Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 48. Giochi e concorsi |
Capitolo: | 48.1 giochi e concorsi |
Data: | 21/03/2003 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di UNIRE e di concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 48.1.154 - D.L. 21 marzo 2003, n. 45.
Disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche.
(G.U. 24 marzo 2003, n. 69)
Art. 1. Disposizioni in materia di UNIRE e di concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche
1. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.
2. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato sulla base dell'articolo 3, comma 78, della
3. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 2, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 2, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi all'effettivo saldo. Il versamento delle rate è posticipato e la prima è dovuta entro il 30 giugno 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma.
4. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del citato
5. La disposizione di cui all'articolo 5 bis del
6. Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.
7. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della
8. Per una più attiva partecipazione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, nell'articolo 3, comma 78, secondo periodo, della
9. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della
10. Ferme le attribuzioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della
11. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del
12. Nell'articolo 1 della
a) nel comma 4, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre";
b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: "5 bis. Non costituiscono lotterie rientranti nel comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentirne la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi.". Il primo provvedimento conseguente è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, scommesse e concorsi, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.
14. Al maggiore onere derivante dai commi 1 e 7, pari a euro 12,4 milioni annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5 bis, della
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.