§ 34.2.85 - D.L. 16 maggio 2016, n. 67.
Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:16/05/2016
Numero:67


Sommario
Art. 1.  Europa
Art. 2.  Asia
Art. 3.  Africa
Art. 4.  Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni, potenziamento dispositivi nazionali e della NATO
Art. 5.  Disposizioni in materia di personale
Art. 6.  Disposizioni in materia penale
Art. 7.  Disposizioni in materia contabile
Art. 8.  Cooperazione allo sviluppo
Art. 9.  Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
Art. 10.  Regime degli interventi
Art. 11.  Copertura finanziaria
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 34.2.85 - D.L. 16 maggio 2016, n. 67. [1]

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè misure urgenti per la sicurezza.

(G.U. 16 maggio 2016, n. 113)

 

Capo I

Missioni internazionali delle forze armate e di polizia

 

Art. 1. Europa

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 78.490.544 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, di seguito elencate:

     a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

     b) Joint Enterprise.

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 276.355 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.848.471 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.366.850 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 63.720 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 114.027 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).

     6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 266.387 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 19.169.029 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 70.305.952 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, comprese le attività di addestramento della Guardia costiera libica [2].

 

     Art. 2. Asia

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 179.030.323 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 19.051.815 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 687.399 per l'impiego di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

     4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 155.639.142 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 2.546.009 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 120.194 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 194.180 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 110.843 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 253.875.400 per la proroga della partecipazione di personale militare alle attività della Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, anche al fine di agevolare le richieste di aiuto umanitario della popolazione civile, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198 [3].

 

     Art. 3. Africa

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 27.918.693 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 25.582.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonchè per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 3.259.040 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198 [4].

     4. È autorizzata, a decorrere dal 20 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 74.027 per l'impiego di un ufficiale dell'Arma dei carabinieri in qualità di Police Advisor presso l'Uganda Police Force.

     4-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016" [5].

 

     Art. 4. Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni, potenziamento dispositivi nazionali e della NATO

     1. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 76.219.758 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

     3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa complessiva di euro 2.100.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

     4. Sono autorizzate, per l'anno 2016, le seguenti spese:

     a) euro 1.613.595, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica dell'Afghanistan di mezzi e attrezzature per la gestione delle funzioni aeroportuali dell'aeroporto di Herat;

     b) euro 55.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica federale di Somalia di apparecchiature medicali e n. 4 natanti tipo gommone;

     c) euro 756.294, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica di Gibuti di n. 4 VBL PUMA e relativi kit di manutenzione, munizionamento calibro 155 mm. per M109L, n. 10 kit di manutenzione e n. 1 lotto di attrezzature per M109L;

     d) euro 177.481, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica tunisina di n. 1 ambulanza FIAT Ducato, n. 12 motori fuoribordo 40 HP, n. 11 gruppi elettrogeni 1500W e n. 3 rimorchi Bartoletti;

     e) euro 530.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di effetti di vestiario invernale;

     e-bis) euro 117.000 per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di materiale di armamento leggero [6];

     f) euro 851.000 per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica libanese di effetti di vestiario invernale.

     5. È autorizzata, per l'anno 2016, la cessione, a titolo gratuito, di due motovedette classe 500 del Corpo delle capitanerie di porto alla Repubblica di Montenegro.

     6. Le cessioni, a titolo gratuito, già autorizzate dall'articolo 14, comma 4, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e dall'articolo 4, commi 4 e 5, lettera b), del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, nonchè dall'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, con oneri a carico della controparte, possono essere effettuate nell'anno 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [7].

     7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 90.243.262 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     8. È autorizzata, a decorrere dal 15 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 7.281.146 per la partecipazione di personale militare all'operazione della NATO denominata Active Fence a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza.

     9. È autorizzata, a decorrere dal 10 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 950.205 per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza.

     10. È autorizzata, a decorrere dal 10 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 908.017 per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza [8].

     10-bis. Nell'ambito delle missioni internazionali, al fine di garantire l'interoperabilità e l'uniformità delle misure per la conservazione in sicurezza del munizionamento e degli esplosivi, le Forze armate applicano le direttive emanate dall'autorità militare nazionale in conformità con le procedure tecnico-operative adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia partecipa nell'ambito degli accordi di standardizzazione o cooperazione tra i Paesi aderenti [9].

     11. L'impiego del contingente di 1.500 unità di personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è prorogato fino al 31 dicembre 2016. A decorrere dal 9 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di ulteriori 750 unità limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 23.857.204 con specifica destinazione di euro 23.280.180 per il personale di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e di euro 577.024 per il personale di cui al comma 75 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009. Al relativo onere, pari complessivamente a euro 23.857.204 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di personale

     1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

     2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

     3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

     a) missioni Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, missione UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

     b) nell'ambito della missione Resolute Support:

     1) per il personale impiegato a Molesworth: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna;

     2) per il personale impiegato a Eindhoven: diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi;

     c) nell'ambito della missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, per il personale impiegato a Ramstein: diaria prevista con riferimento alla Repubblica federale di Germania;

     d) nell'ambito della missione Active Endeavour, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

     e) nell'ambito della missione Atalanta:

     1) per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

     2) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale della Repubblica federale di Germania: diaria prevista con riferimento alla Repubblica federale di Germania;

     3) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale dei Paesi Bassi: diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi;

     f) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, personale impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti, Police Advisor presso l'Uganda Police Force: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;

     g) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;

     h) nell'ambito della missione EUNAVFOR MED operazione SOPHIA:

     1) per il personale impiegato a Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;

     2) per il personale impiegato a Tunisi: diaria prevista con riferimento alla Repubblica tunisina.

     4. Al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA e Atalanta e nelle attività di cui all'articolo 4, commi 7 e 10, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

     5. Il personale militare impiegato nelle missioni internazionali, se collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi degli articoli 906 o 2209-septies del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previo consenso, può essere trattenuto in servizio fino al termine del previsto periodo di impiego nella missione e comunque non oltre sei mesi. Il trattenimento è disposto con il decreto di cui all'articolo 986, comma 3, lettera a) del medesimo codice.

 

     Art. 6. Disposizioni in materia penale

     1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonchè al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonchè nelle missioni Interim Air Policing della NATO.

     3. All'articolo 10 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.»;

     b) al comma 2:

     1) la parola «Se» è sostituita dalle seguenti: «In tutti gli altri casi, se»;

     2) le parole «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-bis».

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia contabile

     1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

     2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.

     3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 538, è inserito il seguente:

     «Art. 538 bis. (Contratti di assicurazione e di trasporto relativi alle missioni internazionali). - 1. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, mentre resta fermo che può procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.».

     4. Fino all'emanazione dei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali di pace e alla relativa assegnazione di risorse, il Ministero della difesa è autorizzato, per l'esercizio 2016, a sostenere spese mensili, incluse spese di personale, determinate in proporzione alle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento delle medesime missioni. A tale scopo, su richiesta del citato Ministero, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [10].

 

Capo II

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

 

     Art. 8. Cooperazione allo sviluppo

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 90.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 2014, n. 125, per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonchè per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza -- WPS 2014-2016", predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione, la protezione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata come tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonchè le misure a sostegno delle iniziative di pace promosse dalle donne in attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e delle successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla stessa materia. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonchè progetti di carattere sanitario. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e con i principi del diritto internazionale in materia [11].

     2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti in loco.

     3. Gli interventi di cui ai comma 1 e 2 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, aggiornato semestralmente.

     4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

 

     Art. 9. Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

     1. Per sostenere i processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e a integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 6.000.000, di cui euro 3.000.000 per interventi in Africa settentrionale, Medio Oriente e Afghanistan ed euro 3.000.000 per iniziative in Africa sub-sahariana e in America latina e caraibica.

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 2.100.000 per la partecipazione italiana a fondi fiduciari e programmi delle Nazioni Unite e della NATO, al Tribunale Speciale per il Libano e all'Unione per il Mediterraneo.

     3. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan, è autorizzata, per l'anno 2016, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia.

     4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 11.700.000 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, all'European Institute of peace, nonchè al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

     5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.500.000 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, di cui non oltre 200.000 euro ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e all'articolo 1, comma 8, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

     6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 22.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

     7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.000.000 per missioni o viaggi di servizio in aree di crisi disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la partecipazione di personale del medesimo Ministero alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonchè per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

 

     Art. 10. Regime degli interventi

     1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo applicano la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

     2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

     3. All'articolo 18 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Le risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo affluiscono ad un conto di tesoreria unica appositamente istituito da tenere distinto dal conto di tesoreria a cui affluiscono le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese quelle per spese di personale.».

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 11. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, comma 11 escluso, 8 e 9 del presente decreto, pari complessivamente a euro 1.290.793.929 per l'anno 2016, si provvede [12]:

     a) quanto a euro 1.062.005.688, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come integrata dall'articolo 11, comma 13, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;

     b) quanto a euro 15.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     c) quanto a euro 17.338.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     d) quanto a euro 46.354.023, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 31.065.406 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera;

     e) quanto ad euro 30.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata dall'articolo 11, comma 13, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 [13];

     f) quanto ad euro 112.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 969, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

     f-bis) quanto ad euro 623.014, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016, di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [14];

     f-ter) quanto ad euro 7.473.204, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [15].

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67. (TESTO ORIGINALE)

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè misure urgenti per la sicurezza.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visto il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

     Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, in materia di impiego del personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale;

     Visto l'articolo 1, comma 472, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di impiego del personale delle Forze armate nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

     Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la proroga dell'impiego del personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, nonchè l'incremento del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2016;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Missioni internazionali delle forze armate e di polizia

 

     Art. 1. Europa

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 78.490.544 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, di seguito elencate:

     a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

     b) Joint Enterprise.

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 276.355 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.848.471 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.366.850 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 63.720 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 114.027 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).

     6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 266.387 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 19.169.029 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 69.799.938 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

 

     Art. 2. Asia

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 179.030.323 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 19.051.815 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 687.399 per l'impiego di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

     4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 155.639.142 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 2.546.009 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 120.194 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 194.180 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 110.843 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 236.402.196 per la proroga della partecipazione di personale militare alle attività della Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

 

     Art. 3. Africa

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 27.918.693 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 25.582.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonchè per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 3.259.040 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     4. È autorizzata, a decorrere dal 20 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 74.027 per l'impiego di un ufficiale dell'Arma dei carabinieri in qualità di Police Advisor presso l'Uganda Police Force.

 

     Art. 4. Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni, potenziamento dispositivi nazionali e della NATO

     1. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 76.219.758 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

     3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa complessiva di euro 2.100.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

     4. Sono autorizzate, per l'anno 2016, le seguenti spese:

     a) euro 1.613.595, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica dell'Afghanistan di mezzi e attrezzature per la gestione delle funzioni aeroportuali dell'aeroporto di Herat;

     b) euro 55.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica federale di Somalia di apparecchiature medicali e n. 4 natanti tipo gommone;

     c) euro 756.294, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica di Gibuti di n. 4 VBL PUMA e relativi kit di manutenzione, munizionamento calibro 155 mm. per M109L, n. 10 kit di manutenzione e n. 1 lotto di attrezzature per M109L;

     d) euro 177.481, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica tunisina di n. 1 ambulanza FIAT Ducato, n. 12 motori fuoribordo 40 HP, n. 11 gruppi elettrogeni 1500W e n. 3 rimorchi Bartoletti;

     e) euro 530.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di effetti di vestiario invernale;

     f) euro 851.000 per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica libanese di effetti di vestiario invernale.

     5. È autorizzata, per l'anno 2016, la cessione, a titolo gratuito, di due motovedette classe 500 del Corpo delle capitanerie di porto alla Repubblica di Montenegro.

     6. Le cessioni, a titolo gratuito, già autorizzate dall'articolo 14, comma 4, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e dall'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, possono essere effettuate nell'anno 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 90.243.262 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

     8. È autorizzata, a decorrere dal 15 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 7.281.146 per la partecipazione di personale militare all'operazione della NATO denominata Active Fence a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza.

     9. È autorizzata, a decorrere dal 10 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 950.205 per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza.

     10. È autorizzata, a decorrere dal 10 maggio 2016 e fino al 30 giugno 2016, la spesa di euro 908.017 per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza.

     11. L'impiego del contingente di 1.500 unità di personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è prorogato fino al 31 dicembre 2016. A decorrere dal 9 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di ulteriori 750 unità limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 23.857.204 con specifica destinazione di euro 23.280.180 per il personale di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e di euro 577.024 per il personale di cui al comma 75 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009. Al relativo onere, pari complessivamente a euro 23.857.204 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di personale

     1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

     2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

     3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

     a) missioni Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, missione UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

     b) nell'ambito della missione Resolute Support:

     1) per il personale impiegato a Molesworth: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna;

     2) per il personale impiegato a Eindhoven: diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi;

     c) nell'ambito della missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, per il personale impiegato a Ramstein: diaria prevista con riferimento alla Repubblica federale di Germania;

     d) nell'ambito della missione Active Endeavour, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

     e) nell'ambito della missione Atalanta:

     1) per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

     2) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale della Repubblica federale di Germania: diaria prevista con riferimento alla Repubblica federale di Germania;

     3) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale dei Paesi Bassi: diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi;

     f) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, personale impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti, Police Advisor presso l'Uganda Police Force: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;

     g) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;

     h) nell'ambito della missione EUNAVFOR MED operazione SOPHIA:

     1) per il personale impiegato a Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;

     2) per il personale impiegato a Tunisi: diaria prevista con riferimento alla Repubblica tunisina.

     4. Al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA e Atalanta e nelle attività di cui all'articolo 4, commi 7 e 10, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

     5. Il personale militare impiegato nelle missioni internazionali, se collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi degli articoli 906 o 2209-septies del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previo consenso, può essere trattenuto in servizio fino al termine del previsto periodo di impiego nella missione e comunque non oltre sei mesi. Il trattenimento è disposto con il decreto di cui all'articolo 986, comma 3, lettera a) del medesimo codice.

 

     Art. 6. Disposizioni in materia penale

     1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonchè al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonchè nelle missioni Interim Air Policing della NATO.

     3. All'articolo 10 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.»;

     b) al comma 2:

     1) la parola «Se» è sostituita dalle seguenti: «In tutti gli altri casi, se»;

     2) le parole «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-bis».

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia contabile

     1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

     2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.

     3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 538, è inserito il seguente:

     «Art. 538-bis (Contratti di assicurazione e di trasporto relativi alle missioni internazionali). - 1. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, mentre resta fermo che può procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.».

     4. Fino all'emanazione dei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali di pace e alla relativa assegnazione di risorse, il Ministero della difesa è autorizzato, in ciascun esercizio, a sostenere spese mensili, incluse spese di personale, determinate in proporzione alle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento delle medesime missioni. A tale scopo, su richiesta del citato Ministero, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Capo II

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

 

     Art. 8. Cooperazione allo sviluppo

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 90.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 2014, n. 125, per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonchè per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo.

     2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti in loco.

     3. Gli interventi di cui ai comma 1 e 2 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, aggiornato semestralmente.

     4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

 

     Art. 9. Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

     1. Per sostenere i processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e a integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 6.000.000, di cui euro 3.000.000 per interventi in Africa settentrionale, Medio Oriente e Afghanistan ed euro 3.000.000 per iniziative in Africa sub-sahariana e in America latina e caraibica.

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 2.100.000 per la partecipazione italiana a fondi fiduciari e programmi delle Nazioni Unite e della NATO, al Tribunale Speciale per il Libano e all'Unione per il Mediterraneo.

     3. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan, è autorizzata, per l'anno 2016, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia.

     4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 11.700.000 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, all'European Institute of peace, nonchè al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

     5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.500.000 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, di cui non oltre 200.000 euro ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e all'articolo 1, comma 8, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

     6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 22.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

     7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.000.000 per missioni o viaggi di servizio in aree di crisi disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la partecipazione di personale del medesimo Ministero alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonchè per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

 

     Art. 10. Regime degli interventi

     1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo applicano la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

     2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

     3. All'articolo 18 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Le risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo affluiscono ad un conto di tesoreria unica appositamente istituito da tenere distinto dal conto di tesoreria a cui affluiscono le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese quelle per spese di personale.».

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 11. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, comma 11 escluso, 8 e 9 del presente decreto, pari complessivamente a euro 1.272.697.711 per l'anno 2016, si provvede:

     a) quanto a euro 1.062.005.688, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come integrata dall'articolo 11, comma 13, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;

     b) quanto a euro 15.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     c) quanto a euro 17.338.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     d) quanto a euro 46.354.023, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 31.065.406 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera;

     e) quanto ad euro 20.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     f) quanto ad euro 112.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 969, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 14 luglio 2016, n. 131.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[6] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[9] Comma inserito dalla L. di conversione.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[12] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[13] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[14] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[15] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.