§ 1.5.24 - L.R. 14 luglio 2010, n. 26.
Disciplina generale sull'attività Normativa regionale e sulla qualità della normazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:14/07/2010
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Principi
Art. 3.  Strumenti
Art. 4.  ATN
Art. 5.  Controllo e valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche
Art. 6.  AIR ed analisi di fattibilità
Art. 6 bis.  (Test PMI)
Art. 7.  Consultazione
Art. 8.  VIR e clausole valutative
Art. 9.  Relazioni di accompagnamento
Art. 10.  Programma di riordino e semplificazione normativa
Art. 11.  Testi unici
Art. 12.  Principi e criteri direttivi per la redazione dei Testi unici
Art. 13.  Esame ed approvazione dei Testi unici
Art. 14.  Coordinamento finale e formale delle leggi
Art. 15.  Rapporto sulla normazione
Art. 16.  Banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti
Art. 17.  Formazione
Art. 18.  Comitato per la legislazione
Art. 19.  Pubblicazione e comunicazione normativa
Art. 20.  Disposizioni finanziarie


§ 1.5.24 - L.R. 14 luglio 2010, n. 26.

Disciplina generale sull'attività Normativa regionale e sulla qualità della normazione.

(B.U. 30 luglio 2010, n. 50)

 

CAPO I

FINALITÀ E PRINCIPI

 

Art. 1. Finalità

1. Ai sensi dell’art. 40 dello Statuto, la presente legge ha per oggetto la disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione.

2. I soggetti, gli uffici e gli organi coinvolti nel procedimento normativo perseguono l’obiettivo generale del miglioramento della qualità della normazione, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2 e mediante l’utilizzo degli strumenti di cui all’art. 3.

3. Al fine di migliorare la qualità dei testi normativi, gli uffici del Consiglio e della Giunta regionale preposti alla redazione degli atti normativi e all’assistenza tecnico giuridica e legislativa operano in costante collaborazione, anche sulla base di appositi protocolli di intesa.

4. Le disposizioni della presente legge possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso, mediante l’indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

 

     Art. 2. Principi

1. La Regione Abruzzo conforma il proprio ordinamento ai principi sulla qualità della normazione applicati in ambito europeo e condivisi con lo Stato, Regioni e Province autonome in sede di Accordo del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione.

2. L’attività normativa della Regione è improntata, in particolare, ai seguenti principi:

a) chiarezza, semplicità ed omogeneità dei testi normativi;

b) rispetto delle regole di tecnica legislativa;

c) qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;

d) programmazione normativa;

e) semplificazione delle procedure;

f) ampia diffusione degli atti normativi.

3. Il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni consiliari ed il Presidente della Giunta, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, assicurano con il supporto tecnico delle strutture preposte all’assistenza tecnico giuridica e legislativa e delle altre competenti strutture, il rispetto dei principi di cui al comma 1.

 

CAPO II

STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

 

     Art. 3. Strumenti

1. Al fine di conseguire il miglioramento della qualità della normazione, la Regione si avvale dei

seguenti strumenti:

a) analisi tecnico-normativa (di seguito denominata ATN);

b) analisi di impatto della regolamentazione (di seguito denominata AIR);

c) analisi di fattibilità;

d) consultazione;

e) verifica di impatto della regolamentazione (di seguito denominata VIR);

f) clausole valutative;

g) semplificazione, manutenzione e riordino costanti del sistema normativo;

h) drafting normativo.

 

     Art. 4. ATN

1. L’ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate ed il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; l’ATN verifica, sotto l’aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative, sulla base del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi in uso.

2. L’ATN è effettuata dalle strutture del Consiglio e della Giunta preposte all’assistenza tecnico giuridica e legislativa mediante la redazione di una relazione tecnico-normativa che accompagna la proposta normativa.

3. Il Regolamento interno del Consiglio regionale individua il contenuto della scheda ATN predisposta dalla competente struttura consiliare, nonchè le modalità ed i tempi di trasmissione della medesima al Presidente della Commissione competente per la materia oggetto dell’intervento normativo, al proponente ed ai Consiglieri regionali.

 

     Art. 5. Controllo e valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche

1. Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, il Consiglio regionale esercita, sia in via preventiva che successiva, la funzione di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi e delle politiche pubbliche in rapporto alle finalità perseguite.

2. Il controllo e la valutazione in via preventiva sono effettuati attraverso l’AIR, l’analisi di fattibilità e la consultazione.

3. Il controllo e la valutazione in via successiva sono effettuati attraverso la VIR e le clausole valutative.

4. La Regione assicura l’adeguata divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche.

 

     Art. 6. AIR ed analisi di fattibilità

1. L’AIR consiste nella valutazione preventiva socio economica degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

2. L’AIR consente di verificare la necessità e l’opportunità di un intervento normativo e orienta il titolare dell’iniziativa verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale.

3. L’analisi di fattibilità degli atti normativi è l’attività volta ad accertare, nella fase della progettazione normativa, l’idoneità delle norme a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alla presenza minima ed allo stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici preposti all’applicazione delle norme stesse, al fine di fornire agli organi competenti elementi conoscitivi sulla proposta normativa in esame, nel caso in cui la proposta medesima non è sottoposta ad AIR.

4. L’AIR è di norma effettuata dalla Giunta di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta disciplinano, per i rispettivi ambiti di competenza, gli elementi da considerare nell’AIR, i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione dell'AIR e dell’analisi di fattibilità, anche sulla base di metodi di analisi e modelli condivisi con lo Stato, le altre Regioni e le Province autonome.

 

     Art. 6 bis. (Test PMI) [1]

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), le proposte di atti normativi che hanno un rilevante impatto sulle MPMI sono precedute da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle stesse, fatto salvo il caso in cui occorra procedere in via d'urgenza.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata con lo strumento del TEST PMI che analizza l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, attraverso:

a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;

b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), secondo il contenuto e le modalità previamente individuate;

c) l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità, in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

3. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Commissione Consiliare permanente competente per materia, d'intesa, definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) i criteri per la realizzazione del test PMI;

b) la tipologia delle proposte normative da sottoporre al test;

c) le modalità di consultazione delle associazioni rappresentative dei destinatari delle proposte;

d) termini e modalità per l'avvio di una prima fase di sperimentazione del test PMI e per l'utilizzo dello stesso a regime.

4. Entro sei mesi dalla conclusione della fase di sperimentazione di cui al comma 3, lettera d), il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

5. La Giunta, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, individua la struttura responsabile del coordinamento, all'interno della Giunta, delle attività di cui ai commi 1 e 2 che assicura il massimo raccordo con le strutture del Consiglio.

6. Le risultanze del test PMI sono rese disponibili sul sito istituzionale della Giunta e del Consiglio.

7. Per assicurare la trasparenza del procedimento di approvazione delle proposte normative, la Giunta e il Consiglio esplicitano le motivazioni che giustificano il mancato accoglimento delle risultanze del test PMI.

 

     Art. 7. Consultazione

1. La Regione Abruzzo, allo scopo di assicurare adeguata rappresentanza e partecipazione dei soggetti destinatari, assicura adeguate forme di consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei consumatori per i provvedimenti normativi di maggior impatto sull’attività dei

cittadini e delle imprese.

2. La consultazione è effettuata nei casi e secondo le modalità stabilite dai Regolamenti interni del Consiglio e della Giunta, anche sulla base di forme e modalità omogenee concordate con lo Stato, le Regioni e le Province autonome al fine di assicurare la condivisione delle migliori pratiche operative.

 

     Art. 8. VIR e clausole valutative

1. La VIR è l’attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati sia nei confronti dei cittadini e delle imprese, che sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 nelle leggi possono essere inserite le clausole valutative di cui all'art. 26, comma 2, dello Statuto, mediante le quali il soggetto attuatore comunica al Consiglio regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi, le modalità applicative e le eventuali criticità emerse in fase di implementazione, nonché per valutare le conseguenze dell’atto sui destinatari diretti e sulla collettività.

3. In caso di previsione di clausola valutativa il soggetto attuatore fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione da inviare entro il termine previsto nella clausola stessa alla Commissione consiliare competente per materia. La Commissione esamina la relazione e la trasmette, corredata da eventuali osservazioni, al Consiglio e alla Giunta.

4. L’inserimento di clausole valutative è effettuato avvalendosi, di norma, di formule standard condivise con lo Stato, le altre Regioni e le Province autonome.

5. Il regolamento interno del Consiglio disciplina:

a) i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione della VIR;

b) le modalità di programmazione e svolgimento, da parte del Consiglio e delle Commissioni permanenti, delle attività di VIR e di valutazione delle politiche regionali, anche tramite forme di consultazione e di confronto con le rappresentanza economiche, sociali ed istituzionali.

6. Il Consiglio, anche tramite il rapporto sulla normazione di cui all'art. 15, assicura idonee forme di pubblicizzazione degli esiti della VIR.

 

     Art. 9. Relazioni di accompagnamento

1. Tutti i progetti di legge e di regolamento assegnati per l’esame presso le competenti Commissioni consiliari sono corredati, oltre che da una relazione illustrativa, da una scheda sull’ATN, dalla relazione sull’AIR nei casi previsti, e quelli che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, da una relazione tecnico-finanziaria che dà conto dei metodi alla base della quantificazione degli oneri e delle modalità della loro copertura con le conseguenti variazioni di bilancio.

2. La Giunta regionale individua, nell’ambito della propria struttura, gli uffici preposti alla redazione degli atti normativi e all’assistenza legislativa ed alla stesura delle relazioni di accompagnamento alle proprie iniziative legislative e regolamentari.

3. I competenti uffici del Consiglio regionale assicurano ai titolari dell’iniziativa legislativa e regolamentare l’adeguata assistenza tecnica necessaria alla redazione dei progetti di legge e di regolamento e delle relazioni di cui al comma 1.

4. Il Regolamento interno del Consiglio disciplina i casi di irricevibilità e di improcedibilità dei progetti di legge e di regolamento non corredati dalle relazioni di cui al presente articolo.

 

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE, MANUTENZIONE E RIORDINO DEL SISTEMA NORMATIVO

 

     Art. 10. Programma di riordino e semplificazione normativa

1. La Regione persegue gli obiettivi della progressiva e costante riduzione del numero delle leggi vigenti e della loro razionalizzazione; a tal fine privilegia il ricorso ai testi unici, alle leggi di riordino e di manutenzione dell’ordinamento regionale.

2. Il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio regionale, avvalendosi del supporto tecnico degli uffici preposti alla redazione degli atti normativi e all’assistenza tecnico giuridica e legislativa, esaminano congiuntamente, con periodicità annuale, lo stato della legislazione regionale, anche sulla base delle informazioni riportate nella banca dati di cui all’art. 16.

3. All’esito dell’esame di cui al comma 2, su proposta della Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, il Consiglio approva il programma di riordino e semplificazione normativa per l’anno successivo con il quale provvede:

a) a definire le linee generali della politica di semplificazione;

b) ad individuare le materie e i settori da disciplinare mediante l’adozione di testi unici;

c) ad individuare gli interventi di riordino e di manutenzione dell’ordinamento regionale.

 

     Art. 11. Testi unici

1. Ai sensi dell’art. 40, commi 2 e 3 dello Statuto, la Regione promuove la formazione di testi unici della normativa regionale relativa a determinati settori o materie determinate ed omogenee.

2. Le disposizioni del testo unico possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso, mediante l’indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. I successivi interventi normativi relativi al settore o alla materia disciplinati dal testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l’integrazione delle disposizioni del testo unico medesimo.

4. Il Presidente del Consiglio, secondo le disposizioni del Regolamento, dichiara l’inammissibilità dei progetti di legge e di regolamento nonché degli emendamenti non conformi alle regole di cui ai commi 2 e 3.

 

     Art. 12. Principi e criteri direttivi per la redazione dei Testi unici

1. Nella redazione dei testi unici si osservano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il settore o la materia di intervento è delimitata in modo preciso e puntuale al fine di evitare eventuali interferenze con altri settori o materie;

b) il testo unico individua ed abroga espressamente in uno specifico articolo le disposizioni vigenti raccolte nello stesso ed ogni altra disposizione relativa al settore o alla materia di intervento che si intende abrogare;

c) il testo unico individua in un apposito articolo le disposizioni relative al settore o alla materia di intervento non inserite nello stesso che restano in vigore;

d) il testo unico procede al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, nonché di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

 

     Art. 13. Esame ed approvazione dei Testi unici

1. In conformità al programma di riordino e di semplificazione normativa di cui all’art. 10, il Consiglio regionale, su proposta della Commissione competente per materia, con apposita risoluzione può incaricare la Giunta regionale di predisporre un disegno di testo unico sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 12 e di eventuali altri specificati nella risoluzione stessa, indicando la materia ed il termine entro cui la Giunta è tenuta a presentare il disegno di testo unico redatto in articoli.

2. La redazione dei testi unici è affidata a un gruppo di lavoro tecnico composto da sei funzionari delle strutture organizzative della Giunta e del Consiglio regionale, designati per due terzi dalla Giunta e per un terzo dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il gruppo di lavoro predispone una relazione sull’attività svolta.

3. La proposta di testo unico predisposta dal gruppo di lavoro è approvata dalla Giunta regionale ed è trasmessa al Consiglio regionale per l’approvazione.

4. Nei modi previsti dal Regolamento interno, il Presidente del Consiglio attribuisce alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l’approvazione dei singoli articoli del disegno di testo unico compilativo; la votazione finale è riservata al Consiglio.

5. I testi unici o loro parti recanti modifiche di carattere sostanziale sono approvati secondo il procedimento ordinario, nei modi previsti dal Regolamento interno.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 14. Coordinamento finale e formale delle leggi

1. Il regolamento interno del Consiglio disciplina le modalità di esercizio, da parte del Presidente, del potere di coordinamento finale e formale delle leggi.

 

     Art. 15. Rapporto sulla normazione

1. Il Consiglio regionale, mediante la competente struttura preposta alla redazione degli atti normativi e all’assistenza tecnico giuridica e legislativa, cura l'elaborazione dell’annuale rapporto sulla normazione, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, i dati quantitativi e qualitativi delle leggi e dei regolamenti regionali nel periodo considerato.

2. Il Consiglio conforma il rapporto alle intese definite con le altre assemblee legislative regionali e nazionali per la redazione coordinata di tale tipo di documenti.

3. Il rapporto illustra anche gli esiti della eventuale valutazione di impatto della regolazione e delle politiche pubbliche svolta ai sensi della presente legge.

4. Per la elaborazione del Rapporto, su richiesta della struttura di cui al comma 1, le competenti strutture tecniche del Consiglio e della Giunta forniscono tempestivamente i dati e le informazioni di propria competenza.

5. Il Consiglio regionale, attraverso le competenti strutture, assicura idonee forme di pubblicazione e divulgazione del rapporto sulla normazione.

 

     Art. 16. Banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 2 dello Statuto, al fine di raccogliere, elaborare e monitorare la normativa regionale e di garantire la più ampia diffusione ed accessibilità della stessa, il Consiglio regionale, mediante la competente struttura preposta alla redazione degli atti normativi e all’assistenza tecnico giuridica e legislativa, cura l’attività di gestione ed aggiornamento costante della banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti.

2. La banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti è pubblicata sul sito web istituzionale del Consiglio regionale ed è fruibile gratuitamente dagli utenti.

 

     Art. 17. Formazione

1. La Regione, ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, e sulla base dei protocolli di cui al comma 3 dell’art. 1, assicura attraverso iniziative comuni a Giunta e Consiglio l’elevata qualificazione e la formazione permanente specialistica del personale assegnato alla struttura preposta all’assistenza tecnico giuridica e legislativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i piani relativi alla formazione del personale prevedono specifici percorsi formativi.

 

     Art. 18. Comitato per la legislazione

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale determina i casi di intervento del Comitato per la legislazione di cui all’art. 27 dello Statuto, i parametri di riferimento per l’espressione dei pareri e delle proposte e gli esiti procedurali degli stessi.

2. Per le attività di cui al comma 1, il Comitato per la legislazione si avvale della collaborazione tecnica della struttura consiliare preposta all’assistenza tecnico giuridica e legislativa.

 

     Art. 19. Pubblicazione e comunicazione normativa

1. Ai sensi degli articoli 12, comma 4 e 35, comma 2 dello Statuto, la Regione, per rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati, assicura la piena diffusione degli atti normativi, oltre che mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA), anche attraverso adeguate forme di comunicazione.

2. In caso di modifica di un atto normativo, la pubblicazione sul BURA è corredata dal testo finale coordinato che riporta le modifiche opportunamente evidenziate e l’indicazione delle relative fonti.

3. In caso di atti normativi che contengono rinvii ad altre disposizioni, la pubblicazione sul BURA riporta in calce all’atto, in nota, le disposizioni cui si fa rinvio.

4. La comunicazione normativa, finalizzata alla conoscenza da parte dei cittadini dei contenuti essenziali delle norme, individua in modo chiaro ed accessibile a tutti, i compiti, le scadenze e le sanzioni eventualmente previste, le strutture regionali di riferimento nonché le risorse finanziarie stanziate.

5. La comunicazione normativa è effettuata dagli uffici preposti alla informazione e comunicazione istituzionale con il supporto degli uffici preposti alla redazione degli atti normativi e all’assistenza tecnico giuridica e legislativa, anche attraverso gli strumenti di informazione e comunicazione di cui all’art. 2, commi 1 e 2 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

 

     Art. 20. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte assicurando l’invarianza della spesa, nell’ambito delle risorse finanziarie, strumentali ed umane già esistenti disponibili a legislazione vigente.


[1] Articolo inserito dall'art. 29 della L.R. 20 agosto 2015, n. 22.