§ 1.8.23 - L.R. 4 dicembre 2009, n. 25.
Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:04/12/2009
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Presentazione delle candidature)
Art. 4.  (Forme di pubblicità)
Art. 5.  (Requisiti professionali)
Art. 6.  (Esame delle candidature)
Art. 7.  (Cause di esclusione)
Art. 8.  (Incompatibilità)
Art. 9.  (Conflitto d'interessi)
Art. 10.  (Cumulo di incarichi - limitazioni - opzione)
Art. 11.  (Operazioni preliminari)
Art. 12.  (Votazioni)
Art. 13.  (Sostituzioni)
Art. 14.  (Durata e proroga degli incarichi)
Art. 15.  (Funzioni sostitutive)
Art. 16.  (Accettazione - dichiarazioni)
Art. 17.  (Revoca e decadenza dall'incarico)
Art. 18.  (Sospensione dall'incarico)
Art. 19.  (Pubblicazione annuale dei dati)
Art. 20.  (Registro regionale degli incarichi)
Art. 21.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 22.  (Norma finanziaria)
Art. 23.  (Abrogazioni)


§ 1.8.23 - L.R. 4 dicembre 2009, n. 25. [1]

Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

(B.U. 9 dicembre 2009, n. 49 - S.O. n. 1)

 

TITOLO I

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge disciplina le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale e del suo Presidente, nel rispetto dei principi di partecipazione, pubblicità, trasparenza e pari opportunità stabiliti dallo Statuto e della normativa statale vigente [2].

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Le seguenti disposizioni si applicano:

a) alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione;

b) alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti a partecipazione regionale;

c) alle nomine e designazioni di rappresentanti del Consiglio regionale nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera p), dello Statuto.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione degli enti costituenti il sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) [3].

3. Alle nomine e designazioni dei rappresentanti delle minoranze in organi di sorveglianza nelle società con sistema duale, così come previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera h), dello Statuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del Regolamento generale del Consiglio.

 

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E REQUISITI PROFESSIONALI

 

CAPO I

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E FORME DI PUBBLICITÀ

 

     Art. 3. (Presentazione delle candidature)

1. Le candidature per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

2. Le candidature sprovviste delle proposte di cui al comma 1 sono inammissibili.

3. In riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma 1 titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.

4. [Le proposte di candidatura devono specificare i motivi che giustificano la candidatura stessa, con particolare riferimento alla idoneità professionale in relazione ad ogni specifico incarico] [4].

5. A ciascuna proposta di candidatura deve essere altresì allegata la seguente documentazione concernente il candidato, il quale ne attesta la veridicità e completezza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 [5]:

a) i dati anagrafici completi e la residenza;

b) il titolo di studio;

c) il curriculum professionale, nonché l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei cinque anni precedenti;

d) l'indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;

e) la disponibilità all'accettazione dell'incarico;

f) la dichiarazione specifica relativa alle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9;

g) per gli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale, la documentazione attestante l'iscrizione nel revisore legale.

6. Qualora la documentazione di cui al comma 5 sia incompleta, gli uffici ne richiedono l'integrazione, stabilendo un termine in ragione dell'urgenza di provvedere alla nomina.

7. Sono dichiarate inammissibili le candidature prive o carenti della documentazione di cui al comma 5.

8. Qualora per determinate nomine o designazioni non siano state presentate candidature o non siano state presentate in numero almeno pari al doppio di quello necessario a garantire al genere meno rappresentato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nelle nomine o designazioni da effettuare, il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, riapre i termini per la presentazione ovvero provvede a presentare candidature, allegando la documentazione di cui al comma 5 [6].

 

     Art. 4. (Forme di pubblicità)

1. Al fine di favorire la presentazione delle candidature l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o designazione, pubblica un bando sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet del Consiglio con il quale viene comunicata la necessità, da parte del Consiglio regionale, di procedere alla nomina o designazione di che trattasi ed invita gli interessati a far presentare la propria candidatura dai soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 3.

2. In caso di scadenze ravvicinate ed ai fini dello snellimento della procedura e di economia del procedimento, i bandi possono cumulativamente riguardare più nomine o designazioni.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet del Consiglio un avviso indicativo delle scadenze degli organismi le cui nomine e designazioni sono di competenza del Consiglio regionale.

 

CAPO II

REQUISITI [7]

 

     Art. 5. (Requisiti professionali)

1. Per i soggetti candidati agli incarichi di revisore legale o di componente di collegio sindacale è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) [8].

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i rappresentanti del Consiglio regionale, da nominare o designare ai sensi del presente titolo, che non rivestono la carica di consigliere regionale, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:

a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;

b) esperienza almeno triennale di tipo professionale o dirigenziale o direttiva maturata presso enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico. Viene considerato periodo utile, ai fini della valutazione dell'esperienza, l'assenza obbligatoria e facoltativa per maternità fino al massimo di un anno.

3. Le cariche pubbliche di parlamentare nazionale, consigliere regionale, presidente o assessore regionale, presidente o assessore provinciale, sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno cinque anni, sono equiparate all'esperienza direttiva di cui alla lettera b) del comma 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo nonché dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7 e dell'articolo 6, non si applicano alle candidature di consiglieri regionali.

 

     Art. 6. (Esame delle candidature) [9]

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette le proposte di candidature pervenute, unitamente alla relativa documentazione, alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, indicando il termine entro il quale la stessa deve esprimere il parere.

2. Su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti la commissione consiliare può procedere all'audizione dei candidati, al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.

3. Il parere della commissione, non vincolante, è comunicato a tutti i consiglieri dal Presidente del Consiglio regionale.

4. Se la commissione consiliare non esprime il parere nei termini richiesti, il Consiglio regionale può procedere comunque alla nomina o designazione.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle proposte di candidatura relative agli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale.

 

TITOLO III

CAUSE DI ESCLUSIONE - INCOMPATIBILITÀ - CONFLITTO D'INTERESSI - CUMULO DI INCARICHI

 

     Art. 7. (Cause di esclusione)

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che:

 

a) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

c) siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

d) ricadono nelle previsioni dell'articolo 2, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale) e, in particolare:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;

2) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni;

3) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato, nel territorio nel quale esercitano il loro comando;

4) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio.

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvi gli effetti dell'estinzione di cui all'articolo 445, comma 2, del c.p.p..

 

     Art. 8. (Incompatibilità)

1. Salve le incompatibilità stabilite dalla legge elettorale regionale, non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i giudici costituzionali;

b) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina e designazione si riferisce;

c) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e di ogni altra giurisdizione speciale;

d) gli avvocati e procuratori dello Stato o di altri enti pubblici;

e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;

f) i sindaci e gli assessori dei comuni della Lombardia con popolazione residente superiore a 40.000 abitanti, gli assessori ed i presidenti di provincia della Lombardia, i componenti degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); limitatamente agli incarichi di componente di Collegio sindacale e di revisore legale, l'incompatibilità non opera nel caso in cui l'incarico sia assunto presso ente, azienda o istituzione con ambito operativo estraneo al territorio della provincia o della città metropolitana presso cui ha sede l'ente locale nel quale è esercitata la carica [10];

g) i componenti del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 54 dello Statuto;

h) i componenti della Commissione garante dello Statuto di cui all'articolo 59 dello Statuto e il difensore regionale di cui all'articolo 61 dello Statuto;

i) il difensore civico di provincia della Lombardia o di comune lombardo con popolazione superiore a 40.000 abitanti;

j) il presidente ed i componenti della giunta delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;

k) il direttore generale, il direttore sociale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della Lombardia, e di questi ultimi anche il direttore scientifico; limitatamente agli incarichi di componente di collegio sindacale e di revisore legale, le incompatibilità non operano a condizione che l'incarico sia assunto presso ente, azienda o istituzione, anche del settore sanitario, avente ambito operativo estraneo al territorio della provincia presso cui ha sede l'azienda di appartenenza del dirigente;

l) i consiglieri regionali, i componenti della Giunta e i sottosegretari di cui all'articolo 25, comma 5, dello Statuto; l'incompatibilità non opera nel caso in cui le leggi, i regolamenti e gli atti istitutivi prevedano la titolarità della carica di consigliere regionale;

m) i soggetti dipendenti dalla Regione a prescindere dalla natura e dalla durata del rapporto di lavoro, salvo che non sussistano motivi di interconnessione funzionale che richiedano la presenza del dipendente nell'organismo o nell'organo.

 

     Art. 9. (Conflitto d'interessi)

1. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente interessato alla nomina e in particolare:

a) i dipendenti pubblici che assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;

b) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;

c) chi ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;

d) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possa trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado.

2. Nei casi di conflitto di interesse e nelle situazioni d'incompatibilità la nomina o designazione è inefficace se il prescelto, al momento dell'accettazione della nomina o della designazione, non abbia posto fine al conflitto d'interesse o fatto cessare la situazione d'incompatibilità presentando le dimissioni dalla carica ricoperta, chiedendo il collocamento in aspettativa, laddove previsto da norme vigenti e, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili.

3. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

4. Nel caso di cui ai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio regionale, accertata, anche d'ufficio, la sussistenza del conflitto d'interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio regionale dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.

 

     Art. 10. (Cumulo di incarichi - limitazioni - opzione)

1. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione, anche se effettuata dalla Giunta regionale o dal suo Presidente, comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.

2. La nuova nomina o designazione è inefficace in carenza dell'accettazione entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'avviso di nomina o designazione. A tal fine, all'atto dell'accettazione della nuova nomina o designazione il candidato deve formalizzare le contestuali dimissioni dall'incarico rivestito, ovvero rinunciare alla stessa, optando per l'incarico in atto.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 è consentito il cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale.

4. La carica di componente supplente di collegio sindacale o di revisore legale supplente non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 3.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI NOMINA E DESIGNAZIONE

 

CAPO I

NOMINE E DESIGNAZIONI

 

     Art. 11. (Operazioni preliminari)

1. Le candidature presentate al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3, corredate dal parere della commissione consiliare di cui all'articolo 6 ovvero dall'istruttoria degli uffici, volta ad accertare l'iscrizione nel revisore legale in caso di candidature a revisore legale o di componente di collegio sindacale, sono comunicate ai consiglieri regionali almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio deve provvedere alla nomina o designazione.

 

     Art. 12. (Votazioni)

1. Ogni consigliere dispone di un numero di voti tale da assicurare alla minoranza la nomina o designazione di un numero di componenti pari alla metà meno uno di quelli da nominare o designare. È comunque assicurata alla minoranza la nomina o designazione di un componente qualora si debba procedere alla nomina o designazione di tre componenti.

1 bis. Qualora in sede di scrutinio i consiglieri segretari accertino che il risultato della votazione non è conforme alle disposizioni di legge in materia di tutela delle minoranze e di equilibrio di genere, il Presidente del Consiglio regionale, sentito seduta stante l'Ufficio di Presidenza, proclama l'esito della votazione, comunica che il risultato non è conforme alla legge, invalida la votazione stessa e procede all'indizione di una nuova votazione. Qualora anche questa votazione non abbia esito conforme alle condizioni previste dalla legge,il Presidente del Consiglio annuncia che la proposta di nomina verrà nuovamente iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio. Se anche in tale successiva seduta l'Assemblea delibera in maniera non conforme alle disposizioni di legge oppure non procede alla votazione, il Presidente del Consiglio provvede ai sensi dell'articolo 15 [11].

 

CAPO II

SOSTITUZIONI

 

     Art. 13. (Sostituzioni)

1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato o designato, il Consiglio regionale provvede alla sua sostituzione entro il termine massimo di sessanta giorni, nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti articoli, ricorrendo, ove possibile, alle candidature già acquisite e tenuto conto del parere della commissione consiliare di cui all'articolo 6 ovvero dell'istruttoria degli uffici, volta ad accertare l'iscrizione dei candidati nel revisore legale, in caso di candidature a revisore legale o di componente di collegio sindacale.

1 bis. Quando si deve procedere alla sostituzione di uno o più soggetti che erano stati nominati o designati in rappresentanza della minoranza, risultano eletti i candidati tra quelli indicati dalla minoranza che ottengono il maggior numero di voti [12].

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

3. In caso di mancata nomina da parte del Consiglio regionale entro il termine di cui al comma 1, provvede il Presidente del Consiglio regionale.

 

CAPO III

DURATA DEGLI INCARICHI

 

     Art. 14. (Durata e proroga degli incarichi)

1. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata pari a quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima convocazione del nuovo Consiglio regionale.

2. Quanto disposto dal comma 1 si applica altresì agli incarichi per i quali non è previsto il termine di scadenza.

3. Gli incarichi dei soggetti nominati e designati a norma della presente legge sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dell'incarico o dell'organismo interessato.

4. Nel caso in cui la nomina o designazione comporti la titolarità della carica di consigliere regionale, alla cessazione, per qualsiasi causa, di detta carica, consegue la decadenza dall'incarico ricoperto presso l'ente o l'organismo esterno alla Regione; quando la nomina o designazione sia avvenuta da parte del Consiglio regionale, il Consiglio stesso provvede alla sostituzione entro quarantacinque giorni dal verificarsi della causa di cessazione dalla carica, salvo che non si tratti di termine della legislatura o di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

 

CAPO IV

FUNZIONI SOSTITUTIVE

 

     Art. 15. (Funzioni sostitutive)

1. Nei cinque giorni antecedenti alla scadenza dei termini di cui all'articolo 14, comma 3, qualora il Consiglio regionale non esprima le nomine o designazioni di sua competenza, provvede il Presidente del Consiglio.

2. Le nomine o designazioni adottate nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono effettuate nell'ambito delle candidature pervenute a norma dell'articolo 3, fermo restando l'acquisizione del parere della commissione consiliare di cui all'articolo 6 di cui all'articolo 6 ovvero dell'istruttoria degli uffici volta ad accertare l'iscrizione al revisore legale, in caso di candidature a revisore legale o di componente di collegio sindacale.

3. Le funzioni di cui al presente articolo sono anche esercitate per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale in organismi di nuova costituzione nel caso in cui il Consiglio non si esprima nei termini generali di legge.

 

TITOLO V

OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NOMINA O DESIGNAZIONE

E OPERAZIONI CONSEGUENTI

 

CAPO I

OBBLIGHI

 

     Art. 16. (Accettazione - dichiarazioni)

1. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'avviso della nomina o designazione, inviato dagli uffici del Consiglio regionale immediatamente dopo l'adozione del provvedimento, il nominato o designato deve comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

 

a) l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 7;

b) l'inesistenza o la cessazione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8;

c) l'inesistenza o la cessazione di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere, di cui all'articolo 9, e l'inesistenza di limitazioni riferite al cumulo di incarichi, di cui all'articolo 10;

d) la consistenza del proprio patrimonio all'atto della nomina;

e) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali, con l'indicazione dell'importo totale degli stessi.

2. La mancanza delle dichiarazioni di cui al comma 1 rende inefficace la nomina o designazione.

3. Ai fini dell'accertamento della non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), l'amministrazione regionale acquisisce, anche a campione, il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti.

4. Durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare al Presidente del Consiglio regionale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data in cui si è verificato o da quella in cui ne è venuto a conoscenza, il sopravvenire di eventuali cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 7.

5. Entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico il nominato è tenuto a trasmettere le dichiarazioni di cui alla lettera e) del comma 1.

 

CAPO II

REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DALL'INCARICO

 

     Art. 17. (Revoca e decadenza dall'incarico)

1. L'eventuale nomina o designazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 è nulla.

2. L'organo che ha deliberato la nomina o la designazione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. È altresì revocata la nomina o designazione di coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).

3. Coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni indicate dall'articolo 7, comma 1, lettere c) e d) decadono di diritto dall'incarico; il termine della decadenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4. Il Presidente del Consiglio regionale, non appena venuto a conoscenza di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 è tenuto a revocare la nomina o designazione nel caso di cui ai commi 1 e 2 e a dichiarare la decadenza dall'incarico nei casi di cui al comma 3.

5. La infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere d) ed e) e al comma 4 dell'articolo 16 può essere accertata in ogni momento e nei modi e nelle forme di legge e comporta la decadenza dalla nomina o dalla designazione; la decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 18. (Sospensione dall'incarico)

1. In caso di condanna non definitiva, il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), comporta la sospensione di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge, ai sensi dell'articolo 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 55/1990.

2. In caso di sospensione dall'incarico si provvede alla sostituzione a norma dell'articolo 13, comma 1, per la durata della sospensione stessa.

 

TITOLO VI

PUBBLICITÀ DEI DATI

 

     Art. 19. (Pubblicazione annuale dei dati)

1. Entro l'aprile di ogni anno, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione un estratto del registro di cui all'articolo 20, con le indicazioni dei dati essenziali, corredato dai dati di cui al comma 1, lettere d) ed e), dell'articolo 16, relativi agli incarichi ed ai soggetti nominati o designati dal Consiglio regionale nell'anno precedente.

2. Entro il termine di cui al comma 1 sono altresì pubblicati, per estratto, gli incarichi cessati nell'anno precedente, unitamente ai dati di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 16.

 

     Art. 20. (Registro regionale degli incarichi)

1. Presso il Consiglio regionale è istituito il registro regionale degli incarichi conferiti ai sensi della presente legge.

2. Il registro è predisposto, tenuto ed aggiornato secondo criteri deliberati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che assicurino facilità di consultazione mediante una completa, precisa e comprensibile esposizione dei dati.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 21. (Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva alla data di entrata in vigore; restano in ogni caso salve le candidature e le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ogni nuova legge regionale che preveda nomine o designazioni da parte della Regione deve indicare l'organo regionale o l'ente competente ad effettuarle conformemente allo Statuto.

 

     Art. 22. (Norma finanziaria) [13]

[1. Agli oneri conseguenti al funzionamento del comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 6 si fa fronte mediante le risorse annualmente stanziate all'U.P.B. 7.1.0.1.169 (Funzionamento del Consiglio regionale).]

 

TITOLO VIII

ABROGAZIONI

 

     Art. 23. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

a) la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione);

b) gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1995, n. 42 (Modifiche della L.R. 6 aprile 1995, n. 14 "Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione' Norme transitorie);

c) l'articolo 4, comma 13, della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni e integrazioni);

d) l'articolo 5, comma 11, della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);

e) l'articolo 1, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona).


[1] Nella presente legge, le espressioni 'revisore contabile', 'revisore dei conti', 'registro dei revisori contabili' e 'parere del comitato tecnico di valutazione' sono state rispettivamente sostituite da 'revisore legale', 'revisore legale', 'registro dei revisori legali' e 'parere della commissione consiliare di cui all'articolo 6' per effetto dell'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 22.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 dicembre 2016, n. 30.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[4] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 22.

[5] Alinea così sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 22.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 dicembre 2016, n. 30.

[7] Rubrica così sostituita dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 22.

[8] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 22.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 22.

[10] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 dicembre 2016, n. 30.

[12] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 22.

[13] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 22.