Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.7 bevande analcoliche |
Data: | 19/02/2014 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche all'articolo 1 «Campo di applicazione» del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 |
Art. 2 . Modifiche all'articolo 2 «Aggiunte» del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 |
Art. 3 . Modifiche all'articolo 3 «Trattamenti e sostanze in essi utilizzati» del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 |
Art. 4 . Modifiche all'articolo 4 «Denominazioni di vendita ed altre indicazioni» del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 |
Art. 5 . Modifiche all'articolo 6 «Sanzioni» del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 |
Art. 6 . Modifiche all'articolo 7 «Norme transitorie» del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 |
Art. 7 . Disposizioni in materia di modifiche agli allegati al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 |
Art. 8 . Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 9 . Entrata in vigore |
§ 4.7.16 - D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 20.
Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.
(G.U. 10 marzo 2014, n. 57)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 19 dicembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 «Campo di applicazione» del
1. Al comma 1, dopo le parole: «allegato I» sono inserite le seguenti: «parte I».
2. Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto legislativo, i prodotti di cui al comma 1 sono soggetti alle norme comunitarie e di derivazione comunitaria applicabili agli alimenti ed in particolare al
1-ter. Ai fini del presente decreto legislativo, si applicano le definizioni di cui all'allegato II.».
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 «Aggiunte» del
1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere aggiunti gli ingredienti autorizzati nell'allegato I, parte II, punto 2.».
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 «Trattamenti e sostanze in essi utilizzati» del
1. Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere sottoposti ai trattamenti indicati nell'allegato I, parte II, punto 3, nei quali possono essere utilizzate le sostanze ivi indicate.».
Art. 4. Modifiche all'articolo 4 «Denominazioni di vendita ed altre indicazioni» del
1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera a) è soppressa;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all'allegato I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantità di succo di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal
a) sull'imballaggio, oppure;
b) su un'etichetta apposta sull'imballaggio, oppure;
c) su un documento di accompagnamento.»;
c) al comma 6, le parole: «se il prodotto è fabbricato con due o più specie, salvo quando viene utilizzato il succo di limone alle condizioni stabilite dall'articolo 2, la denominazione di vendita è completata dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta; tuttavia nel caso di prodotti fabbricati con almeno tre frutti, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura "più specie di frutta" o "più frutti", da un'indicazione simile o dal numero delle specie di frutta utilizzate.» sono sostituite dalle seguenti: «se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 2, la denominazione di vendita è costituita dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell'elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura 'più specie di frutta', da un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.»;
d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Ai fini della preparazione e della denominazione di succhi di frutta, purea di frutta e nettari di frutta, si applica quanto disposto nell'allegato I, parte II, punto 1.».
Art. 5. Modifiche all'articolo 6 «Sanzioni» del
1. Al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 1, o chiunque viola l'articolo 2, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato I, parte 2, punto 2,».
2. Al comma 3, le parole: «ai sensi dell'articolo 3,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato I, parte II, punto 3,».
3. Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro tremila a euro novemila.».
Art. 6. Modifiche all'articolo 7 «Norme transitorie» del
1. All'articolo 7 del
«1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, e i relativi imballaggi, immessi sul mercato o etichettati conformemente alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino al 28 aprile 2015.
2. L'indicazione "Dal 28 aprile 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti" può apparire sull'etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui all'allegato I, parte I, punti da 1 a 4, fino al 28 ottobre 2016.».
Art. 7. Disposizioni in materia di modifiche agli allegati al
1. L'allegato I è sostituito dall'allegato I al presente decreto legislativo.
2. L'allegato II è sostituito dall'allegato II al presente decreto legislativo.
3. L'allegato III è sostituito dall'allegato III al presente decreto legislativo.
4. L'allegato IV è sostituito dall'allegato IV al presente decreto legislativo.
5. L'allegato V è sostituito dall'allegato V al presente decreto legislativo.
6. Dopo l'articolo 7 del
«Art. 7 bis. (Aggiornamento degli allegati). - 1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della
Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I (previsto dall'articolo 1, comma 1, del
Allegato I
DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
I. Definizioni.
1. a) Succo di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di frutta sana e matura, fresca o conservata mediante refrigerazione o congelamento, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene.
L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo.
Nel caso degli agrumi il succo di frutta deve provenire dall'endocarpo. Tuttavia, il succo di limetta può essere ottenuto dal frutto intero.
Se i succhi sono ottenuti da frutti con acini, semi e bucce, le parti o i componenti di acini, semi e bucce non sono incorporati nel succo. Tale disposizione non si applica ai casi in cui le parti o i componenti di acini, semi e bucce non possono essere eliminati facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione.
Nella produzione di succhi di frutta è autorizzata la miscelazione di succo di frutta con purea di frutta;
b) succo di frutta da concentrato: designa il prodotto ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato definito al punto 2, con acqua potabile che soddisfa i criteri stabiliti dalla
Il contenuto di solidi solubili del prodotto finito corrisponde al valore Brix minimo per il succo ricostituito indicato nell'allegato V.
Se un succo da concentrato è ottenuto da un frutto non menzionato nell'allegato V, il valore Brix minimo del succo ricostituito è quello del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il succo concentrato.
L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta da concentrati.
Il succo di frutta da concentrato è preparato con processi adeguati che mantengono le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritive essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto.
Nella produzione di succo di frutta da concentrato è autorizzata la miscelazione di succo di frutta e/o succo di frutta concentrato con purea di frutta e/o purea di frutta concentrata.
2. Succo di frutta concentrato: designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica di una determinata parte d'acqua. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, l'eliminazione deve essere almeno pari al 50% della parte d'acqua.
L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta concentrati.
3. Succo di frutta estratto con acqua: il prodotto ottenuto per estrazione ad acqua (diffusione) di:
- frutti polposi interi il cui succo non può essere estratto con altri processi fisici, o
- frutti interi disidratati.
4. Succo di frutta disidratato - in polvere: designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica della quasi totalità dell'acqua.
5. Nettare di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato che:
è ottenuto con l'aggiunta di acqua, con o senza l'aggiunta di zuccheri e/o miele, ai prodotti definiti nei punti da 1a 4, alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e
che risponde ai requisiti di cui all'allegato IV.
Fatto salvo il
L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al nettare di frutta. II. Ingredienti, trattamenti e sostanze autorizzati.
1. Composizione: nella preparazione di succhi di frutta, puree di frutta e nettari di frutta in cui sono utilizzate le specie corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell'allegato V, la denominazione di vendita reca il nome del frutto impiegato o il nome comune del prodotto. Per le specie di frutta non incluse nell'allegato V si applica il nome botanico o comune corretto.
Per i succhi di frutta il valore Brix è quello del succo quale estratto dal frutto e non può essere modificato, salvo nel caso di miscelazione con il succo di frutti della stessa specie.
Il valore Brix minimo stabilito nell'allegato V per i succhi di frutta ricostituiti e la purea di frutta ricostituita non tiene conto dei solidi solubili di ogni altro ingrediente e additivo facoltativo.
2. Ingredienti autorizzati: ai prodotti di cui alla parte I possono essere aggiunti solo gli ingredienti elencati in appresso:
- vitamine e minerali autorizzati dal
- additivi alimentari autorizzati in conformità del
- per i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrati e i succhi di frutta concentrati: l'aroma, la polpa e le cellule restituiti;
- per i succhi di uva: i sali di acido tartarico restituiti;
- per i nettari di frutta: l'aroma, la polpa e le cellule restituiti; zuccheri e/o miele fino a un massimo del 20% del peso totale dei prodotti finali e/o edulcoranti;
- l'indicazione che al nettare di frutta non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti, inclusi gli edulcoranti quali definiti nel
- per i prodotti di cui all'allegato III, lettera a), lettera b), primo trattino, lettera c), lettera e), secondo trattino, e lettera h): zuccheri e/o miele;
- per i prodotti di cui alla parte I, punti da 1 a 5, al fine di correggerne il gusto acido: succo di limone e/o di limetta e/o succo concentrato di limone e/o di limetta in quantità non superiore ai 3 g per litro di succo, espresso in acido citrico anidro;
- per il succo di pomodoro e il succo di pomodoro da concentrato: sale, spezie ed erbe aromatiche.
3. Trattamenti e sostanze autorizzati: ai prodotti di cui alla parte I possono essere applicati solo i seguenti trattamenti e possono essere aggiunte solo le seguenti sostanze:
- processi meccanici di estrazione;
- gli abituali processi fisici, compresi i processi di estrazione con acqua (processo «in line») della parte commestibile dei frutti diversi dall'uva destinati alla fabbricazione di succhi di frutta, purchè i succhi di frutta concentrati ottenuti soddisfino quanto disposto alla parte I, punto 1;
- per i succhi di uva, se è stata utilizzata la solfitazione dell'uva mediante biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici è autorizzata purchè la quantità totale di SO2 presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l;
- preparati enzimatici: pectinasi (per la scissione della pectina), proteinasi (per la scissione delle proteine) e amilasi (per la scissione degli amidi) conformi ai requisiti del
- gelatina alimentare;
- tannini;
- silice colloidale;
- carbone vegetale;
- azoto;
- bentonite come argilla assorbente;
- coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti (compresi perlite, diatomite lavata, cellulosa, poliammide insolubile, polivinilpolipirolidone, polistirene), conformi al
- coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi al
Allegato II (previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, del
Allegato II
DEFINIZIONI DELLE MATERIE PRIME
Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni:
1. Frutta: tutti i frutti. Ai fini della presente direttiva, anche i pomodori sono considerati un frutto.
La frutta deve essere sana, matura al punto giusto e fresca o conservata con mezzi fisici o mediante uno o più trattamenti, compresi i trattamenti post-raccolta applicati conformemente alla normativa dell'Unione;
2. Purea di frutta: il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto mediante processi fisici adeguati quali la setacciatura, triturazione o macinazione della parte commestibile dei frutti interi o senza buccia, senza eliminazione di succo;
3. Purea concentrata di frutta: il prodotto ottenuto dalla purea di frutta mediante l'eliminazione fisica di una determinata parte dell'acqua di costituzione.
Alla purea di frutta concentrata può essere restituito l'aroma, ottenuto tramite mezzi fisici adeguati quali definiti nell'allegato I, parte II, punto 3, e proveniente esclusivamente da frutti della stessa specie;
4. Aroma: fatto salvo il
L'aroma è ottenuto dalle parti commestibili del frutto; tuttavia, esso può anche provenire da olio spremuto a freddo dalla scorza di agrumi e da composti di noccioli;
5. Zuccheri:
- gli zuccheri definiti dalla
- lo sciroppo di fruttosio;
- gli zuccheri derivati dalla frutta;
6. Miele: il prodotto definito dalla
7. Polpa o cellule: i prodotti ottenuti a partire dalle parti commestibili del frutto della stessa specie, senza eliminazione di succo. Inoltre, per gli agrumi, per polpa o per cellule si intendono gli agglomerati di succo ottenuti dall'endocarpo.
Allegato III (previsto dall'articolo 1, comma 2, del
Allegato III
DENOMINAZIONI SPECIFICHE DI TALUNI PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I
a) «Vruchtendrank», per i nettari di frutta;
b) «Süßmost».
La designazione «süßmost» può essere utilizzata solo in concomitanza con le denominazioni «fruchtsaft» o «fruchtnektar»:
- per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da succhi di frutta, da succhi concentrati di frutta o da una miscela di questi prodotti, non idonei ad essere consumati allo stato naturale a causa del loro elevato grado di acidità naturale;
- per i succhi di frutta ottenuti da mele o pere, con aggiunta di mele se del caso, ma senza aggiunta di zuccheri;
c) «succo e polpa» o «sumo e polpa», per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata;
d) «æblemost», per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri;
e)
- «sur ... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi senza aggiunta di zuccheri, ottenuti dai ribes neri, dalle ciliegie, dai ribes rossi, dai ribes bianchi, dai lamponi, dalle fragole o dalle bacche di sambuco;
- «sød ... saft» o «sødet ... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi di questa stessa frutta, addizionati con più di 200 g di zuccheri per litro;
f) «äppelmust/äpplemust», per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri;
g) «mosto», sinonimo di succo di uva;
h) «smiltsērkšķu sula ar cukuru» o «astelpaju mahl suhkruga» o «słodzony sok z rokitnika» per i succhi ottenuti dal frutto dell'olivello spinoso, addizionati con non più di 140 g di zuccheri per litro.
Allegato IV (previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del
ALLEGATO IV
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI NETTARI DI FRUTTA
Nettari di frutta |
Tenore minimo di succo e/o di purea (espresso in percentuale del volume del prodotto finito) |
|
|
I. Frutta dal succo acido non idonea al consumo allo stato naturale |
|
Frutto della passione |
25 |
Morelle di Quito |
25 |
Ribes nero |
25 |
Ribes bianco |
25 |
Ribes rosso |
25 |
Uva spina |
30 |
Frutti dell'olivello spinoso |
25 |
Prugnole |
30 |
Prugne |
30 |
Susine |
30 |
Sorbe |
30 |
Cinorrodi |
40 |
Marasche |
35 |
Altre ciliegie |
40 |
Mirtilli |
40 |
Bacche di sambuco |
50 |
Lamponi |
40 |
Albicocche |
40 |
Fragole |
40 |
More |
40 |
Mirtilli rossi |
30 |
Cotogne |
50 |
Limoni e limette |
25 |
Altra frutta appartenente a questa categoria |
25 |
|
|
II. Frutta con basso tenore di acido, frutta con molta polpa o frutta molto aromatizzata con un succo non idoneo al consumo allo stato naturale |
|
Manghi |
25 |
Banane |
25 |
Guaiave o Guave |
25 |
Papaie |
25 |
Litchi |
25 |
Azzeruoli |
25 |
Crossoli |
25 |
Cachirmani o cuori di bue |
25 |
Cerimolie |
25 |
Melegrane |
25 |
Anacardi o noci di acagiù |
25 |
Frutti di caja |
25 |
Frutti di imbu |
25 |
Altra frutta appartenente a questa categoria |
25 |
|
|
III. Frutta con un succo idoneo al consumo allo stato naturale |
|
Mele |
50 |
Pere |
50 |
Pesche |
50 |
Agrumi, esclusi limoni e limette |
50 |
Ananas |
50 |
Pomodori |
50 |
Altra frutta appartenente a questa categoria |
50 |
Allegato V (previsto dall'allegato I, punto 2, del
ALLEGATO V
VALORI BRIX MINIMI PER SUCCO DI FRUTTA RICOSTITUITO E PER PUREA DI FRUTTA RICOSTITUITA
Nome comune del frutto |
Nome botanico |
Livelli Brix minimi |
|
|
|
Mela (*) |
Malus domestica Borkh. |
11,2 |
Albicocca (**) |
Prunus armeniaca L. |
11,2 |
Banana (**) |
Musa x paradisiaca L. (escluse le banane «plantains») |
21,0 |
Ribes nero (*) |
Ribes nigrum L. |
11,0 |
Uva (*) |
Vitis vinifera L. o suoi ibridi Vitis labrusca L. o suoi ibridi |
15,9 |
Pompelmo (*) |
Citrus x paradisi Macfad. |
10,0 |
Guaiava o Guava (**) |
Psidium guajava L. |
8,5 |
Limone (*) |
Citrus limon (L.) Burm. f. |
8,0 |
Mango (**) |
Mangifera indica L. |
13,5 |
Arancia (*) |
Citrus sinensis (L.) Osbeck |
11,2 |
Frutto della passione (*) |
Passiflora edulis Sims |
12,0 |
Pesca (**) |
Prunus persica (L.) Batsch var. persica |
10,0 |
Pera (**) |
Pyrus communis L. |
11,9 |
Ananas (*) |
Ananas comosus (L.) Merr. |
12,8 |
Lampone (*) |
Rubus idaeus |
7,0 |
Amarena (*) |
Prunus cerasus L. |
13,5 |
Fragola (*) |
Fragaria x ananassa Duch. |
7,0 |
Pomodoro (*) |
Solanum lycopersicum L. |
5,0 |
Mandarino (*) |
Citrus reticulata Blanco |
11,2 |
Per i prodotti contrassegnati da un asterisco (*), che sono prodotti come succo, viene determinata una densità relativa inima rispetto all'acqua a 20/20 °C.
Per i prodotti contrassegnati da due asterischi (**), che sono prodotti come purea, viene determinato solo un valore Brix minimo non corretto (senza correzione dell'acidità).