§ 1.5.30 - L.R. 1 ottobre 2013, n. 31.
Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:01/10/2013
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità, principi generali e strumenti di intervento
Art. 2.  Finalità e principi dell’azione amministrativa
Art. 3.  Ambito di applicazione
Art. 4.  Obbligo di motivazione
Art. 5.  Criteri e modalità per l’adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni
Art. 6.  Obbligo di adozione del provvedimento espresso
Art. 7.  Certezza dei termini di conclusione del procedimento
Art. 8.  Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali
Art. 9.  Decorrenza termine del procedimento
Art. 10.  Sospensione e interruzione dei termini per provvedere
Art. 11.  Responsabilità per mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo
Art. 12.  Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento
Art. 13.  Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti
Art. 14.  Procedura per la corresponsione dell’indennizzo da parte della Regione Abruzzo
Art. 15.  Responsabile del procedimento
Art. 16.  Procedimenti di competenza di più strutture
Art. 17.  Compiti del responsabile del procedimento
Art. 18.  Comunicazione dell'avvio del procedimento
Art. 19.  Oggetto e forma della comunicazione
Art. 20.  Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
Art. 21.  Facoltà di intervento nel procedimento
Art. 22.  Diritti dei soggetti interessati
Art. 23.  Accordi con gli interessati
Art. 24.  Partecipazione telematica al procedimento amministrativo
Art. 25.  Audizioni pubbliche
Art. 26.  Casi di inapplicabilità
Art. 27.  Modalità di partecipazione della Regione alla conferenza di servizi
Art. 28.  Autocertificazione e presentazione di atti e documenti
Art. 29.  Diritto di accesso
Art. 30.  Documenti conoscibili
Art. 31.  Livelli ulteriori di tutela del diritto di accesso
Art. 32.  Modalità di esercizio del diritto d’accesso
Art. 33.  Esclusioni e limitazioni del diritto d’accesso
Art. 34.  Accesso alle informazioni in materia ambientale
Art. 35.  Servizi infrastrutturali regionali per l'amministrazione digitale
Art. 36.  Promozione dei servizi telematici e dell'identità digitale regionali
Art. 37.  Banche dati di interesse regionale
Art. 38.  Banca Dati Unica dei Procedimenti Amministrativi
Art. 39.  Attuazione
Art. 40.  Misure per la semplificazione dei procedimenti e per la riduzione degli oneri amministrativi
Art. 41.  Analisi e valutazione permanente dei procedimenti
Art. 42.  Tavolo permanente per la semplificazione e Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure
Art. 43.  Piano di semplificazione amministrativa
Art. 44.  Uniformità delle procedure amministrative
Art. 45.  Divieto di richiesta di documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni
Art. 46.  Trasparenza sugli oneri regolatori, informativi o amministrativi
Art. 47.  Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi
Art. 48.  Pubblicazione elenchi degli uffici responsabili delle attività di cui all’art. 72, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Art. 49.  Norme di prima applicazione
Art. 50.  Norma rinvio
Art. 51.  Norma finanziaria
Art. 52.  Sostituzione dell’art. 45 della L.R. 2/2013
Art. 53.  Integrazione alla L.R. 16 luglio 2013, n. 20 recante (Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 [...]


§ 1.5.30 - L.R. 1 ottobre 2013, n. 31.

Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013

(B.U. 11 ottobre 2013, n. 99 Speciale)

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità, principi generali e strumenti di intervento

1. In attuazione dei principi statutari che regolano l’attività amministrativa regionale nonché dei principi di qualità della normazione di cui all’art. 2 della L.R. 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della formazione), la Regione Abruzzo con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

 

a) detta la disciplina per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione;

 

b) disciplina la conoscibilità degli atti amministrativi regionali, sia da parte della collettività che dei singoli interessati e detta le modalità con le quali gli atti medesimi sono disponibili presso gli uffici regionali;

 

c) incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati anche al fine di favorire processi di dematerializzazione;

 

d) provvede all’innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso misure atte a conseguire concreti risultati di semplificazione dei procedimenti amministrativi, dirimozione e riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese e dei tempi burocratici;

 

e) individua le azioni e gli interventi strategici di semplificazione amministrativa, di riordino e di semplificazione del complesso normativo regionale al fine di favorire lo sviluppo, la competitività, la crescita economica e l'innovazione anche tecnologica del sistema produttivo regionale, nonché le azioni e gli interventi strategici che potenziano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei rapporti con i cittadini o le imprese.

 

2. A fondamento degli interventi di cui al comma 1, con specifico riferimento alla qualità dei procedimenti amministrativi, sono posti i seguenti principi:

 

a) la piena esplicazione degli istituti di semplificazione dell'azione amministrativa a tutela della certezza, rapidità ed efficacia dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento;

 

b) l'armonizzazione e l'uniformità delle procedure amministrative e della connessa modulistica, nel rispetto del diritto di cittadini e imprese ad una azione amministrativa efficace, tempestiva, semplice;

 

c) la piena applicazione dei principi di responsabilità e trasparenza dell'attività amministrativa;

 

d) l'adeguamento progressivo delle diverse funzioni pubbliche e delle stesse strutture organizzative dei vari livelli del sistema amministrativo regionale e locale all'obiettivo della semplificazione, con la progressiva e completa responsabilizzazione dei soggetti istituzionali cui siano conferite le funzioni;

 

e) l'adeguato funzionamento dei meccanismi di collaborazione e cooperazione tra lo Stato e la sua amministrazione decentrata, le Regioni e le autonomie locali, per superare la frammentarietà nel sistema multilivello;

 

f) l'adozione sistematica delle tecniche e delle misure finalizzate alla semplificazione, anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea e, specialmente, delle misure di semplificazione amministrativa per le imprese, attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) e l'adozione di specifici "Piani di riduzione degli oneri", in raccordo con l'amministrazione statale e gli enti locali;

 

g) la rimozione e la significativa riduzione degli adempimenti amministrativi e dei relativi costi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni compatibilmente con le esigenze di tutela del pubblico interesse e di salvaguardia dei beni comuni;

 

h) l’informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità dell'azione amministrativa.

 

3. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.

 

TITOLO II

Disposizioni in materia di procedimento amministrativo

 

CAPO I

Principi generali

 

     Art. 2. Finalità e principi dell’azione amministrativa

1. Ai sensi dell’art. 52 dello Statuto, l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge in modo da assicurare l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell’Amministrazione ed è svolta secondo i principi di efficacia, efficienza, eticità, equità ed economicità, nonché secondo i principi di democraticità, proporzionalità, semplicità, del giusto procedimento, legittimo affidamento e degli ulteriori principi posti dall'ordinamento dell’Unione europea.

 

2. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la Regione Abruzzo agisce utilizzando strumenti del diritto pubblico o privato.

 

3. La Regione Abruzzo riconosce e disciplina la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e l'accesso ai relativi documenti.

 

4. La disciplina dell'azione amministrativa si ispira, in particolare, ai seguenti indirizzi:

 

a) ridurre il numero dei procedimenti e le fasi procedimentali,i termini per la conclusione dei procedimenti e gli oneri meramente formali e burocratici;

 

b) accorpare i procedimenti che si riferiscono alle medesime attività, per eliminare duplicazioni e sovrapposizioni;

 

c) potenziare l'uso degli strumenti digitali nei rapporti interni ed esterni;

 

d) facilitare l'accessibilità alle procedure amministrative, anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi.

 

     Art. 3. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

 

a) alla Regione;

 

b) aglienti dipendenti dalla Regione, economici e non, ai consorzi ed ai consorzi degli enti locali a partecipazione regionale, alle agenzie, alle aziende e alle società controllate e partecipate dalla Regione, ai concessionari o gestori di servizi pubblici regionali;

 

c) alle Aziende sanitarie e agli enti del servizio pubblico sanitario;

 

2. Le disposizioni della presente legge si applicano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli stessi:

 

a) agli enti locali, singoli o associati, ai loro consorzi, associazioni ed agenzie e agli altri enti pubblici ai quali la Regione conferisce funzioni amministrative;

 

b) ai concessionari o gestori di servizi pubblici locali ai sensi della legislazione vigente ed ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.

 

     Art. 4. Obbligo di motivazione

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, è motivato. Devono altresì essere motivate le decisioni adottate nel corso del procedimento destinate ad incidere sul contenuto dell’atto conclusivo.

 

2. La motivazione indica i presupposti di fatto, le norme giuridiche e le ragioni che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, anche in riferimento alle eventuali memorie presentate ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

 

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto richiamato dalla decisione stessa, insieme con la comunicazione di quest'ultima è indicato e reso disponibile anche l'atto a cui essa si richiama.

 

4. In ogni atto notificato al destinatario sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

 

     Art. 5. Criteri e modalità per l’adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte dei soggetti di cui all’art. 3, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui i medesimi soggetti devono attenersi.

 

2. I criteri e le modalità determinate dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti web istituzionali dei soggetti interessati e, comunque, portati a conoscenza dei cittadini attraverso idonee attività di informazione e comunicazione.

 

3. L’osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 risulta nei singoli provvedimenti di assegnazione dei benefici.

 

CAPO II

Termini

 

     Art. 6. Obbligo di adozione del provvedimento espresso

1. Ove il provvedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero il procedimento debba essere iniziato d’ufficio, i soggetti di cui all’art. 3 hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, i medesimi soggetti concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

 

2. Il dovere di adottare il provvedimento permane anche quando sia scaduto il termine per provvedere, di cui all'art. 7, salvi i casi di silenzio assenso, silenzio diniego e silenzio rigetto previsti da leggi o regolamenti.

 

3. Le ragioni del ritardo sono indicate nel provvedimento.

 

4. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi e comunicarsi agli interessati da parte del responsabile del procedimento.

 

5. Nel caso in cui il procedimento, avente ad oggetto un beneficio economico la cui concessione sia subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità finanziarie in relazione al numero di richieste complessivamente presentate, non possa concludersi favorevolmente nei termini previsti dall'art. 7 per l'indisponibilità dei mezzi finanziari, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le ragioni che rendono impossibile l'attribuzione del beneficio. L'omissione della comunicazione può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

 

     Art. 7. Certezza dei termini di conclusione del procedimento

1. I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa della Regione si concludono entro trenta giorni. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento approvate successivamente all’entrata in vigore della presente legge che stabiliscano termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni sono specificamente motivate in relazione a particolari presupposti connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento.

 

2. La Regione, con legge o regolamento, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti regionali.

 

3. I termini di conclusione dei procedimenti che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati espressamente confermati o rideterminati ai sensi del comma 2 sono ridotti a trenta giorni.

 

     Art. 8. Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti previsti con atto amministrativo regionale, di competenza della Giunta regionale, che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono stabiliti nella misura più breve possibile individuata dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.

 

2. Il Consiglio regionale conferma o ridetermina, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di propria competenza. Tali termini sono stabiliti nella misura più breve possibile individuata dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.

 

3. Con atto del competente organo degli enti e organismi di cui all'art. 3, comma 1, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono ridotti nella misura stabilita dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.

 

4. Decorso inutilmente il termine per l’adozione degli atti di cui ai commi 1, 2 e 3, tutti i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti di cui al comma 3 non previsti in leggi o regolamenti regionali sono ridotti a trenta giorni.

 

     Art. 9. Decorrenza termine del procedimento

1. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio, ovvero, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione richiesta dalle disposizioni che regolano il procedimento stesso.

 

2. Nei casi di sospensione del procedimento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 10, comma 2.

 

     Art. 10. Sospensione e interruzione dei termini per provvedere

1. I termini di conclusione del procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, della legge 241/1990:

 

a) sono sospesi quando le strutture procedono ad acquisire atti e documenti in possesso di privati o di altre pubbliche amministrazioni;

 

b) sono sospesi durante il periodo, di durata non superiore a quindici giorni, richiesto dal privato per la presentazione di osservazioni scritte;

 

c) possono essere sospesi, per un periodo non superiore a quindici giorni, al fine dell'esame delle memorie, proposte e documenti presentati dai soggetti di cui all'art. 10 della legge 241/1990, qualora richiedano adempimenti istruttori ulteriori rispetto a quelli compiuti o da compiere;

 

d) sono interrotti a seguito di comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, di istanza irregolare o incompleta, con indicazione delle cause di irregolarità o incompletezza e assegnazione al richiedente di un termine per provvedere non superiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione; i termini iniziano nuovamente a decorrere dall'avvenuta regolarizzazione o dal completamento della domanda. Sono fatte salve disposizioni specifiche in materia di procedure concorsuali.

 

2. I termini, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), riprendono a decorrere dal giorno in cui è avvenuta l'acquisizione degli atti e dei documenti mancanti al fascicolo, se precedente la scadenza stabilita per l'acquisizione.

 

3. Della sospensione o anche interruzione dei termini è data notizia ai soggetti di cui all'art. 7 della legge 241/1990, con le modalità di cui all'art. 8 della medesima legge.

 

4. Si applicano, per quanto non diversamente disposto, gli articoli 16 e 17 della legge 241/1990.

 

     Art. 11. Responsabilità per mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo

1. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e funzionario inadempiente.

 

2. Il competente organo dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1 individua tra le figure dirigenziali il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al responsabile della direzione competente per materia; in mancanza del direttore, al responsabile del servizio a cui è preposto l’ufficio; in mancanza del dirigente, al responsabile dell’ufficio competente.

 

3. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 2 perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

 

4. Entro il 30 gennaio di ogni anno, il responsabile inviduato ai sensi del comma 2 comunica alla Giunta o all’Ufficio di Presidenza del Consiglio o al competente organo di governo dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1 nell’ambito della rispettiva competenza i procedimenti, suddivisi per tipologie e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge e dai regolamenti. All’attuazione del presente articolo si provvede con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

 

5. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

 

     Art. 12. Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento

1. Il soggetto cui competono le funzioni di cui all'art. 11 svolge, in aggiunta alle funzioni ordinarie, i compiti di responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti amministrativi di competenza della direzione.

 

2. Il responsabile della correttezza e della celerità, anche su istanza degli interessati o del Difensore civico, acquisisce gli opportuni dati conoscitivi circa il rispetto delle norme giuridiche e di buona amministrazione che presiedono allo svolgimento dell’azione amministrativa, e dei tempi di conclusione stabiliti, e propone le azioni opportune, nel rispetto dell’autonomia tecnica e amministrativa del dirigente competente.

 

3. Il responsabile della correttezza e della celerità svolge altresì i compiti di cui all’art. 14.

 

4. Sul sito istituzionale dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1 è pubblicato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza regionale con l’indicazione, per ciascuno di essi, della struttura organizzativa responsabile e dei nominativi del responsabile della correttezza e celerità del procedimento.

 

     Art. 13. Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale in materia di indennizzo da ritardo, a partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 in caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, corrispondono all’interessato che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 14, una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita in misura fissa di euro 100,00 per ogni dieci giorni di ritardo, fino ad un massimo di euro 1.000,00. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai casi di silenzio-assenso normativamente previsti.

 

3. I soggetti di cui all’art. 3, comma 2 possono prevedere procedure e termini per la corresponsione dell’indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.

 

     Art. 14. Procedura per la corresponsione dell’indennizzo da parte della Regione Abruzzo

1. In caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l’interessato inoltra istanza scritta di indennizzo al responsabile della correttezza competente.

 

2. L’istanza, da presentare a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento, contiene l’indicazione del procedimento stesso.

 

3. Il responsabile della correttezza e della celerità del procedimento di cui all'art. 12 accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo, e a tal fine acquisisce ogni elemento utile, anche mediante audizione del responsabile del procedimento e dell’interessato.

 

4. Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 11.

 

CAPO III

Responsabilità dei procedimenti

 

     Art. 15. Responsabile del procedimento

1. Con atto del competente organo di governo dei soggetti di cui all’art. 3 sono identificati i procedimenti assegnati alle singole strutture organizzative dell'ente sulla base degli atti che ne definiscono le funzioni.

 

2. Ove non sia già stabilito per legge o per regolamento, responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente per materia.

 

3. Nel rispetto dei principi generali contenuti nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e nella L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), il dirigente responsabile può delegare, con atto formale, la responsabilità del procedimento.

 

     Art. 16. Procedimenti di competenza di più strutture

1. E’ individuato un unico responsabile per l'intero procedimento anche se il medesimo comprende fasi di competenza funzionale proprie di strutture interne diverse.

 

2. Il responsabile del procedimento, per le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso le strutture competenti, dando impulso all'azione amministrativa.

 

     Art. 17. Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento esercita le attività di cui all’art. 6 della legge 241/1990 ed, in aggiunta, svolge le seguenti funzioni:

 

a) provvede agli adempimenti volti a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

 

b) cura gli adempimenti relativi al rilascio di copie di atti e documenti ai sensi degli articoli 18, 19, 20 del DPR 445/2000;

 

c) provvede alla comunicazione del provvedimento finale, nel suo integrale contenuto;

 

d) provvede alla tempestiva predisposizione e comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge 241/1990, ove competente all’adozione del provvedimento finale.

 

2. Il responsabile del procedimento può individuare, nell’ambito della struttura organizzativa competente, i soggetti autorizzati ad eseguire gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b).

 

CAPO IV

Partecipazione al procedimento

 

     Art. 18. Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. La comunicazione dell'avvio del procedimento è trasmessa ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenirvi.

 

2. Medesima comunicazione è trasmessa anche a soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, individuati ovvero facilmente individuabili, cui possa derivare dal provvedimento finale un pregiudizio giuridicamente rilevante.

 

3. Qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari e motivate esigenze di celerità del procedimento, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse a procedimento già avviato.

 

     Art. 19. Oggetto e forma della comunicazione

1. La comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere personale, redatta in forma scritta e contenere:

 

a) l'oggetto del procedimento promosso;

 

b) l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;

 

c) l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti;

 

d) l'organo o l'ufficio competenti per l'adozione del provvedimento finale;

 

e) i termini entro i quali presentare memorie scritte e documenti;

 

f) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi in caso di inerzia;

 

g) la data di presentazione dell'istanza, nei procedimenti avviati ad istanza di parte.

 

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o mediante le altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

 

3. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

 

     Art. 20. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

 

     Art. 21. Facoltà di intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi collettivi istituzionalmente preposti alla tutela degli interessi di categoria o i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio o beneficio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, mediante istanza motivata, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.

 

     Art. 22. Diritti dei soggetti interessati

1. I soggetti di cui all'art. 18, commi 1 e 2, e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 21 hanno diritto:

 

a) di accedere ai documenti amministrativi salvi i casi di esclusione previsti nel regolamento di cui all'art. 32;

 

b) di presentare memorie scritte e documenti entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento o in altro atto analogo;

 

c) di essere ascoltati dall'autorità competente su fatti rilevanti ai fini della decisione.

 

2. L'autorità procedente ha l'obbligo di valutare le memorie e i documenti di cui al comma 1, lettera b), entro i termini di conclusione del procedimento ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo e di tenerne conto nella redazione del provvedimento finale.

 

     Art. 23. Accordi con gli interessati

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 22, comma 1, lettera b), possono essere conclusi, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

 

2. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'art. 4.

 

3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione procedente può recedere unilateralmente dall'accordo di cui al comma 1, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

 

     Art. 24. Partecipazione telematica al procedimento amministrativo

1. La partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, può avvenire anche in via telematica con le modalità di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e al D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

2. Al fine di rendere conoscibile la facoltà di partecipazione telematica è fatto obbligo a tutti i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento che le istanze e le dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge, se pervenute in via telematica con le modalità di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e al D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

     Art. 25. Audizioni pubbliche

1. Per i procedimenti di competenza della Giunta regionale può essere disposta l'audizione dei soggetti interessati.

 

2. L'audizione si svolge nel corso di una riunione appositamente convocata, alla quale possono prendere parte le amministrazioni pubbliche, le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi e diffusi, nonché le organizzazioni sociali e i singoli cittadini che vi abbiano interesse.

 

3. La convocazione dell'audizione è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione e pubblicizzata con altri idonei strumenti di comunicazione.

 

4. Con deliberazione di Giunta sono disciplinate le modalità di partecipazione dei soggetti interessati alle audizioni e di pubblicizzazione dei relativi esiti.

 

     Art. 26. Casi di inapplicabilità

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'amministrazione regionale diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le norme che ne regolano la formazione.

 

2. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le norme che li regolano.

 

CAPO V

Semplificazione dell’azione amministrativa

 

     Art. 27. Modalità di partecipazione della Regione alla conferenza di servizi

1. L'amministrazione regionale partecipa alla conferenza di servizi indetta da qualsiasi altra amministrazione o soggetto legittimato attraverso l'organo che, in base alla legge regionale di organizzazione, risulta competente in materia, ovvero è individuato come tale dalla Giunta regionale nell’ambito delle direzioni responsabili.

 

2. Qualora l'organo competente alla partecipazione sia la Giunta regionale, la medesima individua il soggetto legittimato a rappresentarla. In tal caso la manifestazione di volontà da questi espressa in sede di conferenza tiene luogo degli atti dell'amministrazione.

 

3. Nel caso in cui l'organo legittimato alla partecipazione sia, ai sensi della legge regionale di organizzazione, un dirigente, questi può delegare per iscritto un altro dirigente assegnato alla struttura da lui diretta ovvero, in caso di necessità derivante dall'impossibilità di parteciparvi, il funzionario responsabile dell'istruttoria dell'atto. In tale secondo caso l'atto di delega deve indicare le condizioni ed i limiti entro i quali poter esprimere in sede di conferenza la volontà dell'amministrazione.

 

4. Ai fini della partecipazione alla conferenza di servizi indetta dai soggetti di cui al comma 1, l'amministrazione regionale può richiedere la documentazione necessaria per l'espressione delle autorizzazioni, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato, nonché stabilire eventuali altre modalità che consentano una effettiva espressione, in sede di conferenza, della volontà dell'amministrazione. La documentazione è trasmessa dal responsabile del procedimento nel rispetto dei tempi previsti dalla legge 241/1990, e successive modificazioni.

 

5. I soggetti di cui al comma 1 che convocano la conferenza, sono tenuti a trasmettere alla amministrazione regionale la determinazione di conclusione della conferenza di servizi.

 

     Art. 28. Autocertificazione e presentazione di atti e documenti

1. I soggetti di cui all’art. 3 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche previste dal DPR 445/2000.

 

2. I soggetti di cui al comma 1 acquisiscono d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero accettano la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.

 

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile dell'istruttoria i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione regionale o altra amministrazione pubblica siano tenute a certificare.

 

4. Qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.

 

5. Quando l’amministrazione procedente opera d’ufficio ai sensi del comma 3, può procedere all'acquisizione d'ufficio, anche per fax o via telematica.

 

6. In tutti i casi in cui si procede all'acquisizione d'ufficio mediante la consultazione per via telematica degli archivi informativi, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri per l'interessato.

 

7. L'amministrazione regionale controlla periodicamente la veridicità delle dichiarazioni presentate.

 

8. I documenti trasmessi da chiunque ai soggetti di cui al comma 1 tramite fax o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

 

CAPO VI

Diritto d’accesso

 

     Art. 29. Diritto di accesso

1. Il presente capo disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

 

2. L’accesso costituisce lo strumento per realizzare anche la conoscenza dei documenti amministrativi non soggetti a pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, sulle banche dati, sui siti istituzionali degli enti locali e nelle altre forme previste dalla normativa statale e regionale.

 

3. Il diritto di accesso ai documenti nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3 è riconosciuto e si esercita secondo le previsioni del Capo V della legge 241/1990, fatti salvi i livelli ulteriori di tutela garantiti dall'art. 31, nonché le modalità di esercizio stabilite a norma dell'art. 32.

 

     Art. 30. Documenti conoscibili

1. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dai soggetti di cui all’art. 3 e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

 

2. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli atti formati da privati qualora:

 

a) siano specificamente richiamati nella motivazione dell'atto amministrativo o comunque costituiscano, ai sensi dell'ordinamento vigente, elemento necessario del procedimento amministrativo e presupposto del relativo atto finale;

 

b) si tratti di domande, istanze o altri atti dai quali siano derivati o possano derivare, in base all'ordinamento vigente, forme di silenzio-accoglimento o altri istituti che comunque consentano la produzione degli effetti cui è preordinato il procedimento, anche senza l'adozione di un atto amministrativo.

 

     Art. 31. Livelli ulteriori di tutela del diritto di accesso

1. Sono garantiti i seguenti livelli di tutela del diritto di accesso, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge 241/1990:

 

a) qualora vi siano controinteressati a norma dell’art. 22, comma 1, lettera c), della legge 241/1990, l’amministrazione provvede d’ufficio a dar loro notizia della richiesta di accesso;

 

b) il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, indipendentemente dalla cessazione dell’obbligo di detenzione da parte dell’amministrazione, in deroga all’art. 22, comma 6 della legge 241/1990, sempre che l’amministrazione detenga ancora il documento e che sussista l’attualità dell’interesse;

 

c) il diritto di accesso è riconosciuto a tutti senza obbligo di motivazione, secondo le modalità e gli oneri previsti dal regolamento di cui all’art. 32;

 

d) nei confronti degli atti dei soggetti di cui all’art. 3, l’istanza di riesame della richiesta di accesso può essere presentata, in alternativa al tribunale regionale amministrativo, al Difensore regionale, istituito ai sensi della L.R. 20 ottobre 1995, n. 126 (Istituzione del Difensore civico).

 

     Art. 32. Modalità di esercizio del diritto d’accesso

1. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di esercizio del diritto di accesso, in conformità con la legge 241/1990 e con la presente legge, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative poste a garanzia del diritto di accesso e a tutela della riservatezza dei dati personali.

 

2. Le specifiche misure organizzative per assicurare l’esercizio del diritto di accesso sono determinate:

 

a) con provvedimento della Giunta regionale, per le strutture organizzative della Giunta regionale;

 

b) con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le strutture organizzative del Consiglio regionale;

 

c) con provvedimento dell’organo di governo dell’ente o soggetto, per i casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), tenuto all’applicazione della presente legge.

 

3. Il diritto di accesso agli atti preparatori è riconosciuto qualora gli stessi siano posti alla base di un provvedimento finale a rilevanza esterna.

 

     Art. 33. Esclusioni e limitazioni del diritto d’accesso

1. Fermi restando i casi di esclusione previsti dall'art. 24 della legge 241/1990 con il regolamento di cui all'art. 32, comma 1 sono individuati i casi e le categorie di documenti, formati o detenuti dalla Regione, sottratti all'accesso, nonché, per ciascuna categoria, l'eventuale periodo di tempo per il quale i documenti sono sottratti all'accesso.

 

     Art. 34. Accesso alle informazioni in materia ambientale

1. Per la definizione di casi e limiti per l'accesso alle informazioni in materia ambientale si applicano le disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale).

 

CAPO VII

Sviluppo dell’amministrazione digitale e tracciabilità informatica del procedimento amministrativo

 

     Art. 35. Servizi infrastrutturali regionali per l'amministrazione digitale

1. La Regione promuove e favorisce l'esercizio dei diritti per l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese, nel rispetto del disposto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), garantendo i servizi infrastrutturali abilitanti per l'erogazione di servizi applicativi e telematici da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio, compresi i servizi per la sicurezza, l'identità digitale e la cooperazione applicativa, che costituiscono la "community network regionale" a standard del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

 

2. La Regione opera per servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese sul territorio regionale concludendo, a tal fine, specifici accordi di collaborazione anche con le amministrazioni centrali, con le loro sedi sul territorio regionale nonché con le altre regioni e le province autonome.

 

3. La realizzazione di quanto previsto nel presente articolo costituisce svolgimento di funzioni istituzionali.

 

     Art. 36. Promozione dei servizi telematici e dell'identità digitale regionali

1. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità ed uniformità nell'accesso ai servizi telematici forniti dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, la Regione mette a disposizione, concorre alla messa a sistema delle banche dati e promuove l'impiego dei servizi infrastrutturali per l'identità digitale che possono contenere, altresì, il profilo assegnato di utilizzazione dei servizi operanti sulle infrastrutture della community network regionale.

 

2. La Regione assicura l'accesso ai servizi telematici e l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte di cittadini e imprese, anche attraverso appositi accordi con gli ordini professionali e le associazioni di categoria.

 

3. La Regione promuove l'implementazione di servizi telematici, la partecipazione e l'accesso ai procedimenti in via telematica, l'utilizzo della PEC e della cooperazione applicativa da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1.

 

     Art. 37. Banche dati di interesse regionale

1. La Regione individua le banche dati di interesse regionale e favorisce la formazione complessiva di un sistema di banche dati coordinate secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.

 

     Art. 38. Banca Dati Unica dei Procedimenti Amministrativi

1. I procedimenti amministrativi di competenza regionale sono conoscibili attraverso l’accesso alla Banca Dati Unica dei Procedimenti Amministrativi Informatizzati (BDU-PAI) ove sono riversati, entro e non oltre dieci giorni dall’emissione dei testi integrali dei singoli atti.

 

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale elabora i dati statistici sullo stato dei procedimenti amministrativi e li trasmette al Consiglio regionale.

 

3. Ogni ente pubblico e soggetto privato che a qualsiasi titolo partecipa al procedimento amministrativo di competenza regionale ha l’obbligo di collaborare alla informatizzazione degli atti.

 

4. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 39. Attuazione

1. Fermo restando il rispetto dell’autonomia del Consiglio regionale, la Giunta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio Regionale per l’approvazione una proposta di regolamento sulla gestione informatica e sulla tracciabilità del procedimento amministrativo di competenza regionale.

 

TITOLO III

Semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale

 

     Art. 40. Misure per la semplificazione dei procedimenti e per la riduzione degli oneri amministrativi

1. La Regione e gli enti locali assumono, quale obiettivo prioritario della propria azione di governo, la realizzazione dei principi enunciati all'art. 1, per conseguire effettivi livelli di semplificazione dell'attività amministrativa e a tal fine sottoscrivono accordi volti a sviluppare specifiche azioni di semplificazione.

 

2. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 6 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, la Regione Abruzzo promuove, d'intesa con i comuni, le province e le parti sociali, la realizzazione di una sede stabile di coordinamento istituzionale e tecnico-operativo per predisporre e attuare in modo uniforme sul territorio regionale programmi di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, anche a seguito dell'attività di misurazione degli stessi.

 

3. I programmi di riduzione individuano le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, da adottare nell'ambito delle rispettive competenze.

 

4. La Regione promuove la divulgazione delle migliori prassi amministrative e organizzative. A tal fine, il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure, previsto dall'art. 42 propone alla Giunta regionale l'emanazione di apposite raccomandazioni tecniche.

 

5. La Regioneeffettua il monitoraggio sull'attuazione delle azioni di cui al presente articolo e, comunque, in un periodo non superiore a dodici mesi, impegnando la Giunta regionale a relazionare al Consiglio regionale con opportuna informativa semestrale.

 

     Art. 41. Analisi e valutazione permanente dei procedimenti

1. La Giunta regionale mediante azioni condivise con le autonomie locali e con le altre pubbliche amministrazioni del territorio e, qualora necessario, previo accordo con le amministrazioni statali decentrate competenti, realizza un sistema di analisi e valutazione permanente (AVP) dei procedimenti che interessano l'amministrazione regionale e la complessiva azione amministrativa sul territorio, utilizzando in primo luogo per la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) il Modello dei costi standard definito dalla Comunicazione COM/2007/23 della Commissione europea, del 24 gennaio 2007, concernente il programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea e gli strumenti di valutazione e di misurazione individuati dalla presente legge.

 

2. L'analisi e valutazione permanente dei procedimenti ha lo scopo di individuare:

 

a) le tipologie di procedimenti che determinano un carico ingiustificato di oneri organizzativi e gestionali per cittadini e imprese, attraverso l'utilizzo delle più idonee tecniche di misurazione;

 

b) le tipologie di procedimenti, anche interni, nei quali si riscontra con maggiore frequenza ed intensità il mancato rispetto dei termini di conclusione;

 

c) i procedimenti di grande rilievo sul territorio regionale, in relazione all'esistenza di condizioni ostative alla loro conclusione;

 

d) il grado di reale efficacia delle conferenze di servizi, rispetto agli obiettivi a cui esse sono preordinate;

 

e) i casi nei quali le amministrazioni pubbliche regionali e locali manifestano carenze ed inadeguatezze organizzative, finanziarie e funzionali che ostacolano il corretto svolgimento dei compiti loro attribuiti;

 

f) le connessioni procedimentali tra le competenze regionali e locali e le competenze dell'amministrazione statale decentrata, al fine di un loro miglioramento;

 

g) le soluzioni tecnologico-informatiche atte a rafforzare il più possibile l'interoperabilità tra amministrazioni e l'interconnessione tra i procedimenti.

 

     Art. 42. Tavolo permanente per la semplificazione e Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati dal presente Titolo è istituito il Tavolo permanente per la semplificazione, quale sede di garanzia delle più adeguate forme di consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei cittadini utenti dei servizi.

 

2. Nell'ambito dell'attività del Tavolo permanente sono identificati i procedimenti da sottoporre in ordine di priorità alla analisi e valutazione permanente di cui all'art. 41. In tale sede sono formulate le proposte volte al superamento delle criticità rilevate per la loro successiva sottoposizione al piano di semplificazione amministrativa previsto dall'art. 43.

 

3. Il Tavolo permanente è presieduto dall’Assessore regionale con delega in materia di semplificazione e trasparenza. All’attività del Tavolo permanente concorrono il Presidente del Comitato per la legislazione o un suo delegato ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali o un suo delegato, ai fini della definizione delle politiche regionali che ad esso competono ai sensi dell’art. 72, comma 2, dello Statuto. La composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo permanente sono definite con atto della Giunta.

 

4. È istituito presso la competente direzione della Giunta regionale il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure. Il Nucleo tecnico opera a supporto del Tavolo permanente con funzioni di istruttoria, elaborazione e proposta nella definizione tecnica degli interventi da adottare.

 

5. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Nucleo tecnico di cui al comma 4, secondo criteri atti a garantire la rappresentanza tecnica delle autonomie locali. Al Nucleo tecnico compete, quale suo compito principale, l'elaborazione delle misure di semplificazione previste all'art. 41.

 

6. La Giunta e il Consiglio regionale definiscono le modalità volte a garantire la piena collaborazione tecnica tra le rispettive strutture.

 

7. L’attuazione del presente articolo non comporta maggiori oneri per la finanza regionale. La Regione provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 43. Piano di semplificazione amministrativa

1. Con cadenza biennale la Giunta adotta un piano di semplificazione amministrativa da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale con l'obiettivo di:

 

a) definire le linee guida e le modalità per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, nonché le modalità di verifica e controllo sullo stato di avanzamento e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati;

 

b) esaminare gli esiti dell'attività di analisi e valutazione permanente di cui all'art. 41, comma 2;

 

c) valutare le proposte formulate dal Nucleo tecnico e dal Tavolo permanente;

 

d) adottare le eventuali misure legislative che risultino necessarie.

 

2. La Giunta e il Consiglio regionale, in conformità alle rispettive attribuzioni statutarie, provvedono ad adottare gli opportuni interventi, anche di natura organizzativa e gestionale, gli atti ed i provvedimenti amministrativi necessari ovvero specifiche norme, anche di modifica di preesistenti discipline legislative, al fine di dare seguito alle determinazioni assunte con il piano di semplificazione amministrativa.

 

3. Specifiche misure di semplificazione connesse alle finalità di cui alla presente legge possono essere comunque proposte e approvate anche nelle more dello svolgimento della sessione medesima.

 

     Art. 44. Uniformità delle procedure amministrative

1. In attuazione del principio di armonizzazione e uniformità delle procedure amministrative, la Regione e gli enti locali assicurano l'uniforme applicazione delle procedure amministrative di rispettiva competenza e l'adozione omogenea della connessa modulistica. A tale scopo, sono sottoscritti accordi per regolare specifici oggetti e superare problematiche applicative.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche in base alle indicazioni del Tavolo permanente, adotta specifiche direttive.

 

3. Il Nucleo tecnico vigila in ordine alla piena applicazione, su tutto il territorio regionale, delle direttive di cui al comma 2.

 

     Art. 45. Divieto di richiesta di documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni

1. Nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, non possono essere richiesti al soggetto proponente l'istanza atti, informazioni e documenti già in possesso dell'amministrazione regionale o direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

 

2. Previo accordo con le amministrazioni locali, il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti dei procedimenti amministrativi di loro competenza.

 

     Art. 46. Trasparenza sugli oneri regolatori, informativi o amministrativi

1. I provvedimenti amministrativi a carattere generale afferenti l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, adottati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti, introdotti o eliminati con i medesimi provvedimenti.

 

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono individuati in via sperimentale e secondo criteri di gradualità di applicazione:

 

a) con deliberazione della Giunta regionale, se l'adozione è di competenza della Regione;

 

b) con atto stabilito in base all'organizzazione interna, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1.

 

     Art. 47. Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese", nei provvedimenti amministrativi a carattere generale afferenti l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, non possono introdurre nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti, senza contestualmente ridurne o eliminarne altri per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco temporale.

 

2. Le proposte di provvedimento di cui al comma 1 sono accompagnate dalla valutazione preventiva degli oneri che essi comportano.

 

3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono individuati con le modalità di cui all'art. 46, comma 2.

 

     Art. 48. Pubblicazione elenchi degli uffici responsabili delle attività di cui all’art. 72, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

1. Gli enti pubblici non statali presenti sul territorio abruzzese trasmettono alla Regione l'indicazione degli uffici responsabili delle attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, previsti dall'art. 72, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), per le finalità individuate dal medesimo articolo.

 

2. La Giunta regionale adotta linee guida dirette a garantire l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati di cui al comma 1, nonché l'effettuazione omogenea dei controlli e le modalità per la loro esecuzione.

 

     Art. 49. Norme di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale provvede all'istituzione del Tavolo permanente e del Nucleo tecnico, previsti dall'art. 42.

 

2. La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni espresse dal Tavolo permanente, individua gli ambiti prioritari oggetto degli interventi di semplificazione.

 

3. Costituiscono ambiti prioritari di intervento, ai sensi del comma 2:

 

a) l'applicazione degli istituti di semplificazione relativi alla disciplina statale della conferenza di servizi e del silenzio-assenso, con la conseguente revisione delle norme regionali eventualmente incompatibili;

 

b) la misurazione e le misure di riduzione degli oneri amministrativi informativi per le imprese, in raccordo con le iniziative svolte a livello statale in attuazione del piano per la riduzione degli oneri amministrativi, applicando per la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) il Modello dei costi standard definito dalla Comunicazione COM/2007/23 della Commissione europea, del 24 gennaio 2007, concernente il programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea.

 

4. Agli interventi individuati ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo.

 

5. Ulteriori obiettivi prioritari possono essere individuati sulla base degli accordi di cui all'art. 40.

 

6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il Piano di semplificazione amministrativa di cui all'art. 43 entro il termine di centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 50. Norma rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nel D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni nonché la disciplina statale vigente in materia.

 

     Art. 51. Norma finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge, fatto salvo quanto previsto al comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione Abruzzo. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2013 – 2015, provvede alle attività con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l’invarianza della spesa regionale.

 

2. A partire dal 2014, agli oneri di cui all’art. 13, stimati per ciascun anno del biennio 2014-2015 in euro 100.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nella unità previsionale di base (U.P.B.) 02.01.009 "spese legali e contenzioso" capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi – art. 13 L.R. _____ – spesa corrente" del bilancio pluriennale 2013-2015 individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).

 

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

TITOLO IV

Modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013

 

     Art. 52. Sostituzione dell’art. 45 della L.R. 2/2013

1. L’art. 45 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)) è sostituito dal seguente:

 

"Art. 45

Modifiche all’art. 5 e sospensione di altre disposizioni della L.R. 15/2000

1. Al comma 1, dell'art. 5, della L.R. 15/2000 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole ''j) Cooperativa laboratorio teatro danza - Pescara" sono sostituite dalle seguenti ''j) EcamlabSoc. Coop. - Pescara";

b) dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:

"z) bis Associazione Culturale ELLEDIENNE - Avezzano;

z) ter Associazione Culturale Harmonia Novissima – Avezzano".

2. Per l’annualità 2013 sono sospesi gli effetti dei seguenti articoli della L.R. 22 febbraio 2000, n. 15:

a) art. 10 - Attività lirica-progetti;

b) art. 11 - Norme di finanziamento;

c) art. 12 - Progetti;

d) art. 13 - Norme di finanziamento;

e) art. 14 - Finalità

f) art. 15 - Norme di finanziamento;

g) art. 19 - Accesso di altri soggetti.

3. Per l’annualità 2013, ai soggetti di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 della previsione originaria della L.R. n. 15/2000 i contributi assegnati sono proporzionalmente ridotti qualora non trovino capienza nello stanziamento previsto in bilancio.

4. Le disposizioni di cui al comma 3, sono applicate anche ai soggetti che in precedenza, e fino al 2012, hanno beneficiato dei contributi previsti dalla L.R. 15/2000.

5. Per l’annualità 2013, le Associazioni di cui alle lettere z) bis e z) ter del comma 1, dell’art. 5 della L.R. 15/2000 sono finanziate con un contributo pari ad euro 6.000,00 per ciascuna associazione.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 15/2000 trovano copertura nell'ambito dello stanziamento iscritto nella UPB 10.02.009 capitolo 62424 denominato "Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo – L.R. 22.2.2000, n. 15"."

 

     Art. 53. Integrazione alla L.R. 16 luglio 2013, n. 20 recante (Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013", modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative)

1. Dopo il comma 1 dell’art. 7 (Variazione al bilancio di previsione 2013) della L.R. 16 luglio 2013, n. 20 è inserito il seguente:

 

"1 bis. Gli stanziamenti di cui al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 e modificato dalla presente legge, sono riferiti anche alle attività culturali svolte nell’anno 2012 nei limiti di spesa stabiliti dalle sopra citate leggi."