Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 20/08/2015 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Attuazione in via amministrativa) |
Art. 3. (Finalità) |
Art. 4. (Funzioni del Servizio competente in materia fitosanitaria) |
Art. 5. (Procedimenti autorizzatori) |
Art. 6. (Registro regionale dei produttori) |
Art. 7. (Personale) |
Art. 8. (Sanzioni e tariffa fitosanitaria) |
Art. 9. (Aiuti alle imprese per il controllo degli organismi nocivi delle piante) |
Art. 10. (Aggiornamento del programma di azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola) |
Art. 11. (Programma di monitoraggio dei corpi idrici superficiali destinati al consumo umano e di controllo delle fonti di inquinamento) |
Art. 12. (Disposizioni sulla Valutazione di incidenza ambientale) |
Art. 13. (Finalità) |
Art. 14. (Obiettivi) |
Art. 15. (Misure d'intervento ai sensi dell'articolo 26 del Reg. (UE) 702/2014) |
Art. 16. (Modalità di erogazione degli aiuti destinati alle piccole e medie imprese attive nella produzione primaria ai sensi dell'articolo 26 del Reg. (UE) 702/2014) |
Art. 17. (Norma transitoria di applicazione al regime di aiuti di cui alla l.r. 15/2003) |
Art. 18. (Misure di intervento e costi ammissibili per gli aiuti di cui all'articolo 27 del Reg. (UE) 702/2014) |
Art. 19. (Misure di intervento e costi ammissibili per gli aiuti di cui all'articolo 28 del Reg. (UE) 702/2014) |
Art. 20. (Misure d'intervento ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (UE) 702/2014) |
Art. 21. (Soggetti beneficiari) |
Art. 22. (Quantificazione degli indennizzi) |
Art. 23. (Intensità degli aiuti e cumulabilità con altri interventi) |
Art. 24. (Procedure) |
Art. 25. (Disposizioni sul rispetto della condizionalità ex ante aiuti di Stato) |
Art. 26. (Contributi per infrastrutture locali) |
Art. 27. (Finalità) |
Art. 28. (Strumenti e modalità di partecipazione e semplificazione delle procedure) |
Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 26/2010) |
Art. 30. (Disposizioni transitorie) |
Art. 31. (Norma finanziaria) |
Art. 32. (Abrogazioni) |
Art. 33. (Entrata in vigore) |
§ 1.5.36 - L.R. 20 agosto 2015, n. 22.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015).
(B.U. 18 settembre 2015, n. 89 Speciale)
TITOLO I. (Adeguamento all'ordinamento europeo)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della
a) direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la
b)
c)
d)
e)
f)
g) comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa));
h) comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011 (Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa).
TITOLO II. (Attuazione della direttiva 2012/12/UE concernente i succhi di frutta e prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana)
Art. 2. (Attuazione in via amministrativa)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attuare in via amministrativa la direttiva 2012/12/UE nel rispetto delle disposizioni di cui al
2. Per assicurare il rispetto delle disposizioni normative di cui al comma 1, le Aziende Unità Sanitarie Locali effettuano i controlli sugli stabilimenti delle imprese registrate nel Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo (SIVRA) e sulla produzione dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.
3. I controlli di cui al comma 2 sono effettuati nel rispetto del
TITOLO III. (Attuazione della
Art. 3. (Finalità)
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al
a) disciplina l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione di piante, materiali di moltiplicazione nonché di altri vegetali e prodotti vegetali che possono comportare rischi fitosanitari, specificando le funzioni del Servizio competente in materia fitosanitaria;
b) detta disposizioni per la tutela delle produzioni agricole vegetali, delle foreste nonché del verde ornamentale della Regione da organismi nocivi a vegetali e prodotti vegetali, nel rispetto della normativa nazionale ed europea.
2. Sono fatte salve le disposizioni europee, nazionali e regionali che disciplinano la produzione e la commercializzazione di specifici vegetali.
Art. 4. (Funzioni del Servizio competente in materia fitosanitaria)
1. La Giunta regionale definisce l'organizzazione del Servizio competente per la materia fitosanitaria nel rispetto delle disposizioni contenute nel
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 50 del
a) prescrive, nei casi di ispezioni con esito negativo, le misure ufficiali di cui agli articoli 14, comma 1 e 15 del
b) stabilisce ulteriori obblighi secondo quanto previsto all'articolo 21, comma 2 del
c) vidima i registri di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) per l'annotazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali;
d) effettua le verifiche periodiche di cui all'articolo 23 del
e) sospende le autorizzazioni previste nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 24 del
f) stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 4 e dell'articolo 26, comma 3 del
g) autorizza il rilascio del passaporto di sostituzione secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 3 del
h) adotta le misure ufficiali di cui all'articolo 33, comma 2 del
i) attiva le procedure di cui all'articolo 36, comma 3 del
j) rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 7 del
k) effettua gli adempimenti di cui all'articolo 40, commi 1 e 5 del
l) richiede, ai sensi dell'articolo 42 del
m) rilascia al Servizio Fitosanitario centrale il parere di cui all'articolo 45, comma 1 del
n) provvede agli adempimenti di cui agli articoli 46 e 47 del
o) attiva iniziative volte a migliorare la capacità di diagnosi degli organismi nocivi contemplati dalle pertinenti normative, secondo quanto previsto dall'articolo 53, commi 6 ed 8 del
p) irroga le sanzioni in materia fitosanitaria ai sensi dall'articolo 54, comma 27 del
q) provvede alla riscossione delle tariffe fitosanitarie ai sensi dell'articolo 55, comma 2 del
r) cura tutti gli adempimenti previsti dal
Art. 5. (Procedimenti autorizzatori)
1. Fermo restando il rispetto dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della
3. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione è presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio che lo inoltra immediatamente al Servizio regionale competente in materia fitosanitaria.
4. L'autorizzazione di cui all'articolo 19 del
5. Presso il Servizio competente in materia fitosanitaria è istituita la Commissione tecnica per le valutazioni di idoneità professionale del soggetto esperto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d) del
6. La Commissione di cui al comma 5, presieduta dal dirigente del Servizio competente in materia fitosanitaria, è costituita da altri due componenti, esperti, rispettivamente, in tecniche vivaistiche ed in materia fitosanitaria.
Art. 6. (Registro regionale dei produttori)
1. Fermo restando l'obbligo per il Servizio competente in materia fitosanitaria di effettuare le registrazioni nel Registro ufficiale dei produttori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del
Art. 7. (Personale)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 34, 35 e 48-bis del
2. Il Direttore del competente Dipartimento individua, tra il personale di cui al comma 1, quello deputato allo svolgimento delle funzioni di Ispettore Fitosanitario di cui all'articolo 34, comma 1 del
3. E' istituito, presso il Servizio competente in materia fitosanitaria, il Registro regionale, sezione dedicata agli Ispettori fitosanitari di cui al comma 2, i cui nominativi sono comunicati al Servizio Fitosanitario Centrale ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale di cui all'articolo 34, comma 4 del
4. In conformità all'articolo 34-bis del
5. Nel Registro regionale di cui al comma 3 è contenuta altresì la sezione recante i nominativi e i dati degli Agenti Fitosanitari di cui all'articolo 34-bis del
6. Nel rispetto del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui all'articolo 34 del
7. Il Registro regionale di cui alla presente disposizione assolve a funzioni ricognitive e di monitoraggio.
Art. 8. (Sanzioni e tariffa fitosanitaria)
1. Ai sensi dell'articolo 54 del
2. Fermo restando quanto previsto in materia di tariffe fitosanitarie dall'articolo 55 del
Art. 9. (Aiuti alle imprese per il controllo degli organismi nocivi delle piante)
1. La Regione, nell'ambito di specifici programmi di eradicazione e controllo degli organismi nocivi da quarantena o soggetti ad interventi di lotta obbligatoria, può concedere, attraverso bandi ad evidenza pubblica, aiuti finanziari alle imprese ed alle loro Associazioni. Al fine di promuovere l'utilizzo di sistemi e piani assicurativi per le calamità naturali di origine fitosanitaria, La Regione si impegna a promuovere e facilitare gli stessi presso i soggetti interessati.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nel rispetto delle normative europee e nazionali in materia di aiuti Stato e delle disposizioni di cui alla
TITOLO IV. (Attuazione della
Art. 10. (Aggiornamento del programma di azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola)
1. La Regione dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 92 del
Art. 11. (Programma di monitoraggio dei corpi idrici superficiali destinati al consumo umano e di controllo delle fonti di inquinamento)
1. Per assicurare il mantenimento della qualità dei corpi idrici superficiali destinati al consumo umano ed il controllo delle fonti di inquinamento, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente in materia di acque, in raccordo con i Dipartimenti competenti in materia di salute, agricoltura, industria e ambiente, approva il Programma di monitoraggio dei corpi idrici superficiali destinati al consumo umano e di controllo delle fonti di inquinamento, che è aggiornato ogni sei anni, in coerenza con gli aggiornamenti di cui all'articolo 121 del
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il programma è approvato in sede di aggiornamento del Piano di Tutela delle acque di cui all'articolo 121 del
3. Il Programma di cui al comma 1 è attuato da ciascun ente preposto al controllo e al monitoraggio, nell'ambito delle proprie competenze.
TITOLO V. (Attuazione della
Art. 12. (Disposizioni sulla Valutazione di incidenza ambientale)
1. Se l'intervento soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA ricade anche nel campo di applicazione del
a) la documentazione prodotta ai fini della procedura di assoggettabilità a VIA o di quella di VIA deve contenere gli elementi di cui all'allegato G del
b) la valutazione dell'Autorità Competente tiene conto degli esiti delle procedure di valutazione di incidenza ambientale (VINCA).
2. Se l'intervento è soggetto esclusivamente alla procedura di VINCA di cui al
3. Per le finalità di cui al comma 2, le autorità competenti garantiscono, in tutte le fasi del procedimento:
a) lo scambio di informazioni e la consultazione tra il proponente e l'autorità competente;
b) l'informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento.
4. Per assicurare l'osservanza delle prescrizioni imposte e delle misure di mitigazione di cui al
5. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, i comuni, se autorità competenti per le procedure di VINCA, informano la Regione sulle valutazioni in corso e sulle decisioni assunte con riferimento ai singoli progetti.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità con riferimento alle procedure per le quali la Regione è l'autorità competente, nonché le modalità per assicurare la conoscibilità, attraverso il proprio sito istituzionale, delle informazioni relative alle procedure di VINCA di propria competenza e delle informazioni acquisite dai comuni ai sensi del comma 5.
7. Per assicurare la più ampia partecipazione al procedimento di VINCA, la Regione, in qualità di autorità competente, informa dell'avvio del procedimento anche gli enti gestori delle riserve naturali regionali che fanno parte della Rete Natura 2000.
TITOLO VI. (Applicazione del Reg. (UE) 702/2014 per interventi nel settore della zootecnia)
Art. 13. (Finalità)
1. La Regione, nel quadro delle politiche agricole per lo sviluppo rurale ed al fine di garantire la protezione della salute pubblica nonché la salvaguardia dell'economia aziendale e degli allevamenti animali, promuove interventi a sostegno delle:
a) aziende zootecniche che hanno subito perdite imputabili ad emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie;
b) aziende agricole attive nella produzione primaria e dei giovani agricoltori per usufruire di servizi di consulenza al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.
Art. 14. (Obiettivi)
1. Per le finalità di cui all'articolo 13, la Regione, tenuto conto di quanto previsto dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C/01) e nel rispetto di quanto disposto dal
a) ad indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e ad ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali;
b) al settore zootecnico e per i capi morti;
c) al pagamento di premi assicurativi;
d) a servizi di consulenza per le aziende agricole attive nella produzione primaria e per i giovani agricoltori.
2. Le misure di aiuto che non rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 702/2014 sono notificate alla Commissione europea e sono concesse previa autorizzazione da parte della stessa.
Art. 15. (Misure d'intervento ai sensi dell'articolo 26 del Reg. (UE) 702/2014)
1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 26 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli aiuti per le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli possono consistere in misure di prevenzione, di controllo ed eradicazione, nonché in misure destinate ad ovviare ai danni causati dalle epizoozie o dagli organismi nocivi.
2. Per le misure destinate alla prevenzione, gli aiuti riguardano i seguenti costi ammissibili:
a) i controlli sanitari compresa la messa a disposizione dell'autorità sanitaria dei capi di bestiame necessari per la realizzazione del piano di sorveglianza sierologica (animali sentinella);
b) le analisi, compresa la diagnostica in vitro;
c) i test e le altre indagini, compresi i test per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);
d) l'acquisto, lo stoccaggio, la somministrazione e la distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
e) l'abbattimento o la soppressione preventivi degli animali o la distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché la pulizia e la disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.
3. Per le misure destinate al controllo e all'eradicazione, gli aiuti riguardano l'indennizzo dei seguenti costi ammissibili:
a) test e altre indagini in caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE;
b) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
c) abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.
4. Per gli aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da epizoozie o da organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:
a) al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti, a seguito dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali e nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui all'articolo 16, comma 1;
b) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di cui all'articolo 16, comma 1.
5. Il valore di mercato di cui al comma 4, lettera a) è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizoozie o di organismi nocivi ai vegetali.
6. Dall'importo degli aiuti di cui al comma 4 sono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali che il beneficiario avrebbe comunque sostenuto.
7. Per gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da epizoozie o da organismi nocivi ai vegetali, di cui al comma 4, l'indennizzo è limitato ai costi ed ai danni causati dalle epizoozie o dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto i focolai per le epizoozie o la presenza, nel caso di organismi nocivi ai vegetali.
Art. 16. (Modalità di erogazione degli aiuti destinati alle piccole e medie imprese attive nella produzione primaria ai sensi dell'articolo 26 del Reg. (UE) 702/2014)
1. Le misure d'aiuto di cui all'articolo 15 possono essere erogate unicamente in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e alternativamente nell'ambito di:
a) un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo in questione;
b) misure di emergenza imposte dall'autorità competente;
c) misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali, attuate in conformità della
2. Il programma e le misure di cui al comma 1 contengono la descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.
4. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi solo per le epizoozie indicate nell'elenco predisposto dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del
5. Gli aiuti di cui al comma 1 sono erogati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia; se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.
6. I regimi di aiuto di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale entro e non oltre tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali che ne dà comunicazione alla Commissione consiliare competente per materia; gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.
7. Gli aiuti destinati alla prevenzione, al controllo ed all'eradicazione, di cui all'articolo 15, commi 2 e 3 sono concessi in natura e sono erogati ai soggetti che prestano i servizi per le aziende zootecniche beneficiarie; in alternativa sono rimborsati direttamente alle aziende zootecniche sulla base dei costi effettivamente sostenuti per:
a) l'acquisto, lo stoccaggio, la somministrazione e la distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d) e comma 3, lettera b), nel caso di epizoozie o organismi vegetali nocivi;
b) l'abbattimento o soppressione preventivi degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature di cui all'articolo 15, comma 2, lettera e);
c) l'abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature di cui all'articolo 15, comma 3, lettera c).
8. Nell'ambito dei regimi d'aiuto di cui al comma 1, non sono concessi aiuti individuali ai beneficiari per i quali è stato accertato che l'epizoozia o la presenza dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.
9. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui all'articolo 15, commi 2, 3 e 4 sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.
Art. 17. (Norma transitoria di applicazione al regime di aiuti di cui alla
1. I regimi di aiuti di stato istituiti ai sensi della
Art. 18. (Misure di intervento e costi ammissibili per gli aiuti di cui all'articolo 27 del Reg. (UE) 702/2014)
1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 27 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli aiuti concedibili al settore zootecnico e per i capi morti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) possono riguardare:
a) aiuti fino al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
b) aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;
c) aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75 % dei costi per la distruzione di tali capi o aiuti fino a un'intensità equivalente a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;
d) aiuti fino al 100% dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione dei capi morti, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;
e) aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi o in caso di focolai di epizoozie di cui all'articolo 16, comma 4.
2. Gli aiuti concedibili agli allevatori, di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti.
3. Gli aiuti concessi per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1, lettera c) devono essere conformi alle condizioni stabilite per il pagamento dei premi assicurativi di cui all'articolo 19, comma 1.
4. Per facilitare la gestione, gli aiuti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono erogati agli operatori o agli organismi economici che operano a valle delle aziende attive nel settore zootecnico e che prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.
5. Gli aiuti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono concessi ai beneficiari attraverso l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA) nel rispetto della normativa statale di riferimento.
6. Gli aiuti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono corrisposti agli operatori o agli altri organismi economici di cui al comma 4.
Art. 19. (Misure di intervento e costi ammissibili per gli aiuti di cui all'articolo 28 del Reg. (UE) 702/2014)
1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 28 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli aiuti concedibili per il pagamento di premi assicurativi a favore di PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) possono riguardare aiuti che:
a) non ostacolano il funzionamento del mercato dei servizi assicurativi;
b) non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo;
c) non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita in Italia o in un altro Stato membro.
2. L'assicurazione è destinata a finanziare perdite causate da:
a) calamità naturali;
b) avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e altre avversità atmosferiche;
c) epizoozie od organismi nocivi ai vegetali;
d) animali protetti.
3. L'assicurazione compensa solo il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al comma 2 e non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.
4. L'intensità massima di aiuto è limitata al 65% del costo del premio assicurativo.
Art. 20. (Misure d'intervento ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (UE) 702/2014)
1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in particolare nell'ambito delle priorità individuate dall'Unione europea in materia di sviluppo rurale, di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, gli aiuti per i servizi di consulenza alle aziende agricole attive nella produzione primaria e per i giovani agricoltori riguardano:
a) il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda;
b) la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza; sono resi accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.
3. L'importo dell'aiuto di cui al comma 1 è limitato a 1.500,00 euro per consulenza.
4. Gli organismi selezionati dalla Regione Abruzzo tramite procedura ad evidenza pubblica per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
5. I servizi di consulenza possono essere conferiti a organizzazioni previste dalla normativa regionale ed operanti nel settore zootecnico o ad altri organismi selezionati dalla Regione Abruzzo tramite procedura ad evidenza pubblica a prescindere dalla loro dimensione a condizione che l'appartenenza a tali organizzazioni non costituisca una condizione per aver accesso al servizio di consulenza.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi attraverso gli organismi di cui al comma 4 o attraverso le organizzazioni di cui al comma 5.
7. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza di cui al comma 6 rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del
Art. 21. (Soggetti beneficiari)
1. Agli aiuti previsti dagli articoli 15, 18 e 19 possono accedere gli imprenditori agricoli che, in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario, esercitano l'attività zootecnica nel territorio regionale e partecipano ad un idoneo programma pubblico di prevenzione, controllo ed eradicazione delle epizoozie o degli organismi nocivi nonché alle misure di gestione dell'emergenza disposte dalle autorità competenti; agli aiuti di cui all'articolo 20 possono accedere le aziende agricole attive nella produzione primaria e i giovani agricoltori nel rispetto delle definizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, n. 8) e 34) del Reg. (UE) 702/2014.
2. La concessione degli aiuti di cui al presente titolo non può comportare l'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede o di essere stabilito prevalentemente in Italia o nella Regione Abruzzo.
3. Per potere accedere alle misure d'aiuto di cui agli articoli 15, 18 e 19 i beneficiari devono avere ottemperato a tutti gli obblighi inerenti la normativa vigente in materia di prevenzione e profilassi sanitaria.
Art. 22. (Quantificazione degli indennizzi)
1. Ferma restando l'intensità di aiuto del 100% dei costi ammissibili prevista dall'articolo 16, comma 9, gli indennizzi, da riferire al valore di mercato, per l'abbattimento di capi, per il decesso degli animali e per il verificarsi di perdite di reddito, sono stabiliti in sede di istituzione dei relativi regimi di aiuto e nel rispetto della vigente normativa.
Art. 23. (Intensità degli aiuti e cumulabilità con altri interventi)
1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente titolo sono concessi nel rispetto delle intensità massime previste per le diverse categorie di aiuto disciplinate dagli articoli 22, 26, 27 e 28 del Reg. (UE) n. 702/2014; essi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse in relazione agli stessi costi ammissibili, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8 del Reg. (UE) n. 702/2014.
Art. 24. (Procedure)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), e dall'articolo 20 la Giunta regionale adotta un programma operativo su base triennale che individua le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica.
2. Il programma operativo triennale di cui al comma 1 e le relative variazioni sono predisposti dal Dipartimento regionale competente in materia di politiche agricole e sono approvati dalla Giunta regionale sentita preventivamente la Commissione consiliare competente che si esprime entro 30 giorni dall'assegnazione di tali atti; decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale provvede.
3. Per gli aiuti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) l'Associazione di cui all'articolo 18, comma 5, e per gli aiuti di cui all'articolo 20, l'organismo selezionato o l'organizzazione prevista dalla normativa regionale e operante nel settore zootecnico di cui all'articolo 20, comma 6, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presentano al Dipartimento competente in materia di politiche agricole, entro il 30 novembre di ogni anno, la richiesta di finanziamento in base ad un progetto esecutivo annuale.
4. Il Dipartimento competente in materia di politiche agricole, all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo annuale, di cui al comma 3, è autorizzato ad anticipare, ai soggetti di cui al comma 3, fino all'80 per cento delle somme annualmente occorrenti allo svolgimento dei servizi inclusi nello stesso progetto, previa istituzione della misura di aiuto nel rispetto del Reg. (UE) 702/2014.
5. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti ad utilizzare apposita procedura informatica che permetta di separare la contabilità relativa alle diverse attività e ai diversi programmi, nonché a presentare la documentazione delle spese sostenute entro il 30 giugno dell'anno successivo per consentire l'eventuale erogazione del contributo pubblico a titolo di saldo finale.
6. La mancata presentazione del rendiconto finale delle spese nei termini di cui al comma 5 comporta il recupero del contributo pubblico anticipato e l'esclusione del soggetto dai finanziamenti regionali per l'anno in corso e per quello successivo.
Art. 25. (Disposizioni sul rispetto della condizionalità ex ante aiuti di Stato)
1. Le procedure per la concessione e l'erogazione degli aiuti in esenzione da obbligo di notifica, previsti dal presente titolo, assicurano il rispetto delle condizioni generali di cui ai Capi I e II del Reg. (UE) n. 702/2014, nonché il rispetto delle condizioni specifiche previste dal Capo III, Sezione 1 (Aiuti a favore delle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli o nella commercializzazione di prodotti agricoli), articoli 22, 26, 27 e 28 del medesimo regolamento.
2. Gli obblighi di comunicazione o di notifica alla Commissione europea delle misure di aiuto istituite ai sensi del presente titolo sono assolti nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 della
3. Gli obblighi di pubblicazione e di informazione di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 702/2014, per le misure di aiuto istituite ai sensi del presente titolo, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni statali sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, sono assolti nel rispetto delle modalità specificate nel Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità della Giunta regionale.
TITOLO VII. (Applicazione del Reg. (UE) 651/2014 per interventi a favore delle infrastrutture locali)
Art. 26. (Contributi per infrastrutture locali)
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla
2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi all'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) di cui alla
3. Gli interventi, da realizzare negli agglomerati industriali di competenza, sono indicati nel Programma triennale di attività e promozione industriale redatto annualmente dall'ARAP ai sensi del vigente statuto, sulla base dei fabbisogni insediativi e delle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area di riferimento.
4. Le infrastrutture locali di cui al comma 1 sono indirizzate a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che l'ARAP può mettere a disposizione delle imprese interessate con procedure di evidenza pubblica, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato.
5. L'ARAP può gestire direttamente le infrastrutture locali o affidare la gestione delle stesse con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
6. Le infrastrutture locali sono gestite attraverso l'istituzione o il mantenimento di una contabilità separata.
7. Fermo restando il rispetto delle disposizioni sulle imprese in difficoltà di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) n. 651/2014, i finanziamenti di cui al comma 1 non possono essere concessi all'ARAP se l'Azienda registra perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi o se è oggetto di commissariamento.
8. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera cc), del Reg. (UE) n. 651/2014.
9. Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative a:
a) infrastrutture di ricerca e poli di innovazione;
b) infrastrutture per il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico;
c) infrastrutture per l'energia;
d) infrastrutture per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti;
e) infrastrutture di banda larga;
f) infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio;
g) infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali;
h) infrastrutture aeroportuali o portuali;
i) acquisto di immobili;
j) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.
10. L'importo del finanziamento concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, calcolato sulla base di proiezioni ragionevoli e commisurate al periodo di ammortamento dell'infrastruttura locale.
11. Il risultato operativo di cui al comma 10 è dato dalla differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati riferiti alla durata dell'investimento nell'infrastruttura locale.
12. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di cui al comma 11 è effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
13. Se alla fine del periodo di ammortamento dell'investimento relativo all'infrastruttura locale, in applicazione di quanto previsto dai commi 10, 11 e 12 il finanziamento effettivamente spettante risulta inferiore a quello concesso, il Dipartimento competente per materia provvede a recuperarne la differenza, ovvero a disporne l'impiego per altre infrastrutture locali, nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 651/2014.
14. I costi ammissibili dell'infrastruttura locale comprendono i costi degli investimenti materiali e immateriali.
15. Ai fini del calcolo del risultato operativo di cui ai commi 10 e 11, i costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ad esclusione dei costi di ammortamento e di finanziamento se essi sono stati considerati ai fini della quantificazione dei costi ammissibili relativi all'infrastruttura locale.
16. Con deliberazione di Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente in materia di sviluppo economico, sono stabilite le linee guida afferenti i criteri di riparto, le modalità di presentazione della domanda di contributo, le modalità di concessione e di erogazione compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di attuazione e di rendicontazione dei contributi.
17. Le linee guida di cui al comma 16 sono stabilite dalla Giunta regionale sentita preventivamente la Commissione consiliare competente che si esprime entro 20 giorni dall'assegnazione dell'atto; decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale provvede.
18. Gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea delle misure di aiuto istituite ai sensi del presente titolo sono assolti nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 della
19. Gli obblighi di pubblicazione e di informazione di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 651/2014, per le misure di aiuto istituite ai sensi del presente titolo, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni statali sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, sono assolti nel rispetto delle modalità specificate nel Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità della Giunta regionale.
TITOLO VIII. (Attuazione delle Comunicazioni COM (2008) 394 e COM (2011) 78 sullo SMALL BUSINESS ACT)
Art. 27. (Finalità)
1. La Regione, in attuazione dei principi di cui alla Comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 e alla Direttiva attuativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2010 e alla Comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011, sostiene la qualificazione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) e crea un contesto normativo ed economico favorevole all'imprenditorialità e al rafforzamento della competitività sui mercati attraverso una corretta concorrenza tra le imprese.
Art. 28. (Strumenti e modalità di partecipazione e semplificazione delle procedure)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 27 ed in attuazione della
2. Nell'ambito della programmazione e della destinazione dei finanziamenti a beneficio delle MPMI, la Regione assicura forme di consultazione delle associazioni rappresentative dei potenziali destinatari degli stessi.
3. I bandi e gli avvisi utilizzano un linguaggio chiaro e comprensibile e prevedono modalità semplificate per la presentazione delle istanze e per la rendicontazione delle risorse spese.
4. La Regione, al fine di assicurare il rispetto della condizionalità ex ante "aiuti di Stato" e di ridurre al minimo l'aggravio delle procedure per le MPMI, adotta specifiche iniziative volte a rendere uniformi gli schemi dei bandi e degli avvisi emanati dalle strutture regionali, nonché definisce percorsi omogenei per lo svolgimento dei controlli preventivi e successivi, necessari ad assicurare il rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato.
5. Le strutture regionali che curano i procedimenti per la concessione dei finanziamenti utilizzano modalità di interazione con le MPMI che ne agevolino la conoscibilità dei dati, delle informazioni e di quanto necessario per l'accesso ai finanziamenti, privilegiando l'uso della comunicazione informatica.
6. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 4, la Giunta regionale, attraverso la Direzione generale, definisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli schemi dei bandi e degli avvisi, nonché le modalità per lo svolgimento dei controlli volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, in osservanza delle disposizioni di cui alla
Art. 29. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 6 della
"Art. 6 bis. (Test PMI)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 della
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata con lo strumento del TEST PMI che analizza l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, attraverso:
a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della
c) l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità, in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.
3. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Commissione Consiliare permanente competente per materia, d'intesa, definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) i criteri per la realizzazione del test PMI;
b) la tipologia delle proposte normative da sottoporre al test;
c) le modalità di consultazione delle associazioni rappresentative dei destinatari delle proposte;
d) termini e modalità per l'avvio di una prima fase di sperimentazione del test PMI e per l'utilizzo dello stesso a regime.
4. Entro sei mesi dalla conclusione della fase di sperimentazione di cui al comma 3, lettera d), il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è adeguato alle disposizioni del presente articolo.
5. La Giunta, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, individua la struttura responsabile del coordinamento, all'interno della Giunta, delle attività di cui ai commi 1 e 2 che assicura il massimo raccordo con le strutture del Consiglio.
6. Le risultanze del test PMI sono rese disponibili sul sito istituzionale della Giunta e del Consiglio.
7. Per assicurare la trasparenza del procedimento di approvazione delle proposte normative, la Giunta e il Consiglio esplicitano le motivazioni che giustificano il mancato accoglimento delle risultanze del test PMI.".
TITOLO IX. (Disposizioni transitorie, finali ed entrata in vigore)
Art. 30. (Disposizioni transitorie)
1. Ai procedimenti amministrativi di cui al Titolo III, in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio e fino alla conclusione degli stessi; i nominativi degli Ispettori Fitosanitari e degli Agenti Fitosanitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nel Registro di cui all'articolo 7.
2. I procedimenti amministrativi di cui Titolo VI, relativi ai regimi di aiuti di Stato già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi nel rispetto della normativa vigente al momento della loro istituzione.
2-bis. Le istanze di aiuto di cui al comma 2 e relative alle misure di aiuto di cui all'articolo 26 del
Art. 31. (Norma finanziaria)
1. Le disposizioni contenute nel Titolo II (Attuazione della direttiva 2012/12/UE concernente i succhi di frutta e prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana) non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
2. Le disposizioni contenute nel Titolo III (Attuazione della
3. Le disposizioni contenute nel Titolo IV (Attuazione della
4. Le disposizioni di cui Titolo V (Attuazione della
5. Gli stanziamenti per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 18 e 19 del Titolo VI (Applicazione del Reg. (UE) 702/2014 per interventi nel settore della zootecnia) sono determinati con legge regionale; gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 20 quantificati per il 2015 in euro 600.000,00 trovano copertura finanziaria nell'ambito del capitolo di spesa 07.02.009 - 102400 che viene così ridenominato "Contributi regionali per le attività di consulenza nel settore zootecnico". A decorrere dal 2016 è autorizzata la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto articolo 20 solo nei limiti degli stanziamenti del capitolo 102400 così come annualmente determinati con legge di bilancio ai sensi della
6. Le previsioni di cui al Titolo VII (Applicazione del Reg. (UE) 651/2014 per interventi a favore delle infrastrutture locali) non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto hanno natura programmatoria; gli stanziamenti per la copertura degli oneri derivanti dagli interventi di cui al Titolo VII sono determinati con legge regionale.
7. Le disposizioni contenute nel Titolo VIII (Attuazione delle Comunicazioni COM (2008) 394 e COM Comunicazione (2011) 78 sullo SMALL BUSINESS ACT) non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 32. (Abrogazioni)
1. Gli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 e 105 della
2. La
3. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 della
Art. 33. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
[1] Comma inserito dall'art. 2 della