§ 3.1.154 - L.R. 2 agosto 2016, n. 24.
Disposizioni urgenti in materia di settore agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:02/08/2016
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Attuazione degli articoli 18, comma 1, lett. a) e b) e 20 della L.R. 22/2015)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 30 della L.R. 22/2015)
Art. 3.  (Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Sud)
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. 19/2013)
Art. 5.  (Oneri finanziari)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.154 - L.R. 2 agosto 2016, n. 24.

Disposizioni urgenti in materia di settore agricolo.

(B.U. 19 agosto 2016, n. 107 Speciale)

 

Art. 1. (Attuazione degli articoli 18, comma 1, lett. a) e b) e 20 della L.R. 22/2015)

1. Per l'anno 2016, al fine dell'attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) e dell'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015), è concesso un finanziamento all'ARA (Associazione Regionale Allevatori) pari a euro 486.000,00 nell'ambito del programma operativo e nel rispetto della dotazione finanziaria prevista dal regime di aiuto di cui alle DGR 1016/P del 2015 e 84 del 2016, comunicato alla Commissione europea e registrato con il n. SA.44456 (2016/XA).

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 30 della L.R. 22/2015)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge regionale 22/2015, inserire il seguente comma:

"2-bis. Le istanze di aiuto di cui al comma 2 e relative alle misure di aiuto di cui all'articolo 26 del regolamento (UE 702/2014) relativo al regime di aiuti di Stato registrato con il numero SA.41209 (2015/XA) sono ricevibili ed ammesse ad istruttoria dal competente Servizio della Giunta regionale purché presentate entro e non oltre tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dalle epizoozie.".

 

     Art. 3. (Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Sud)

1. Nel quadro delle competenze pubbliche attribuite ai consorzi di bonifica dalla normativa vigente ed al fine di garantire la normale erogazione di servizi a tutti i proprietari terrieri ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Sud con sede in Vasto è concesso allo stesso Consorzio, per l'annualità 2016, un contributo straordinario di euro 500.000,00.

2. L'erogazione del contributo è disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale previa richiesta del beneficiario corredata da una relazione sui servizi essenziali da garantire.

3. [Per l'annualità 2016 è soppresso l'aumento del 57 per cento del canone consortile, introdotto con Delibera del Commissario n. 63/2015, per le opere idrauliche, manutenzione e irrigazione] [1].

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. 19/2013)

1. L'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative) è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Semplificazione amministrativa)

1. Per la realizzazione delle opere, delle infrastrutture, per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale, nonché per il conferimento degli incarichi, il Consorzio adotta procedure di evidenza pubblica. Con l'entrata in vigore della presente legge la stessa procedura è adottata dagli attuali Consorzi.

2. Le funzioni di ufficiale rogante per la redazione degli atti dei Consorzi di Bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa possono essere attribuite dal Consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio ed equipollenti. Gli atti di frazionamento di particelle catastali immobiliari appartenenti ai Consorzi di Bonifica possono essere, a tutti gli effetti di legge, redatti e sottoscritti da dipendenti consortili, in possesso di laurea in ingegneria, architettura o del diploma di geometra o di perito agrario.".

 

     Art. 5. (Oneri finanziari)

1. Gli oneri finanziari derivanti dalla presente legge trovano copertura per l'esercizio 2016 mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:

a) nello stato di previsione delle Entrate dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 986.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni CARTESIO e D'ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;

b) nello stato di previsione della Spesa dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 16, Programma 01, Titolo I, la somma di euro 986.000,00 da destinare agli scopi individuati negli articoli 1 e 3 della presente legge.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 agosto 2016, n. 25.