Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 artigianato e industria |
Data: | 08/08/2012 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Obiettivi |
Art. 3. Statuto delle imprese |
Art. 4. Beneficiari |
Art. 5. Abruzzo Sviluppo Spa |
Art. 6. Strumenti per la crescita del sistema produttivo |
Art. 7. I poli d’innovazione |
Art. 8. Le Reti d’impresa |
Art. 9. La piattaforma regionale di raccordo dei poli d’innovazione |
Art. 10. L’attuazione della politica di sviluppo economico regionale |
Art. 11. Gli strumenti della programmazione negoziata |
Art. 12. L’intesa quadro istituzionale |
Art. 13. L’accordo di programma regionale |
Art. 14. Il contratto di sviluppo locale |
Art. 15. Il contratto di riqualificazione produttiva |
Art. 16. L’internazionalizzazione del sistema regionale |
Art. 17. Le iniziative agevolabili |
Art. 18. Normativa europea di riferimento |
Art. 19. Osservatorio regionale per l’internazionalizzazione |
Art. 20. L’economia sociale del sistema regionale |
Art. 21. Il fondo per l’economia sociale |
Art. 22. Sistema regionale dell’innovazione |
Art. 23. Osservatorio regionale sullo sviluppo del sistema produttivo e della ricerca ed innovazione |
Art. 24. Interventi in materia di ricerca e innovazione |
Art. 25. Strumenti e tipologie di intervento |
Art. 26. Fondo rotativo per le PMI |
Art. 27. Le aree di crisi regionali |
Art. 28. Relazione sullo stato di attuazione della legge |
Art. 29. Misure di aiuto |
Art. 30. Norma finanziaria |
Art. 31. Entrata in vigore |
§ 3.5.98 - L.R. 8 agosto 2012, n. 40.
Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale.
(B.U. 17 agosto 2012, n. 44)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto e finalità
1. La Regione Abruzzo, con la presente legge, in conformità alla normativa europea e nell’ambito delle potestà e delle competenze regionali secondo le disposizioni del Titolo V della parte II della Costituzione, disciplina e promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale e della ricerca scientifica e dell’innovazione, quale motore di sviluppo economico compatibile con la valorizzazione del territorio e la coesione sociale, in coerenza con gli orientamenti europei e con la legislazione regionale.
2. La Regione Abruzzo riconosce quali parti del sistema produttivo le componenti industriali, artigianali, commerciali, turistiche e agricole e le loro rappresentanze datoriali e sindacali.
3. Gli interventi della presente legge sostengono la crescita della responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo compatibile e la creazione di lavoro stabile, sicuro e di qualità.
4. La Regione Abruzzo, anche attraverso le proprie Agenzie ed i propri Enti strumentali e le società controllate, promuove e sostiene:
a) nuove forme di aggregazione del sistema produttivo tramite lo sviluppo delle reti d’impresa e dei poli d’innovazione, nei settori innovativi e tradizionali, attraverso la convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, per un collegamento stabile tra le imprese e il sistema regionale della conoscenza, l’università, i centri di ricerca e i parchi scientifici e tecnologici;
b) la sostenibilità dello sviluppo attraverso la qualificazione del tessuto produttivo incentivando l’ecoinnovazione, la riduzione dei consumi energetici e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili;
c) lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione, attraverso la cooperazione e l’interazione tra i diversi attori operanti nel territorio regionale, creando un collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, mondo del credito e il territorio, attraverso l’integrazione delle politiche regionali di settore e le risorse umane, strumentali e finanziarie, sia pubbliche che private;
d) la competitività del sistema produttivo regionale, sostenendo interventi in materia di ricerca e valorizzandone i relativi risultati, incentivando la diffusione dell’innovazione, l’incontro tra la domanda e l’offerta di ricerca e innovazione, nonché la nascita e lo sviluppo di imprese innovative;
e) la promozione, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base nelle università e nei centri di ricerca, nonché il sostegno alla ricerca applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le università degli studi abruzzesi, le istituzioni di ricerca, l'impresa e gli altri soggetti operanti sul territorio regionale;
f) la diffusione di sistemi di qualità aziendale e di certificazione ambientale e integrata tra ambiente e sicurezza, la realizzazione di interventi a favore dell'innovazione di prodotti e delle tecnologie produttive, della ricerca applicata, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione;
g) gli investimenti delle imprese per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché l'attuazione di programmi e la realizzazione di investimenti delle imprese per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili;
h) i processi di semplificazione amministrativa per lo sviluppo e la competitività delle micro imprese e piccole e medie imprese (PMI), attraverso la semplificazione delle procedure e delle modalità di relazione e comunicazione tra imprese e Pubblica Amministrazione e la partecipazione attiva dei soggetti economici e sociali, anche attraverso l’applicazione delle disposizioni di legge che prevedono il divieto di richiedere ai cittadini e alle imprese documenti attestanti stati, qualità personali o fatti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione;
i) promuove la reciprocità dei tempi di attuazione con il sistema produttivo. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione imponga delle scadenze al sistema produttivo e/o ai beneficiari di interventi con la penale dell’esclusione, per accedere a bandi e/o a servizi previsti nella presente legge, la P.A., di norma, si impegna ad inserire nel bando di dare risposta formalmente entro gli stessi termini;
j) la tutela e lo sviluppo delle produzioni legate alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente, delle attività culturali, nonché interventi e progetti volti a ridurre le disparità territoriali, a sostenere l'occupazione, a favorire il ricambio generazionale, a promuovere le pari opportunità e la contaminazione positiva delle esperienze e delle professioni di qualità;
k) il sostegno della formazione e dell'alta formazione in funzione dei fabbisogni professionali dei diversi settori e delle imprese per la occupabilità e l'inclusione sociale delle persone, con particolare attenzione alle fasce deboli;
l) il reinserimento delle attività produttive, artigianali, professionali e commerciali nei centri storici regionali, in particolare nel Comune di L'Aquila e in quelli colpiti dal sisma.
Art. 2. Obiettivi
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione Abruzzo persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a) definisce gli strumenti di coordinamento e di attuazione delle politiche industriali, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea;
b) individua le forme di aggregazione tra i vari soggetti che concorrono allo sviluppo economico del territorio, ne regolamenta il ruolo e le forme di interazione;
c) definisce le azioni di sistema di informazione e di condivisione a sostegno del sistema produttivo regionale;
d) promuove e sostiene progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale realizzati dalle imprese e dalle loro aggregazioni;
e) promuove e sostiene l’accesso delle micro e piccole e medie imprese a servizi specialistici relativi alla ricerca e all’innovazione di prodotto, di processo, organizzativa, gestionale e commerciale;
f) promuove e sostiene gli investimenti in processi, prodotti e servizi innovativi nelle micro imprese, e PMI, anche attraverso il sostegno alla costituzione di reti di imprese, sia tra micro imprese e PMI, sia tra PMI e grandi imprese, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale;
g) favorisce e sostiene la ricerca e il riconoscimento dei brevetti come contributo allo sviluppo della Regione Abruzzo e delle attività produttive;
h) promuove e sostiene la creazione e lo sviluppo di nuove imprese con priorità per quelle innovative, in particolare nel settore dell’economia della conoscenza e delle tecnologie avanzate;
i) persegue la semplificazione dell'azione amministrativa con particolare riferimento ai procedimenti in materia industriale, edile, ambientale ed energetica ed ottimizza l'intervento pubblico nel coordinamento del sistema regionale dell'innovazione, al fine di rendere complementari, efficaci ed efficienti i progetti di ricerca e di sviluppo, sia di natura pubblica che privata, entro un quadro di competitività del sistema economico regionale;
j) facilita l’accesso al credito delle PMI attraverso convenzioni, accordi e programmi di intervento;
k) elabora programmi tesi a favorire la mobilità ed il distacco temporaneo del personale delle università e dei centri di ricerca in attività di ricerca e trasferimento tecnologico presso le imprese;
l) favorisce l’utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle micro imprese e delle PMI.
Art. 3. Statuto delle imprese
1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d’impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata, in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione, promuove e sostiene, sul proprio territorio, i principi e le finalità contenute nello Statuto delle Imprese e dell’Imprenditore, così come disciplinati all’interno delle norme di legge in materia.
2. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la Regione Abruzzo esercita la propria potestà legislativa nel rispetto dei principi di cui al comma 1.
3. [La Regione Abruzzo si impegna, nel rispetto di quanto previsto nello Statuto delle Imprese e dell’Imprenditore, per quanto di propria competenza, a valutare l’impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:
a) l’integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
b) l’effettiva applicazione della disciplina di cui all’articolo 14, commi 1 e 4, della
c) l’applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità, in occasione dell’introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività] [1].
4. La Regione Abruzzo, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua l’ufficio responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 3. Per lo svolgimento delle attività impiega, nei limiti del possibile, le risorse interne delle varie amministrazioni della Regione Abruzzo, ricercando tutte le forme possibili di collaborazione con altri soggetti pubblici e in particolare attuando sinergie specifiche con il sistema delle camere di commercio abruzzesi] [2].
Art. 4. Beneficiari
1. I beneficiari della presente legge sono:
a) le micro imprese, le PMI industriali, artigianali, del settore terziario e dei servizi innovativi e le imprese eccedenti i limiti delle PMI, previste dalla disciplina delle misure di Aiuti autorizzate dalla Commissione europea;
b) i soggetti di cui alla lettera a) riuniti in forme associative, consortili o cooperative;
c) i consorzi export, ai sensi della
d) le reti d’impresa disciplinate da specifici contratti di rete, ai sensi dell’articolo 3 del
e) le università, i centri di ricerca e i centri di servizi alle imprese, gli enti locali e le loro società;
f) i poli di innovazione;
g) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa;
h) gli enti gestori i parchi naturali e le riserve della Regione Abruzzo.
Va prevista una premialità ad accordi che vedono il coinvolgimento delle micro e PMI, in linea con le indicazioni dello SBA (Small Business Act).
2. La Regione può concedere:
a) Aiuti in “de minimis”, ai sensi del
b) Aiuti in regime di esenzione, ai sensi del
c) Aiuti soggetti ad obbligo di notifica alla Commissione europea, ai sensi del
3. La Regione Abruzzo provvede con appositi bandi alla concessione di agevolazioni finanziarie prevedendo specifiche premialità a favore di micro imprese e PMI.
4. Le agevolazioni finanziarie eventualmente concedibili e gli interventi complementari e funzionali di cui alla presente legge possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito dalla Regione Abruzzo, dove affluiranno, in quanto compatibili, le risorse relative alla programmazione comunitaria, al Fondo Unico per le agevolazioni alle imprese e derivanti dalla programmazione nazionale e regionale.
5. Il mancato rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati, nonché l'evasione contributiva, definitivamente accertata e non regolarizzata, costituisce motivo di esclusione e/o revoca.
Capo II
SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE
Art. 5. Abruzzo Sviluppo Spa
1. Abruzzo Sviluppo SpA è la società "in house" della Regione Abruzzo che opera, in conformità alla
2. Abruzzo Sviluppo SpA supporta la Regione Abruzzo nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo e la competitività territoriale e per quanto disciplinato nella presente legge.
3. Abruzzo Sviluppo SpA è sottoposto al controllo analogo della Regione Abruzzo così come disciplinato dalla normativa e dalla giurisprudenza vigente. Entro centoottanta giorni dall’approvazione della presente legge, su proposta dell’Assessorato per lo sviluppo economico, la Giunta approva un disciplinare che regolamenta le modalità di applicazione del controllo analogo.
4. Abruzzo Sviluppo SpA, entro il 30 gennaio di ogni anno, presenta alla Giunta regionale, sulla base delle convenzioni in essere e degli affidamenti ricevuti, un Piano triennale delle attività con il dettaglio dell’anno in corso.
5. La Regione Abruzzo, per il tramite delle Direzioni regionali, può affidare alla società Abruzzo Sviluppo SpA compiti, sulla base di specifici progetti denominati Progetti speciali, con risorse di competenza delle medesime Direzioni, che provvedono a dare esecuzione con propri atti alle parti del progetto di propria competenza.
6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito organismo di consultazione con funzioni di monitoraggio e valutazione delle attività di Abruzzo Sviluppo SpA. L’organismo è composto da sei membri che, con adeguata rotazione, rappresentano le associazioni di categoria regionali. La partecipazione all’organismo è a titolo gratuito.
7. Abruzzo Sviluppo SpA è tenuta all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al
8. La Regione Abruzzo può istituire un Fondo di Dotazione a copertura dei costi generali di Abruzzo Sviluppo.
Art. 6. Strumenti per la crescita del sistema produttivo
1. La Regione Abruzzo persegue le finalità di sviluppo della crescita competitiva del sistema produttivo attraverso i seguenti strumenti disciplinati negli articoli seguenti:
a) i poli d’innovazione (articolo7);
b) le reti d’impresa (articolo 8);
c) la piattaforma regionale di raccordo con i poli d’innovazione (articolo 9).
2. La Regione Abruzzo inoltre individua come funzionali alle finalità della presente legge:
a) i sistemi produttivi locali (
b) le libere aggregazioni di imprese territoriali/funzionali (
c) i servizi del sistema camerale nazionale, in raccordo con unioncamere Abruzzo e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione Abruzzo.
Art. 7. I poli d’innovazione
1. La Regione Abruzzo promuove e agevola, attraverso risorse proprie ed europee, la costituzione e il rafforzamento dei poli d’innovazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (2006/C 323/01).
2. I poli d’innovazione sono raggruppamenti di imprese – start up innovatrici, piccole, medie e grandi e di organismi di ricerca, attivi in filiere prioritarie dello sviluppo regionale. I poli d’innovazione hanno l’obiettivo generale di stimolare l’attività innovativa ed incoraggiare l’interazione intensiva, l’uso in comune di istallazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché di contribuire in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese aderenti.
3. I poli d’innovazione sono strutture permanenti, settoriali e localizzate all’interno della Regione Abruzzo, i cui attori si aggregano all’interno di filiere specifiche a significativa vocazione territoriale, sono organismi privati, nei quali la componente imprenditoriale è prevalente ed esprime autonomamente gli organi amministrativi e di controllo.
4. Possono far parte dei poli d’innovazione anche imprese e centri di ricerca che non hanno una stabile localizzazione all’interno del territorio regionale, purché la loro partecipazione rappresenti una quota minoritaria rispetto a quella detenuta da imprese ed enti regionali.
5. Entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con il supporto tecnico di Abruzzo Sviluppo SpA, definisce con atto di indirizzo e coordinamento un disciplinare che preveda i requisiti per il riconoscimento dello status di polo, le modalità di riconoscimento degli stessi, le modalità di verifica e controllo di mantenimento di tali requisiti, le modalità di revoca o sospensione dello status, i criteri di individuazione dei domini, di revisione degli stessi.
6. La Regione Abruzzo riconosce un solo polo per dominio, solo se costituito ai sensi della disciplina europea (2006/C 323/01).
7. I poli d’innovazione, riconosciuti dalla Regione Abruzzo, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, il proprio programma d’innovazione settoriale, documento d’indirizzo nel quale vengono evidenziati: le società aderenti, il sistema di governance, i rapporti e le relazioni con gli attori locali e istituzionali, i risultati ottenuti, le direttrici di sviluppo e gli obiettivi che il polo si pone per l’anno successivo.
Art. 8. Le Reti d’impresa
1. Le Reti d’Impresa sono organismi privati, composti da imprese, che rientrano nelle definizioni recate dal
2. La Regione Abruzzo promuove e agevola, attraverso risorse proprie ed europee, la costituzione delle Reti d’Impresa disciplinate da specifici Contratti di Rete, ai sensi dell’articolo 3 del
3. La Giunta regionale riconosce, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tra i soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sui Bandi regionali, anche le Reti d’Impresa già costituite sotto forma di contratto di rete ai sensi della normativa vigente.
Art. 9. La piattaforma regionale di raccordo dei poli d’innovazione
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce la Piattaforma regionale di raccordo dei poli d’innovazione (di seguito: Piattaforma) ed approva il relativo disciplinare di funzionamento.
2. La Piattaforma è un organismo di consultazione, indirizzo, concertazione, informazione e comunicazione.
3. La Piattaforma:
a) svolge attività di coordinamento e d’informazione sul territorio in raccordo con i poli;
b) fornisce elementi conoscitivi a sostegno dell’azione legislativa della Regione Abruzzo;
c) crea e gestisce collegamenti e relazioni extra regionali con altri poli d’innovazione nazionali;
d) raccorda le attività dei poli d’innovazione con le reti d’impresa;
e) supporta le attività di progettazione ai sensi dei programmi europei per la ricerca e l’innovazione.
Capo III
LA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Art. 10. L’attuazione della politica di sviluppo economico regionale
1. La Regione Abruzzo individua nella programmazione negoziata una modalità di carattere ordinario per l’attuazione della politica di sviluppo economico regionale.
Art. 11. Gli strumenti della programmazione negoziata
1. Gli strumenti della programmazione negoziata regionale sono:
a) intesa quadro istituzionale (IQI);
b) accordo di programma regionale (APR);
c) contratto di sviluppo locale (CSL);
d) contratto di riqualificazione produttiva (CRP).
2. La Giunta regionale informa annualmente, attraverso un’apposita relazione, la Commissione consiliare competente, circa lo stato d’attuazione degli strumenti di cui al comma 1.
Art. 12. L’intesa quadro istituzionale
1. La Regione Abruzzo attraverso l’intesa quadro istituzionale definisce un programma pluriennale d’interventi per l’attuazione delle proprie politiche di sviluppo economico, attraverso:
a) il coordinamento delle istituzioni competenti;
b) l’integrazione delle risorse disponibili;
c) il raccordo con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione territoriale;
d) il raccordo con gli investitori privati.
2. L’intesa sottoscritta dalla Regione Abruzzo, dalle Province e dalle Autonomie locali interessate, oltre ad ogni altro Ente pubblico funzionale agli obiettivi, contiene obbligatoriamente:
a) gli ambiti d’intervento per i quali è necessaria l’intesa;
b) gli obiettivi e i risultati previsti;
c) i tempi d’attuazione;
d) le attività e le iniziative da porre in essere;
e) gli strumenti attuativi e le risorse utilizzabili;
f) le modalità per il monitoraggio, le modifiche e l’aggiornamento dell’intesa;
g) le modalità relative alla governance dell’intesa;
h) le modalità di adesione di eventuali soggetti privati;
i) le modalità di comunicazione, animazione e informazione territoriale e il relativo coinvolgimento dei portatori d’interesse locali.
Art. 13. L’accordo di programma regionale
1. La Regione Abruzzo formula e sottoscrive gli accordi di programma regionali per garantire l’attuazione degli interventi d’interesse regionale previsti dalla programmazione regionale e da ogni altro piano regionale di settore, per la cui realizzazione è prevista un’azione coordinata di diversi enti pubblici, amministrazioni locali, società di gestione di servizi di pubblica utilità e soggetti pubblici in genere.
2. All’APR, previa valutazione del Comitato di cui al comma 7, possono aderire anche soggetti privati.
3. Il Presidente della Giunta regionale, di concerto con l’Assessore competente per materia, promuove, nell’ambito di quanto previsto nel comma 2, l’accordo di programma regionale (APR) attraverso deliberazione della Giunta regionale.
4. La proposta contiene:
a) le opere, i programmi e l’ambito territoriale;
b) gli obiettivi generali, la coerenza con la programmazione regionale;
c) i soggetti interessati;
d) il termine entro cui sottoscrivere l’APR.
5. La proposta è approvata dalla Giunta regionale e pubblicata, per l’opportuna pubblicità, sul BURAT.
6. I rappresentanti dei soggetti interessati al raggiungimento dell’APR costituiscono un Comitato per l’APR, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore competente per materia.
7. Il Comitato provvede a:
a) coordinare gli interessi collettivi al fine di individuare le priorità dell’APR;
b) definire e articolare i costi dell’APR individuando le fonti di finanziamento;
c) nominare un organismo tecnico, costituito da funzionari degli Enti coinvolti e da collaboratori esterni che partecipano a titolo gratuito e senza oneri, con il compito di elaborare le proposte tecniche necessarie e costituenti l’APR;
d) predisporre eventuali ricerche, analisi, studi preliminari;
e) valutare le istanze di adesione di eventuali soggetti privati.
8. L’APR prevede obbligatoriamente:
a) il programma generale, articolato per fasi, con specifica indicazione delle azioni e delle attività;
b) la tempistica dell’intero APR;
c) il piano finanziario e la ripartizione degli oneri;
d) la modalità di attuazione e di governance dell’APR;
e) le responsabilità e gli obblighi dei sottoscrittori;
f) le modalità di monitoraggio, verifica e rendicontazione;
g) le sanzioni per gli inadempimenti;
h) l’istituzione di un Collegio di vigilanza e controllo;
i) la predisposizione di modalità di reportistica che misurino le effettive ricadute economiche e sociali degli interventi;
j) le modalità e le responsabilità per la valutazione degli impatti ambientali di tutte le iniziative;
k) le modalità di risoluzione delle eventuali controversie.
9. L’APR si attua anche con le modalità disciplinate dall’articolo 34 del
Art. 14. Il contratto di sviluppo locale
1. La Regione Abruzzo promuove sul proprio territorio regionale iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali e turistiche, attraverso l’utilizzo di contratti di sviluppo locali.
2. Il contratto di sviluppo locale (CSL) può essere promosso e sviluppato anche dai poli d’innovazione, dalle reti d’imprese e dalle associazioni di categoria presenti nel CNEL, ed ha ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, anche di settori diversi (industria, artigianato, commercio, ecc.) di un programma di sviluppo rientrante in una delle due fattispecie previste:
a) programma di sviluppo produttivo:
un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali;
b) programma di sviluppo turistico:
un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva, delle attività integrative l'offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di riferimento.
3. L'importo complessivo delle spese ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, è definito di volta in volta per le singole tipologie di programmi di sviluppo all’interno di appositi Bandi.
4. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in relazione agli specifici progetti d’investimento.
5. L'utilizzo delle varie forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione, sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti d’intervento.
6. In fase di valutazione è attribuita una premialità agli investimenti previsti, nell’ambito delle aree in deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, nelle aree di crisi riconosciute da apposite delibere della Regione Abruzzo e agli investimenti che prevedano un incremento della base occupazionale.
7. Le agevolazioni relative ai progetti possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti ai seguenti obiettivi di sviluppo:
a) realizzazione di nuove unità produttive;
b) ampliamento di unità produttive esistenti;
c) diversificazione della produzione di un'unita' produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
8. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del progetto;
b) opere murarie e assimilate;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unita' produttiva interessata dal progetto; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile.
9. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.
10. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione.
11. Il tasso d’interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea.
12. Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007- 2013.
13. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione.
14. Per data di ultimazione s’intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
15. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Capo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.
16. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla individuazione delle risorse finanziarie, definisce gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento, affidando, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad Abruzzo Sviluppo SpA le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione.
17. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al presente articolo possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito dalla Regione Abruzzo, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili, anche provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate.
Art. 15. Il contratto di riqualificazione produttiva
1. Il contratto di riqualificazione produttiva (CRP) è l’accordo tra Regione Abruzzo, autonomie locali, imprese singole o associate, rappresentanze datoriali e sindacali e ogni altro soggetto pubblico, per la realizzazione di progetti di recupero e riattivazione di realtà industriali che abbiano un significativo impatto occupazionale e coerenti con la politica industriale regionale.
2. Il CRP può essere promosso dalle amministrazioni comunali interessate, d’intesa con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e può essere attivato sull’intero territorio regionale.
3. Il CRP può essere promosso e sviluppato anche dai poli d’innovazione e dalle reti d’imprese.
4. Il CRP è approvato con delibera di Giunta regionale ed è pubblicato sul BURAT.
5. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al presente Capo possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito dalla Regione Abruzzo, dove affluiscono le risorse relative alla programmazione europea, al Fondo unico per le agevolazioni alle imprese e derivanti dalla programmazione nazionale.
Capo IV
SOSTEGNO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI DELL’ABRUZZO
Art. 16. L’internazionalizzazione del sistema regionale
1. La Regione Abruzzo promuove le iniziative, le azioni e gli interventi di internazionalizzazione delle imprese regionali, anche attraverso la predisposizione di intese, protocolli e accordi tra i diversi operatori regionali, sia istituzionali che associativi, al fine di coordinare e razionalizzare i processi di penetrazione di mercati esteri.
2. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Assessorato competente per materia provvede alla costituzione di un tavolo per l’internazionalizzazione composto dalle rappresentanze di Regione Abruzzo, Centro estero delle camere di commercio d’Abruzzo, ed associazioni datoriali più rappresentative, con il compito di monitorare le azioni per lo sviluppo dell’internazionalizzazione d’impresa, analizzare i fabbisogni e le esigenze delle imprese per la competitività delle stesse sui mercati internazionali, verificare i risultati conseguiti nell’ambito dei programmi di intervento e coordinare azioni strategiche, fiere e missioni per lo sviluppo dell’export.
Art. 17. Le iniziative agevolabili
1. La Regione Abruzzo favorisce la partecipazione delle PMI rappresentative dei principali comparti e settori regionali a iniziative di internazionalizzazione che prevedano attività promozionali, fieristiche, di cooperazione commerciale e industriale, di sostegno alla qualità dell'export regionale, di penetrazione commerciale e ampliamento e rafforzamento dei mercati esteri, con particolare riferimento all’area del Mediterraneo, ai Paesi Balcanici e BRIC.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento, affidando, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad Abruzzo Sviluppo SpA le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente Capo.
Art. 18. Normativa europea di riferimento
1. Costituiscono normative di riferimento degli interventi previsti dalla presente legge:
a) il
b) il
c) la Comunicazione della Commissione europea “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C323/01)”;
d) la Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.
Art. 19. Osservatorio regionale per l’internazionalizzazione
1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la conoscenza dei mercati internazionali, con la presente legge istituisce l’Osservatorio regionale per l’internazionalizzazione.
2. L’Osservatorio ha il compito di facilitare la conoscenza riguardante le dinamiche del commercio con l’estero, l’andamento dei mercati internazionali, il posizionamento competitivo, rispetto ai principali mercati di riferimento, delle filiere produttive e delle specializzazioni merceologiche che costituiscono l’articolazione dell’economia regionale.
3. L’Osservatorio è l’organismo di raccordo con tutti gli attori locali e extraregionali attivi nel settore dell’internazionalizzazione, favorendo l’integrazione delle attività e la coerenza degli interventi.
4. L’Osservatorio produce un Rapporto annuale con indicazioni congiunturali e approfondimenti strutturali, per consentire tempestive verifiche delle strategie pubbliche di promozione, e produce periodicamente rapporti sintetici utilizzando gli aggiornamenti delle statistiche ufficiali e degli indicatori sul commercio con l’estero.
5. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce il disciplinare relativo alle modalità di nomina dei componenti e di funzionamento dell’Osservatorio regionale per l’internazionalizzazione.
6. La partecipazione dei componenti all’Osservatorio avviene a titolo completamente gratuito senza alcuna forma di compenso, rimborso o indennità.
Capo V
SOSTEGNO ALL’ECONOMIA SOCIALE
Art. 20. L’economia sociale del sistema regionale
1. L’economia sociale si basa sull’insieme di attività di utilità sociale tese alla soddisfazione di bisogni sociali e collettivi nei settori relativi a servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi, inclusione sociale, promozione della solidarietà e dei diritti dei cittadini, tutela e valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, formazione ed educazione dell’individuo, attività del tempo libero, sport e turismo sociale, ricerca etica e spirituale.
2. La Regione riconosce il ruolo essenziale dell’economia sociale come settore cardine dello sviluppo economico e sociale della Regione che permette la creazione di posti di lavoro di qualità e il rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale, e che svolge un ruolo nel miglioramento dell’occupabilità, contribuendo al conseguimento degli obiettivi enunciati nella Strategia di Lisbona.
3. La Regione promuove e sostiene progetti ed iniziative diretti alla valorizzazione del ruolo degli attori sociali ed al sostegno dell’economia sociale ed incentiva la sperimentazione di modelli innovati di amministrazione e gestione integrata dei servizi sociali.
4. La Regione, attraverso il sostegno all’economia sociale, promuove la cittadinanza attiva, la solidarietà, la sussidiarietà e una visione dell’economia fatta di valori democratici per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione sociale, ambientale e tecnologica.
Art. 21. Il fondo per l’economia sociale
1. A sostegno dell’economia sociale, la Regione attiva appositi strumenti agevolativi ed interventi complementari e funzionali ad essi, attraverso un fondo denominato Fondo per l’Economia sociale, dove possono affluire risorse relative alla programmazione comunitaria, al Fondo unico per le agevolazioni alle imprese e derivanti dalla programmazione nazionale.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito disciplinare, definisce l’istituzione del Fondo per l’Economia sociale, gli strumenti agevolativi e gli interventi complementari e funzionali ad essi dallo stesso finanziati, le modalità di accesso e utilizzo e le procedure di monitoraggio e controllo sull’utilizzo delle risorse.
Capo VI
RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE
Art. 22. Sistema regionale dell’innovazione
1. Sono soggetti del sistema regionale dell'innovazione:
a) la Regione Abruzzo, le province, gli enti dipendenti o strumentali e le società partecipate;
b) le università degli studi e i centri di ricerca pubblici e privati;
c) le organizzazioni economiche e sociali di categoria maggiormente rappresentative su base regionale;
d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro aziende speciali;
e) i poli d’innovazione;
f) le reti d’impresa.
g) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa.
2. Al sistema di cui al comma 1 concorrono, inoltre, tutti i soggetti, pubblici e privati, singoli o associati, aventi una stabile organizzazione sul territorio regionale, che promuovono la realizzazione di azioni e progetti per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.
3. La Regione Abruzzo valorizza e promuove il sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione, sostenendo la collaborazione tra università, centri di ricerca pubblici e privati e sistema produttivo.
4. In particolare agevola la ricerca di base e favorisce il trasferimento di tecnologia nei confronti delle PMI e loro forme associate.
Art. 23. Osservatorio regionale sullo sviluppo del sistema produttivo e della ricerca ed innovazione
1. La Regione Abruzzo istituisce l’Osservatorio regionale sullo sviluppo del sistema produttivo e della ricerca ed innovazione .
2. L’Osservatorio ha l’obiettivo di favorire la partecipazione alla definizione delle priorità di intervento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo del sistema produttivo e della ricerca ed innovazione e, in particolare, delle imprese e dei gestori dei servizi di pubblica utilità.
3. L’Osservatorio svolge la sua attività per il tramite di Abruzzo Sviluppo ed ha tra i suoi compiti:
a) la promozione della circolazione e della diffusione delle informazioni e dei dati;
b) la predisposizione di strumenti di informazione, consultazione e partecipazione;
c) la predisposizione e l’implementazione di un sistema informativo territoriale al fine della raccolta, elaborazione, gestione e georeferenziazione dei dati informativi relativi all’attuazione degli strumenti economico-finanziari a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo e della ricerca scientifica e dell’innovazione.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce il disciplinare relativo alle modalità di nomina dei componenti e di funzionamento dell’Osservatorio, alle procedure per l’accesso e l’aggiornamento del sistema informativo territoriale, alla pubblicizzazione dei risultati delle attività dell’Osservatorio e ad ogni altro aspetto ad esso relativo.
5. La partecipazione dei componenti all’Osservatorio avviene a titolo completamente gratuito senza alcuna forma di compenso, rimborso o indennità.
Art. 24. Interventi in materia di ricerca e innovazione
1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, interviene a sostegno di attività svolte da imprese o loro aggregazioni, nei settori di interesse regionale, riguardanti in particolare:
a) progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, organizzativa, gestionale e commerciale;
b) investimenti in processi ed in prodotti innovativi nelle PMI o loro aggregazioni (poli di innovazione e reti di impresa).
Art. 25. Strumenti e tipologie di intervento
1. Gli obiettivi di sviluppo della ricerca scientifica e dell’innovazione sono conseguiti mediante gli strumenti di seguito indicati:
a) aiuti alle imprese, anche in forma aggregata;
b) servizi alle imprese;
c) strutture e servizi per la ricerca applicata del sistema regionale dell'innovazione;
d) progetti strategici a regia regionale;
e) altri strumenti di intervento individuati e definiti dalla Giunta regionale.
2. Le tipologie di intervento ammissibili sono:
a) contributi in conto interessi;
b) promozione e finanziamento di progetti;
c) costituzione, partecipazione e finanziamento di organismi pubblici e privati;
d) fondi di rotazione e di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio;
e) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
3. Gli strumenti e le tipologie di intervento di cui ai commi 1 e 2 sono raccordati con quelli già previsti in altre discipline di settore, con particolare riguardo alle norme di politica industriale.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26. Fondo rotativo per le PMI
1. La Regione Abruzzo istituisce il Fondo rotativo per le PMI con l'obiettivo di supportare il complesso degli interventi regionali in materia di sostegno delle Piccole e Medie Imprese attivati con risorse regionali, nazionali e comunitarie.
2. Il Fondo interviene in via prioritaria all’interno delle aree di crisi riconosciute dalla Regione Abruzzo o con provvedimento Governativo/Ministeriale.
3. La Giunta regionale, con apposito disciplinare, definisce priorità, spese ammissibili e modalità d’intervento del Fondo rotativo per le PMI.
4. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al presente articolo possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito dalla Regione Abruzzo, dove affluiscono le risorse relative alla programmazione comunitaria, al Fondo Unico per le agevolazioni alle imprese e derivanti dalla programmazione nazionale.
Art. 27. Le aree di crisi regionali
1. La Giunta regionale definisce con apposita delibera, su proposta degli Assessori al Lavoro e allo Sviluppo Economico, nel rispetto, ai sensi e per gli effetti, della normativa vigente, le Aree di Crisi regionali.
2. Nelle Aree di Crisi così individuate, trovano applicazione prioritaria gli strumenti della programmazione negoziata definiti nell’articolo 9, promuovendo gli accordi che prevedono l'integrazione con gli strumenti di sostegno al reddito e gli interventi di politica attiva del lavoro e favorendo, nelle aree e nei settori colpiti da eventi di dismissione di unità produttive, progetti di investimento che prevedano il reinserimento dei lavoratori delle unità produttive dismesse.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’approvazione della presente legge, con il supporto di Abruzzo Sviluppo, definisce i parametri, gli indicatori e le condizioni generali, le modalità di verifica, valutazione e controllo, in accordo a quanto disciplinato dalle norme vigenti, per qualificare un territorio come: Area di Crisi regionale.
Art. 28. Relazione sullo stato di attuazione della legge
1. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio regionale una relazione, elaborata da Abruzzo Sviluppo, sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati ottenuti, sulle attività in essere da parte di tutti i soggetti e gli organismi regolamentati dalla presente legge.
2. La Relazione contiene informazioni, dati e indicatori relativi:
a) alle risorse di natura pubblica e privata, di fonte nazionale, regionale e comunitaria, utilizzate nel periodo a consuntivo;
b) alle risorse umane direttamente impiegate negli organismi regolamentati, ai loro percorsi formativi e di adeguamento professionale;
c) alle ricadute di natura economica e professionale derivanti dalle attività poste in essere;
d) alle attività di promozione, animazione e sensibilizzazione adottate.
3. La Relazione, inoltre, contiene, attraverso appositi parametri, la valutazione dell’impatto economico, sociale ed ambientale, che le attività poste in essere dai soggetti e dagli organismi regolamentati hanno avuto, nel periodo di riferimento, sul territorio regionale.
Art. 29. Misure di aiuto
1. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ai provvedimenti di attuazione della presente legge, che prevedono misure di aiuto soggette all’obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell’adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero fino alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell’articolo 4 del
2. Ai sensi della vigente normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge, che comportano misure di aiuto in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione europea.
3. I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.
Art. 30. Norma finanziaria
1. La presente legge contiene disposizioni di natura programmatoria nell’ambito dello sviluppo economico e non comporta oneri diretti a carico del Bilancio regionale.
2. La Giunta regionale adotta programmi di spesa in materia di sviluppo economico mediante applicazione dei criteri di cui alla presente legge per gli interventi di spesa, a valere sulle risorse relative alla programmazione europea, alle risorse relative al fondo unico per le agevolazioni alle imprese, alle risorse derivanti dalla programmazione nazionale.
Art. 31. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Comma abrogato dall'art. 32 della
[2] Comma abrogato dall'art. 32 della