§ 1.12.6 - L.R. 28 settembre 2018, n. 13.
Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.12 esercizio della funzione di controllo
Data:28/09/2018
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Costituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo)
Art. 3.  (Funzioni)
Art. 4.  (Attività conseguenti all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3)
Art. 5.  (Raccordo con altri organismi di controllo)
Art. 6.  (Organizzazione)
Art. 7.  (Indennità)
Art. 8.  (Norma finanziaria)
Art. 9.  (Abrogazioni e disposizioni finali)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 1.12.6 - L.R. 28 settembre 2018, n. 13.

Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo

(B.U. 2 ottobre 2018, n. 40, suppl.)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge istituisce l'Organismo regionale per le attività di controllo al fine di verificare il corretto funzionamento delle strutture organizzative della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), di seguito 'enti del sistema regionale', di vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti e sulla fase esecutiva dei contratti stipulati dalla Giunta regionale e dagli enti del sistema regionale, di valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, nonché di supportare l'attività della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale nell'attuazione e nell'aggiornamento dei rispettivi piani di prevenzione della corruzione.

2. L'Organismo regionale per le attività di controllo è organismo indipendente di controllo interno ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 4 giugno 2014, n. 17 (Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'Autonomia).

 

     Art. 2. (Costituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo)

1. L'Organismo regionale per le attività di controllo è composto da nove membri, compreso il Presidente, esterni all'amministrazione regionale, nominati dal Consiglio regionale su designazione della Giunta regionale. Due dei componenti designati dalla Giunta regionale sono espressione delle minoranze consiliari. Le procedure di designazione sono disciplinate secondo quanto previsto dagli articoli 2, 4, 8 e da 11 a 14 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione) [1].

2. Sono altresì componenti dell'Organismo regionale per le attività di controllo il responsabile della struttura organizzativa preposta all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali della Giunta regionale e il responsabile della struttura organizzativa preposta alla funzione di audit di cui all'articolo 6 della l.r. 17/2014.

3. Il Presidente della Regione, conclusa la procedura di cui al comma 1, provvede con proprio decreto alla costituzione dell'Organismo.

4. I componenti esterni dell'Organismo regionale per le attività di controllo sono scelti tra esperti di notoria indipendenza, di elevata e accertata professionalità con esperienze, nel settore pubblico o privato, e competenze in una o più delle seguenti materie: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, analisi del rischio, analisi dei processi e contratti pubblici.

5. Non possono rivestire il ruolo di componenti dell'Organismo e, se già nominati, decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.

6. I componenti dell'Organismo non possono essere scelti tra persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché tra persone che ricoprono cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali. Inoltre non devono rientrare tra i soggetti previsti dagli articoli 5, 6, fatta eccezione per i numeri 3) e 5) della lettera a) del comma 1, e 7 della l.r. 32/2008, nonché dall'articolo 3, comma 1, lettere f), i), j), l) e m), e dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale) [2].

7. L'Organismo regionale per le attività di controllo è costituito entro centocinquanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale e dura in carica sino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di costituzione del nuovo Organismo regionale per le attività di controllo. I componenti esterni, nominati con le modalità di cui al comma 1, non possono essere riconfermati.

8. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei componenti esterni dell'Organismo, lo stesso decade ed è ricostituito entro sessanta giorni dall'intervenuta decadenza.

 

     Art. 3. (Funzioni)

1. L'Organismo regionale per le attività di controllo, connotato da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione, svolge le seguenti funzioni:

a) definisce gli indirizzi e le linee guida dei sistemi di controllo interno e delle funzioni di audit della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, fornendo altresì indicazioni in merito alle metodologie e alle procedure adottate, secondo modalità finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparenti le attività delle stazioni appaltanti regionali e degli operatori del settore, con l'obiettivo di prevenire, individuare e contrastare i rischi di corruzione, illegalità e infiltrazioni criminali;

b) valuta, sulla base dell'individuazione e valutazione dei rischi di corruzione effettuati nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e sulla base del monitoraggio degli ulteriori rischi effettuato con l'ausilio dei responsabili della funzione di audit, l'incidenza dei rischi sistemici per il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, favorendo il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo e realizzando una più efficiente integrazione tra i sistemi di prevenzione della corruzione, di gestione dei rischi e di controllo interno della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale;

c) verifica, a campione secondo metodologie di revisione aziendale, che le procedure di acquisto della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale siano conformi ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità e appropriatezza, con particolare riferimento alle procedure di acquisto effettuate nell'interesse del sistema sociosanitario lombardo dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) s.p.a., o comunque in forma aggregata, raccogliendo tutte le informazioni e i dati utili alle finalità previste dall'articolo 1 e alla valutazione della trasparenza, della legalità, della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata nell'intero iter procedimentale dei contratti stipulati dalla Giunta regionale e dagli enti del sistema regionale;

d) verifica i risultati dell'applicazione delle linee guida di Regione Lombardia per la Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

e) verifica, con riferimento alla Giunta regionale e agli enti del sistema regionale, la rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, la regolarità e l'efficienza dei procedimenti amministrativi di competenza, anche mediante il monitoraggio dei controlli di regolarità e di merito effettuati dalla Giunta regionale e dagli enti del sistema regionale;

f) supporta la Giunta regionale e gli organi di indirizzo politico-amministrativo degli enti del sistema regionale, nonché i rispettivi responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nell'attività di predisposizione e attuazione del PTPCT, contribuendo all'individuazione di misure coerenti con gli indirizzi e le linee guida di cui alla lettera a) e al monitoraggio dell'effettiva attuazione e dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione;

g) verifica l'idoneità e l'efficacia dell'attività di controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione operanti nei regimi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

h) coordina la rete degli uffici degli enti del sistema regionale che svolgono attività di audit interno, assicurando adeguate forme di coordinamento, impulso, condivisione di buone pratiche e dotazione di strumenti finalizzati a rafforzare il ruolo e a sostenere l'attività degli organi di controllo decentrati negli enti del sistema regionale, garantendone l'indipendenza e la terzietà e favorendo l'integrazione tra organismi, attività e strumenti di controllo centrali e decentrati.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte secondo un Piano annuale di attività, redatto anche sulla base degli indirizzi forniti dalla commissione consiliare competente in materia di antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità, che viene approvato dall'Organismo e comunicato alla Giunta regionale e al Consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni anno. E' fatta comunque salva la facoltà per l'Organismo di esercitare le proprie funzioni al verificarsi di casi sopravvenuti di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, anche a seguito di segnalazioni ricevute nell'interesse dell'integrità e della trasparenza dell'amministrazione regionale.

3. L'Organismo regionale per le attività di controllo svolge le verifiche ispettive disposte ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 17/2014, con esclusione dei soli casi in cui sia diversamente stabilito dall'atto che dispone la verifica ispettiva. L'Organismo svolge le suddette verifiche in piena autonomia e ne comunica tempestivamente l'esito alla Giunta regionale e al Segretario generale della Presidenza per l'assunzione delle iniziative di rispettiva competenza.

4. L'Organismo regionale per le attività di controllo, nell'esercizio delle sue funzioni e ai fini dell'espletamento delle stesse, ha accesso alle informazioni, ai documenti e agli atti in possesso delle strutture della Regione e degli enti del sistema regionale. Il responsabile della struttura destinataria della richiesta di accesso è tenuto, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, a consentire tempestivamente l'accesso e a fornire i documenti e i dati richiesti entro e non oltre quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta, salvo diverso termine stabilito dal medesimo Organismo.

5. L'Organismo regionale per le attività di controllo relaziona semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in ordine allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dalla presente legge, in coerenza con quanto definito nel Piano annuale di attività di cui al comma 2. La relazione deve contenere in forma dettagliata la descrizione:

a) delle attività di verifica, valutazione e monitoraggio effettuate, evidenziando le criticità, anomalie e irregolarità riscontrate;

b) di pareri e proposte alla Giunta e agli enti del sistema regionale in ordine agli interventi correttivi e alle azioni migliorative da porre in essere;

c) degli interventi correttivi attuati e delle azioni migliorative adottate dalla Giunta e dagli enti del sistema regionale, dei risultati ottenuti e della loro rispondenza agli indirizzi e alle indicazioni fornite, evidenziando l'eventuale mancata adozione delle adeguate azioni migliorative di cui all'articolo 4, comma 2.

 

     Art. 4. (Attività conseguenti all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3)

1. L'Organismo regionale per le attività di controllo verifica, se ritenuto necessario anche congiuntamente a uno o più degli organismi di controllo di cui all'articolo 5, lo stato di avanzamento delle azioni migliorative poste in essere dalle competenti strutture della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale in risposta ai rilievi, alle indicazioni e raccomandazioni elaborati dallo stesso Organismo all'esito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3. Ai fini della suddetta verifica l'Organismo può audire i direttori e i dirigenti responsabili delle strutture di cui al presente comma.

2. In caso di mancata adozione di adeguate azioni migliorative entro un congruo termine fissato dall'Organismo regionale per le attività di controllo, lo stesso Organismo effettua la segnalazione alla Giunta regionale proponendo le azioni ritenute necessarie.

3. L'inosservanza degli indirizzi, delle linee guida e delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), definiti dall'Organismo, nonché la mancata adozione di adeguate azioni migliorative sono valutate ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei direttori e dirigenti responsabili.

4. Qualora l'attività svolta dall'Organismo regionale per le attività di controllo evidenzi risultati negativi imputabili a incapacità gestionali, negligenze, gravi omissioni comportanti anche danni per l'amministrazione regionale o per gli utenti della stessa, la Giunta regionale e gli enti del sistema regionale adottano i conseguenti provvedimenti, compresa la revoca dell'incarico e il collocamento a disposizione per i dirigenti e i direttori responsabili secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. Anche su proposta dell'Organismo regionale per le attività di controllo, i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, nell'ambito delle competenze a essi attribuite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), segnalano all'ente di appartenenza l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani anticorruzione e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. Se la segnalazione riguarda un ente del sistema regionale, la stessa è effettuata anche al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale.

6. Se la Giunta regionale e gli enti del sistema regionale non adottano gli atti o i provvedimenti di cui al comma 5, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, anche su proposta dell'Organismo regionale per le attività di controllo, invia una nota scritta alla Giunta regionale formulando proposte. La Giunta regionale decide sull'adozione dei provvedimenti di competenza entro trenta giorni, inviando nei successivi dieci giorni apposita informativa al Consiglio regionale sulle decisioni intraprese.

 

     Art. 5. (Raccordo con altri organismi di controllo)

1. Per favorire il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo interno, l'Organismo regionale per le attività di controllo opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, con l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), con il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013), nonché con l'Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità). L'Organismo regionale per le attività di controllo promuove altresì la collaborazione con la Corte dei conti, previa apposita intesa stipulata dalla Regione. L'Organismo riceve dal Difensore regionale le segnalazioni sugli interventi posti in essere e le relazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale).

2. Ai fini del raccordo di cui al comma 1, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Organismo regionale per le attività di controllo, pur non facendone parte.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, l'Organismo regionale per le attività di controllo opera in stretto coordinamento con le competenti strutture della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, e può avvalersi delle eventuali banche dati informatizzate riguardanti le materie d'interesse della propria attività di controllo disponibili presso le stesse, anche ai fini dell'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 3, comma 4.

4. L'Organismo regionale per le attività di controllo assicura adeguate forme di coordinamento, impulso, condivisione di buone pratiche e dotazione di strumenti finalizzati a rafforzare il ruolo e a sostenere l'attività degli organi di controllo decentrati negli enti del sistema regionale, garantendone l'indipendenza e la terzietà e favorendo l'integrazione tra organismi, attività e strumenti di controllo centrali e decentrati.

 

     Art. 6. (Organizzazione)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, l'Organismo regionale per le attività di controllo si avvale di una struttura operativa costituita da adeguate risorse umane e strumentali; le suddette risorse umane sono individuate, tra i dipendenti della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, all'esito di una procedura selettiva e devono garantire, sia in termini numerici che di competenze, l'effettiva operatività dell'Organismo e la continuità di svolgimento delle relative funzioni [3].

2. Su proposta dell'Organismo regionale per le attività di controllo, la Giunta regionale, sentito il parere delle commissioni consiliari competenti, approva le modalità di organizzazione e di funzionamento del suddetto Organismo, nonché le modalità di raccordo con gli altri organismi di controllo di cui all'articolo 5.

 

     Art. 7. (Indennità)

1. Al Presidente dell'Organismo regionale per le attività di controllo è corrisposta un'indennità nella misura dell'80 per cento di quella stabilita dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale). Ai restanti componenti esterni è corrisposta un'indennità nella misura del 50 per cento di quella stabilita dal citato articolo 6, comma 1, lettera a). L'indennità corrisposta è da intendersi al netto di IVA, oneri previdenziali e assistenziali [4].

2. Ai componenti esterni dell'Organismo regionale per le attività di controllo non si applica l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria)

1. Alle spese per l'attività dell'Organismo regionale per le attività di controllo, istituito ai sensi della presente legge, quantificate per dieci dodicesimi in euro 412.176,00 per l'anno 2019 e in euro 494.611,00 rispettivamente, per il 2020 e il 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 01 'Organi istituzionali' - titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021 [5].

2. Le spese di cui al comma 1 sono rideterminabili con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 9. (Abrogazioni e disposizioni finali)

1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di costituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo di cui all'articolo 2, comma 3, sono abrogati:

a) l'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale);

b) la lettera h) del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e, conseguentemente, la parola 'h)' contenuta nel comma 5 del medesimo articolo;

c) le lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 13 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 ed al bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

d) le lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 8 e l'articolo 10 della legge regionale 4 giugno 2014, n. 17 (Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'Autonomia);

e) l'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità);

f) la legge regionale 17 marzo 2016, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione regionale);

g) l'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2017).

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dal comma 1, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse.

3. Il Presidente e il Consiglio dell'Agenzia Regionale Anti Corruzione (ARAC) in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dal proprio incarico alla data di cui al comma 1.

4. Dalla data di cui al comma 1 ogni riferimento all'ARAC di cui alla l.r. 5/2016, al Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici di cui all'art. 13 della l.r. 17/2015 e al Comitato dei controlli di cui all'art. 20 della l.r. 20/2008, contenuto in leggi, regolamenti o altri atti si intende fatto all'Organismo regionale per le attività di controllo.

5. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 17/2014 è inserita la seguente:

'd bis) l'Organismo regionale per le attività di controllo di cui alla legge regionale recante (Istituzione del Organismo regionale per le attività di controllo)'.

6. In sede di prima applicazione l'Organismo regionale per le attività di controllo è costituito entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni dalla data del decreto di costituzione dell'Organismo è adottato il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 2 [6].

 

     Art. 10. (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.

[3] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.

[6] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.