§ 6.1.178 - L.R. 20 marzo 2000, n. 32.
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:20/03/2000
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Titolarità dell'imposta.
Art. 3.  Principi generali.
Art. 4.  Procedure applicative del tributo.
Art. 5.  Titolarità e trattamento dei dati.
Art. 6.  Criteri generali per la gestione operativa del tributo.
Art. 7.  Determinazione dell’aliquota. Detrazioni, deduzioni e speciali agevolazioni
Art. 8.  Convenzioni.
Art. 9.  Attività di controllo ed accertamento.
Art. 10.  Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.
Art. 11.  Contenzioso tributario.
Art.11 bis.  Riscossione diretta
Art. 12.  Disciplina transitoria.


§ 6.1.178 - L.R. 20 marzo 2000, n. 32.

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.).

(B.U. 30 marzo 2000, n. 13).

 

Capo I

PRINCIPI GENERALI E NORME ORGANIZZATIVE

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La presente legge disciplina, ai sensi del titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l'esercizio delle competenze regionali relative all'imposta regionale sulle attività produttive, nonché le connesse procedure applicative.

     1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è istituita quale tributo proprio della Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008) [1].

 

     Art. 2. Titolarità dell'imposta.

     1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000, la Regione, quale ente titolare del tributo, esercita le funzioni in materia di IRAP secondo le modalità previste dalla presente legge ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24 del D.Lgs. 446/1997.

 

     Art. 3. Principi generali.

     1. L'azione della Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni connesse alla titolarità dell'imposta, si ispira ai principi di economicità , efficienza ed efficacia, persegue l'obiettivo dell'equità fiscale ed applica i seguenti criteri direttivi:

     a) semplificazione delle procedure di applicazione dell'imposta e collaborazione nei rapporti con il contribuente;

     b) eliminazione dell'evasione e dell'elusione fiscale;

     c) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta con quelle delle altre Regioni, dello Stato e degli Enti Locali;

     d) trasparenza e massima informazione nei confronti del contribuente degli atti e dei programmi predisposti dall'amministrazione regionale in merito alla gestione del tributo.

 

     Art. 4. Procedure applicative del tributo.

     1. Fino a diversa successiva disciplina normativa regionale le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione e versamento dell'imposta nonché la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi, sono disciplinati dalle norme in materia di imposte sui redditi.

 

     Art. 5. Titolarità e trattamento dei dati.

     1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 2, fermo restando quanto disposto dall'articolo 23 del D.Lgs. 446/1997, la Regione è titolare dei dati e delle informazioni relativi all'imposta.

     2. Le informazioni relative all'imposta sono organizzate dalla Regione in proprie banche dati, rese disponibili all'Amministrazione finanziaria dello Stato, alle altre Regioni ed agli Enti Locali nell'ambito del sistema di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché ai fini degli scambi di informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. 446/1997.

     3. Il sistema informativo tributario regionale, articolato in un sottosistema identificativo dei soggetti ed in un sottosistema identificativo dei tributi, ha lo scopo di consentire alla Regione la disponibilità ed il trattamento di tutti i dati necessari alla piena attuazione della propria autonomia tributaria e, in particolare, all'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

     4. Ai fini del coordinamento dell'attività impositiva regionale, della creazione di archivi regionali condivisi, della definizione di procedure amministrative uniformi nonché per l'interscambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato, con gli Enti Locali e con gli altri enti pubblici detentori di banche dati utili alla completa definizione del sistema informativo tributario regionale di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari alla costituzione ed alla partecipazione ad organismi tecnici interregionali ovvero alla stipula di appositi protocolli d'intesa.

     5. I trattamenti dei dati personali necessari ai fini della presente legge, sono svolti nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

     6. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135, in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici, la Giunta regionale individua con proprio atto i dati sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, di cui agli articoli 22, comma 1, e 24 della L. 675/1996, ritenuti strettamente pertinenti rispetto alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite e determina le operazioni eseguibili.

 

     Art. 6. Criteri generali per la gestione operativa del tributo.

     1. Fermo restando quanto previsto nel Capo III della presente legge in ordine alla gestione per convenzione dell'imposta ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. 446/1997, la Regione Toscana definisce periodicamente, con apposito programma adottato dalla Giunta regionale, le strategie generali che devono ispirare l'attività di controllo ed accertamento del tributo, determinando altresì i criteri per la individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica.

     2. La Giunta regionale, per il corretto svolgimento del contenzioso tributario ed allo scopo di evitare inutili controversie con i contribuenti, predispone direttive generali contenenti i criteri informatori da assumere ai fini della decisione di agire o resistere in giudizio, ovvero di rinunciare al proseguimento della controversia.

     La Giunta riferisce annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte ai sensi dei commi precedenti.

 

Capo II

ALIQUOTA ED AGEVOLAZIONI

 

     Art. 7. Determinazione dell’aliquota. Detrazioni, deduzioni e speciali agevolazioni [2]

     1. Con la medesima decorrenza di cui all’articolo 1, comma 1 bis, la Regione può variare l’aliquota d’imposta, anche differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, modificare detrazioni e deduzioni ed introdurre speciali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della l. 244/2007, mediante legge approvata entro il 31 dicembre dell’anno precedente il periodo d’imposta per cui si dispone.

     2. Laddove non intervenga il provvedimento di cui al comma 1 si intendono confermate le aliquote in vigore per l’anno di imposta precedente.

 

Capo III

GESTIONE DEL TRIBUTO IN CONVENZIONE

 

     Art. 8. Convenzioni.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge, la Giunta regionale, per l'espletamento in tutto o in parte delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso, nonché di istruttoria ai fini dei rimborsi, può sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. 446/1997, una o più convenzioni con il Ministero delle Finanze o con le Agenzie fiscali disciplinate dal capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300.

 

     Art. 9. Attività di controllo ed accertamento.

     1. Le proposte di accertamento formulate dal Ministero o dalle Agenzie di cui all'articolo 8 relativamente ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della presente legge, sono preventivamente comunicate alla Regione Toscana.

     2. Le convenzioni di cui all'articolo 8 prevedono, per il caso di dissenso della Regione Toscana sulla proposta di accertamento di cui al comma 1, l'attivazione di apposite forme di confronto tra le due amministrazioni coinvolte.

     3. I soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 8 informano periodicamente la Regione sull'attività accertativa svolta

indipendentemente dai programmi di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.

 

     Art. 10. Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

     1. Le convenzioni di cui all'articolo 8 prevedono le modalità di partecipazione di funzionari regionali allo svolgimento delle attività di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, così come previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni.

 

     Art. 11. Contenzioso tributario.

     1. Per la gestione del procedimento di contenzioso tributario nelle controversie concernenti l'IRAP, si applicano le norme in materia di imposte sui redditi.

     2. Le convenzioni di cui all'articolo 8 prevedono le modalità di partecipazione di funzionari regionali alle attività relative al contenzioso tributario.

 

          Art.11 bis. Riscossione diretta [3]

     1. In conformità di quanto previsto dall’articolo 24 del d.lgs. 446/1997, le somme dovute a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario di cui agli articolo 9, 10 e 11, espletate dall’Agenzia delle entrate in base alla convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 8, sono riscosse direttamente dalla Regione.

     2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta regionale, interessi e sanzioni.

     3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella convenzione con l’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 8.

 

Capo IV

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 12. Disciplina transitoria.

     1. Fino alla data di stipulazione delle convenzioni ovvero fino al momento in cui le attività inerenti la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso non siano assunte direttamente dalla Regione, dette attività continuano ad essere svolte dal Ministero delle Finanze, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 446/1997.

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 69.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 69.

[3] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 67.