Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 26/01/2001 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Aliquota per le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale). |
Art. 2 bis. Aliquota per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) |
Art. 3. (Aliquota per le nuove imprese giovanili). |
Art. 4. (Aliquota per le imprese ubicate nei Comuni montani). |
Art. 5. (Esclusioni). |
§ 6.1.190 - L.R. 26 gennaio 2001, n. 2.
Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
(B.U. 2 febbraio 2001, n. 4).
Art. 1. (Oggetto).
1. La presente legge determina, ai sensi dell'articolo 7 della
Art. 2. (Aliquota per le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale). [1]
1. L'aliquota dell'IRAP per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica altresì alle cooperative sociali di cui alla
2 bis. A decorrere dall’anno d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, l’aliquota di cui al comma 1 si applica altresì ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del
Art. 2 bis. Aliquota per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) [3]
1. A decorrere dall’anno d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009, per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla
Art. 3. (Aliquota per le nuove imprese giovanili).
1. L'aliquota dell'IRAP per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2001-2003, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 5 della
2. L'aliquota ridotta è applicata per il primo anno di imposta e per i due successivi.
Art. 4. (Aliquota per le imprese ubicate nei Comuni montani). [4]
1. Con decorrenza dall'anno d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001, l'aliquota dell'IRAP per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e b) del
2. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di più Comuni, il valore della produzione netta di cui al comma 1 si considera prodotto nel territorio dei Comuni montani proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato - compresi i redditi assimilati, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione - addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio dei Comuni montani.
3. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore a lire 150 milioni, corrispondente a 77.468,53 euro.
3 bis. Con decorrenza dall’anno d’imposta in corso alla data del 1 gennaio 2003, l’agevolazione prevista al presente articolo è estesa alle attività esercitate nel territorio montano dei comuni parzialmente montani inseriti in comunità montane, di cui alla
Art. 5. (Esclusioni).
1. L'aliquota ridotta prevista dagli articoli 2, 3 e 4 non si applica:
a) ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del
b) ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del
2. L'aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".
La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 17 della
[2] Comma inserito dall'art. 3 della
[3] Articolo inserito dall'art. 3 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 17 della
[5] Comma aggiunto dall’art. 1 della