§ 3.5.157 - L.R. 5 aprile 2017, n. 18.
Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:05/04/2017
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Destinatari delle agevolazioni fiscali
Art. 3.  Progetti di intervento finanziabili
Art. 4.  Misure e modalità delle agevolazioni fiscali
Art. 5.  Regolamento di attuazione
Art. 6.  Convenzione con l’Agenzia delle entrate
Art. 7.  Clausola valutativa
Art. 8.  Norma transitoria
Art. 9.  Abrogazioni
Art. 10.  Norma finanziaria


§ 3.5.157 - L.R. 5 aprile 2017, n. 18.

Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana.

(B.U. 14 aprile 2017, n. 16)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Visti gli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea;

Visto il regolamento 800/2008/CE della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni);

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo);

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione);

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed l rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 21 giugno 2013, n. 153, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale promossa sulla legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Investire in cultura e paesaggio significa investire nella crescita economico-sociale del Paese e contribuire alla competitività del territorio;

2. La Regione Toscana, già nel 2012, con la legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana), ha attivato una specifica politica fiscale di agevolazione nei confronti dei privati che contribuiscano alla realizzazione di progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio in Toscana, e ciò tenendo conto che dal 2013 avrebbe avuto piena applicazione il d.lgs. 68/2011, con conseguente piena attuazione dell’autonomia di entrata delle regioni;

3. La Corte costituzionale. con la sentenza 153/2013. ha confermato l’impostazione del legislatore toscano ribadendo che il d.lgs. 68/2011, con riferimento all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), consente alle regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto dei principi nella norma stessa richiamati;

4. Nel 2014 lo Stato ha formalizzato misure analoghe a quelle disposte dalla Regione Toscana con il d.l. 83/2014, il quale consente un credito di imposta, pari a una percentuale dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano;

5. Alla luce delle analisi compiute sull’applicazione della l.r. 45/2012, è opportuno modificarne la disciplina, al fine di renderla maggiormente efficace e attrattiva di erogazioni liberali, confermando l’opportunità di sinergia tra le risorse pubbliche e le risorse private destinate alla cultura e alla valorizzazione del paesaggio e permettendo di contribuire;

6. A tali fini, rispetto alla disciplina della l.r. 45/2012, sono oggetto delle agevolazioni fiscali anche i finanziamenti per i progetti d’intervento previsti dal d.lgs. 68/2011, con priorità ai progetti presentati da enti locali in forma associata, o singolarmente, aventi valenza culturale, paesaggistica o economica di livello sovracomunale, ed è ampliato il novero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali, disposte nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”;

7. Si prevede che la Giunta regionale invii annualmente al Consiglio regionale una relazione che, sulla base degli elementi raccolti, dia conto dei risultati ottenuti dall’applicazione della presente legge;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Oggetto

1. La Regione disciplina, con la presente legge, le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del titolo IV, capo I, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio).

 

     Art. 2. Destinatari delle agevolazioni fiscali [1]

1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 1, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del d.lgs. 446/1997, con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi dell’articolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e in particolare:

a) società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali;

b) società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;

c) persone fisiche esercenti attività commerciali;

d) persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;

e) fondazioni, ivi comprese le fondazioni bancarie.

 

     Art. 3. Progetti di intervento finanziabili

1. Sono oggetto delle agevolazioni fiscali i finanziamenti ai seguenti progetti:

a) i progetti di intervento localizzati in Toscana aventi le finalità di cui all’articolo 1, promossi da:

1. soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio;

2. enti ecclesiastici riconosciuti a norma delle leggi civili, aventi sede legale in Toscana [2];

b) i progetti d’intervento previsti all’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

2. Il regolamento di cui all’articolo 5 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 1, lettera a).

3. I progetti di cui al comma 1 relativi al paesaggio o alla cultura sono valutati tenuto conto rispettivamente della loro coerenza con i contenuti del piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica o degli atti di programmazione regionale in materia culturale [3].

4. [La Giunta regionale individua annualmente i progetti d’intervento di cui al comma 1, lettera b), dando priorità ai progetti presentati da enti locali in forma associata, o singolarmente, aventi valenza culturale, paesaggistica o economica di livello sovracomunale] [4].

 

     Art. 4. Misure e modalità delle agevolazioni fiscali

1. Ai soggetti di cui all’articolo 2, è riconosciuto un credito d’imposta sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nelle seguenti misure:

a) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);

b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).

2. L’agevolazione si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.

3. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale complessivo di euro 1.000.000,00 destinato:

a) al 50 per cento, ai progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), ripartito annualmente dalla Giunta regionale fra i progetti concernenti la promozione e l’organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, e fra i progetti concernenti la valorizzazione del paesaggio;

b) al 50 per cento, ai progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).

3 bis. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale massimo di euro 100.000,00 per ogni soggetto di cui all’articolo 2 [5].

4. In relazione ai progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), il regolamento di cui all’articolo 5 definisce il sistema di prenotazione delle agevolazioni fiscali basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, della volontà di effettuare l’erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l’erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione dell’agevolazione fiscale decade ed il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.

 

     Art. 5. Regolamento di attuazione

1. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in relazione alle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), in particolare sono disciplinati:

a) i termini e le modalità di presentazione ed istruttoria delle domande;

b) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;

c) le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti;

d) le modalità di prenotazione del credito di imposta ed il termine per l’effettuazione dell’erogazione liberale di cui all’articolo 4, comma 4.

2. Il regolamento di attuazione disciplina, previa intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le modalità attuative delle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).

 

     Art. 6. Convenzione con l’Agenzia delle entrate

1. Il Presidente della Giunta regionale può stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate che disciplina i rapporti tra la Regione e l'Agenzia delle entrate stessa circa le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio ed i controlli sul suo corretto utilizzo, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

 

     Art. 7. Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione che illustra l’attuazione della presente legge contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:

a) il numero dei soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 3;

b) l’ammontare delle erogazioni effettuate in riferimento:

1) all’articolo 3, comma 1, lettera a), distinte per tipologia di progetto, tipologia di soggetto finanziatore e provincia;

2) all’articolo 3, comma 1, lettera b), distinte per tipologia di soggetto finanziatore e provincia.

c) le minori entrate per IRAP che ne derivano per il bilancio regionale;

d) lo stato di attuazione dei progetti finanziati.

 

     Art. 8. Norma transitoria

1. Sino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5 si applica, ove compatibile, il regolamento di attuazione della legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana).

 

     Art. 9. Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana);

b) articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

 

     Art. 10. Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente. Le minori entrate di cui all'articolo 4, comma 3, autorizzate in un importo annuale complessivo massimo di euro 1.000.000,00, risultano già ricomprese negli stanziamenti della Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio 2017 – 2019 e successivi.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 72.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 72.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 febbraio 2020, n. 8.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 18 febbraio 2020, n. 8.

[5] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 18 febbraio 2020, n. 8.