§ 2.2.123 - L.R. 3 maggio 2011, n. 9.
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:03/05/2011
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Tipologia degli interventi)
Art. 3.  (Misure per la legalità e la trasparenza dei contratti e degli appalti pubblici)
Art. 4.  (Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata)
Art. 4 bis.  (Assistenza e aiuto alle vittime dei reati della criminalità)
Art. 5.  (Finanziamento degli interventi per il recupero sociale dei beni confiscati)
Art. 6.  (Interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e l'incentivazione di percorsi di legalità)
Art. 7.  (Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana)
Art. 8.  (Costituzione di parte civile della Regione)
Art. 9.  (Iniziative dirette della Regione)
Art. 10.  (Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri)
Art. 11.  (Criteri e modalità)
Art. 12.  (Fondo regionale)
Art. 13.  (Interventi finanziabili)
Art. 14.  (Elargizione a favore delle vittime del reato di usura)
Art. 15.  (Finanziamenti integrativi della legge 7 marzo 1996, n. 108)
Art. 16.  (Assistenza legale e consulenza professionale, anche psicologica, in materia di usura)
Art. 17.  (Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all'usura)
Art. 18.  (Monitoraggio degli interventi in materia di usura)
Art. 19.  (Norme di attuazione)
Art. 20.  (Clausola valutativa)
Art. 21.  (Abrogazioni)
Art. 22.  (Norma finanziaria)


§ 2.2.123 - L.R. 3 maggio 2011, n. 9. [1]

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità

(B.U. 6 maggio 2011, n. 18 suppl.)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione Lombardia, nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata e attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile. La Regione promuove altresì interventi finalizzati al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali, associazioni, fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato operanti nel campo sociale e regolarmente costituite.

3. La Regione, inoltre, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, promuove la realizzazione di interventi volti a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura.

4. La Regione destina, altresì, risorse per la progettazione di interventi efficaci e qualificati di prevenzione dei comportamenti antisociali e criminosi, a partire dalla minore età e presso le scuole di ogni ordine e grado, così come disciplinato dalla legge regionale 14 febbraio 2011, n. 2 (Azioni orientate verso l'educazione alla legalità).

 

TITOLO I

INTERVENTI NEI SETTORI DELLA PREVENZIONE E DELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, PER IL RECUPERO DEI BENI CONFISCATI E INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLE VITTIME DELLA CRIMINALITA'

 

     Art. 2. (Tipologia degli interventi)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, promuove e sostiene interventi volti:

a) all'adozione di procedure amministrative atte a prevenire e contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività svolte dall'amministrazione pubblica;

b) al sostegno delle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata;

c) al finanziamento delle attività per il recupero e il sostegno per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni e alle province;

d) al miglioramento della capacità di integrazione e delle condizioni di sicurezza delle comunità locali.

 

     Art. 3. (Misure per la legalità e la trasparenza dei contratti e degli appalti pubblici)

1. La Regione, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e le norme statali vigenti in materia, adotta le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure degli appalti pubblici e della contabilità regionale, contro i rischi di infiltrazione mafiosa e della delinquenza organizzata, nell'ambito di una più globale strategia di contrasto all'illegalità in Lombardia.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto ed in esecuzione della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dei successivi decreti legislativi di attuazione, adotta le procedure amministrative ed organizzative utili a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dei contratti e degli appalti pubblici attraverso appositi e dedicati conti correnti bancari e postali ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Alle disposizioni di cui al comma 2 sono tenuti anche tutti gli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 ed A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007). La Giunta regionale, nell'esercizio del potere di vigilanza su tali enti previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera i), dello Statuto d'autonomia, verifica il rispetto delle disposizioni del presente articolo.

4. Fatte salve le altre disposizioni in materia di responsabilità amministrativa e contabile, il rispetto delle disposizioni del presente articolo rileva anche ai fini della valutazione di risultato dei dirigenti.

 

     Art. 4. (Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata)

1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata, mediante:

a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;

b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;

c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime;

d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;

e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.

2. La Regione eroga contributi a favore di associazioni, fondazioni e organizzazioni per la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso o che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 1, che abbiano una sede o che comunque svolgano la loro attività anche sul territorio lombardo.

3. Per beneficiare degli interventi di cui al presente articolo le vittime devono essere residenti in Lombardia al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della Regione.

 

     Art. 4 bis. (Assistenza e aiuto alle vittime dei reati della criminalità) [2]

1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, nonché degli altri soggetti deceduti, vittime della criminalità, mediante:

a) assistenza legale;

b) contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso.

2. La Regione assicura il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2015. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'accesso al patrocinio con apposito regolamento che ne disciplina l’applicazione in ordine alle varie fattispecie.

3. Alla spesa per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo, quantificata complessivamente in 150.000,00 euro, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 03 Ordine pubblico e sicurezza” - programma 2 “Sistema integrato di sicurezza urbana” dello stato di previsione del bilancio 2015-2017. Alla spesa derivante dal comma 2 si fa fronte nel limite massimo di 50.000,00 euro, tenuto conto del numero delle richieste pervenute.

 

     Art. 5. (Finanziamento degli interventi per il recupero sociale dei beni confiscati)

1. Per incentivare il recupero e sostenere il riutilizzo da parte dei comuni e delle province lombardi dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), è istituito il Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce modalità e termini per l'erogazione degli incentivi di cui al comma 1.

3. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa e convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera h), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50.

4. La Regione, in via prioritaria, eroga gli incentivi alle iniziative di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b bis), della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).

 

     Art. 6. (Interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e l'incentivazione di percorsi di legalità)

1. Allo scopo di contrastare i fenomeni d'illegalità e criminalità, la Regione promuove:

a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;

b) la riqualificazione di spazi pubblici, anche dedicati alla aggregazione giovanile, alla valorizzazione di aree verdi e dei parchi e al sostegno di iniziative culturali volte a favorire l'integrazione sociale;

c) il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso nelle sue diverse articolazioni;

d) la stipulazione di intese ed accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con enti e associazioni afferenti al terzo settore, con particolare riferimento a quelli che erogano interventi destinati ai soggetti individuati dall'articolo 1, della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia) ovvero a quelli iscritti nei registri regionali del volontariato e dell'associazionismo di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), con specifico riguardo alle associazioni di solidarietà familiare, al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sulla dinamica e l'incidenza dei fenomeni criminosi a partire dall'età giovanile;

e) la formazione e l'informazione degli operatori dei settori interessati alle procedure amministrative relative ai contratti e agli appalti pubblici in collaborazione con le parti sociali.

 

     Art. 7. (Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative formative, informative e culturali rivolte alla cittadinanza e utili a prevenire e a contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode di cui al codice penale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati anche in collaborazione con le forze dell'ordine, a seguito di apposita stipula d'intesa, direttamente dalla Regione o attraverso finanziamenti e contributi ai soggetti di cui al comma 3.

3. Possono beneficiare dei contributi regionali, per le iniziative di cui al comma 1, i comuni, le province, le università, gli enti, nonché le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le cooperative, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui alla l.r. 1/2008, con specifiche competenze nel campo della tutela degli anziani o della difesa dei cittadini dalla criminalità.

4. La Regione promuove la stipulazione di contratti di assicurazione da parte dei comuni a beneficio delle vittime dei reati di cui al comma 1.

 

     Art. 8. (Costituzione di parte civile della Regione)

1. La Regione può costituirsi parte civile nei processi contro la criminalità organizzata per fatti di particolare rilevanza e allarme sociale verificatisi nel proprio territorio.

 

     Art. 9. (Iniziative dirette della Regione)

1. La Regione promuove uno specifico rapporto di collaborazione con la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere e con le Commissioni permanenti o speciali istituite dal Parlamento nazionale afferenti al tema della legalità.

2. La Regione può aderire ad iniziative associative promosse da altri livelli istituzionali ed enti territoriali.

3. La Regione promuove la stipula di apposite convenzioni con i livelli regionali dei Ministeri della Istruzione, della Università e della Ricerca, dell'Interno, della Difesa, della Giustizia, per lo svolgimento di specifiche azioni di ricerca, formazione e informazione rivolte agli operatori da essi dipendenti. La Regione promuove, inoltre, intese con i livelli regionali di altri Ministeri per la realizzazione di iniziative a supporto delle politiche di educazione alla legalità, in base a contenuti specifici richiesti.

 

     Art. 10. (Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri)

1. Ai fini di vigilare sulla trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri, anche con particolare riferimento ad EXPO 2015, è istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri, di seguito denominato 'Comitato', con il compito di monitorare la trasparenza ed il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavori, servizi e forniture e degli investimenti pubblici.

2. Il Comitato è formato da cinque componenti nominati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione), scelti tra esperti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore dei contratti pubblici, degli appalti e della sicurezza nei cantieri, che diano, altresì, garanzia di assoluta indipendenza. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l.r. 32/2008 due componenti del Comitato sono indicati dalle minoranze consiliari, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale del Consiglio regionale.

3. Il Comitato è nominato all'inizio di ogni legislatura entro centottanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale. In sede di prima applicazione il Comitato è nominato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Comitato:

a) raccoglie tutte le informazioni e i dati utili alle finalità di cui al comma 1 e ai fini della valutazione della trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente, monitorando i dati relativi al contenzioso;

b) assicura il necessario supporto informativo alla Regione e agli enti del sistema regionale segnalando eventuali problematiche e criticità, promuovendo, inoltre, forme di comunicazione diretta con la cittadinanza anche attraverso il sito internet della Regione;

c) relaziona semestralmente, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre, circa la propria attività alla Giunta ed al Consiglio regionale [3];

d) collabora con la Giunta regionale per la individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, uniformare e supportare le attività delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore e a valorizzarne la responsabilità sociale;

e) svolge attività di studio, ricerca e indagine relativamente agli ambiti di attività di cui alla presente legge.

5. Il Comitato opera in stretto coordinamento con le competenti strutture della Giunta regionale e può avvalersi delle eventuali banche dati informatizzate riguardanti la materia d'interesse, disponibili presso le strutture della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 ed A2 della l.r. 30/2006.

6. Il Comitato può, altresì, elaborare documenti e segnalazioni da inoltrare al Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nonché alla sezione specializzata dello stesso, istituita presso la Prefettura di Milano ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

7. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità attuative del presente articolo.

 

     Art. 11. (Criteri e modalità)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, determina ogni due anni i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti alle varie tipologie di soggetti e di interventi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, gli importi minimi e massimi finanziabili, relativamente al presente titolo.

 

TITOLO II

PREVENZIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E CONTRASTO DELL'USURA

 

     Art. 12. (Fondo regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, la Regione istituisce il Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura.

 

     Art. 13. (Interventi finanziabili)

1. Il Fondo regionale è ripartito in due quote.

2. La prima quota è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:

a) elargizioni a favore delle vittime del reato di usura, a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa ed in conseguenza del reato;

b) interventi integrativi rispetto a quelli previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).

3. La seconda quota è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:

a) prestazioni di assistenza legale e consulenza professionale, anche psicologica, a favore delle vittime del reato di usura;

b) contributi a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati 'confidi', di cui all'articolo 15, comma 2, lett. a), della legge 108/1996, delle associazioni e fondazioni di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 108/1996 e delle associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive previste dal decreto del Ministro dell'Interno 24 ottobre 2007, n. 220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della L. 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture).

 

     Art. 14. (Elargizione a favore delle vittime del reato di usura)

1. In riferimento all'articolo 13, comma 2, lettera a), la Regione corrisponde una somma a titolo di indennizzo dei danni subiti dagli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, nonché da altri soggetti che abbiano subito danni rilevanti o lesioni personali.

2. Tutti i soggetti di cui al comma 1, ai fini della concessione dell'indennizzo, devono dichiarare di essere vittime del reato di usura, risultare parti offese nel relativo procedimento penale. L'indennizzo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel relativo procedimento penale.

 

     Art. 15. (Finanziamenti integrativi della legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. In riferimento all'articolo 13, comma 2, lettera b), la Regione finanzia i seguenti interventi:

a) integrazione delle anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo concesse dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 108/1996, fino alla concorrenza del cento per cento dell'importo stesso;

b) anticipazione, entro sette giorni dalla decisione di accoglimento da parte dei soggetti abilitati, quale prefinanziamento, di una somma non superiore al cinquanta per cento dell'importo erogabile a titolo di finanziamento richiesto a banche, istituti di credito e intermediari finanziari per la prevenzione del fenomeno dell'usura, quando ricorrano situazioni di urgenza specificamente documentate;

c) attività di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell'articolo 15, comma 2, lettera a) e comma 6, della legge 108/1996.

2. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati 'confidi', operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 108/1996 e le associazioni e le fondazioni, operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 108/1996.

3. Gli enti destinatari hanno l'obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati per ciascun tipo di intervento nel comma 1.

 

     Art. 16. (Assistenza legale e consulenza professionale, anche psicologica, in materia di usura)

1. In relazione all'articolo 13, comma 3, lettera a), la Regione finanzia l'assistenza legale alle vittime del reato di usura e la consulenza professionale, anche psicologica, diretta alle stesse e ai soggetti che, incontrando difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime del reato di usura. La consulenza professionale comprende l'assistenza per la fruizione degli strumenti di prevenzione dell'usura, sia nazionali sia regionali, e, qualora il beneficiario eserciti una attività professionale o imprenditoriale, il supporto per agevolare l'accesso al credito ordinario.

2. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo gli enti indicati nell'articolo 15, comma 2 e le associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, operanti sul territorio regionale e previste dal decreto del Ministro dell'Interno 220/2007.

3. Gli enti destinatari hanno l'obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati nel comma 1.

 

     Art. 17. (Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all'usura)

1. In relazione all'articolo 13, comma 3, lettera b), la Regione eroga contributi agli enti, operanti sul territorio regionale, impegnati nelle attività di assistenza, di tutela e di informazione a favore di coloro che sono vittime del reato di usura e dei soggetti che, incontrando difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime del reato di usura.

2. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i soggetti di cui all'articolo 16, comma 2.

3. I contributi sono finalizzati al potenziamento dell'organizzazione dell'attività degli enti, alla formazione di personale specializzato e all'attività di assistenza, di tutela e di informazione.

 

     Art. 18. (Monitoraggio degli interventi in materia di usura)

1. La Regione assicura, anche attraverso gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, il monitoraggio delle attività realizzate per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura e, ogni due anni, la pubblicazione di un rapporto concernente le suddette attività.

 

     Art. 19. (Norme di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri, i tempi, le modalità di attuazione degli interventi previsti dal presente titolo e le misure di controllo della corretta utilizzazione dei finanziamenti, che sono assegnati, in via prioritaria, ai soggetti esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione.

 

TITOLO III

NORME FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 20. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere al sostegno delle vittime della criminalità organizzata, nel prevenire il ricorso all'usura e nel massimizzare l'utilità sociale dei beni confiscati alle mafie presenti sul territorio regionale.

2. A tal fine, ogni due anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) con quali finalità sono state utilizzate le risorse del fondo per il recupero dei beni confiscati di cui all'articolo 5;

b) con quali modalità si realizza la fruizione dei beni confiscati presenti in Lombardia e quali sono le difficoltà che ostacolano il pieno riutilizzo dei beni destinati ai comuni;

c) quali interventi sono stati realizzati, grazie ai finanziamenti regionali, fra quelli previsti agli articoli 4, 7 e 16 e in che misura hanno soddisfatto le richieste di aiuto ricevute;

d) quali soggetti fra quelli individuati all'articolo 15 hanno prestato garanzie e erogato anticipazioni, per quali importi e con quali eventuali criticità;

e) quanti soggetti vittime del reato di usura hanno ricevuto un indennizzo come previsto all'articolo 14 e a quanto ammonta la quota del fondo regionale destinata a questa misura.

3. Al fine di consentire al Consiglio di conoscere lo stato di attuazione e i risultati della presente legge, i soggetti che ricevono contributi regionali sono tenuti a garantire la piena disponibilità delle informazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al comma 2.

4. Le analisi realizzate e le conoscenze acquisite a seguito delle collaborazioni istituzionali previste all'articolo 6 e delle attività svolte dal Comitato di cui all'articolo 10, nonché gli esiti del monitoraggio realizzato ai sensi dell'articolo 18 sono parte integrante della relazione biennale al Consiglio.

5. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne concludono l'esame.

 

     Art. 21. (Abrogazioni)

1. E' abrogato l'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2009).

 

     Art. 22. (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 4, 6 e 7 è istituito all'UPB 3.1.2.388 'Sicurezza urbana e stradale' il 'Fondo assistenza vittime criminalità' con dotazione annua di 100.000,00 euro, al cui onere si provvede per il 2011 mediante riduzione di pari importo dell'UPB 4.3.1.272 'Fondo di riserva spese obbligatorie' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e successivi.

2. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 5 si provvede con le risorse del 'Fondo per il recupero all'uso sociale dei beni confiscati' istituito all'UPB 4.2.3.6 'Patrimonio immobiliare regionale' alla cui dotazione annua pari ad 3.000.000,00 euro si provvede per il 2011 mediante riduzione di pari importo dell'UPB 4.2.3.211 'Fondo per altre spese di investimento' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e successivi.

3. Alle spese riguardanti il Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri, di cui all'articolo 10, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate all'UPB 4.2.1.184 'Spese generali' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e successivi.

4. In applicazione degli articoli 12 e 13 è istituito il 'Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura' a valere rispettivamente sull'UPB 1.1.3.378 'Strumenti per la competitività del sistema industriale lombardo' per le spese in capitale e sull'UPB 1.1.2.370 'Strumenti per la competitività delle imprese' per le spese di parte corrente [4].

5. Alla dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 4 si provvederà con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

6. La percentuale delle due quote del Fondo regionale di cui all'articolo 13 è determinata ogni tre anni con delibera della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio. Per il primo triennio il 65 per cento del Fondo è destinato a finanziare gli interventi di cui alla prima quota e il restante 35 per cento è destinato a finanziare gli interventi di cui alla seconda quota.

7. Il Fondo regionale in sede di prima applicazione della presente legge è ripartito tra gli enti destinatari in parti uguali. A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge è ripartito in proporzione alle somme utilizzate nell'anno precedente.


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 24 giugno 2015, n. 17, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 35.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 4 giugno 2014, n. 17.

[4] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 16 luglio 2012, n. 12.