Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 48. Giochi e concorsi |
Capitolo: | 48.1 giochi e concorsi |
Data: | 04/08/1955 |
Numero: | 722 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. L'esecuzione di esse è demandata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, il quale per la propaganda e per la distribuzione e la vendita dei biglietti può [...] |
Art. 3. [4] |
Art. 4. [10] |
Art. 5. Per la gestione delle lotterie nazionali sarà istituita una contabilità speciale di tesoreria ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilità generale dello Stato [...] |
Art. 6. Sono abrogate tutte le leggi istitutive delle lotterie nazionali |
§ 48.1.15 - Legge 4 agosto 1955, n. 722.
Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali.
(G.U. 20 agosto 1955, n. 191)
1. A decorrere dall'anno 1990 è autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonchè di una lotteria internazionale.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1.
3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato entro il 15 dicembre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo [2].
5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovrà essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storica-artisticoculturali e con avvenimenti sportivi [3].
L'esecuzione di esse è demandata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, il quale per la propaganda e per la distribuzione e la vendita dei biglietti può avvalersi anche di concessionari.
Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato [5] .
Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata [6] .
Le entrate di cui al secondo comma sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune, ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso secondo comma, è documentato in un allegato al bilancio [7] .
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, delle lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel secondo comma [8] .
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti".
La disposizione del presente articolo si applica anche agli utili delle lotterie non ancora attribuiti con provvedimenti divenuti efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge [9] .
1. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti, di volta in volta, il prezzo del biglietto, la data di estrazione dei premi e la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.
Per la gestione delle lotterie nazionali sarà istituita una contabilità speciale di tesoreria ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilità generale dello Stato e delle disposizioni dell'art. 1223 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.
La gestione fuori bilancio di cui al precedente comma viene effettuata sotto la direzione di un Comitato presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega, dal Sottosegretario di Stato, e composto da:
due dirigenti generali del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di vice presidente;
tre dirigenti della Direzione generale per le entrate speciali;
un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;
un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
un rappresentante della Corte dei conti [11] .
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le entrate speciali di qualifica non inferiore a direttore di sezione [12] .
I membri del Comitato ed i segretario sono nominati con decreto del Ministro delle finanze su designazione delle rispettive amministrazioni [13] .
Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente o di chi ne fa le veci e adotta, a maggioranza di voti, ogni decisione necessaria allo svolgimento delle lotterie, deliberando in particolare sulle spese e sulla ripartizione del ricavato di ciascuna di esse in base alle norme vigenti, sulle spese comuni a più lotterie, sul rendiconto annuale della gestione fuori bilancio. Provvede, inoltre, al controllo delle operazioni di estrazione ed esprime il proprio parere sulle proposte di nuove manifestazioni [14] .
Per la ripartizione del ricavato delle singole lotterie ed il controllo delle operazioni di estrazione è sufficiente la presenza di almeno tre membri del comitato di direzione [15] .
Per la risoluzione delle questioni che hanno carattere di urgenza e per l'adempimento degli altri compiti che eventualmente ritenga di demandare, il Comitato di direzione si avvale di un comitato esecutivo composto da tre suoi membri, fra cui almeno un dirigente delle entrate speciali, che lo presiede. Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Comitato di direzione [16] .
Il comitato esecutivo riferisce, nella prima adunanza del Comitato di direzione, sui provvedimenti adottati [17] .
Ai componenti ed al segretario del comitato di direzione delle lotterie nazionali viene corrisposto, a carico della gestione fuori bilancio, un compenso da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Per i compensi relativi alle prestazioni effettuate in passato, si considerano validi i decreti del Ministro delle finanze a tal fine emananti in data 26 aprile 1980 e 3 febbraio 1982 [18] .
Sono abrogate tutte le leggi istitutive delle lotterie nazionali.
Resta in vigore invece per le disposizioni che non contrastano con quelle contenute nella presente legge, il
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 8 del
[3] Comma aggiunto dall'art. 8 del
[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[6] Comma inserito dall'art. 2 della
[7] Comma inserito dall'art. 2 della
[8] Comma inserito dall'art. 2 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[10] Articolo così sostituito dall'art. 10 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[13] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[16] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[18] Comma aggiunto dall'art. 2 della