'ambito del Sito di interesse nazionale (SIN) Area critica di Casale Monferrato, per gli oneri assunti dallo stesso comune a supporto di quarantotto comuni interessati dal piano nazionale di bonifica, ivi compresa la presenza delle discariche, da iscrivere nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 15. (Contributo per implementazione del fondo di dotazione della Fondazione Teatro Regio di Torino)
1. Al fine di garantire la stabilità finanziaria della Fondazione Teatro Regio di Torino, è stabilito un contributo di euro 1.000.000,00 destinato all'implementazione del Fondo di dotazione per il finanziamento di spese straordinarie per investimenti.
2. Il contributo di cui al comma 1 è iscritto per l'esercizio finanziario 2018 in apposito capitolo della missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 16. (Spese per noleggio mezzi in uso nei cantieri per le opere di manutenzione idraulica e idraulico- forestale)
1. Ai fini di una efficace ed efficiente gestione dei mezzi in uso nei cantieri per le opere di manutenzione idraulica e idraulico-forestale è autorizzata la sottoscrizione di contratti quadriennali per il periodo 2019-2022.
2. La spesa prevista per gli esercizi 2019 e 2020 pari ad euro 460.320,00 annui, trova copertura negli stanziamenti già iscritti nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. E' altresì autorizzata l'assunzione della medesima spesa annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) dei rispettivi bilanci.
Art. 17. (Spese per il servizio di spegnimento incendi nell'ambito del sistema regionale di protezione civile)
1. Ai fini della corretta programmazione del servizio di spegnimento incendi, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, è autorizzata la sottoscrizione di contratti quinquennali per il periodo 2020-2024.
2. La spesa prevista per l'esercizio 2020, pari ad euro 1.775.000,00, trova copertura negli stanziamenti già iscritti nella missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. E' altresì autorizzata l'assunzione della medesima spesa annuale, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024, nell'ambito missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile) dei rispettivi bilanci.
Art. 18. (Contratti di filiera e di distretto 2015-2020)
1. La Giunta regionale è autorizzata a presentare apposita manifestazione di interesse per assicurare la partecipazione della Regione Piemonte al cofinanziamento del IV bando inerente i contratti di filiera e di distretto di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali dell'8 gennaio 2016.
2. Gli oneri derivanti dal cofinanziamento di cui al comma 1 sono complessivamente quantificati in euro 2.798.043,22 e trovano copertura tramite l'iscrizione di euro 100.000,00 sull'anno 2019 e di euro 698.043,22 sull'anno 2020, nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. E' altresì autorizzata l'assunzione della spesa annuale di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, da iscriversi nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) dei rispettivi bilanci.
Art. 19. (Sospensione dell'applicazione dell'imposta regionale prevista dall'articolo 10 della
1. L'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) a decorrere dal 1° gennaio 2018, prevista dall'articolo 10 della
Art. 20. (Modifiche all'articolo 1 della
1. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 1 della
Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto si avvalgono di:
a) dipendenti della Regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico;
b) dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti;
c) personale diverso da quello di cui alle lettere a) e b).
3. Il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, possono altresì avvalersi di dipendenti di cui al comma 2, lettera b), comandati, presso il Consiglio regionale, su richiesta del medesimo Presidente del gruppo consiliare o del Consigliere in caso di gruppo misto e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, dell'ente o dell'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata pari all'assegnazione al gruppo e comunque non superiore alla durata della legislatura. Il contratto cessa anticipatamente in caso di richiesta da parte del Presidente del gruppo consiliare o del Consigliere in caso di gruppo misto.
4. Il costo complessivo per il personale comandato di cui al comma 3 è computato nel tetto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, e pertanto non rientra nella spesa per il personale del Consiglio regionale.
5. I contratti di cui al comma 1 possono essere risolti in qualsiasi momento da entrambe le parti, oltre che per giustificato motivo, anche a causa del venir meno del rapporto fiduciario, sulla base di una adeguata motivazione. Il rapporto contrattuale cessa comunque in caso di scioglimento del gruppo consiliare.
6. Il Presidente del gruppo o il Consigliere appartenente al gruppo misto secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, può apportare modifiche al contratto con proposta sottoscritta per accettazione dal dipendente o dal collaboratore e trasmessa agli uffici del Consiglio regionale.
7. Le attività connesse all'elaborazione e liquidazione delle competenze per il personale dei Gruppi consiliari sono effettuate dagli uffici del Consiglio regionale.".
Art. 22. (Inserimento dell'articolo 3 bis nella
1. Dopo l'articolo 3 della
1. Il trattamento economico dei personale di cui all'articolo 3, comma 1, assunto con contratto a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, è stabilito dal Presidente del gruppo o dal singolo componente dei gruppo misto, in relazione alle prestazioni richieste ed è parametrato sulla base dei trattamenti tabellari previsti dal vigente CCNL.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 può essere integrato da una indennità onnicomprensiva sostitutiva di ogni compenso accessorio, secondo fasce di importo definite dall'Ufficio di Presidenza.".
Art. 23. (Inserimento dell'articolo 3 ter nella
1. Dopo l'articolo 3 bis della
1. I contratti di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 1 sono stipulati nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 7, commi 5 bis e 6, del
Art. 24. (Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
1. I contributi in conto capitale per la formazione delle varianti, di cui all'articolo 1, sono concessi alle unioni di comuni o alle forme associative di comuni che svolgono la funzione di pianificazione urbanistica, nella misura del 90 per cento della spesa, comprensiva di oneri, per la formazione di strumenti intercomunali, nonché ai singoli comuni nella misura del 70 per cento della spesa, comprensiva di oneri, calcolata nei preventivi di parcella, redatti da professionisti incaricati, muniti di positivo parere di congruità dei rispettivi ordini professionali, oppure, della dichiarazione del comune relativa al mancato rilascio del citato parere, fino ad un contributo massimo complessivo di euro 25.822,84 per il progetto urbanistico e le relative indagini.".
Art. 25. (Modifiche all'articolo 3 della
1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 della
Art. 26. (Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
Art. 27. (Modifiche all'articolo 46 della
1. Il comma 3 dell'articolo 46 della
Art. 28. (Modifiche all'articolo 36 della
1. Al comma 4 dell'articolo 36 della
Art. 29. (Modifiche all'articolo 13 della
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della
Art. 30. (Modifiche all'articolo 26 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della
Art. 31. (Aggiornamento degli allegati alla
1. Sono approvati i seguenti allegati alla presente legge recanti il dato assestato delle risorse oggetto delle variazioni di bilancio indicate nell'allegato A dell'articolo 1:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato D);
b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);
c) il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato F);
d) l'aggiornamento della nota integrativa del bilancio di previsione 2018-2020 (allegato G);
e) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato H);
f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);
g) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato L);
h) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato M);
i) il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato N).
2. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre aggiornati gli allegati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed o), della
3. E' allegata alla presente legge, in ottemperanza alla previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), del
Art. 32. (Modifiche all'articolo 12 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) è inserito il seguente: "2 bis. Dal 1° gennaio 2019 la Regione Piemonte succede a titolo universale e subentra all'Agenzia regionale adozioni internazionali nei rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze e ne esercita le funzioni, senza soluzione di continuità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.".
Art. 33. (Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 3 dell'articolo 7 della
Art. 34. (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 si applicano a decorrere dalla XI legislatura.
Art. 35. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Allegati
(Omissis)