§ 3.4.13 - L.R. 3 novembre 2023, n. 30.
Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 asili nido
Data:03/11/2023
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità.
Art. 2.  Sistema integrato.
Art. 3.  Nido d'infanzia e micronido.
Art. 4.  Nido e micronido d'infanzia aziendale.
Art. 5.  Sezione primavera.
Art. 6.  Servizi integrativi.
Art. 7.  Nido in famiglia.
Art. 8.  Spazio gioco per bambini.
Art. 9.  Centro per bambini e famiglie.
Art. 10.  Scuole dell'infanzia.
Art. 11.  Polo dell'infanzia.
Art. 12.  Coordinamenti pedagogici territoriali.
Art. 13.  Coordinatore pedagogico.
Art. 14.  Funzioni della Regione.
Art. 15.  Funzioni dei comuni.
Art. 16.  Tavolo interistituzionale permanente.
Art. 17.  Funzioni delle aziende sanitarie locali.
Art. 18.  Fondo a sostegno dei servizi.
Art. 19.  Promozione della qualità dei servizi.
Art. 20.  Formazione.
Art. 21.  Monitoraggio e valutazione.
Art. 22.  Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni.
Art. 23.  Sistema informativo regionale.
Art. 24.  Autorizzazione.
Art. 25.  Accreditamento.
Art. 26.  Vigilanza.
Art. 27.  Sanzioni.
Art. 28.  Titolarità e gestione dei servizi.
Art. 29.  Personale.
Art. 30.  Partecipazione e trasparenza.
Art. 31.  Partecipazione economica delle famiglie ai servizi per l'infanzia.
Art. 32.  Regolamento di organizzazione dei servizi per l'infanzia.
Art. 33.  Clausola di monitoraggio.
Art. 34.  Disposizioni transitorie.
Art. 35.  Abrogazioni.
Art. 36.  Disposizioni finanziarie.


§ 3.4.13 - L.R. 3 novembre 2023, n. 30.

Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni.

(B.U. 9 novembre 2023, n. 45 - S.O. n. 2)

 

TITOLO I

Il sistema dei servizi e dei soggetti della programmazione e risorse finanziarie

Capo I

Il sistema integrato dei servizi per l'infanzia

 

Art. 1. Principi e finalità.

1. La presente legge, in ottemperanza alle convenzioni internazionali e agli indirizzi dell'Unione europea e nazionali, attua il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia.

2. La Regione, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), definisce i criteri generali per la programmazione, la realizzazione, l'attivazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per l'infanzia, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative.

3. La Regione riconosce i bambini quali soggetti di diritti individuali, civili e sociali e opera affinché essi siano rispettati come persone. A tal fine è garantito loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, riconoscendo e valorizzando le differenze e contrastando le disuguaglianze.

3. Il sistema regionale integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni è finalizzato a garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socioeconomiche e produttive del territorio.

4. In considerazione della diversificazione dei bisogni, la Regione riconosce la pluralità delle offerte educative e il diritto di scelta dei genitori, nel pieno rispetto dei diritti dei bambini.

5. I servizi zero-tre anni sono orientati al raggiungimento delle seguenti finalità:

a) favorire il benessere e la crescita dei bambini, valorizzando le originali identità individuali;

b) favorire la conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura dei bambini, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), anche promuovendo azioni di sostegno alla funzione educativa delle famiglie;

c) garantire l'accesso ai servizi a quote sempre maggiori di bambini, l'equilibrata presenza dei servizi nelle diverse aree territoriali, l'omogeneità qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa;

d) garantire l'accesso ai servizi ai bambini in condizioni di disabilità certificata;

e) offrire ai bambini un contesto socioeducativo di accoglienza, di crescita, di socializzazione e di apprendimento, nel rispetto delle loro potenzialità e competenze affettive, relazionali e cognitive;

f) prevedere la partecipazione delle famiglie alla definizione degli obiettivi educativi e alla verifica del loro raggiungimento, assicurando modalità flessibili di incontro e collaborazione con le medesime e l'apertura al territorio;

g) riconoscere e valorizzare le differenze dei percorsi di vita, delle identità, dei tempi di crescita, delle modalità relazionali e delle concezioni di educazione dei bambini e delle loro famiglie;

h) favorire la partecipazione di bambini con bisogni educativi speciali che possono emergere in condizione di disabilità o in presenza di situazioni di svantaggio socioeconomico o culturale, grazie a interventi mirati nell'organizzazione degli spazi e delle attività;

i) promuovere la qualità dell'offerta avvalendosi di personale educativo con qualificazione universitaria e garantendo la formazione continua di tutto il personale, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico dei servizi a livello territoriale anche attraverso la presenza del coordinatore pedagogico.

 

     Art. 2. Sistema integrato.

1. Il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia.

2. Il sistema integrato è progressivamente attuato mediante la promozione dei poli dell'infanzia di cui all'articolo 11 e l'istituzione dei coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'articolo 12 e del Tavolo interistituzionale permanente di cui all'articolo 16.

3. La Regione promuove la realizzazione di servizi educativi per l'infanzia attraverso un'offerta diversificata, per raggiungere la più ampia utenza e soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali.

4. Il sistema dei servizi zero-tre anni è costituito da:

a) nido d'infanzia;

b) micronido;

c) sezioni primavera;

d) servizi integrativi.

5. La gestione e l'offerta dei servizi educativi per l'infanzia sono di competenza dei comuni singoli o associati, degli enti comunali destinati al sistema dei servizi socioeducativi per l'infanzia, costituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), delle aziende pubbliche di servizi alla persona e degli altri soggetti pubblici e privati in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata ai sensi dell'articolo 24.

6. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni di cui all'articolo 22 e previo parere della commissione consiliare competente, definisce, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti minimi strutturali e organizzativi-gestionali nonché i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi ai fini della loro autorizzazione ai sensi dell'articolo 24 e gli ulteriori requisiti ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.

7. Non sono attivabili né autorizzabili servizi educativi per bambini dalla nascita sino a sei anni diversi da quelli definiti dal comma 4 e dal decreto legislativo 65/2017.

 

     Art. 3. Nido d'infanzia e micronido.

1. Il nido d'infanzia è un servizio che accoglie bambini per un numero di posti minimo di venticinque e massimo di settantacinque, fatti salvi i casi autorizzati e attivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il micronido è il servizio che accoglie bambini per un numero di posti da sei a ventiquattro.

3. Il nido d'infanzia e il micronido:

a) sono rivolti a bambini da tre a trentasei mesi;

b) garantiscono un progetto educativo, elaborato collegialmente, con l'accompagnamento e la supervisione dal coordinatore pedagogico e realizzato da personale educativo qualificato e aggiornato costantemente;

c) possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati, rispetto ai tempi e alle modalità di apertura dei servizi e alla loro ricettività, in base a progetti pedagogici e organizzativi specifici;

d) presentano i requisiti di accessibilità per i soggetti con disabilità, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e sono ubicati in un'area accessibile, adeguatamente protetta da fonti di inquinamento di ogni tipo e, di norma, caratterizzata dalla presenza di ampie zone verdi e soleggiate;

e) sono oggetto di autorizzazione per il funzionamento e la vigilanza nei termini indicati agli articoli 24 e 26.

4. Il nido d'infanzia e il micronido, in relazione all'orario di apertura, possono essere con frequenza a tempo pieno e a tempo parziale flessibile, garantendo il servizio di mensa e di riposo dei bambini in funzione della durata della permanenza degli stessi.

 

     Art. 4. Nido e micronido d'infanzia aziendale.

1. Il servizio di nido e micronido d'infanzia può essere organizzato in ambito aziendale e aperto al territorio.

2. Si qualifica nido d'infanzia aziendale il servizio rispondente ai requisiti strutturali e organizzativi determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 6, che, rispetto alla capacità ricettiva autorizzata, destina almeno il 50 per cento e non oltre l'80 per cento dei posti all'accoglienza dei figli dei dipendenti dell'azienda o delle aziende di riferimento. Se per tre anni consecutivi la quota dei posti destinati ai figli dei dipendenti delle aziende è inferiore a un terzo dei posti disponibili, la struttura perde la qualifica di nido d'infanzia aziendale. Tali disposizioni non si applicano ai micronidi d'infanzia aziendali.

3. La quota residua di posti del nido d'infanzia aziendale è riservata ai bambini residenti nel comune sede del servizio tramite convenzione e, in presenza di posti ancora disponibili, ad altre famiglie del territorio. Se la quota di posti non è utilizzata né dal comune, né dalle altre famiglie del territorio, può essere destinata all'accoglienza dei figli dei dipendenti della azienda o delle aziende di riferimento.

4. I bambini iscritti hanno diritto alla frequenza fino al passaggio alla scuola dell'infanzia, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore.

5. I nidi d'infanzia aziendali sono oggetto di autorizzazione per il funzionamento e di vigilanza nei termini indicati agli articoli 24 e 26.

6. La Regione sostiene l'attivazione dei nidi d'infanzia da parte di imprese singole o associate, ai sensi di quanto previsto dalle misure regionali di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di promozione del welfare aziendale e delle nuove forme di organizzazione del lavoro a misura di famiglia.

 

     Art. 5. Sezione primavera.

1. La sezione primavera è un servizio che accoglie bambini da ventiquattro a trentasei mesi, aggregato alla scuola dell'infanzia o inserito in un polo dell'infanzia, attivato, in coerenza con il principio di continuità educativa, all'interno di un progetto globale finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e allo sviluppo delle potenzialità dei bambini da due a sei anni.

2. I parametri di riferimento sono definiti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, nel rispetto della normativa statale e degli accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

     Art. 6. Servizi integrativi.

1. I servizi integrativi concorrono all'educazione e alla cura dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo.

2. I servizi integrativi sono identificati in:

a) servizio in contesto domiciliare ovvero nido in famiglia;

b) spazio gioco per bambini;

c) centro per bambini e famiglie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 65/2017.

3. I servizi integrativi hanno carattere educativo, ludico, di socializzazione e di cura, prevedono modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate e sono oggetto di autorizzazione al funzionamento e di vigilanza nei termini indicati agli articoli 24 e 26.

4. Il personale educativo operante nei servizi integrativi è in possesso dei titoli di studio necessari per operare nei servizi di nido d'infanzia e micronido.

 

     Art. 7. Nido in famiglia.

1. Il nido in famiglia è un servizio educativo inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare, rivolto ai bambini da tre a trentasei mesi.

2. Il servizio accoglie un numero massimo di sei bambini contemporaneamente, compresi i figli da tre a trentasei mesi del nucleo familiare del conduttore.

3. Il nido in famiglia è realizzato in immobili ad uso abitativo in possesso dei requisiti di sicurezza e salubrità e può prevedere la preparazione e somministrazione di alimenti.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, disciplina con propria deliberazione l'attività di nido in famiglia sulla base dei seguenti elementi:

a) coordinamento con il comune in cui è insediato il servizio;

b) collegamento obbligatorio con un servizio di nido d'infanzia, micronido o sezione primavera per la condivisione del percorso educativo, la supervisione, il supporto e la formazione;

c) identificazione del personale operante nel rispetto di quanto definito dall'articolo 6, comma 4.

d) caratteristiche minime di spazio, ubicazione, orario e tempi massimi di permanenza dei bambini.

 

     Art. 8. Spazio gioco per bambini.

1. Lo spazio gioco per bambini è un servizio educativo che accoglie bambini da dodici a trentasei mesi di età, affidati a educatori in modo continuativo, in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione. Possono essere accolti bambini sino a sei anni di età in presenza di specifiche esigenze contingenti delle famiglie o riferite a contesti territoriali connotati da limitata o difficile accessibilità ai servizi.

2. Lo spazio gioco prevede:

a) un progetto educativo coerente con l'età dei bambini;

b) strumenti di valutazione del servizio;

c) disponibilità di spazi e attrezzature adeguate a consentire una frequenza flessibile;

d) capacità ricettiva massima di venticinque posti bambino;

e) somministrazione di alimenti.

3. Lo spazio gioco non prevede il servizio mensa, ma solo la somministrazione di merende e spuntini e consente una frequenza per un massimo di cinque ore giornaliere.

4. Sono ricondotti allo spazio gioco anche i centri di custodia oraria o baby parking e le attività di custodia di bambini di cui al comma 1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, gli standard e i requisiti minimi per l'attivazione dei servizi di cui al presente articolo.

 

     Art. 9. Centro per bambini e famiglie.

1. Il Centro per bambini e famiglie accoglie bambini dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore e offre un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco, momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità. Non prevede il servizio di mensa e consente una frequenza flessibile, senza possibilità di affido del bambino.

2. Il servizio prevede un progetto educativo, spazi adeguatamente organizzati e strumenti di valutazione del servizio e non necessita di uno spazio destinato al riposo.

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, gli standard e i requisiti minimi per l'attivazione del servizio di cui al presente articolo.

 

     Art. 10. Scuole dell'infanzia.

1. Le scuole dell'infanzia statali e paritarie sono parte del sistema integrato.

2. Le scuole dell'infanzia statali e paritarie possono fare parte dei poli dell'infanzia di cui all'articolo 11 e partecipano ai coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'articolo 12.

 

     Art. 11. Polo dell'infanzia.

1. La Regione, al fine di realizzare il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, promuove la costituzione dei poli dell'infanzia, intesi quali luoghi che accolgono almeno un servizio zero-tre anni e una scuola dell'infanzia, localizzati nello stesso edificio oppure in edifici vicini.

2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e sulla base delle proposte formulate dagli enti locali, programma la costituzione dei poli e ne definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi e le modalità di gestione.

3. Il polo dell'infanzia si caratterizza quale laboratorio permanente di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio e sviluppa le seguenti attività:

a) continuità educativa;

b) progettazione pedagogica congiunta e integrazione operativa tra le diverse figure professionali;

c) organizzazione di incontri di formazione e scambio di esperienze tra educatori e insegnanti del sistema integrato, anche tenendo conto del piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

4. All'interno del polo gli spazi collettivi, nonché i servizi generali con le stesse funzioni, possono essere condivisi, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli stessi devono garantire la funzionalità dei diversi servizi.

5. La titolarità dei servizi costituenti il polo può far capo sia a soggetti pubblici, sia privati, previo accordo tra i titolari degli stessi sulle modalità operative di svolgimento delle attività.

 

     Art. 12. Coordinamenti pedagogici territoriali.

1. Al fine di favorire la continuità educativa e sviluppare la qualità dei servizi dai primi mesi di vita sino al compimento di sei anni, la Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 65/2017, promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, quali organismi stabili che riuniscono i referenti e, qualora presenti, i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

2. I coordinamenti pedagogici territoriali si costituiscono in ambiti territoriali omogenei secondo indirizzi definiti dalla Giunta regionale che tengono conto dei coordinamenti esistenti all'entrata in vigore della presente legge e sulla base dei seguenti criteri:

a) numero minimo e massimo di comuni;

b) numero minimo e massimo di servizi educativi e di istruzione dalla nascita sino a sei anni distinti per tipologia.

3. I coordinamenti pedagogici territoriali favoriscono il raccordo e l'integrazione dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia presenti nel territorio di riferimento e promuovono la qualità educativa dei servizi attraverso:

a) il confronto professionale collegiale tra gli operatori;

b) la formazione degli operatori;

d) l'incentivazione di incontri, confronti e scambi tra i servizi;

e) la promozione dell'innovazione e della sperimentazione educativa;

f) la riflessione sulle modalità di partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità;

g) il supporto alle attività di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi;

h) il raccordo tra servizi educativi, servizi scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento.

 

     Art. 13. Coordinatore pedagogico.

1. Il coordinatore pedagogico, la cui funzione deve essere garantita all'interno dei servizi educativi, cura il funzionamento dell'équipe educativa e promuove la partecipazione e il confronto tra gli educatori e insegnanti e i genitori sulla progettazione educativa e sulle prospettive dell'educazione dei bambini. Cura, inoltre, il raccordo tra le strutture educative e i servizi, nonché le attività di autovalutazione dei medesimi, proponendo approfondimenti formativi qualificati sulla base delle esigenze formative degli educatori, degli insegnanti e del personale ausiliario.

 

Capo II

Governance dei servizi e risorse finanziarie

 

     Art. 14. Funzioni della Regione.

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica sono di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 65/2017:

a) l'individuazione delle linee di indirizzo e dei criteri generali di programmazione, di sviluppo e di qualificazione dei servizi, in attuazione del piano di azione nazionale pluriennale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 65/2017;

b) la definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi-gestionali, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui all'articolo 2, nonché le modalità di gestione dei poli per l'infanzia;

c) la definizione di forme di continuità e di raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato;

d) la promozione e l'erogazione di contributi a sostegno del sistema dei servizi per l'infanzia;

e) la realizzazione di iniziative d'interesse regionale, la promozione di iniziative anche sperimentali e innovative proposte dagli enti territoriali e da altri soggetti;

f) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento in materia di sistema dei servizi per l'infanzia;

g) l'utilizzo del fondo regionale di cui all'articolo 18;

h) la promozione della formazione continua in servizio del personale dei servizi educativi, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015, nonché la promozione e il raccordo dei coordinamenti pedagogici territoriali;

i) la creazione e lo sviluppo del sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 65/2017;

l) il concorso al monitoraggio e alla valutazione del sistema integrato di educazione e di istruzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 65/2017;

m) la disciplina delle attività di autorizzazione e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 65/2017 effettuate dagli enti locali;

n) la definizione dei requisiti per l'accreditamento dei servizi per l'infanzia;

o) la programmazione della costituzione dei poli per l'infanzia di cui all'articolo 11.

 

     Art. 15. Funzioni dei comuni.

1. Sono di competenza dei comuni, anche in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle funzioni attribuite alla Regione, le seguenti funzioni:

a) il coordinamento del sistema dei servizi pubblici e privati in ambito comunale, promuovendo un sistema integrato di qualità;

b) la programmazione di politiche territoriali d'intervento, anche mediante l'orientamento e l'analisi del rapporto fra domanda e offerta di servizi;

c) l'istituzione, la gestione e l'organizzazione, con autonoma individuazione dei metodi gestionali, dei servizi per l'infanzia comunali, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24;

d) l'autorizzazione, l'accreditamento, la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni, avvalendosi della collaborazione delle aziende sanitarie locali (Asl) per gli aspetti di cui all'articolo 17, sui servizi educativi per l'infanzia privati e per quelli non a titolarità comunale, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), delle norme sull'inclusione dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;

e) l'adozione dei provvedimenti di tutela ritenuti necessari in base agli esiti dell'attività di vigilanza e controllo sul sistema dei servizi;

f) la raccolta dei dati, il censimento e il monitoraggio dei servizi educativi per l'infanzia esistenti sul territorio comunale anche mediante l'alimentazione di banche dati regionali e statali quale requisito per l'attribuzione di contributi regionali e ministeriali;

g) la formulazione, con il coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti titolari dei servizi operanti sul territorio, di proposte d'intervento per lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi;

h) l'informazione ai cittadini sul sistema dei servizi e sui criteri per l'accesso ai medesimi;

i) l'attivazione dei coordinamenti pedagogici dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

l) la formulazione di proposte ai fini della programmazione dei poli per l'infanzia;

m) la definizione dei criteri per assicurare l'accesso ai servizi educativi a offerta pubblica e delle relative graduatorie;

n) la promozione di momenti di confronto con le famiglie e della loro partecipazione alle attività educative;

o) la definizione delle tariffe dei servizi a propria titolarità, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 31.

 

     Art. 16. Tavolo interistituzionale permanente.

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo interistituzionale permanente per favorire il coordinamento e lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni.

2. Il Tavolo interistituzionale è presieduto dall'assessore competente in materia di servizi educativi per l'infanzia ed è composto dai rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale e dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) Piemonte.

3. Il Tavolo interistituzionale elabora proposte nei seguenti ambiti:

a) programmazione relativa al sistema integrato e riequilibrio delle differenze territoriali;

b) promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

c) modalità di monitoraggio e valutazione;

d) formazione del personale dei servizi;

e) azioni educative sperimentali e innovative.

4. La Giunta regionale definisce la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo interistituzionale.

5. Il Tavolo interistituzionale opera in raccordo con gli organismi paritetici regionali, costituiti su iniziativa del ministero competente in materia di istruzione, e relativi al sistema integrato dalla nascita sino a sei anni;

6. Ai componenti del Tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata, né rimborsi spese.

 

     Art. 17. Funzioni delle aziende sanitarie locali.

1. Le Asl, ai fini dell'autorizzazione dei servizi educativi, rilasciano un parere preventivo di idoneità igienico-sanitaria. Collaborano con i comuni per la vigilanza sui servizi educativi in materia di sicurezza, igiene e sanità e per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini.

2. Le Asl, inoltre:

a) svolgono attività di controllo in materia di somministrazione e di caratteristiche igieniche e nutrizionali dei pasti, approvando le tabelle dietetiche adottate nei servizi educativi;

b) promuovono interventi per favorire la piena integrazione dei bambini con disabilità e disturbi evolutivi;

c) promuovono attività di informazione e prevenzione in tema di educazione alla salute, benessere dell'infanzia e disabilità;

d) esercitano le funzioni e i compiti assegnati dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci), convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

3. Le Asl nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo collaborano con i comuni e con la rete dei servizi sociali ed educativi territoriali.

 

     Art. 18. Fondo a sostegno dei servizi.

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni regionali di cui all'articolo 14 e per la compartecipazione al fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 65/2017 è istituito il fondo di parte corrente per il sostegno alla gestione dei servizi.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e gli indirizzi per la destinazione del fondo a sostegno dei servizi pubblici e privati convenzionati accreditati, in funzione della dotazione finanziaria ai sensi dell'articolo 36, con particolare attenzione al sostegno ai servizi a titolarità pubblica.

3. La Giunta regionale, laddove il servizio pubblico risponda pienamente alle esigenze di copertura territoriale del servizio, riconosce criteri di priorità per la destinazione del fondo di cui al comma 1.

 

Capo III

Promozione e sostegno della qualità educativa

 

     Art. 19. Promozione della qualità dei servizi.

1. La Regione persegue l'obiettivo del continuo miglioramento della qualità del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni, tramite la promozione di iniziative di formazione continua del personale dei servizi educativi, la creazione e lo sviluppo del sistema informativo regionale, il concorso al monitoraggio nonché la valutazione del sistema integrato di educazione e di istruzione, la realizzazione di iniziative di interesse regionale e la promozione di iniziative sperimentali e di innovazione, anche al fine di sostenere il benessere psico-fisico degli operatori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione attiva forme di collaborazione con gli atenei piemontesi e istituisce una sede di confronto permanente con i coordinamenti pedagogici territoriali per lo scambio e la circolazione di esperienze, la valorizzazione di modelli efficaci, l'individuazione di obiettivi e modalità formative, l'attivazione di percorsi di ricerca, azione e sperimentazione da sottoporre al Tavolo interistituzionale di cui all'articolo 16.

 

     Art. 20. Formazione.

1. La Regione, sulla base di analisi dei bisogni formativi e di proposte elaborate dal Tavolo interistituzionale di cui all'articolo 16, definisce gli indirizzi per la formazione del personale dirigente, educativo e ausiliario anche in raccordo con il piano nazionale della formazione di cui alla legge 107/2015 e nel rispetto delle prerogative statali per quanto attiene al personale del sistema pubblico dell'istruzione.

2. Le iniziative di formazione possono essere attuate dai comuni in forma singola o associata, tenendo conto anche di eventuali proposte elaborate dalla Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni di cui all'articolo 22, nonché dai coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'articolo 12.

 

     Art. 21. Monitoraggio e valutazione.

1. La Regione promuove, avvalendosi anche dei coordinamenti pedagogici, l'attivazione d modalità ricorrenti di autovalutazione del servizio, al fine di individuare gli aspetti di qualità e le criticità delle singole realtà, riconoscendo le pratiche valutative come processo essenziale per il miglioramento dell'offerta educativa.

2. La Regione definisce, nell'ambito del Tavolo interistituzionale di cui all'articolo 16, le modalità e le procedure di monitoraggio e di valutazione del sistema integrato, anche definendo un sistema di indicatori di qualità delle strutture e dei progetti educativi che tiene in adeguato conto le metodologie e i processi valutativi di cui al sistema nazionale di valutazione.

 

     Art. 22. Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni.

1. La Regione convoca, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni con la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi, delle organizzazioni dei lavoratori, dei referenti e, qualora presenti, dei coordinatori pedagogici dei coordinamenti pedagogici territoriali, degli atenei piemontesi, delle fondazioni di origine bancaria, nonché di associazioni ed enti attivi nella promozione della qualità dei servizi.

2. La Conferenza ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del sistema integrato attraverso la condivisione delle attività realizzate, con particolare riferimento all'attivazione dei poli per l'infanzia e dei coordinamenti pedagogici territoriali, alla formazione degli operatori, alle sperimentazioni didattiche e alla raccolta di proposte di miglioramento dei servizi.

3. La Conferenza è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di servizi educativi per l'infanzia; la segreteria della Conferenza è assicurata dalla struttura regionale competente in materia che, per la preparazione dei lavori, può organizzare gruppi e incontri tematici.

 

     Art. 23. Sistema informativo regionale.

1. La Regione provvede, mediante stanziamento di risorse dedicate, al potenziamento e allo sviluppo del sistema informativo regionale, in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 65/2017.

 

TITOLO II

Autorizzazione, accreditamento, vigilanza e gestione dei servizi zerotre anni

Capo I

Autorizzazione, accreditamento e vigilanza

 

     Art. 24. Autorizzazione.

1. L'autorizzazione è il provvedimento che abilita all'esercizio dell'attività ed è rilasciata dal comune territorialmente competente tramite lo sportello unico per le attività produttive (Suap) al soggetto che ne fa richiesta.

2. L'autorizzazione è concessa alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività che intende esercitare o al legale rappresentante della persona giuridica o dell'impresa entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza tramite il Suap nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle disposizioni statali e regionali di cui all'articolo 2, comma 6, e l'acquisizione del parere di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalle Asl.

3. Il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o dell'impresa sono responsabili, ai fini autorizzativi, del corretto funzionamento dei servizi e delle attività autorizzate.

4. L'attività educativa deve essere svolta direttamente dal soggetto autorizzato e al personale assunto devono essere applicati i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore. È consentito l'affidamento a terzi di attività di tipo accessorio e in tali casi, la responsabilità ai fini amministrativi permane in capo al titolare dell'autorizzazione. Il soggetto terzo affidatario delle attività accessorie è sottoposto alle verifiche previste sul regolare svolgimento del servizio.

5. L'autorizzazione ha carattere personale. Il richiedente e il personale impiegato non devono aver riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale. In caso di sentenza passata in giudicato è possibile ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione qualora sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale.

6. La cessione a qualsiasi titolo dell'attività, la cessione totale o parziale dell'impresa, nonché la semplice modifica della rappresentanza legale della stessa determinano la modificazione del titolo autorizzativo.

7. Il soggetto subentrante è tenuto, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, a presentare istanza per l'adeguamento della titolarità dell'autorizzazione al comune competente, che provvede all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui al comma 5.

8. Nel caso di variazioni gestionali dei servizi, il titolare dell'autorizzazione presenta istanza al Suap competente entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, al fine di ottenere la modificazione dell'autorizzazione. Nel caso di variazioni strutturali il titolare dell'autorizzazione presenta, entro trenta giorni dall'ultimazione dell'intervento, istanza al Suap competente, ai fini della valutazione circa il mantenimento dei requisiti igienico sanitari da parte dell'Asl e della capacità ricettiva del servizio. Nel caso di variazioni strutturali ingenti, il titolare dell'autorizzazione può presentare istanza di parere preventivo al Suap competente.

9. La cessazione dell'attività svolta deve essere comunicata con un preavviso minimo di sessanta giorni al comune e determina la decadenza dell'autorizzazione.

10. Il mancato svolgimento dell'attività per più di sessanta giorni continuativi non dovuta a causa di forza maggiore determina la decadenza dell'autorizzazione, salvo che la sospensione dell'attività sia stata autorizzata dal comune per casi di comprovata necessità.

11. Gli atti autorizzativi sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia entro trenta giorni dalla data di assunzione dell'atto.

 

     Art. 25. Accreditamento.

1. L'accreditamento dei servizi costituisce titolo necessario per l'accesso ai contributi pubblici, nonché per la stipula di contratti o convenzioni con gli enti locali e comporta il possesso di ulteriori specifici requisiti rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, definisce con propria deliberazione i requisiti di accreditamento effettuato da parte dei comuni, sulla base dei seguenti elementi:

a) progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;

b) formazione permanente, qualificazione del personale e applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o altri contratti collettivi nazionali che stabiliscono condizioni economiche complessive equivalenti o più favorevoli per il lavoratore;

c) messa a disposizione del servizio della figura del coordinatore pedagogico;

d) partecipazione delle famiglie negli organismi di gestione e programmazione dell'attività educativa;

e) adozione della carta della qualità dei servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”), per regolare i rapporti con gli utenti, definire gli standard di qualità e garantire l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni;

f) strumenti di valutazione qualitativa e quantitativa del servizio;

g) affidabilità tecnico economica del soggetto accreditato.

3. I requisiti di cui al comma 2 possono essere integrati da parte dei comuni.

 

     Art. 26. Vigilanza.

1. L'attività di vigilanza è finalizzata alla verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate con lo scopo di promuovere il benessere psico-fisico dei bambini e delle famiglie.

2. La funzione di vigilanza è attribuita ai comuni, singoli o associati, che la esercitano con la collaborazione delle Asl ai sensi dell'articolo 17 e comprende le seguenti attività:

a) verifica dei requisiti strutturali, tecnici, gestionali e qualitativi previsti dalle disposizioni nazionali e regionali;

b) modifica, sospensione e revoca del titolo autorizzativo all'esercizio dei servizi;

c) adozione di raccomandazioni sulla gestione dei servizi;

d) applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27.

 

     Art. 27. Sanzioni.

1. Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) l'esercizio dei servizi educativi per l'infanzia senza la prescritta autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 24, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 15.000,00;

b) l'esercizio dei servizi educativi per l'infanzia con eccedenza di utenti rispetto alla capacità ricettiva autorizzata è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00;

c) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 6.000,00;

d) l'inosservanza, per i servizi autorizzati, dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro5.000,00 per ogni violazione riscontrata;

e) la mancata comunicazione al comune titolare della funzione di vigilanza delle variazioni sull'attività esercitata, a qualsiasi titolo effettuate, nonché la mancata comunicazione della cessazione dell'attività, di cui all'articolo 24, commi 9 e 10, sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.000,00;

f) la mancata comunicazione preventiva al comune competente qualora il servizio educativo sospenda l'attività per un periodo superiore a quindici giorni consecutivi per ragioni non di forza maggiore è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00;

g) l'inosservanza, per i servizi accreditati, dei requisiti necessari per l'accreditamento dei servizi, così come definiti ai sensi dell'articolo 25, comma 2, è soggetta alla sanzione da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 6.000,00 per ogni violazione riscontrata.

2. Se è accertato il mancato rispetto dei requisiti strutturali, tecnici e gestionali previsti dalle disposizioni nazionali e regionali e collegati al titolo autorizzativo, alle sanzioni di cui al comma 1 si accompagna un'ordinanza del comune, in cui ha sede il servizio che ingiunge a provvedere entro un congruo termine al ripristino del pieno rispetto di quanto autorizzato, disponendo eventualmente la sospensione dell'autorizzazione e il divieto di prosecuzione del servizio fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la sospensione.

3. In caso di assenza del titolo autorizzativo o di inottemperanza alle prescrizioni stabilite ai sensi del comma 2, il comune provvede all'emanazione dell'ordinanza di chiusura della struttura interessata e revoca dell'autorizzazione, promuovendo le opportune iniziative per la tutela degli utenti interessati.

4. Fatte salve le fattispecie di reato, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuate secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. Gli atti di sospensione o revoca dell'autorizzazione sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia entro trenta giorni dalla data di assunzione dell'atto.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitate dal comune e sono utilizzate per il sostegno del sistema dei servizi per l'infanzia e per la promozione della qualità degli stessi.

 

Capo II

Gestione e partecipazione

 

     Art. 28. Titolarità e gestione dei servizi.

1. I servizi zero-tre anni possono essere a titolarità comunale ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), a eccezione del nido in famiglia e del nido e micronido d'infanzia aziendale, la cui titolarità e gestione sono attribuite a un soggetto privato. Possono essere, altresì, a titolarità pubblica non comunale o a titolarità privata, a seconda che il provvedimento di autorizzazione al funzionamento sia rilasciato a un soggetto pubblico o a un soggetto privato.

2. La gestione dei servizi a titolarità pubblica, anche comunale, può essere affidata, in gestione indiretta, a un soggetto esterno all'ente titolare. Gli enti pubblici titolari promuovono la stabilità occupazionale del personale impiegato tramite l'inserimento nelle procedure di gara a evidenza pubblica, nelle concessioni e nelle convenzioni, di specifiche clausole sociali originariamente previste dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successivamente dall'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

3. L'assegnazione delle risorse derivanti dal piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 65/2017 al servizio educativo a titolarità privata è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune in cui ha sede il servizio, avente a oggetto le modalità di utilizzo delle risorse ministeriali e regionali.

 

     Art. 29. Personale.

1. Per il personale educativo operante nel sistema integrato dei servizi definito dalla presente legge è previsto il possesso dei titoli di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 65/2017.

2. L'organico del personale è definito in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti ai servizi educativi, per le diverse fasce di età nel modo seguente:

a) fino a cinque bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;

b) fino a otto bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitre mesi;

c) fino a dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi;

d) fino a quindici bambini per educatore per i centri per bambini e famiglie di cui all'articolo 9.

3. Per le sezioni eterogenee per età, il rapporto numerico deve essere definito tenendo in debita proporzione l'età dei bambini, secondo quanto indicato alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il loro livello di autonomia, garantendo un'adeguata compresenza del personale educativo.

4. Con la frequenza di bambini in condizione di disabilità, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è prevista la presenza di figure educative aggiuntive, secondo le modalità definite dal progetto educativo formulato dal soggetto titolare del servizio, di concerto con i servizi sociosanitari competenti per territorio.

5. Il personale ausiliario operante nei servizi educativi per la prima infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, secondo le indicazioni definite ai sensi dell'articolo 2, comma 6.

6. Al fine di permettere la migliore saturazione delle strutture, il numero autorizzato dei bambini iscritti può essere incrementato del 10 per cento, a condizione che conseguentemente sia adeguata la dotazione del personale.

 

     Art. 30. Partecipazione e trasparenza.

1. I soggetti titolari dei servizi, nel rispetto della propria identità e autonomia di gestione, assicurano ampia informazione e massima trasparenza riguardo all'attività educativa e alla gestione dei servizi.

2. I soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25 adottano la carta dei servizi, volta alla tutela dei bambini e delle famiglie, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti.

3. La carta dei servizi, in particolare, individua:

a) il responsabile del servizio;

b) le caratteristiche del servizio;

c) le modalità di accesso, gli orari e i tempi di erogazione;

d) le tariffe applicate;

e) le modalità di partecipazione delle famiglie alle scelte educative;

f) le modalità e le procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi;

g) le modalità di promozione e tutela dei diritti dei bambini;

h) la raccolta dei dati da inserire nel sistema informativo regionale.

 

     Art. 31. Partecipazione economica delle famiglie ai servizi per l'infanzia.

1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici è definita ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 65/2017.

2. I comuni, per i servizi di propria titolarità, nei limiti delle risorse disponibili, hanno la facoltà di prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente “ISEE”), della numerosità dei figli a carico di genitori che lavorano, nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali.

 

     Art. 32. Regolamento di organizzazione dei servizi per l'infanzia.

1. I servizi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 adottano un regolamento di organizzazione e funzionamento dell'attività.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è reso pubblico tramite l'esposizione nei locali destinati all'attività e la pubblicazione sul sito web del servizio ed è messo a disposizione in copia a tutte le famiglie che usufruiscono dei servizi.

 

TITOLO III

Disposizioni finali

 

     Art. 33. Clausola di monitoraggio.

1. La Giunta regionale, con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sulle misure adottate in attuazione della presente legge e sul raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono rese pubbliche, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione su apposita pagina del sito internet istituzionale della Regione.

 

     Art. 34. Disposizioni transitorie.

1. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 6, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni in materia di requisiti minimi strutturali e organizzativi:

a) articoli 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione) che disciplinano aspetti di dettaglio relativi alla costruzione e all'impianto degli asili nido;

b) D.G.R. 8 giugno 1975, n. 54-3346 e D.G.R. 7 luglio 1976, n. 77-3869 concernenti le linee guida per la progettazione di un asilo nido;

c) D.G.R. 20 giugno 2008, n. 2-9002 identificativa dei servizi di sezioni primavera;

d) D.G.R. 16 aprile 2013, n. 31-5660 identificativa dei servizi di centro di custodia oraria;

e) D.G.R. 25 novembre 2013, n. 20-6732 identificativa dei servizi di micronido;

f) D.G.R. 12 ottobre 2018, n. 28-7693 identificativa dei servizi di nido in famiglia.

2. I regolamenti interni adottati ai sensi della legge regionale 3/1973 rimangono in vigore, per quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, fino all'adozione dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 32.

3. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, le autorizzazioni sono rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie).

4. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 25, comma 2, l'accreditamento non costituisce condizione necessaria per l'accesso ai contributi pubblici, né per la stipula di contratti o convenzioni con gli enti locali.

5. I servizi esistenti alla data di entrata in vigore dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 6, sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro due anni.

6. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 6, ricevono contributi pubblici o hanno in essere contratti o convenzioni con gli enti locali, è rilasciato un accreditamento provvisorio da parte dei comuni, che deve essere confermato entro il termine previsto al comma 5.

7. Ai servizi per i quali si attiva il procedimento autorizzativo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è immediatamente applicabile il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini di cui all'articolo 29, commi 2 e 3. I servizi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.

8. Al fine di garantire i servizi esistenti, possono essere mantenute attive le sezioni primavera funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché aggregate ad asili nido.

 

     Art. 35. Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione);

b) legge regionale 2 settembre 1974, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 - Recante norme sugli asili-nido);

c) legge regionale 16 aprile 1975, n. 22 (Integrazione a carico della Regione del fondo speciale per gli Asili-nido);

d) legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5 (Interventi immediati ed a carattere straordinario in favore di Comuni e di Consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido inseriti nei piani 1972-1973 e 1974 'Modificazioni alle leggi regionali 15 gennaio 1973, n. 3, e 2 settembre 1974, n. 28);

e) legge regionale 17 marzo 1980, n. 16 (Modificazione delle disposizioni di cui al 10 comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e con quello della Regione);

f) legge regionale 24 luglio 1984, n. 32 (Costruzione e gestione degli asili-nido comunali di cui alla L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 23 dicembre 1975, n. 698 e alla legge 1° agosto 1977, n. 563. Contributi di finanziamento. Adeguamento strutturale e sistemazione dei locali degli asili-nido ex ONMI. Istituzione di un fondo unico regionale per gli asili-nido);

g) articolo 18 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie).

2. All'articolo 26, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) le parole “, socio-educative” sono soppresse e all'articolo 30, comma 1, della medesima legge regionale le parole “e socio-educative” sono soppresse.

 

     Art. 36. Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati complessivamente in euro 14.776.667,32 per le annualità 2023, 2024 e 2025, di cui euro 4.893.765,32 per l'annualità 2023, euro 4.941.451,00 per l'annualità 2024 ed euro 4.941.451,00 per l'annualità 2025, si fa fronte con risorse già iscritte nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1(spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.