Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.2 organizzazione |
Data: | 16/04/2013 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. Riordino degli Enti Parco |
Art. 2. Riordino del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso |
Art. 3. Riordino del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna |
Art. 4. Norme transitorie |
§ 42.2.245 - D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73.
Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(G.U. 26 giugno 2013, n. 148)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Vista la
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Visti la
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Visti il
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna; del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi; del 6 agosto 1993, istitutivo del Parco nazionale dei Monti sibillini; del 15 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale del Pollino; del 23 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale della Val Grande; del 14 gennaio 1994, istitutivo del Parco nazionale dell'Aspromonte; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale della Majella; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Vesuvio; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gargano; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano ora denominato Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2011; del 17 maggio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena; del 22 luglio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano; del 6 ottobre 1999, istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre; del 21 maggio 2001, istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; del 3 ottobre 2002, istitutivo del Parco nazionale dell'Asinara; del 14 novembre 2002, istitutivo del Parco nazionale della Sila; del 10 marzo 2004, istitutivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia; del 4 aprile 2005, istitutivo del Parco nazionale del Circeo; dell'8 dicembre 2007, istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri;
Visto l'articolo 114, comma 10, della
Visto il
Vista la
Visto il
Visto l'articolo 17 del
Considerato, alla luce del peculiare assetto ordinamentale degli enti Parco e del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, dei principi e criteri direttivi enucleati nel comma 634 dell'articolo 2 della già citata
Ritenuto, pertanto, di procedere al riordino degli organi collegiali degli enti parco nazionali disciplinati dalla
Acquisita l'intesa con la regione Sardegna in relazione al riordino del Consorzio del Parco geominerario della Sardegna;
Visto l'articolo 10-bis, del
Visto l'articolo 6, comma 5, del
Visto l'articolo 22, comma 2, del
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 aprile 2012;
Acquisiti i pareri favorevoli della 13° Commissione permanente del Senato della Repubblica espresso nella seduta del 18 dicembre 2012 e della VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati nella seduta del 22 gennaio 2013;
Ritenuto necessario, nonostante il diverso orientamento espresso dalle competenti Commissioni parlamentari, mantenere la previsione, nell'ambito del Consiglio direttivo degli Enti parco, di un componente designato dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, aumentando, di riflesso, il numero dei componenti designati dalla Comunità del parco, al fine di rispettare comunque il rapporto di proporzione fra la componente statale e quella non statale verso il quale le predette Commissioni hanno mostrato preferenza;
Considerato altresì che con l'operazione di riordino dei Consigli direttivi compiuta attraverso il presente decreto non si è inteso innovare nelle attribuzioni già intestate dalla normativa previgente agli enti territoriali, si continua a prevedere che i componenti del Consiglio direttivo siano nominati sentite le regioni interessate, per un verso, e si è ritenuto ultroneo, per altro verso, il recepimento della condizione, inserita in ambedue i pareri delle Commissioni parlamentari, tesa a ribadire la riserva allo Stato, e per esso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del potere di nomina, naturalmente secondo le modalità previste dalla normativa previgente rispettivamente applicabile a ciascuno di essi, dei Presidenti degli Enti parco di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente provvedimento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell' 8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Riordino degli Enti Parco
1. Il comma 4 dell'articolo 9 della
a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della
c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».
2. Al comma 6 dell'articolo 9 della
3. Al comma 5 dell'articolo 9 della
4. Al comma 10 dell'articolo 9 della
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva degli Enti di cui al presente articolo non sono corrisposti gettoni di presenza.
Art. 2. Riordino del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso
1. Al riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso si provvede previe intese con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della
Art. 3. Riordino del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, è sostituito dal seguente: «1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco oltre al Presidente, è composto da otto componenti di cui quattro in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni culturali, due in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna e due degli enti locali interessati, designati dalla Comunità del parco.».
Art. 4. Norme transitorie
1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli statuti degli enti di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati a quanto da questi ultimi rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente è commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Nei casi in cui per l'adeguamento dello statuto la normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un Commissario straordinario che, subentrando al presidente e al consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta.
2. Entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti di cui al presente articolo, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 6, foglio n. 240