§ 1.8.20 - L.R. 10 dicembre 2008, n. 32.
Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:10/12/2008
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione)
Art. 2.  (Candidatura e forme di pubblicità)
Art. 3.  (Audizioni)
Art. 4.  (Comitato tecnico consultivo)
Art. 5.  (Cause di esclusione)
Art. 6.  (Incompatibilità)
Art. 7.  (Conflitto di interessi e limitazioni al cumulo di cariche)
Art. 8.  (Cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interessi - regime comune)
Art. 9.  (Proroga degli incarichi)
Art. 10.  (Funzioni sostitutive)
Art. 11.  (Doveri inerenti la rappresentanza; decadenza e revoca dall'incarico)
Art. 12.  (Sospensione)
Art. 13.  (Sostituzioni)
Art. 14.  (Regolamento)
Art. 15.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 1.8.20 - L.R. 10 dicembre 2008, n. 32.

Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione.

(B.U. 11 dicembre 2008, n. 50 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. (Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione nel rispetto dei principi di partecipazione, pubblicità, trasparenza e riequilibrio tra entrambi i generi stabiliti dallo Statuto e della normativa statale vigente [1].

2. La presente legge si applica alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione:

a) in organi di amministrazione di enti a partecipazione regionale, nonché di enti, aziende, agenzie e altri soggetti, di cui agli allegati A1 e A2, dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), compresi quelli in organi di sorveglianza nelle società con sistema duale, ai quali provvede la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h) dello Statuto [2];

b) in organismi per i quali le leggi, i regolamenti e gli atti istitutivi attribuiscono espressamente la competenza di nomina e designazione alla Giunta regionale o al Presidente della Regione, ovvero è determinata la competenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l) dello Statuto.

3. La presente legge non si applica ai provvedimenti di nomina e designazione degli organi di direzione delle aziende sanitarie Locali (ASL), aziende ospedaliere (AO), anche universitarie, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e Fondazioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), nonché dell'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di competenza della Regione.

4. Le modalità con le quali sono scelti i rappresentanti della minoranza negli organismi di cui al comma 2, quando ne sia prevista la presenza in base alle leggi istitutive, sono stabilite dal regolamento generale del Consiglio regionale.

 

     Art. 2. (Candidatura e forme di pubblicità)

1. L'elenco delle nomine e designazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), in scadenza, è pubblicato con la periodicità e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 14.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso dieci giorni prima della sua pubblicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Le candidature per le nomine e designazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) sono proposte, secondo i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 14, dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

4. In riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma 3 titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegali, nominativi di persone di entrambi i generi. Qualora per determinate nomine o designazioni non siano state presentate candidature o non siano state presentate in numero almeno pari al doppio di quello necessario a garantire al genere meno rappresentato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nelle nomine o designazioni da effettuare, la Giunta regionale riapre i termini per la presentazione ovvero provvede a presentare candidature [3].

 

     Art. 3. (Audizioni)

1. I presidenti degli organi di amministrazione degli enti di cui agli allegati A1 e A2, dell'articolo 1 della l.r. 30/2006, sono tenuti a presentarsi per l'audizione di cui all'articolo 23 dello Statuto, entro trenta giorni dalla nomina o elezione e previa convocazione da parte della commissione consiliare competente [4].

 

     Art. 4. (Comitato tecnico consultivo)

1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) con il compito di esprimere, sulle candidature, parere non vincolante circa il possesso dei requisiti laddove previsti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti istitutivi degli organismi per i quali si deve provvedere alle nomine e alle designazioni, nonché in ordine alla sussistenza di eventuali cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse.

2. Il Comitato è composto da non più di cinque membri di comprovata professionalità ed indipendenza.

3. E' garantita la presenza nel comitato di entrambi i sessi nella misura di almeno un terzo per il genere maschile o femminile meno rappresentato [5].

 

     Art. 5. (Cause di esclusione)

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:

a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo in relazione alle situazioni richiamate dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

d) coloro che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvi gli effetti dell'estinzione di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

 

     Art. 6. (Incompatibilità)

1. Salve le incompatibilità stabilite dalla legge elettorale regionale, non possono:

a) ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:

1) i membri del Parlamento nazionale ed europeo e i giudici della Corte Costituzionale;

2) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina e designazione si riferisce;

3) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e di ogni altra giurisdizione speciale;

4) gli avvocati e procuratori dello Stato o di altri enti pubblici;

5) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;

6) i sindaci e gli assessori dei comuni della Lombardia con popolazione residente superiore alle 40.000 unità; i presidenti e gli assessori di provincia della Lombardia; i componenti degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);

7) i componenti del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 54 dello Statuto;

8) i componenti della Commissione garante dello Statuto e Difensore regionale di cui agli articoli 59 e 61 dello Statuto;

9) i difensori civici di provincia o di comune della Lombardia con popolazione superiore alle 40.000 unità;

10) i presidenti e i componenti delle giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia (CCIAA);

11) i direttori generali, i direttori sociali, i direttori sanitari, i direttori amministrativi delle aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere (AO) e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di quest'ultimi anche i direttori scientifici, della Lombardia;

b) assumere l'incarico di componente negli organi di gestione o di amministrazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale e i sottosegretari di cui all'articolo 25, comma 5, dello Statuto. Per i consiglieri regionali resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 13 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali); tale disposizione trova applicazione anche nei confronti dei componenti della Giunta e dei sottosegretari.

 

     Art. 7. (Conflitto di interessi e limitazioni al cumulo di cariche)

1. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente interessato alla nomina.

2. Costituiscono situazioni di conflitto di interesse le seguenti:

a) dipendenti pubblici che assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;

b) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;

c) chi ha lite pendente, a titolo personale ovvero come titolare della rappresentanza legale di un soggetto che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;

d) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e chi può trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina e la designazione è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado.

3. Gli incarichi negli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 dell'articolo 1 della l.r. 30/2006 non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto [6].

4. La nuova nomina o designazione è inefficace in carenza dell'accettazione espressa con le modalità ed entro il termine stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 14, comunque non superiore a trenta giorni dall'avviso della nomina o designazione.

5. E' consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi di cui alla presente legge.

5 bis. La carica di componente supplente di collegio sindacale o di revisore legale supplente non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 5.

 

     Art. 8. (Cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interessi - regime comune)

1. Nei casi di conflitto di interesse e nelle situazioni d'incompatibilità la nomina o designazione è inefficace se il prescelto, al momento dell'accettazione della nomina o della designazione, non abbia posto fine al conflitto d'interesse o fatto cessare la situazione d'incompatibilità presentando le dimissioni dalla carica ricoperta o chiedendo il collocamento in aspettativa laddove previsto da norme vigenti.

2. L'interessato, in ogni caso, deve astenersi dal compimento di qualsiasi atto inerente l'esercizio delle funzioni incompatibili.

3. Il verificarsi di cause di esclusione, di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14.

 

     Art. 9. (Proroga degli incarichi)

1. I soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge restano in carica sino alla scadenza del termine di durata previsto; entro tale termine l'organo competente provvede alla nuova nomina o designazione.

2. Nel caso in cui l'organo non provveda nel termine di cui al comma 1, gli incarichi dei soggetti nominati e designati a norma della presente legge sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

 

     Art. 10. (Funzioni sostitutive)

1. Qualora la Giunta regionale non esprima le nomine e designazioni in scadenza di sua competenza, il Presidente della Giunta:

a) provvede alla nomina di un commissario per gli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione I, Enti dipendenti, lettere a) e c), dell'articolo 1 della l.r. 30/2006, entro e non oltre i tre giorni antecedenti il termine di proroga di cui all'articolo 9, comma 2, che dura in carica per un periodo non superiore a trenta giorni [7];

b) provvede alla designazione dei rappresentanti regionali nelle società a partecipazione regionale secondo le norme del codice civile entro e non oltre i tre giorni antecedenti il termine stabilito per gli adempimenti di cui all'articolo 2364 del codice civile.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), se la Giunta non si esprime entro il termine di scadenza del commissariamento, il Presidente della Giunta provvede alla nomina o alla designazione in via sostitutiva.

 

     Art. 11. (Doveri inerenti la rappresentanza; decadenza e revoca dall'incarico)

1. I soggetti nominati e designati ai sensi della presente legge si attengono agli indirizzi e agli atti della programmazione regionale e laddove previsti ad eventuali indicazioni del mandato.

2. Il nominato comunica immediatamente all'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione il sopravvenire di una delle cause di esclusione, di incompatibilità, di conflitto e di cumulo di cui alla presente legge.

3. L'organo regionale che ha effettuato la nomina o la designazione ai sensi della presente legge, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato:

a) l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 5, dichiara la decadenza dell'interessato con provvedimento motivato;

b) l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità, di situazioni di conflitto o di cumulo di cui agli articoli 6 e 7, dichiara, fermo restando l'invito alla cessazione delle stesse, la decadenza dell'interessato.

4. La decadenza è altresì dichiarata in caso di dichiarazioni mendaci o di omissioni delle stesse in sede di presentazione di candidatura o di accettazione dell'incarico.

5. La revoca può essere disposta in caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 che comporti grave violazione, omissione o ritardo degli adempimenti rientranti nei compiti istituzionali relativi al mandato.

6. Le modalità con le quali l'organo competente alla nomina e designazione provvede alla dichiarazione di decadenza e alla revoca sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 14.

 

     Art. 12. (Sospensione)

1. Il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), comporta la sospensione di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge, ai sensi dell'articolo 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 55/1990.

2. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione ed a effettuare la sostituzione a norma dell'articolo 13, per la durata della sospensione stessa.

 

     Art. 13. (Sostituzioni)

1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato o designato, l'organo competente provvede alla sua sostituzione entro il termine massimo di sessanta giorni nel rispetto delle procedure di cui alla presente legge.

2. L'incarico del soggetto subentrante termina alla data di scadenza prevista per l'incarico originario.

3. Qualora la Giunta regionale non provveda ai sensi del comma 1, il Presidente procede in via sostitutiva e si applicano i termini e le procedure di cui all'articolo 10.

 

     Art. 14. (Regolamento)

1. Con apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera a), dello Statuto è data attuazione alla presente legge e, in particolare, sono stabilite le modalità e le procedure in materia di:

a) presentazione di candidature e relativa documentazione e le forme che assicurano le modalità di pubblicità di cui all'articolo 2, mediante l'utilizzo preferenziale del sito web istituzionale;

b) verifica della sussistenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse;

c) dichiarazioni e adempimenti conseguenti da effettuare a pena di inefficacia della nomina o designazione;

d) funzionamento del comitato tecnico consultivo;

e) modalità per la dichiarazione di decadenza e la revoca di cui all'articolo 11;

f) le modalità con le quali le nomine e designazioni sono comunicate al Consiglio regionale.

2. Il regolamento è approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni in materia di nomine e designazioni contenute in regolamenti, statuti, atti costitutivi e in qualsiasi altro atto di organismi del sistema regionale, trovano applicazione in quanto compatibili con lo Statuto e la presente legge. In caso di contrasto l'organo regionale competente, sentito l'organismo, individua modalità per sanarlo; decorsi novanta giorni senza che siano stati adottati i provvedimenti conseguenti, gli organismi non possono essere destinatari di contributi regionali.

2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità in base ai quali gli enti del sistema regionale di cui all'allegato A2, dell'articolo 1 della l.r. 30/2006 provvedono alla determinazione, laddove previsti, di indennità, gettoni e rimborsi a favore dei soggetti incaricati ai sensi della presente legge [8].

3. Le indennità, i gettoni e i rimborsi a favore dei soggetti incaricati negli enti del sistema regionale ai sensi della presente legge non possono essere di importo superiore a quelli previsti per il Presidente della Giunta regionale.

4. La legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione) non si applica alle nomine e designazione di cui alla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di nomina e designazione adottati sulla base delle disposizioni di cui alla l.r. 14/1995.

5. La presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva alla data di entrata in vigore.

6. [I soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge sono tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 7, della l.r. 20/2008] [9].

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 dicembre 2016, n. 30.

[2] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 dicembre 2016, n. 30.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 dicembre 2016, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[7] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[8] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 42.

[9] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 8 luglio 2014, n. 19.