§ 5.2.163 - L.R. 16 luglio 2012, n. 12.
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:16/07/2012
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi)
Art. 2.  (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2012)
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2011)
Art. 4.  (Reiscrizioni di economie vincolate)
Art. 5.  (Rideterminazione delle spese in annualità)
Art. 6.  (Norme per l'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 nell'ambito della sperimentazione di cui all'art. 36 dello stesso decreto)
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 8.  (Riduzione di autorizzazioni di spesa, rifinanziamento di leggi regionali, spese di funzionamento e determinate ai sensi dell'art. 22 della l.r. 34/1978, variazioni di entrate, rispetto dell'art. 3 [...]
Art. 9.  (Modifiche alla l.r. 19/2008 e al r.r. 2/2009 in tema di fusioni tra comuni)
Art. 10.  (Fusione per incorporazione di Cestec s.p.a. in Finlombarda s.p.a. - Modifica dell'Allegato A1, Sezione I, Società partecipate in modo totalitario, della l.r. 30/2006)
Art. 11.  (Modifiche alla l.r. 33/2007 - Istituzione dell'Agenzia regionale centrale acquisti in favore degli enti delle pubbliche amministrazioni aventi sedi nel territorio della Regione e di Unioncamere [...]
Art. 12.  (Norme transitorie e di prima applicazione)
Art. 13.  (Disposizioni per la semplificazione delle procedure di rinnovo delle piccole derivazioni d'acqua pubblica sotterranea di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 47582/1999 scadute o in [...]
Art. 14.  (Modifica alla l.r. 2/2011)
Art. 15.  (Modifica alla l.r. 27/2009)
Art. 16.  (Dilazione della restituzione di somme relative a finanziamenti per i soggetti beneficiari aventi sede o residenti nei territori dei comuni danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012)
Art. 17.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.163 - L.R. 16 luglio 2012, n. 12.

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(B.U. 16 luglio 2012, n. 29, suppl.)

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2011 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 sono indicate a livello di UPB nell'allegata tabella A.

 

     Art. 2. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2012)

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2012 è determinato in € 1.552.948.468,31 in conformità con quanto disposto dall'articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2011.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, la voce 9999 'Fondo iniziale di cassa' è determinata in € 1.552.948.468,31.

3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 4.3.0.1.301 'Fondo di riserva di cassa' è incrementata di € 1.552.948.468,31.

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2011)

1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2011 è determinato in € 1.863.401.185,22. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l'anno 2011 di € 3.916.264.059,09 di cui all'articolo unico, comma 1, lettera h), della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2011 e l'avvenuta utilizzazione anticipata delle economie di spesa con vincolo di destinazione per complessivi € 5.779.665.244,31 in conseguenza dell'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), di spese per un importo complessivo di € 5.779.665.244,31, con i decreti del dirigente della Funzione Specialistica Unità Organizzativa Programmazione e gestione finanziaria n. 443 del 26 gennaio 2012, allegato 1; n. 478 del 27 gennaio 2012, allegato 1; n. 620 del 1° febbraio 2012, allegato 1; n. 648 del 1° febbraio 2012; n. 829 del 7 febbraio 2012, allegato 1; n. 1423 del 24 febbraio 2012, allegato 1; n. 1529 del 28 febbraio 2012, allegato 1; n. 1710 del 2 marzo 2012, allegato 1; n. 1812 del 6 marzo 2012, allegato 1; n. 2137 del 15 marzo 2012, allegato 1; n. 2491 del 23 marzo 2012, allegato 1; n. 2775 del 30 marzo 2012, allegato 1; n. 2977 del 5 aprile 2012, allegato 1; n. 3013 del 6 aprile 2012, allegato 1; n. 3049 del 10 aprile 2012, allegato 1; n. 3050 del 10 aprile 2012, allegato 1; n. 3257 del 16 aprile 2012, allegati 1 e 2; n. 3312 del 16 aprile 2012, allegato 1; n. 3411 del 18 aprile 2012, allegato 1; n. 3412 del 18 aprile 2012, allegato 1.

2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 1.863.401.185,22 l'indebitamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 26 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico) per finanziare il disavanzo di bilancio 2011 è rideterminato per l'anno 2012 in € 1.863.401.185,22.

3. L'ammortamento dei mutui o di altre forme di indebitamento autorizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della l.r. 26/2011 sarà contratto ad un tasso massimo come determinato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 8, della l.r. 26/2011 e non può decorrere da data anteriore al 1° dicembre 2012.

4. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2012/2014 trovano capienza negli stanziamenti dell'UPB 4.3.2.200 'Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari' per quanto riguarda la quota interessi, e dell'UPB 4.3.6.207 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014.

5. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2011 di cui al comma 1, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014 sono apportate le seguenti variazioni:

 

a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.1.21 'Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento' è ridotta di € 786.598.814,78;

b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 'Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente' è incrementata di € 1.863.401.185,22;

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente' è ridotta di € 2.650.000.000,00;

- la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 4.3.0.1.301 'Fondo di riserva di cassa' è ridotta di € 786.598.814,78.

 

     Art. 4. (Reiscrizioni di economie vincolate)

1. In relazione all'utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2012 della somma di € 21.723,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti come previsto dall'articolo 2, comma 27, della l.r. 26/2011 per l'iscrizione sui relativi capitoli del medesimo importo complessivo e tenuto conto che con il decreto del dirigente della Unità Organizzativa Programmazione e gestione finanziaria n. 3257 del 16 aprile 2012 si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ai fini della regolarizzazione contabile del suddetto utilizzo anticipato l'importo di € 21.723,00 sul 'Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità' di cui all'UPB 4.3.4.308 'Fondo per il finanziamento di spese in annualità', al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le seguenti variazioni:

 

a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 'Quote di economie dell'esercizio precedente da assegnazioni vincolate', già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione di cui all'articolo 50 della l.r. 34/1978è ridotta di € 21.723,00;

b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 4.3.4.308 'Fondo per il finanziamento di spese in annualità' è ridotta di € 21.723,00.

 

     Art. 5. (Rideterminazione delle spese in annualità)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 24 della l.r. 34/1978, nello stato di previsione delle spese del bilancio per il 2012, gli stanziamenti di competenza e di cassa su capitoli per contributi in annualità sono variati per gli importi di cui alla allegata tabella 4.

2. I minori oneri in capitale derivanti dal presente articolo sono per l'anno 2012 pari a € 1.090.730,46 di competenza e di cassa.

 

     Art. 6. (Norme per l'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 nell'ambito della sperimentazione di cui all'art. 36 dello stesso decreto)

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 2, punto 5.4, dello stesso decreto, è iscritto al bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014 il fondo pluriennale vincolato, a garanzia della copertura delle obbligazioni passive impegnate in esercizi successivi a quello di accertamento delle relative risorse finanziarie. Sul fondo pluriennale vincolato non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti e le relative risorse sono reiscrivibili secondo le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978.

2. Per l'utilizzo del fondo pluriennale ovvero per la riallocazione delle risorse tra il fondo e il capitolo di bilancio destinato alla specifica spesa, si procede tramite variazione di bilancio da effettuare con decreto del dirigente della struttura competente in materia finanziaria, entro la data prevista per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 7, comma 3, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011.

3. In applicazione del comma 1, al bilancio regionale per l'esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014 sono apportate le seguenti variazioni:

 

- STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

 

 

2012

 

2013

2014

 

Competenza

Cassa

Competenza

Competenza

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -RISORSE PER INVESTIMENTI AUTONOMI

-

-

+ 162.727,91

-

 

- STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

 

 

2012

 

2013

2014

 

Competenza

Cassa

Competenza

Competenza

UPB 1.2.3.361 'SISTEMI TURISTICI'

- 162. 727,91

- 162. 727,91

+ 162. 727,91

-

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

+ 162. 727,91

 

-

-

UPB 4.3.1.301'FONDO DI RISERVA DI CASSA

-

+ 162.727,91

-

-

 

4. In attuazione dell'articolo 12, comma 4, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011è istituito sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 il 'Fondo svalutazione crediti', il cui ammontare è determinato ai sensi dell'Allegato 2, punto 3.3 dello stesso d.p.c.m. 28 dicembre 2011.

5. Sul fondo svalutazione crediti non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti e le relative risorse sono reiscrivibili secondo le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978.

6. In applicazione del comma 4, all'UPB 4.3.2.210 'Fondo per altre spese correnti' del bilancio regionale è autorizzato l'accantonamento rispettivamente di € 21.000.000,00 per l'esercizio 2012, di € 1.000.000,00 per l'esercizio 2013 e di € 1.000.000,00 per l'esercizio 2014.

7. In applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a decorrere dal 1° gennaio 2013 le risorse stanziate sui capitoli a bilancio destinati alla copertura dei residui perenti non sono impegnabili ma sono oggetto di prelievo, da effettuare secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 2, della l.r. 34/1978 e riallocabili sui capitoli di provenienza oppure sui capitoli derivanti dall'adeguamento degli stessi al IV livello del piano dei conti.

8. Gli enti regionali, individuati con deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2012, n. 2962 (Individuazione degli enti regionali che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui all'art. 36 del d.lgs 118/2011) nel corso della sperimentazione applicano le norme regionali finalizzate all'adeguamento del sistema contabile alle disposizioni del d.lgs. 118/2011, anche in deroga ai rispettivi regolamenti. Le variazioni di bilancio finalizzate alla riallocazione delle risorse tra il fondo pluriennale vincolato e i capitoli di bilancio destinati alla specifica spesa sono adottate con decreto del dirigente competente in materia di bilancio, previa comunicazione al collegio dei revisori dell'ente. Sono adottate con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e previa comunicazione al collegio dei revisori dell'ente anche le variazioni compensative tra i capitoli di entrata o di spesa allocati al medesimo titolo di bilancio e necessarie all'adeguamento al piano dei conti integrato di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2011, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione laddove presente.

9. I maggiori oneri di parte corrente derivanti dal presente articolo sono rispettivamente per l'anno 2012 di € 21.000.000,00, per gli anni 2013 e 2014 di € 1.000.000,00 di sola competenza e trovano copertura finanziaria come indicato nella allegata tabella 6.

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie)

1. Alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 3 dell'articolo 7, le parole: 'assumendosi gli oneri relativi all'attività istruttoria, tariffati secondo le indicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 10' sono soppresse;

b) il comma 10 dell'articolo 9 è abrogato;

c) al comma 3 dell'articolo 10, le parole: ', con oneri a carico del richiedente' sono soppresse;

d) il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 10 è soppresso;

e) il comma 5 dell'articolo 11 è abrogato.

2. Alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'1. Per garantire il sostegno agli investimenti in campo sanitario è istituito un fondo di rotazione destinato a finanziare gli interventi di ristrutturazione, di manutenzione, gli adeguamenti alla normativa in materia di sicurezza e nuove costruzioni degli enti sanitari di cui all'allegato A1, Sezione II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) e di Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).';

b) dopo il comma 3 bis dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

'3 ter. Gli spazi finanziari che dovessero essere destinati a Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 20 della legge 15 luglio 2011, n. 111 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e dell'art. 36 del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono concorrere all'introduzione di un plafond sperimentale destinato ad interventi di particolare urgenza o rilevanza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)) secondo modalità anche diverse dall'intesa di cui al precedente comma 3, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, previo confronto con il Consiglio delle Autonomie Locali e sentita la commissione consiliare competente.'.

3. [Alla legge regionale 3 maggio 2011, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 4 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

'4. In applicazione degli articoli 12 e 13 è istituito il 'Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura' a valere rispettivamente sull'UPB 1.1.3.378 'Strumenti per la competitività del sistema industriale lombardo' per le spese in capitale e sull'UPB 1.1.2.370 'Strumenti per la competitività delle imprese' per le spese di parte corrente.'] [1].

4. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)è apportata la seguente modifica:

 

a) il comma 2 bis 3 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

'2 bis 3. All'introito delle somme derivanti dall'applicazione del comma 2 bis 1 si provvede con l'UPB 3.4.10 'Introiti diversi' iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per gli esercizi finanziari 2010 e 2011. A partire dal 2012 ai suddetti introiti si provvede con l'UPB 4.5.202 'Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti' iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.'.

5. Alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 35 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)è apportata la seguente modifica:

 

a) dopo il comma 5 dell'articolo 27 è aggiunto il seguente:

'5 bis. Sul fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In deroga alla legge regionale di contabilità si può provvedere, con deliberazione della Giunta, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dal fondo ed iscriverle in appositi nuovi capitoli o in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti. Le relative risorse sono reiscrivibili secondo le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978'.

6. In forza dell'Accordo Governo-Regioni-Comuni del 21 dicembre 2011 sul trasporto pubblico locale in base al quale il concorso finanziario dello Stato per il trasporto pubblico locale ferroviario per l'anno 2012 è pari a € 1.748.000.000,00, Regione Lombardia autorizza l'incremento in entrata e in spesa della somma complessiva di € 56.680.000,00 di cui rispettivamente:

 

a) € 44.493.800,00 quale quota parte di € 314.000.000,00 di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) € 12.186.200,00 quale quota parte di € 86.000.000,00 da assicurare a seguito della sottoscrizione tra Governo e Regioni del Patto per l'efficientamento e la razionalizzazione del trasporto pubblico locale italiano.

7. In relazione al disposto dell'articolo 19, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che prevede l'applicazione di sanzioni in caso di mancata osservanza dei contratti di servizio ferroviari, per l'anno 2012 è autorizzata l'iscrizione, in entrata ed in uscita, di € 1.135.149,36 da destinare al miglioramento della qualità del servizio ferroviario di interesse regionale.

8. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle uscite del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012/2014 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5.

 

     Art. 8. (Riduzione di autorizzazioni di spesa, rifinanziamento di leggi regionali, spese di funzionamento e determinate ai sensi dell'art. 22 della l.r. 34/1978, variazioni di entrate, rispetto dell'art. 3 della legge 350/2003, approvazione prospetti bilanci consolidati, approvazione prospetto redatto ai sensi dell'art. 8, comma 2bis, della legge 183/2011)

1. Sono autorizzate per il triennio 2012/2014 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 1.

2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 34/1978, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2012/2014 come da allegata tabella 2.

3. Dall'attuazione del comma 2 derivano maggiori oneri di parte corrente pari per l'anno 2012 a € 5.190.398,69 di competenza e a € 23.642.311,95 di cassa e minori spese pari ad € 21.082.155,74 per l'anno 2013 e a € 18.724.812,90 per l'anno 2014.

4. Le minori spese in conto capitale per il triennio 2012/2014, derivanti dall'attuazione del comma 2, sono rispettivamente pari a € 1.633.825,29 di competenza e a € 1.753.825,29 di cassa per l'anno 2012, a € 49.311.204,29 per l'anno 2013 e a € 58.765.565,09 per l'anno 2014.

5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2012/2014 come da allegata tabella 3.

6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2012/2014, derivanti dall'attuazione del comma 5, sono per l'anno 2012 pari a € 16.621.184,71 di competenza e a € 14.966.607,29 di cassa, a € 11.733.292,00 per l'anno 2013 e a € 8.837.134,74 per l'anno 2014.

7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2012/2014, derivanti dall'attuazione del comma 5, sono per l'anno 2012 pari a € 67.768.532,58 di competenza e di € 41.594.434,16 di cassa, a € 109.853.574,01 per l'anno 2013 e a € 92.052.761,24 per l'anno 2014.

8. Lo stanziamento dei mutui di competenza e di cassa è ridotto di € 78.027.437,71 per l'anno 2012.

9. La contrazione dei mutui di cui al comma 8è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della l.r. 34/1978.

10. Sono previste per il triennio 2012/2014 variazioni delle entrate per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 5 - Parte I.

11. Dall'attuazione del comma 10 derivano per l'anno 2012 maggiori entrate di parte corrente pari a € 16.902.732,99 di competenza e di cassa e minori entrate pari a € 4.068.867,01 per il 2013 e a € 14.068.867,01 per il 2014.

12. Dall'attuazione del comma 10 derivano per l'anno 2012 minori entrate di parte capitale pari a € 294.718,44 di competenza e di cassa e maggiori entrate pari a € 51.068,80 per il 2013 e a € 65.348,86 per il 2014.

13. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nella allegata tabella 6 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.

14. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della l.r. 26/2011 e conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2004') come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati sarà limitata, per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle entrate in capitale come previsto nell'allegata tabella B e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.

15. Sono approvati i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale degli enti dipendenti, ai sensi degli articoli 78 e 78-bis della l.r. 34/1978.

16. E' approvato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2012'), il prospetto recante gli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e finanziate dall'indebitamento autorizzato entro il limite del 25 per cento, come da allegata tabella C.

 

     Art. 9. (Modifiche alla l.r. 19/2008 e al r.r. 2/2009 in tema di fusioni tra comuni)

1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è apportata la seguente modifica:

 

a) il comma 4 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

'4. Nei bandi regionali che prevedono la concessione di risorse a favore di comuni sono stabilite misure premiali per i comuni istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui secondo le procedure previste dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).'.

2. Al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 'Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali') sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) le parole nel titolo 'e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni' sono soppresse;

b) il comma 2 dell'articolo 1 è abrogato;

c) l'articolo 21 è abrogato.

 

     Art. 10. (Fusione per incorporazione di Cestec s.p.a. in Finlombarda s.p.a. - Modifica dell'Allegato A1, Sezione I, Società partecipate in modo totalitario, della l.r. 30/2006)

1. È autorizzata la fusione per incorporazione di Cestec s.p.a. - Centro per lo sviluppo tecnologico, l'energia e la competitività delle PMI lombarde in Finlombarda s.p.a., al fine di razionalizzare l'esercizio delle funzioni che la Regione svolge attraverso le due società. [Le funzioni amministrative esercitate da Cestec s.p.a. ai sensi dell'articolo 27, comma 17 nonies, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) sono affidate in esercizio all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)]. La Giunta regionale adotta gli atti di cui all'articolo 1, commi 1 ter e 1 quater, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), ove necessari ad assicurare il rispetto della disciplina statale in materia di attività bancaria [2].

2. Dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2504 e 2504 bis, comma 2, del codice civile:

a) è abrogata la legge regionale 6 gennaio 1979, n. 6 (Partecipazione regionale al centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese - CESTEC);

b) i riferimenti a Cestec s.p.a. contenuti in disposizioni legislative regionali e nei relativi provvedimenti attuativi devono ritenersi relativi a Finlombarda s.p.a., o a Infrastrutture Lombarde s.p.a., secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali' [3];

c) è soppressa la lettera a) dell'Allegato A1, Sezione I, Società partecipate in modo totalitario, della l.r. 30/2006.

3. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), è apportata la seguente modifica:

 

a) al primo periodo del comma 3 bis dell'articolo 25 le parole 'delle società regionali di cui alla' sono sostituite dalle seguenti: 'dei soggetti di cui all'Allegato A1, Sezione I, della'.

 

     Art. 11. (Modifiche alla l.r. 33/2007 - Istituzione dell'Agenzia regionale centrale acquisti in favore degli enti delle pubbliche amministrazioni aventi sedi nel territorio della Regione e di Unioncamere Lombardia - Modifiche all'Allegato A1, Sezione I, Enti dipendenti, della l.r. 30/2006 e all'art. 24 della l.r. 33/2009) [4]

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2008) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

'3. Per lo svolgimento, in attuazione dei commi 449 e 455 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2007'), delle funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) a favore dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006 e di Unioncamere Lombardia, è istituita l'Agenzia regionale centrale acquisti (di seguito denominata Agenzia). L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia nei limiti stabiliti dall'articolo 1 della legge regionale 30/2006.

3.1. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti.

3.2. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne sovrintende l'andamento ed è responsabile della gestione complessiva. E' nominato con provvedimento della Giunta regionale ed è scelto, tramite avviso pubblico, fra persone in possesso del diploma di laurea che abbiano competenze ed esperienze professionali coerenti con il ruolo da svolgere. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Compete al direttore generale l'adozione di tutti gli atti fondamentali, compresi il regolamento di organizzazione, la dotazione organica, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo.

3.3. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti al registro dei revisori contabili.

3.4. A supporto dell'attività dell'Agenzia è istituito, senza oneri aggiuntivi, un comitato d'indirizzo strategico con il compito di predisporre il programma pluriennale delle attività e l'aggiornamento periodico, nonché di promuovere l'utilizzo dell'Agenzia da parte degli enti destinatari. Il direttore generale, ogni semestre, relaziona al comitato in ordine all'andamento dell'attività. Il comitato è composto da cinque membri nominati dalla Giunta regionale, due dei quali su designazione del Consiglio delle autonomie locali. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3.5. Il regolamento di organizzazione è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine senza che la Giunta si sia espressa, il regolamento s'intende approvato.';

b) al comma 3 bis dell'articolo 1, le parole 'A Lombardia Informatica S.p.A., in qualità di Centrale regionale acquisti' sono sostituite dalle seguenti: 'All'Agenzia regionale centrale acquisti';

c) al comma 4 e al comma 6 dell'articolo 1, le parole 'La centrale regionale acquisti' sono sostituite dalle seguenti: 'Agenzia regionale centrale acquisti';

d) al comma 6 ter dell'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In caso di inadempimento alle disposizioni di cui al presente comma, si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).'.

2. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera d) dell'allegato A1, Sezione I, Enti dipendenti, è aggiunta la seguente:

'd bis) Agenzia regionale centrale acquisti'.

3. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica:

 

a) al comma 2 dell'articolo 24 le parole 'dalla centrale regionale acquisti di cui all'articolo 1, comma 4,' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'Agenzia regionale centrale acquisti di cui all'articolo 1, comma 3,'.

 

     Art. 12. (Norme transitorie e di prima applicazione)

1. La Giunta regionale compie gli atti necessari a rendere effettivo il passaggio dell'esercizio di funzioni amministrative da Lombardia Informatica s.p.a. all'Agenzia regionale centrale acquisti, definendone la decorrenza. La Giunta regionale compie, altresì, gli atti necessari ad assicurare la costituzione dell'Agenzia regionale centrale acquisti (di seguito denominata Agenzia) e determina il regime transitorio per le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge presso Lombardia Informatica s.p.a. e per il subentro della stessa Agenzia nei rapporti giuridici attivi e passivi. Le operazioni di cui agli articoli 10 e 11 sono realizzate valorizzando gli strumenti diretti a razionalizzare l'esercizio delle funzioni e delle attività regionali attraverso il sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006 e senza oneri aggiuntivi [5].

2. [Il personale di Lombardia Informatica s.p.a. con contratto a tempo indeterminato che opera per la Centrale regionale acquisti alla data del 1° gennaio 2012 è inquadrato in un ruolo speciale, ad esaurimento, presso l'Agenzia e mantiene lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza] [6].

3. L'Agenzia subentra nella titolarità dei contratti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione in essere riferibili all'attività della Centrale regionale acquisti.

4. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso Lombardia Informatica s.p.a. che operano per la Centrale regionale acquisti alla data del 1° gennaio 2012 e i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso Cestec s.p.a. preposti, alla data del 1° gennaio 2012, allo svolgimento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 10, comma 1, sono inquadrati rispettivamente nei ruoli dell'Agenzia regionale centrale acquisti e nei ruoli di ARPA Lombardia a seguito di esito positivo della procedura selettiva che è espletata nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013) [7].

5. [L'ARPA subentra nella titolarità dei contratti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione in essere riferibili alle funzioni amministrative di cui al comma 4] [8].

6. La Giunta regionale ovvero gli organi competenti degli enti di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006 adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti necessari ad attuare quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera d).

 

     Art. 13. (Disposizioni per la semplificazione delle procedure di rinnovo delle piccole derivazioni d'acqua pubblica sotterranea di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 47582/1999 scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2012)

1. Le utenze di acqua pubblica sotterranea regolarizzate mediante le procedure disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1999 n. 47582 (Direttive per la regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di acque sotterranee di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34, articolo 28 della legge 30 aprile 1999 n. 136 e articolo 2 legge 17 agosto 1999, n. 290) scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2012 sono rinnovate dalle province con procedure semplificate previa presentazione di istanza di rinnovo entro il termine del 31 dicembre 2012; sono in ogni caso ritenute valide le domande di rinnovo già presentate.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative semplificate per il procedimento di rinnovo delle concessioni di derivazione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 30 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26).

3. La deliberazione di cui al comma 2 definisce gli elementi e i contenuti minimi delle domande di rinnovo, i tempi e le fasi di pubblicità delle domande, presentabili anche in via telematica, nonché la possibilità per le province di procedere ad istruttorie cumulative sulla base dell'uso dell'acqua effettuato o dei territori comunali interessati.

4. Per le utenze di cui al comma 1, in pendenza del procedimento di rinnovo della concessione, l'utilizzazione può proseguire oltre i termini della scadenza indicata nell'atto di concessione, entro i limiti di uso e portata stabiliti nella concessione scaduta e fermo restando l'obbligo del pagamento del relativo canone demaniale, purché risulti presentata la domanda entro il termine di cui al comma 1.

5. Le concessioni rinnovate in applicazione delle procedure semplificate di cui al presente articolo sono assentite nel limite di durata massima di dieci anni per le utenze a uso industriale, di trenta anni per le utenze ad uso irrigazione e di venti anni per i restanti usi.

 

     Art. 14. (Modifica alla l.r. 2/2011) [9]

1. Alla legge regionale 14 febbraio 2011, n. 2 (Azioni orientate verso l'educazione alla legalità) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

' 2 bis. L' Osservatorio è coordinato da un presidente appartenente alla componente nominata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ai sensi della lettera a) del comma 2. La presidenza dell'Osservatorio è attribuita a rotazione di durata semestrale a partire dal rappresentante del gruppo politico di maggiore consistenza numerica.'.

 

     Art. 15. (Modifica alla l.r. 27/2009) [10]

1. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di edilizia residenziale) è apportata la seguente modifica:

 

a) dopo il comma 1 dell'articolo 37 è inserito il seguente:

'1 bis. Per gli alloggi i cui locatari sono titolari di contratti stipulati ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani) il canone è determinato in base alle norme del presente capo successivamente alla comunicazione di scadenza del contratto.'.

 

     Art. 16. (Dilazione della restituzione di somme relative a finanziamenti per i soggetti beneficiari aventi sede o residenti nei territori dei comuni danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012)

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 28 septies, comma 4, della l.r. 34/1978, i soggetti beneficiari dei contributi a rimborso di cui alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)), aventi sede o residenti nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 della presente legge, danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, possono richiedere la sospensione del pagamento della quota annuale di rimborso riferita all'anno 2012 e la relativa restituzione dilazionata nei successivi cinque anni nella misura di un quinto per ciascun anno.

2. I comuni beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) e all'articolo 4 della legge regionale 10 marzo 2009, n. 5 (Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche - Collegato ordinamentale) ricompresi nell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 della presente legge, danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, possono richiedere la sospensione del pagamento di somme dovute nell'anno 2012 e la relativa restituzione dilazionata nei successivi cinque anni, senza che per questo periodo sia calcolata la maggiorazione degli interessi legali.

 

     Art. 17. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

ALLEGATO 1

 

TERREMOTO MAGGIO 2012 — ELENCO COMUNI DANNEGGIATI

 

1. BAGNOLO SAN VITO

2. BORGOFORTE

3. BORGOFRANCO SUL PO

4. CARBONARA DI PO

5. CASTELBELFORTE

6. CASTELLUCCHIO

7. CASTEL D'ARIO

8. COMMESSAGGIO

9. CURTATONE

10. DOSOLO

11. FELONICA

12. GONZAGA

13 MAGNACAVALLO

14. MANTOVA

15. MARCARIA

16. MOGLIA

17. MOTTEGGIANA

18. OSTIGLIA

19. PEGOGNAGA

20. PIEVE DI CORIANO

21. POGGIO RUSCO

22. POMPONESCO

23. PORTO MANTOVANO

24. QUINGENTOLE

25. QUISTELLO

26. REVERE

27. RODIGO

28. RONCOFERRARO

29. SABBIONETA

30. SAN BENEDETTO PO

31. SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

32. SAN GIOVANNI DEL BOSCO

33. SCHIVENOGLIA

34. SERMIDE

35. SERRAVALLE A PO

36. SUSTINENTE

37. SUZZARA

38. VIADANA

39. VILLA POMA

40. VILLIMPENTA

41. VIRGILIO


[1] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 24 giugno 2015, n. 17, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Il secondo periodo è stato soppresso dall'art. 11 della L.R. 5 agosto 2014, n. 24.

[3] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 5 agosto 2014, n. 24 ('Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali').

[4] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 31 luglio 2013, n. 5.

[5] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 5 agosto 2014, n. 24.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 21.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 21. La Corte costituzionale, con sentenza 1 luglio 2013, n. 167, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[8] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 agosto 2014, n. 24.

[9] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 24 giugno 2015, n. 17, fatto salvo quanto ivi previsto.

[10] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 8 luglio 2016, n. 16.