Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.7 bevande analcoliche |
Data: | 21/05/2004 |
Numero: | 151 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Aggiunte |
Art. 3. Trattamenti e sostanze in essi utilizzati |
Art. 4. Denominazioni di vendita e altre indicazioni |
Art. 5. Abrogazione |
Art. 6. Sanzioni |
Art. 7 . Norme transitorie |
Art. 7 bis. (Aggiornamento degli allegati). |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 4.7.12 - D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 151.
Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.
(G.U. 18 giugno 2004, n. 141)
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai succhi di frutta e prodotti analoghi, destinati all'alimentazione umana e definiti all'allegato I parte I [1].
1-bis. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto legislativo, i prodotti di cui al comma 1 sono soggetti alle norme comunitarie e di derivazione comunitaria applicabili agli alimenti ed in particolare al
1-ter. Ai fini del presente decreto legislativo, si applicano le definizioni di cui all'allegato II [3].
2. Ai prodotti definiti all'allegato III si applicano le disposizioni previste dal presente decreto per i medesimi prodotti dell'allegato I a cui si riferiscono.
3. Il presente decreto non si applica ai succhi e ai nettari ottenuti da materie prime diverse dalla frutta.
1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere aggiunti gli ingredienti autorizzati nell'allegato I, parte II, punto 2.
Art. 3. Trattamenti e sostanze in essi utilizzati
1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere sottoposti ai trattamenti indicati nell'allegato I, parte II, punto 3, nei quali possono essere utilizzate le sostanze ivi indicate [5].
Art. 4. Denominazioni di vendita e altre indicazioni
1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il
2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) [la denominazione di vendita dei succhi di frutta ai quali sono stati aggiunti zuccheri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), deve essere completata dalla dicitura «zuccherato» o «con aggiunta di zuccheri» seguita dall'indicazione del tenore massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato in sostanza secca ed espresso in grammi per litro] [6];
b) le diciture "da concentrato", "da concentrati", "parzialmente da concentrato" o "parzialmente da concentrati" devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili [7];
c) il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta o della miscela di tali ingredienti deve rispettare i contenuti minimi di frutta di cui all'allegato IV e deve figurare nell'etichettatura dei nettari di frutta con la dicitura «frutta...% minimo», nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
3. La ricomposizione dello stato d'origine, mediante sostanze a ciò strettamente necessarie, dei prodotti definiti nell'allegato I, punti 1 e 2, non comporta l'obbligo di indicare dette sostanze nell'elenco degli ingredienti. L'aggiunta di polpa e cellule ai succhi di frutta di cui all'allegato I deve figurare nell'etichettatura.
4. L'etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all'allegato I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantità di succo di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal
a) sull'imballaggio, oppure;
b) su un'etichetta apposta sull'imballaggio, oppure;
c) su un documento di accompagnamento [8].
5. Le denominazioni di vendita indicate all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i medesimi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui all'allegato III, alle condizioni e nelle lingue ivi indicate.
6. Agli effetti del comma 5, se il prodotto è fabbricato con una sola specie di frutto, l'indicazione della specie sostituisce il nome «frutta»; se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 2, la denominazione di vendita è costituita dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell'elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura "più specie di frutta", da un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate [9].
6-bis. Ai fini della preparazione e della denominazione di succhi di frutta, purea di frutta e nettari di frutta, si applica quanto disposto nell'allegato I, parte II, punto 1 [10].
Art. 5. Abrogazione
1. E' abrogato il
Art. 6. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I e all'allegato III per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro tremila ad euro novemila.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque aggiunge ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sostanze diverse da quelle consentite dall'allegato I, parte 2, punto 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro tremila ad euro novemila [11].
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque sottopone prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, a trattamenti diversi o utilizza sostanze diverse da quelli consentiti dall'allegato I, parte II, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro tremila ad euro novemila [12].
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro tremila a euro novemila [13].
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro duemila ad euro seimila.
Art. 7. Norme transitorie
1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, e i relativi imballaggi, immessi sul mercato o etichettati conformemente alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino al 28 aprile 2015 [14].
2. L'indicazione "Dal 28 aprile 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti" può apparire sull'etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui all'allegato I, parte I, punti da 1 a 4, fino al 28 ottobre 2016 [15].
Art. 7 bis. (Aggiornamento degli allegati). [16]
1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I [17]
DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
I. Definizioni.
1. a) Succo di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di frutta sana e matura, fresca o conservata mediante refrigerazione o congelamento, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene.
L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo.
Nel caso degli agrumi il succo di frutta deve provenire dall'endocarpo. Tuttavia, il succo di limetta può essere ottenuto dal frutto intero.
Se i succhi sono ottenuti da frutti con acini, semi e bucce, le parti o i componenti di acini, semi e bucce non sono incorporati nel succo. Tale disposizione non si applica ai casi in cui le parti o i componenti di acini, semi e bucce non possono essere eliminati facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione.
Nella produzione di succhi di frutta è autorizzata la miscelazione di succo di frutta con purea di frutta;
b) succo di frutta da concentrato: designa il prodotto ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato definito al punto 2, con acqua potabile che soddisfa i criteri stabiliti dalla
Il contenuto di solidi solubili del prodotto finito corrisponde al valore Brix minimo per il succo ricostituito indicato nell'allegato V.
Se un succo da concentrato è ottenuto da un frutto non menzionato nell'allegato V, il valore Brix minimo del succo ricostituito è quello del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il succo concentrato.
L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta da concentrati.
Il succo di frutta da concentrato è preparato con processi adeguati che mantengono le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritive essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto.
Nella produzione di succo di frutta da concentrato è autorizzata la miscelazione di succo di frutta e/o succo di frutta concentrato con purea di frutta e/o purea di frutta concentrata.
2. Succo di frutta concentrato: designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica di una determinata parte d'acqua. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, l'eliminazione deve essere almeno pari al 50% della parte d'acqua.
L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta concentrati.
3. Succo di frutta estratto con acqua: il prodotto ottenuto per estrazione ad acqua (diffusione) di:
- frutti polposi interi il cui succo non può essere estratto con altri processi fisici, o
- frutti interi disidratati.
4. Succo di frutta disidratato - in polvere: designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica della quasi totalità dell'acqua.
5. Nettare di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato che:
è ottenuto con l'aggiunta di acqua, con o senza l'aggiunta di zuccheri e/o miele, ai prodotti definiti nei punti da 1a 4, alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e
che risponde ai requisiti di cui all'allegato IV.
Fatto salvo il
L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al nettare di frutta. II. Ingredienti, trattamenti e sostanze autorizzati.
1. Composizione: nella preparazione di succhi di frutta, puree di frutta e nettari di frutta in cui sono utilizzate le specie corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell'allegato V, la denominazione di vendita reca il nome del frutto impiegato o il nome comune del prodotto. Per le specie di frutta non incluse nell'allegato V si applica il nome botanico o comune corretto.
Per i succhi di frutta il valore Brix è quello del succo quale estratto dal frutto e non può essere modificato, salvo nel caso di miscelazione con il succo di frutti della stessa specie.
Il valore Brix minimo stabilito nell'allegato V per i succhi di frutta ricostituiti e la purea di frutta ricostituita non tiene conto dei solidi solubili di ogni altro ingrediente e additivo facoltativo.
2. Ingredienti autorizzati: ai prodotti di cui alla parte I possono essere aggiunti solo gli ingredienti elencati in appresso:
- vitamine e minerali autorizzati dal
- additivi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008, e in aggiunta:
- per i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrati e i succhi di frutta concentrati: l'aroma, la polpa e le cellule restituiti;
- per i succhi di uva: i sali di acido tartarico restituiti;
- per i nettari di frutta: l'aroma, la polpa e le cellule restituiti; zuccheri e/o miele fino a un massimo del 20% del peso totale dei prodotti finali e/o edulcoranti;
- l'indicazione che al nettare di frutta non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti, inclusi gli edulcoranti quali definiti nel
- per i prodotti di cui all'allegato III, lettera a), lettera b), primo trattino, lettera c), lettera e), secondo trattino, e lettera h): zuccheri e/o miele;
- per i prodotti di cui alla parte I, punti da 1 a 5, al fine di correggerne il gusto acido: succo di limone e/o di limetta e/o succo concentrato di limone e/o di limetta in quantità non superiore ai 3 g per litro di succo, espresso in acido citrico anidro;
- per il succo di pomodoro e il succo di pomodoro da concentrato: sale, spezie ed erbe aromatiche.
3. Trattamenti e sostanze autorizzati: ai prodotti di cui alla parte I possono essere applicati solo i seguenti trattamenti e possono essere aggiunte solo le seguenti sostanze:
- processi meccanici di estrazione;
- gli abituali processi fisici, compresi i processi di estrazione con acqua (processo «in line») della parte commestibile dei frutti diversi dall'uva destinati alla fabbricazione di succhi di frutta, purchè i succhi di frutta concentrati ottenuti soddisfino quanto disposto alla parte I, punto 1;
- per i succhi di uva, se è stata utilizzata la solfitazione dell'uva mediante biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici è autorizzata purchè la quantità totale di SO2 presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l;
- preparati enzimatici: pectinasi (per la scissione della pectina), proteinasi (per la scissione delle proteine) e amilasi (per la scissione degli amidi) conformi ai requisiti del
- gelatina alimentare;
- tannini;
- silice colloidale;
- carbone vegetale;
- azoto;
- bentonite come argilla assorbente;
- coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti (compresi perlite, diatomite lavata, cellulosa, poliammide insolubile, polivinilpolipirolidone, polistirene), conformi al
- coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi al
Allegato II [18]
DEFINIZIONI DELLE MATERIE PRIME
Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni:
1. Frutta: tutti i frutti. Ai fini della presente direttiva, anche i pomodori sono considerati un frutto.
La frutta deve essere sana, matura al punto giusto e fresca o conservata con mezzi fisici o mediante uno o più trattamenti, compresi i trattamenti post-raccolta applicati conformemente alla normativa dell'Unione;
2. Purea di frutta: il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto mediante processi fisici adeguati quali la setacciatura, triturazione o macinazione della parte commestibile dei frutti interi o senza buccia, senza eliminazione di succo;
3. Purea concentrata di frutta: il prodotto ottenuto dalla purea di frutta mediante l'eliminazione fisica di una determinata parte dell'acqua di costituzione.
Alla purea di frutta concentrata può essere restituito l'aroma, ottenuto tramite mezzi fisici adeguati quali definiti nell'allegato I, parte II, punto 3, e proveniente esclusivamente da frutti della stessa specie;
4. Aroma: fatto salvo il
L'aroma è ottenuto dalle parti commestibili del frutto; tuttavia, esso può anche provenire da olio spremuto a freddo dalla scorza di agrumi e da composti di noccioli;
5. Zuccheri:
- gli zuccheri definiti dalla
- lo sciroppo di fruttosio;
- gli zuccheri derivati dalla frutta;
6. Miele: il prodotto definito dalla
7. Polpa o cellule: i prodotti ottenuti a partire dalle parti commestibili del frutto della stessa specie, senza eliminazione di succo. Inoltre, per gli agrumi, per polpa o per cellule si intendono gli agglomerati di succo ottenuti dall'endocarpo.
Allegato III [19]
DENOMINAZIONI SPECIFICHE DI TALUNI PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I
a) «Vruchtendrank», per i nettari di frutta;
b) «Süßmost».
La designazione «süßmost» può essere utilizzata solo in concomitanza con le denominazioni «fruchtsaft» o «fruchtnektar»:
- per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da succhi di frutta, da succhi concentrati di frutta o da una miscela di questi prodotti, non idonei ad essere consumati allo stato naturale a causa del loro elevato grado di acidità naturale;
- per i succhi di frutta ottenuti da mele o pere, con aggiunta di mele se del caso, ma senza aggiunta di zuccheri;
c) «succo e polpa» o «sumo e polpa», per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata;
d) «æblemost», per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri;
e)
- «sur ... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi senza aggiunta di zuccheri, ottenuti dai ribes neri, dalle ciliegie, dai ribes rossi, dai ribes bianchi, dai lamponi, dalle fragole o dalle bacche di sambuco;
- «sød ... saft» o «sødet ... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi di questa stessa frutta, addizionati con più di 200 g di zuccheri per litro;
f) «äppelmust/äpplemust», per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri;
g) «mosto», sinonimo di succo di uva;
h) «smiltsērkšķu sula ar cukuru» o «astelpaju mahl suhkruga» o «słodzony sok z rokitnika» per i succhi ottenuti dal frutto dell'olivello spinoso, addizionati con non più di 140 g di zuccheri per litro.
ALLEGATO IV [20]
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI NETTARI DI FRUTTA
Nettari di frutta |
Tenore minimo di succo e/o di purea (espresso in percentuale del volume del prodotto finito) |
|
|
I. Frutta dal succo acido non idonea al consumo allo stato naturale |
|
Frutto della passione |
25 |
Morelle di Quito |
25 |
Ribes nero |
25 |
Ribes bianco |
25 |
Ribes rosso |
25 |
Uva spina |
30 |
Frutti dell'olivello spinoso |
25 |
Prugnole |
30 |
Prugne |
30 |
Susine |
30 |
Sorbe |
30 |
Cinorrodi |
40 |
Marasche |
35 |
Altre ciliegie |
40 |
Mirtilli |
40 |
Bacche di sambuco |
50 |
Lamponi |
40 |
Albicocche |
40 |
Fragole |
40 |
More |
40 |
Mirtilli rossi |
30 |
Cotogne |
50 |
Limoni e limette |
25 |
Altra frutta appartenente a questa categoria |
25 |
|
|
II. Frutta con basso tenore di acido, frutta con molta polpa o frutta molto aromatizzata con un succo non idoneo al consumo allo stato naturale |
|
Manghi |
25 |
Banane |
25 |
Guaiave o Guave |
25 |
Papaie |
25 |
Litchi |
25 |
Azzeruoli |
25 |
Crossoli |
25 |
Cachirmani o cuori di bue |
25 |
Cerimolie |
25 |
Melegrane |
25 |
Anacardi o noci di acagiù |
25 |
Frutti di caja |
25 |
Frutti di imbu |
25 |
Altra frutta appartenente a questa categoria |
25 |
|
|
III. Frutta con un succo idoneo al consumo allo stato naturale |
|
Mele |
50 |
Pere |
50 |
Pesche |
50 |
Agrumi, esclusi limoni e limette |
50 |
Ananas |
50 |
Pomodori |
50 |
Altra frutta appartenente a questa categoria |
50 |
ALLEGATO V [21]
VALORI BRIX MINIMI PER SUCCO DI FRUTTA RICOSTITUITO E PER PUREA DI FRUTTA RICOSTITUITA
Nome comune del frutto |
Nome botanico |
Livelli Brix minimi |
|
|
|
Mela (*) |
Malus domestica Borkh. |
11,2 |
Albicocca (**) |
Prunus armeniaca L. |
11,2 |
Banana (**) |
Musa x paradisiaca L. (escluse le banane «plantains») |
21,0 |
Ribes nero (*) |
Ribes nigrum L. |
11,0 |
Uva (*) |
Vitis vinifera L. o suoi ibridi Vitis labrusca L. o suoi ibridi |
15,9 |
Pompelmo (*) |
Citrus x paradisi Macfad. |
10,0 |
Guaiava o Guava (**) |
Psidium guajava L. |
8,5 |
Limone (*) |
Citrus limon (L.) Burm. f. |
8,0 |
Mango (**) |
Mangifera indica L. |
13,5 |
Arancia (*) |
Citrus sinensis (L.) Osbeck |
11,2 |
Frutto della passione (*) |
Passiflora edulis Sims |
12,0 |
Pesca (**) |
Prunus persica (L.) Batsch var. persica |
10,0 |
Pera (**) |
Pyrus communis L. |
11,9 |
Ananas (*) |
Ananas comosus (L.) Merr. |
12,8 |
Lampone (*) |
Rubus idaeus |
7,0 |
Amarena (*) |
Prunus cerasus L. |
13,5 |
Fragola (*) |
Fragaria x ananassa Duch. |
7,0 |
Pomodoro (*) |
Solanum lycopersicum L. |
5,0 |
Mandarino (*) |
Citrus reticulata Blanco |
11,2 |
Per i prodotti contrassegnati da un asterisco (*), che sono prodotti come succo, viene determinata una densità relativa inima rispetto all'acqua a 20/20 °C.
Per i prodotti contrassegnati da due asterischi (**), che sono prodotti come purea, viene determinato solo un valore Brix minimo non corretto (senza correzione dell'acidità).
[1] Comma così modificato dall'art. 1 del
[2] Comma inserito dall'art. 1 del
[3] Comma inserito dall'art. 1 del
[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[5] Comma così sostituito dall'art. 3 del
[6] Lettera abrogata dall'art. 4 del
[7] Lettera così sostituita dall'art. 8 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[9] Comma così modificato dall'art. 4 del
[10] Comma aggiunto dall'art. 4 del
[11] Comma così modificato dall'art. 5 del
[12] Comma così modificato dall'art. 5 del
[13] Comma inserito dall'art. 5 del
[14] Comma così sostituito dall'art. 6 del
[15] Comma così sostituito dall'art. 6 del
[16] Articolo inserito dall'art. 7 del
[17] Allegato così sostituito dall'art. 7 del
[18] Allegato così sostituito dall'art. 7 del
[19] Allegato così sostituito dall'art. 7 del
[20] Allegato così sostituito dall'art. 7 del
[21] Allegato aggiunto dall'art. 1 del D.M. 11 marzo 2011 e così sostituito dall'art. 7 del