§ 48.1.154 - D.L. 21 marzo 2003, n. 45.
Disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:21/03/2003
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di UNIRE e di concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 48.1.154 - D.L. 21 marzo 2003, n. 45.

Disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche.

(G.U. 24 marzo 2003, n. 69)

 

     Art. 1. Disposizioni in materia di UNIRE e di concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche

     1. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.

     2. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato sulla base dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale adottato sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, possono farlo entro il 6 maggio 2003 versando un importo pari al dieci per cento del debito maturato, per capitale ed interessi, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo sono versate, senza ulteriori interessi, in tre rate di pari importo, entro il 30 giugno 2003, il 30 dicembre 2003 ed il 30 giugno 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 30 giugno 2003.

     3. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 2, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 2, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi all'effettivo saldo. Il versamento delle rate è posticipato e la prima è dovuta entro il 30 giugno 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma.

     4. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002. Con decreto interdirigenziale tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di versamento delle rate di cui al comma 3 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del comma 2, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo di un importo pari al quindici per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.

     5. La disposizione di cui all'articolo 5 bis del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 2, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti è stabilita fino al 6 maggio 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 7 maggio 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 2.

     6. Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.

     7. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente: "Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003.".

     8. Per una più attiva partecipazione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, nell'articolo 3, comma 78, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera d bis) sono inserite le seguenti: "d-ter) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti all'uopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli; d-quater) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli; d-quinquies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari.".

     9. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, è rideterminata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o di un suo delegato; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del Presidente dell'UNIRE.

     10. Ferme le attribuzioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e fino alla data del loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 2, di ogni provvedimento amministrativo conseguente.

     11. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

     12. Nell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni:

     a) nel comma 4, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre";

     b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: "5 bis. Non costituiscono lotterie rientranti nel comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentirne la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi.". Il primo provvedimento conseguente è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     13. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, scommesse e concorsi, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.

     14. Al maggiore onere derivante dai commi 1 e 7, pari a euro 12,4 milioni annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5 bis, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 12, lettera b), del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.